Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/03/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. Sante Umberto Pedullà Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 209 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
, con l'avv. Gigli Tiziano Giuseppe che lo rappresenta e Parte_1 rocura in calce al ricorso in riassunzione, presso il cui studio, sito in Spezzano della Sila, alla via M. Preti 4/A, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
Controparte_1
, con l'avv. Nigro Patrizio che la
[...] rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione, presso il cui studio, sito in , al Largo Umberto I n. 53, è elettivamente CP_1 domiciliata resistente
Nonché
, con l'avv. Lomonica Claudia che la rappresenta e difende Controparte_2 in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione, presso il cui studio, sito in Roma, alla via Muzio Clementi n. 68, è elettivamente domiciliata resistente
Avente ad oggetto: riassunzione a seguito di rinvio da Cassazione. Differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI per il ricorrente:<<… “Voglia la Corte di Appello di Catanzaro Sezione Lavoro, previa disapplicazione, per le motivazioni di cui agli atti defensionali del ricorrente, delle deliberazioni della Giunta dell'ente camerale impugnate
1
Ritenere e statuire previa disapplicazione delle deliberazioni della Giunta Camerale n. 140/2003, 141/2003 e 84/2003 per le ragioni dettagliatamente illustrate, che le somme appostate in bilancio negli anni 2000 e 2001 pari a lire 30.000.000 (pari ad € 15.335,30) nonché quella appostata nel bilancio dell'anno 2002 pari ad € 7.746,85, nonché quella appostata nel bilancio anno 2003 pari ad
€ 7.746,85 erroneamente indicate ai sensi dell'art. 26 comma 4 vanno, invece, intese ai sensi dell'art. 26 comma III del CCNL vigente ratione temporis e, per l'effetto, ordinare alla Camera di Commercio di Catanzaro – Crotone –
[...]
subentrata alla Camera di Commercio Agricoltura ed Artigiana CP_1
la corresponsione delle stesse nella misura più favorevole e comunque non inferiore al parametro del 70% in favore del dott. Parte_1 essendo pacifico che alla predetta assegnazione non possa partecipare il secondo dirigente assunto solo nel corso dell'anno 2002, statuendo la legittimità dell'applicazione dell'art. 28 comma 2 del medesimo contratto di lavoro di categoria e mediante l'inclusione delle stesse tra le risorse del fondo destinate alla retribuzione di risultato dell'esercizio 2002; Con vittoria di spese di tutti i gradi di giudizio compreso il grado della Cassazione e di quello presente…>>; per la Camera di Commercio:<<… “Voglia l'Ecc.Ma Corte d'Appello di Catanzaro, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa: - dichiarare inammissibile o respingere, perché del tutto infondato in fatto ed in diritto, il ricorso in riassunzione in appello proposto dal dott. confermando integralmente la sentenza di primo grado;
- Pt_1 conda ppellante in riassunzione alla refusione in favore della
[...]
