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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/11/2025, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4577/2017
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile- nella persona del Dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguene
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4577/2017 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo (altri contratti d'opera).
PROMOSSA DA
(P.Iva ) in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1
p.t. elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv.
NO LE, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
ATTRICE-OPPONENTE
CONTRO
(P. Iva ) in persona legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Di Matteo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, giusta procura alle liti in atti
CONVENUTA-OPPOSTA
All'udienza sostituita da note scritte fissata ex art. 281 sexies c.p.c, del 12.11.2025, fatte precisare le conclusioni sulle note autorizzate, la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto.
Con atto di citazione notificato in data 27.10.2017 la proponeva Parte_1 opposizione avverso il D.I. n. 1419/2017, R.G. n. 2568/2017, emesso dal Tribunale di Ragusa in CP_ data 19.08.2017, con cui le veniva ingiunto di pagare a favore dell' la somma di € CP_1
78.804,96, per averle fornito dei beni tra il 2012 e il 2014.
Preliminarmente l'opponente eccepiva il difetto delle condizioni di ammissibilità dell'ingiunzione opposta per carenza dei requisiti previsti dall'art. 633 e segg. Cpc, atteso che le fatture prodotte a sostegno della richiesta di pagamento non possono considerarsi adeguata prova scritta idonea a fondare la pretesa creditoria.
Ancora preliminarmente veniva rilevata la parziale e incompleta produzione documentale, atteso che la fattura n. 897/2013 di € 40,39, nonostante fosse stata menzionata nell'indice dei documenti depositati nel procedimento monitorio, non si rinveniva, in effetti, tra gli allegati offerti in produzione.
Nel merito, l'opponente, rilevando che i rapporti commerciali con l'opposta erano sempre stati ispirati dalla massima fiducia ed eccependo che, sulla scorta di ciò, la stessa aveva sempre pagato quanto richiesto dalla senza preoccuparsi di quanto fosse dovuto, rappresentava che dal CP_1
2012 al 2014 aveva corrisposto una somma maggiore rispetto a quella portata effettivamente dalle fatture emesse a suo carico dalla società opposta.
Pertanto, contestava la somma ingiunta proponendo domanda riconvenzionale, sostenendo che, per molte delle fatture poste alla base dell'ingiunzione di pagamento, la stessa società aveva in effetti corrisposto alla una somma maggiore, per un totale di € 46.814,24. Controparte_1
In particolare:
- Per la fattura n. 1150 del 02.11. 2012, di € 4795, 96, deduceva che la somma richiesta in calce al documento ammonava, in effetti, ad € 6.000,00 ed erano stati corrisposti € 5.900,00, rimanendo l'opponente creditrice per la cifra di € 1.104,04;
- Per la fattura n. 1294 del 14.12 2012, di € 666,86, deduceva che in calce al documento era indicato che il pagamento doveva essere effettuato tramite sei effetti di € 1.200,00 ciascuno, per un totale di
€ 7.200,00, interamente saldato, rimanendo l'opponente creditrice della somma di € 6.533,14;
- Per la fattura n. 2 del 02.01.2013 di € 1.027,00 deduceva che la somma richiesta in calce al documento ammonava, in effetti, ad € 6.000,00, debitamente saldati, rimanendo così l'opponente creditrice per € 4.973,00;
- Per la fattura n. 19 del 19.01.2013 di € 4.843,61 deduceva che in calce al documento era indicato che il pagamento doveva essere effettuato tramite sei effetti di € 1.200,00 ciascuno ma era stata corrisposta la somma di € 4.800,00 e, per tale ragione, la società opposta avrebbe dovuto richiedere la differenza di€ 43,61;
- Per la fattura n. 44 del 14.01.2013 dell'importo di € 3.482,50 deduceva che in calce al documento era indicato che il pagamento doveva essere effettuato tramite due effetti di € 6.000, 00 e ne erano stati in effetti corrisposti € 2.400,00 e per tale ragione la società opposta avrebbe dovuto richiedere la differenza di € 1.082,50;
- Per la fattura n. 325 del 10.04.2013 dell'importo di € 6.095,79, per cui sono stati corrisposti €
6.000,00 e pertanto la società opposta avrebbe dovuto richiedere la differenza di € 95,79. - Per la fattura n.389 del 03.05.2013 di € 3.057,52 deduceva che in calce al documento era indicato il pagamento che doveva essere effettuato tramite un effetto di € 6.000,00 e ne erano stati corrisposti €
1.200,00 per cui l'opposta avrebbe dovuto pretendere solo € 1.857,52;
- Per la fattura n. 538 del 22.06.2013 di € 7.655,37, deduceva che in calce al documento era indicato che il pagamento doveva essere effettuato tramite sei effetti da € 1.200,00 e che ne erano stati corrisposti € 4.800 e pertanto l'opposta avrebbe dovuto richiedere € 2.855,37;
- Per la fattura n. 760 del 14.10.2013 di € 1.156,72, per cui erano stati corrisposti € 1.200,00, rimanendo così l'opponente creditrice della somma di € 43,28
- Per la fattura n. 821 del 09.11.2013 di € 728,29 per cui sono stati corrisposti € 1.200,00, rimanendo così l'opponente creditrice della somma di € 471,71;
- Per la fattura n. 853 del 23.11.2013 di € 2.031,06 per cui è stata corrisposta la somma di € 2.400,00, rimanendo così l'opponente creditrice di € 368,94;
- Per la fattura n. 26 del 2014 di € 953,06, deduceva che in calce al documento era indicato che il pagamento doveva essere effettuato tramite nove effetti di € 1.200,00 ciascun, interamente saldati, rimanendo così l'opponente creditrice della somma di € 9.846,94;
- Infine, per la fattura n. 120 del 31.01.2012 di € 526,81 emessa per “addebito interessi di mora”
l'opponente aveva corrisposto € 24.000,00, pagando € 23.473,19 in più.
