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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/10/2025, n. 7850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7850 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29636/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29636/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLANI Controparte_1 P.IVA_1 ROSA e dell'avv. DI CORRADO GIOVANNI ( ) VIALE VIRGILIO, 113 C.F._1 74121 TARANTO;
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. PIERI MARCO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza ex art. 281 quinquies c.p.c pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione otteneva da questo Tribunale decreto ingiuntivo nei confronti di Controparte_2 [...] (per brevità: NTI) per l'importo di euro 81.042,85, oltre interessi, Controparte_1 quale corrispettivo di prestazioni di spedizione. Contr Il processo è stato riassunto da a seguito della sua interruzione per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di . CP_2
Contr si oppone sostenendo che, poiché è venuta meno all'obbligazione di ottenere lo CP_2 sdoganamento della merce, non ha diritto al corrispettivo.
La ricostruzione fattuale della vicenda è comune alle due parti, che discordano sulla imputabilità del mancato sdoganamento di una parte del carico, arrivato a luglio 2022 al porto di Salerno dal venditore Contr cinese, di cui l'importatore era che aveva incaricato di provvedere a stipulare i contratti CP_2 di trasporto e di curare le procedure di sdoganamento in . Tra giugno e luglio 2022 CP_1 CP_2 chiedeva e otteneva da NTI documentazione rilevante per lo sdoganamento del carico. Senonché le Contr autorità doganali emettevano il 14 settembre 2022 provvedimento (doc. 5 di con il quale si contestavano difformità della merce alla normativa UE e invitavano l'importatore o a conformare i prodotti a tale normativa, o a distruggerli, o ad attivare una procedura doganale per ottenere una Contr immissione più restrittiva nel territorio UE. omunicava la scelta dell'opzione della conformazione dei beni (doc. 6 dell'opponente). La dogana non ottemperava alle richieste che le venivano rivolte sia dallo spedizioniere che dall'importatore alla consegna della parte di carico in regola.
Secondo NTI, , incaricata di provvedere alla conformazione dei prodotti e allo sdoganamento CP_2 almeno della parte di carico regolare, avrebbe fallito.
replica evidenziando che le irregolarità del carico riguardano la merce in sé stessa e non CP_2 dipendono da negligenza delle spedizioniere nel provvedere allo sdoganamento;
che aveva provveduto Contr ad indicare a un laboratorio che si occupava di regolarizzare la merce e di certificarne la Contr conformità, come risulta dal doc. 7 della stessa che quest'ultima aveva delegato un referente e un altro spedizioniere di accordarsi con la dogana per prelevare campioni del carico da consegnare al laboratorio per le analisi e le certificazioni, ciò che risulta dal doc. 10 dell'opponente.
Inoltre, la opposta evidenzia che prima di questo giudizio NTI non solo ometteva qualsiasi contestazione delle fatture azionate, ma provvedeva anche al pagamento parziale di quanto dovuto.
Il Tribunale rileva che nell'atto successivo alla comparsa della opposta e nel restante corso di questo giudizio l'opponente non ha contestato specificamente, né preso posizione su quanto allegato, commentato e documentato da . CP_2
Non ha spiegato perché non aveva alcuna lamentela o contestazione da muovere a che le CP_2 chiedeva di pagare quanto chiede ora in questo giudizio, né perché ha pagato una parte del dovuto;
in particolare, non ha detto che la parte pagata corrisponderebbe alla parziale esatta esecuzione della prestazione da parte di . CP_2
Il Tribunale ritiene che la considerazione del provvedimento dell'autorità doganale del 14 settembre 2022 sia il punto di partenza della ulteriore motivazione da svolgere.
In esso l'autorità amministrativa, rilevata l'irregolarità del carico, indica all'importatore ciò che deve fare se intende regolarizzarlo, chiaramente indicando in NTI il soggetto responsabile della non conformità e che deve pertanto provvedere a sanarla. Contr In seguito a questo provvedimento, indica a n laboratorio cui rivolgersi per conformare CP_2 Contr il carico e ncarica un suo referente di prelevare i campioni presso la dogana.
pagina 2 di 3 La dogana, nonostante vi sia sollecitata, non provvede a sdoganare la parte regolare del carico, né risponde alle sollecitazioni. Non si ravvisa in questo alcuna negligenza da parte dello spedizioniere, ma semmai l'inerzia dell'autorità amministrativa a provvedere.
Quanto all'aspetto della conformazione del carico irregolare, NTI, pur non contestando di aver incaricato un suo referente di ritirare i campioni da consegnare al laboratorio e un altro spedizioniere di rapportarsi alla dogana a tal fine, nulla dice sull'esito di tali iniziative, che comunque pertenendo alla sua sfera, non potrebbero imputarsi allo spedizioniere opposto.
In definitiva, poiché ha fatto tutto ciò che era in suo potere per ottenere lo sdoganamento del CP_2 Contr carico, ostacolato, in primo luogo, dall'irregolarità di esso imputabile all'importatore in secondo luogo, dall'inerzia della dogana, l'opposta ha senz'altro diritto al corrispettivo preteso con il decreto ingiuntivo.