Controparte_3
[...] resente grado di giudizio e del giudizio di legittimità, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali nella misura del 15 % dei compensi ed a accessori previdenziali e fiscali di legge…>>; per <<… a) in ogni caso, confermare la sentenza n. Controparte_2
105 a 6 novembre 2014 dal Tribunale di Crotone e, di conseguenza, rigettare le domande proposte dal dott. con il ricorso Pt_1 introduttivo del primo grado di giudizio e riproposte con il ricorso in riassunzione;
b) in subordine, e cioè soltanto nel caso in cui la Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro, accogliesse l'appello proposto dal dott. in riforma Pt_1 dell'impugnata sentenza del tribunale di Crotone ed in ento della riproposta domanda riconvenzionale, condannare la di , in CP_4 CP_1
2 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle somme derivanti dai calcoli esposti nella presente memoria difensiva, o di quelle maggiori o minori che dovessero risultare dovute all'esito del giudizio, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal giorno del maturato diritto sino al soddisfo. In ogni caso, con ogni conseguenziale provvedimento anche per quel che riguarda competenze, onorari e spese di tutti i gradi del presente giudizio e, comunque, del grado di giudizio già svoltosi avanti la Suprema Corte di Cassazione;
tenuto conto, altresì, che a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, il precedente difensore della dott.ssa avv. Nicola CP_2
Marcella, dichiaratosi antistatario nel secondo grado di giudizio, in data 5 gennaio 2024, ha restituito in favore del dott. la somma di euro Pt_1
2.772,33 a titolo di spese legali a mezzo bonifico bancario (doc. n. 1)…>>. FATTO E DIRITTO
§1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 La Corte di Cassazione annulla con rinvio, accogliendo il primo motivo di ricorso, ritenuti assorbiti gli altri due, la sentenza n. 2305/2017 di questa Corte d'Appello, depositata il 07/02/2018, alla luce delle seguenti argomentazioni: <la corte di appello catanzaro ha respinto il gravame proposto da pt_1> nel contraddittorio con , e confermato la se
[...] Controparte_2 ado che aveva rigettato l ta nei confronti della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di CP_1
1. - Per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha premesso che il aveva Pt_1 azionato due pretese: la prima avente ad oggetto la riliquidazione della retribuzione di risultato per l'anno 2002 secondo un criterio di ripartizione delle risorse diverso da quello adottato dalla Camera di commercio con delibera n. 84 del 2003, in modo da considerare che il vicesegretario generale era stato in prova fino al giugno 2002 e solo successivamente a tale data aveva assunto con pienezza le funzioni dirigenziali e le connesse responsabilità; la seconda avente ad oggetto la reintegrazione dell'entità dei fondi destinati ad alimentare la retribuzione di risultato negli anni 2002 e 2003 con le risorse non ripartite del fondo relativo agli anni 2000 e 2001 e condannare di conseguenza la di Commercio a pagare CP_1 pro quota gli importi spettanti a tale titolo. 1.1. - Tanto premesso la Corte ha ritenuto che per entrambe le domande la contestazione investisse il corretto esercizio del potere amministrativo da parte della Camera di commercio allorquando, con atti generali di macro- organizzazione, aveva stabilito le quote di ripartizione del fondo per l'anno 2002 (nella misura del settanta per cento per il segretario generale e nella misura del trenta per cento per il vicesegretario generale) nonché aveva deliberato di rideterminare i fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti degli anni 2001, 2002 e 2003 mediante l'eliminazione delle
3 somme appostate ai sensi dell'art. 26, comma 4, del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999, somme non ancora distribuite alla dirigenza e che figuravano nell'elenco dei residui passivi, come stabilito dalla delibera n. 140 del 2003. Ad avviso della Corte la situazione giuridica vantata dal era suscettibile Pt_1 di assumere la consistenza di diritto soggettivo soltanto all'esito della rimozione degli indicati provvedimenti di macro-organizzazione, che si sarebbe dovuta chiedere a un giudice amministrativo, come chiarito dalla Corte di cassazione nella decisione n. 27285 del 2017; non poteva prospettarsi l'esercizio del potere di disapplicazione perché questo presupponeva la deduzione in causa di un diritto soggettivo su cui incide il provvedimento amministrativo ritenuto illegittimo, mentre le situazioni giuridiche dedotte in lite erano correlate esclusivamente all'esercizio di un potere autoritativo organizzativo sindacabile solo sotto il profilo del rispetto dei canoni della buona fede e correttezza che concorrono comunque a conformare la condotta della pubblica amministrazione quale datore di lavoro pubblico in regime contrattualizzato.
2.2. Così delimitato l'ambito di sindacato delle domande, la Corte ha escluso di poter ravvisare nell'operato della Camera di commercio una violazione dei principi di correttezza e buona fede, non potendosi muovere alcun rimprovero all'ente, sia in relazione alla ripartizione del fondo di risultato per l'anno 2002 tra i due dirigenti in servizio – e Pt_1 CP_2
– ,sia con riferimento alla decisione di eliminare dai fondi 200 somme appostate nei relativi bilanci quali residui passivi ai sensi dell'art. 26, comma 4, del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999. 2. - Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il per tre Pt_1 motivi, cui hanno opposto difese con autonomi controricorsi la OM e la Camera di commercio.