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
La colpa grave dell'opponente nel resistere in giudizio, desumibile dalla mancata contestazione del dovuto prima di questo giudizio, ne giustifica la condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. al pagamento a favore dell'opposta dell'importo di euro 4.000, pari alla metà delle spese di lite, esclusi gli accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e quindi conferma il decreto ingiuntivo n. 11127/2023, emesso dal Tribunale di Milano;
condanna a rimborsare alla Controparte_1 Controparte_2 le spese di lite, che si liquidano in € 8.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e
[...] 15 % per spese generali;
condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. a pagare alla Controparte_1 'importo di euro 4.000. Controparte_2
Milano, 18 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29636/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLANI Controparte_1 P.IVA_1 ROSA e dell'avv. DI CORRADO GIOVANNI ( ) VIALE VIRGILIO, 113 C.F._1 74121 TARANTO;
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. PIERI MARCO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza ex art. 281 quinquies c.p.c pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione otteneva da questo Tribunale decreto ingiuntivo nei confronti di Controparte_2 [...] (per brevità: NTI) per l'importo di euro 81.042,85, oltre interessi, Controparte_1 quale corrispettivo di prestazioni di spedizione. Contr Il processo è stato riassunto da a seguito della sua interruzione per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di . CP_2
Contr si oppone sostenendo che, poiché è venuta meno all'obbligazione di ottenere lo CP_2 sdoganamento della merce, non ha diritto al corrispettivo.
La ricostruzione fattuale della vicenda è comune alle due parti, che discordano sulla imputabilità del mancato sdoganamento di una parte del carico, arrivato a luglio 2022 al porto di Salerno dal venditore Contr cinese, di cui l'importatore era che aveva incaricato di provvedere a stipulare i contratti CP_2 di trasporto e di curare le procedure di sdoganamento in . Tra giugno e luglio 2022 CP_1 CP_2 chiedeva e otteneva da NTI documentazione rilevante per lo sdoganamento del carico. Senonché le Contr autorità doganali emettevano il 14 settembre 2022 provvedimento (doc. 5 di con il quale si contestavano difformità della merce alla normativa UE e invitavano l'importatore o a conformare i prodotti a tale normativa, o a distruggerli, o ad attivare una procedura doganale per ottenere una Contr immissione più restrittiva nel territorio UE. omunicava la scelta dell'opzione della conformazione dei beni (doc. 6 dell'opponente). La dogana non ottemperava alle richieste che le venivano rivolte sia dallo spedizioniere che dall'importatore alla consegna della parte di carico in regola.
Secondo NTI, , incaricata di provvedere alla conformazione dei prodotti e allo sdoganamento CP_2 almeno della parte di carico regolare, avrebbe fallito.
replica evidenziando che le irregolarità del carico riguardano la merce in sé stessa e non CP_2 dipendono da negligenza delle spedizioniere nel provvedere allo sdoganamento;
che aveva provveduto Contr ad indicare a un laboratorio che si occupava di regolarizzare la merce e di certificarne la Contr conformità, come risulta dal doc. 7 della stessa che quest'ultima aveva delegato un referente e un altro spedizioniere di accordarsi con la dogana per prelevare campioni del carico da consegnare al laboratorio per le analisi e le certificazioni, ciò che risulta dal doc. 10 dell'opponente.
Inoltre, la opposta evidenzia che prima di questo giudizio NTI non solo ometteva qualsiasi contestazione delle fatture azionate, ma provvedeva anche al pagamento parziale di quanto dovuto.
Il Tribunale rileva che nell'atto successivo alla comparsa della opposta e nel restante corso di questo giudizio l'opponente non ha contestato specificamente, né preso posizione su quanto allegato, commentato e documentato da . CP_2
Non ha spiegato perché non aveva alcuna lamentela o contestazione da muovere a che le CP_2 chiedeva di pagare quanto chiede ora in questo giudizio, né perché ha pagato una parte del dovuto;
in particolare, non ha detto che la parte pagata corrisponderebbe alla parziale esatta esecuzione della prestazione da parte di . CP_2
Il Tribunale ritiene che la considerazione del provvedimento dell'autorità doganale del 14 settembre 2022 sia il punto di partenza della ulteriore motivazione da svolgere.
In esso l'autorità amministrativa, rilevata l'irregolarità del carico, indica all'importatore ciò che deve fare se intende regolarizzarlo, chiaramente indicando in NTI il soggetto responsabile della non conformità e che deve pertanto provvedere a sanarla. Contr In seguito a questo provvedimento, indica a n laboratorio cui rivolgersi per conformare CP_2 Contr il carico e ncarica un suo referente di prelevare i campioni presso la dogana.
pagina 2 di 3 La dogana, nonostante vi sia sollecitata, non provvede a sdoganare la parte regolare del carico, né risponde alle sollecitazioni. Non si ravvisa in questo alcuna negligenza da parte dello spedizioniere, ma semmai l'inerzia dell'autorità amministrativa a provvedere.
Quanto all'aspetto della conformazione del carico irregolare, NTI, pur non contestando di aver incaricato un suo referente di ritirare i campioni da consegnare al laboratorio e un altro spedizioniere di rapportarsi alla dogana a tal fine, nulla dice sull'esito di tali iniziative, che comunque pertenendo alla sua sfera, non potrebbero imputarsi allo spedizioniere opposto.
In definitiva, poiché ha fatto tutto ciò che era in suo potere per ottenere lo sdoganamento del CP_2 Contr carico, ostacolato, in primo luogo, dall'irregolarità di esso imputabile all'importatore in secondo luogo, dall'inerzia della dogana, l'opposta ha senz'altro diritto al corrispettivo preteso con il decreto ingiuntivo.
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
La colpa grave dell'opponente nel resistere in giudizio, desumibile dalla mancata contestazione del dovuto prima di questo giudizio, ne giustifica la condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. al pagamento a favore dell'opposta dell'importo di euro 4.000, pari alla metà delle spese di lite, esclusi gli accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e quindi conferma il decreto ingiuntivo n. 11127/2023, emesso dal Tribunale di Milano;
condanna a rimborsare alla Controparte_1 Controparte_2 le spese di lite, che si liquidano in € 8.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e
[...] 15 % per spese generali;
condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. a pagare alla Controparte_1 'importo di euro 4.000. Controparte_2
Milano, 18 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3