…
1. - Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 360, comma primo, n. 1, cod. proc. civ., prospettando la sussistenza della giurisdizione ordinaria in ordine alla disapplicazione delle deliberazioni della Giunta che stornano il fondo nonché l'omessa pronuncia dal giudice d'appello sulla disapplicazione degli atti lesivi dei diritti retributivi, considerati erroneamente quali interessi legittimi.
2. - Con il secondo motivo viene prospettata, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione delle norme di diritto e del contratto collettivo nazionale di lavoro nonché l'omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il Tribunale e la Corte d'appello, per insufficienza istruttoria, non hanno considerato fatti e documenti decisivi in ordine all'accertamento della correttezza e buona fede dell'amministrazione nella gestione del rapporto di lavoro, omettendo di considerare la determinazione dirigenziale n. 78 del 2002 di conferimento dell'incarico dirigenziale alla neoassunta così come non erano state CP_2 considerate le dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 15 marzo 2006.
4 3. - Con il terzo motivo, infine, si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dei principi di correttezza e buona fede nella gestione del rapporto di lavoro, con riferimento alla riduzione della consistenza del fondo per la retribuzione dei dirigenti e l'eliminazione dei relativi stanziamenti nei bilanci dal 2000 al 2003, con conseguente violazione anche dei principi di imparzialità e buon andamento.
4. - Il primo motivo è fondato e va accolto nei limiti di seguito specificati, previa riqualificazione della censura non come questione di giurisdizione – secondo quanto emerge dalla rubrica del motivo – ma in termini di corretta qualificazione della posizione giuridica soggettiva azionata nel giudizio, per come ampiamente dedotto nel ricorso, nel rispetto del principio di specificità. 4.1. – In via preliminare, occorre chiarire che la Corte d'appello non si è espressa sulla giurisdizione – pronuncia ormai preclusa dalla decisione emessa nel merito dal giudice di primo grado senza che sulla questione venisse proposto specifico motivo
– ma ha inteso fare implicita applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte (Cass. Sez. L, 06/03/2009, n. 5588, e, più di recente, in senso conforme Cass. Sez. L, 15/01/2018, n. 743) secondo cui il consolidamento della giurisdizione che viene a determinarsi per effetto del formarsi del giudicato interno sulla relativa questione processuale non può incidere in alcun modo sulle altre norme, processuali e sostanziali, applicabili alla controversia in ragione della natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio. 4.2. – I giudici d'appello hanno proceduto ad individuare la posizione soggettiva vantata dal in relazione alle due domande avanzate, assumendo che la Pt_1 contestazio se il corretto esercizio del potere amministrativo da parte della Camera di commercio e che la situazione giuridica azionata potesse assumere la consistenza del diritto soggettivo solo all'esito della rimozione degli atti di macro-organizzazione ritenuti illegittimi da parte del giudice amministrativo, richiamando la pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite n. 27285 del 17 novembre 2017 per sostenere che si era in presenza non già di un diritto soggettivo bensì di un interesse legittimo.
4.3. - Tale assunto, tuttavia, non coglie il rilievo fondamentale che il ricorrente agisce per rivendicare il proprio diritto alla retribuzione di risultato, nel duplice risvolto della asserita violazione dei criteri di ripartizione fra i dirigenti in servizio per l'anno 2002 e della determinazione dell'ammontare dell'apposito fondo secondo le somme appostate e residuate dagli anni precedenti. In questi termini, in disparte la questione sulla qualificazione degli atti di costituzione dei fondi e di graduazione delle funzioni – che comunque intervengono come atti negoziali nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato –, la domanda del dipendente è volta a far valere il proprio diritto a percepire la retribuzione di risultato in conformità alle previsioni della contrattazione collettiva, venendo, dunque, in rilievo un diritto soggettivo rispetto al quale l'atto amministrativo presupposto può essere disapplicato dal giudice ordinario, perché il diritto non sorge solo a seguito della rimozione dell'atto, come erroneamente ritenuto dalla Corte d'appello, ma ne è leso nella sua consistenza. Ne consegue che la
5 controversia si fonda sulla titolarità del diritto soggettivo alla retribuzione e che la contestazione investe la corretta ripartizione e determinazione del fondo per conseguire un incremento della retribuzione di risultato, sicché gli atti amministrativi vengono in rilievo come lesivi del diritto azionato. 4.4. – L'interpretazione qui adottata, peraltro, è pienamente in linea con la più recente giurisprudenza di questa Corte, che ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario in controversie promosse dai dipendenti per ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive in relazione alle quote residue di fondi contrattuali, in quanto si prospetta «la lesione del diritto soggettivo al pagamento di differenze sulla retribuzione, rispetto alla quale la illegittimità del mancato incremento dei fondi ad opera del datore, pur dedotta, costituisce una censura verificabile dal giudice in via incidentale.» (Cass. Sez. U, 11/11/2022, n. 33365). Peraltro, il medesimo principio era già stato espresso proprio con riferimento ad una controversia di impugnazione delle delibere di determinazione del fondo di risultato al fine di rivendicare le conseguenti differenze retributive, senza che potesse attribuirsi rilievo alla opposta natura di atti di macro-organizzazione assunti dalla P.A., che agisce con i poteri del privato datore di lavoro (Cass. Sez. U., 28/06/2019, n. 17568, e 08/07/2019, n. 18262), segnando espressamente la differenza con il precedente rappresentato da Cass. n. 27285 del 2017 – pure richiamato nella sentenza oggetto del presente giudizio – perché riferibile a diversa fattispecie di riduzione autoritativa delle dotazioni del operata dalla Giunta regionale. CP_5
5. La ritenuta fondatezza d o motivo, nei termini sopra specificati, determina l'assorbimento degli ulteriori motivi, in quanto, una volta correttamente qualificata la posizione giuridica vantata dal ricorrente in termini di diritto soggettivo, la cognizione non rimane circoscritta ai principi generali di correttezza e buona fede – come erroneamente ritenuto dai giudici d'appello – dal momento che, secondo consolidato indirizzo di questa Corte, il giudice ordinario può conoscere di tutti i vizi del provvedimento amministrativo ai fini della disapplicazione, ivi comprese le figure sintomatiche di eccesso di potere (fra molte, Cass. Sez. L, 26/06/2006, n. 14728).
6. – L'accoglimento del primo motivo comporta, pertanto, l'assorbimento degli ulteriori motivi e la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità in applicazione del seguente principio di diritto: «Nella controversia in cui il dipendente contesti la legittimità dei provvedimenti adottati dalla P.A. datore di lavoro sulla ripartizione o determinazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato, ai sensi della contrattazione collettiva di riferimento, la relativa posizione giuridica soggettiva va qualificata in termini di diritto soggettivo alla corretta liquidazione della retribuzione, di cui la retribuzione di risultato è parte, sicché il giudice ordinario può conoscere e sindacare tutti i vizi dell'atto, ivi comprese le figure sintomatiche di eccesso di potere, ai fini dell'eventuale disapplicazione del provvedimento per decidere sulla domanda avanzata dal lavoratore».
§3
6 Il giudizio è riassunto da con atto depositato il 28 febbraio Parte_1
2024. Costituitesi in giudizio, la
[...]
Controparte_1 [...]
hanno formulato le conclusioni sopra riportate. CP_2 ma, in particolare, ha spiegato appello incidentale subordinato all'accoglimento di quello principale dell'odierno ricorrente. La Corte, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 4 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4 Oggetto della disamina del presente giudizio di riassunzione, alla luce della pronuncia di rinvio resa dalla Corte di cassazione, sono le due pretese che il sig. ha inteso azionare in questa causa: la prima consistente nella Pt_1 riliquidazione della retribuzione di risultato per l'anno 2002 secondo un criterio di ripartizione delle risorse, diverso da quello adottato dalla Camera con delibera n. 84/2003, che tenga conto che il vice segretario generale è stato in prova fino al giugno 2002 e solo successivamente ha assunto con pienezza le funzioni dirigenziali e le connesse responsabilità; la seconda riguardante la reintegrazione dell'entità dei fondi destinati ad alimentare la sua retribuzione di risultato negli anni 2002 e 2003 e, per conseguenza, la condanna della Camera di Commercio a pagare pro quota gli importi spettanti a tale titolo.
§5 Entrambe le domanda, ad avviso della Corte, sono prive di fondamento.
§5.1 Quanto alla prima è sufficiente richiamare il disposto dell'articolo 15, comma 6, del Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto "Regioni - Autonomie locali", sottoscritto il 10 aprile 1996 e applicato alle Camere di Commercio, il quale prevede espressamente che «decorso il periodo di prova, senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti». In definitiva, il fatto che la sig.ra fosse in prova non ha alcun rilievo ai fini CP_2 del criterio di ripartizione sorse, dal momento che al positivo superamento della stessa è conseguito il riconoscimento dell'anzianità giuridica ed economica a far data dall'assunzione. D'altro canto, non è in contestazione tra le parti la valutazione positiva sia per il periodo in discussione sia per gli obiettivi raggiunti da parte dell'apposito Nucleo, che non risulta avere formulato
7 alcun rilievo in ordine alla quantità e qualità degli incarichi espletati dalla medesima CP_2
In definiti tto che la Corte di Cassazione abbia affermato il principio secondo cui le delibere della Camera di commercio qui in contestazione possono essere sindacate e disapplicate dal Giudice del lavoro, coinvolgendo il diritto soggettivo alla corretta liquidazione dell'indennità di risultato (e non un mero interesse legittimo), non comporta che la verifica della legittimità delle stesse, da parte di questo Collegio, possa spingersi oltre alla disamina dei vizi in concreto denunciati dall'appellante Questi, infatti, come già rilevato, ha Pt_1 chiesto un diverso riparto dell'in a lui e l'altra dirigente, perché la collega non avrebbe ricoperto l'incarico per l'intero anno, visto che era in prova;
ma se, in base alla disposizione contrattuale dell'art. 15 comma sesto cit., in caso di conferma dell'incarico, si considera l'intero servizio ai fini dell'anzianità, la circostanza dedotta è priva di rilievo. Il denunciato vizio è dunque da reputarsi insussistente, sicché la prima pretesa non può trovare accoglimento.
§5.2 Passando alla seconda richiesta, la questione della reintegrazione dell'entità dei fondi destinati ad alimentare la retribuzione di risultato negli anni 2002 e 2003 con le risorse non ripartite del fondo relativo agli anni 2000 e 2001 (con conseguente condanna della Camera di Commercio a pagare pro quota gli importi spettanti a tale titolo) viene riproposta al punto 2 delle conclusioni del ricorso in riassunzione: “Ritenere e statuire previa disapplicazione delle deliberazioni della Giunta Camerale n. 140/2003, 141/2003 e 84/2003 per le ragioni dettagliatamente illustrate, che le somme appostate in bilancio negli anni 2000 e 2001 pari a lire 30.000.000 (pari ad € 15.335,30) nonché quella appostata nel bilancio dell'anno 2002 pari ad € 7.746,85, nonché quella appostata nel bilancio anno 2003 pari ad € 7.746,85 erroneamente indicate ai sensi dell'art. 26 comma 4 vanno, invece, intese ai sensi dell'art. 26 comma III del CCNL vigente ratione temporis e, per l'effetto, ordinare alla CP_1 di – – subentrata alla
[...] CP_1 CP_1 CP_1
Ag to orresponsione delle stesse nella misura più favorevole e comunque non inferiore al parametro del 70% in favore del dott. essendo pacifico che alla predetta Parte_1 assegnazione non possa partecipare il secondo dirigente assunto solo nel corso dell'anno 2002, statuendo la legittimità dell'applicazione dell'art. 28 comma 2 del medesimo contratto di lavoro di categoria e mediante l'inclusione delle stesse tra le risorse del fondo destinate alla retribuzione di risultato dell'esercizio 2002”.
§5.2.1 La questione attiene alla tematica del finanziamento della retribuzione di risultato. Pertanto, occorre avere riguardo alle disposizioni della contrattazione collettiva sul punto;
il sesto comma dell'art. 26 ccnl prevede espressamente la necessità di intervento della contrattazione collettiva integrativa per la verifica della sussistenza per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi
8 3, 4 e 5; in sostanza, a prescindere dalla qualificazione sub comma III, come propone l'appellante, piuttosto che sub comma IV, la contrattazione integrativa è sempre necessaria: art. 26 ccnl
3. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art.39, comma 1, della legge 449/1998, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che istituiscano per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica.
4. A decorrere dal 31.12.1999, le risorse finanziarie destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato della dirigenza possono essere integrate dagli enti nell'ambito delle effettive disponibilità di bilancio. Possono avvalersi di tale facoltà gli enti che certifichino di essere in possesso dei requisiti, desunti dal bilancio, individuati in una apposita intesa che le parti del presente CCNL si impegnano a stipulare entro il 30.4.2000; a tal fine l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto entro il mese successivo alla data della sua stipulazione. Nella predetta intesa sarà incluso un indice basato sul rapporto tra spesa per il personale con qualifica dirigenziale rispetto alla spesa per il restante personale. 32
5. Gli enti possono integrare le risorse di cui al comma 1 con una quota non superiore al 6 % del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale.
6. La verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei commi 3, 4 e 5 è oggetto di contrattazione decentrata integrativa ai sensi dell'art. 4.
§5.2.2 Nel caso di specie, è pacifico che tale contrattazione integrativa sia mancata, sicché, anche a volere disapplicare, siccome illegittime, le delibere 140, 141, 84 di parte datoriale, il sig. non potrebbe accedere alla rideterminazione Pt_1 delle risorse disponibili uidazione dell'indennità, perché la fonte del diritto è il contratto integrativo, qui carente: <in tema di pubblico impiego contrattualizzato ai sensi dell comma del d.lgs. n. l dei trattamenti economici riservata alla contrattazione collettiva al perseguimento una pluralit obiettivi rilievo costituzionale non riducibili a quello della razionale distribuzione delle risorse>9 finanziarie), sicché non è sufficiente, a tal fine, l'adozione di un atto deliberativo negoziale da parte della P.A., il quale, anche nell'ipotesi in cui sia rispettoso dei vincoli finanziari, deve considerarsi nullo ove non conforme alla suddetta contrattazione>> (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 11645 del 04/05/2021); <<nel pubblico impiego privatizzato non configurabile un diritto quesito del dipendente a continuare percepire trattamento economico che trova titolo nel contratto collettivo nemmeno se di miglior favore in quanto gli aspetti retributivi sono rimessi alla contrattazione collettiva sicch differenza accade lavoro privato resta tutto irrilevante ad escludere l la corresponsione da parte datore sia avvenuta consapevolmente e volontariamente>> (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 14672 del 09/05/2022).
§6 Le considerazioni che precedono, che assorbono ogni ulteriore questione prospettata dalle parti, conducono al rigetto dell'appello di e Parte_1 alla conseguente conferma della gravata sentenza del Tribu L'esito complessivo del giudizio, la peculiarità della vicenda e la complessità delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese di tutti i gradi di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio in riassunzione, introdotto con ricorso depositato da , il 28 febbraio 2024, a seguito Parte_1 dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 33975/2023 dell'8.11.2023- 05/12/2023, della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 2305/2017 depositata il 7.2.2018 di rigetto dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Crotone Parte_1
n.1052/14 del 6/11/2014, di rigetto del ricorso di : Parte_1
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Crotone;
2. Compensa tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 12 marzo 2025 Il Presidente estensore Dr.ssa Barbara Fatale
10