Affermava di aver versato ulteriori somme, non richieste con la domanda riconvenzionale, alla società opposta tramite due cessioni di credito, rispettivamente del 23.09.2013 per € 13.344,18 corrisposti con tre assegni bancari e del 06.12.2013 per € 5.567,29 anch'essi corrisposti mediante assegno bancario. Inoltre, la aveva versato alla società opposta anche € 6.000,00 Parte_1 mediante assegno circolare ed € 3.000,00 mediante bonifico bancario, debitamente documentati.
Sulla base di questa ricostruzione, la società opponente deduceva di aver corrisposto alla
[...]
complessivamente € 105.284,66. CP_1
Conseguentemente chiedeva, in via preliminare non concedere la provvisoria esecuzione al decreto opposto e ritenere nullo e improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo stesso perché ottenuto in violazione degli artt. 633 e segg. Cpc;
accertare e dichiarare che nulla doveva alla;
Controparte_1 revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta ritenere e dichiarare che la concludente aveva diritto di avere restituita dall'opposta la complessiva somma di € 46.814,24 o quell'altra maggiore o minore somma che risulterà all'esito del giudizio, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalle singole date di effettuazione degli indebiti pagamenti o in subordine dalla proposizione della stessa domanda. Sempre in via riconvenzionale, ma gradata, chiedeva ritenere e dichiarare che la predetta somma di € 46.814,24 o quell'altra maggiore o minore somma che sarebbe risultata all'esito del giudizio sarebbe stata da compensare, anche solo in parte, rispetto agli eventuali crediti che la società opposta avesse dimostrato essere ancora attuali e non riscossi. Con vittoria di spese e compensi difensivi.
Si costituiva in giudizio in data 02.03.2018 la contestando la ricostruzione dei Controparte_1 fatti così come esposta dalla società opponente. In primo luogo, eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda monitoria ben potendo la fattura assurgere a prova idonea per l'emissione del decreto ingiuntivo, atteso che ciascuna di esse era accompagnata dal relativo documento di trasporto firmato da vettore e destinatario. In secondo luogo, rilevava che la fattura n. 837/2013 contestata dall'opponente era stata erroneamente indicata tra gli allegati e non computata nella somma richiesta con ricorso per d.i.
Nel merito riteneva la ricostruzione dei pagamenti esposta dalla assolutamentre Parte_1 arbitraria ed illegittima. Infatti, attesa la natura astratta del titolo cambiario e nel caso di specie la circostanza secondo cui gli importi indicati dagli stessi titoli non sarebbero riferibili alle fatture contestate, l'imputazione dei pagamenti andava effettuata ai sensi dell'art. 1193 c.c. al debito scaduto, tenuto conto che la somma ingiunta altro non era che il residuo di una complessiva esposizione debitoria della società opponente nei confronti della dal 2002 al 2014. Controparte_1
Inoltre, affermava che l'opponente aveva contestato solo dodici delle trentasette fatture oggetto del decreto ingiuntivo per un totale complessivo di € 36.493,74 mentre nulla diceva per i crediti di €
42.311,22. Sosteneva, altresì, sarebbe stato corretto quantificare la domanda riconvenzionale per la cifra di € 40.876,75, atteso che per come ammesso dalla stessa opponente, alcune fatture non erano state saldate per intero residuando un importo di € 5.937,49. Infine, rilevando che l'opposizione proposta non era fondata su prova scritta e né era di pronta soluzione avanzava istanza di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.
Conseguentemente chiedeva, in via preliminare concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
in via preliminare e subordinata concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per la quota parte non contestata pari ad € 42.311,22; nel merito confermare integralmente il decreto ingiuntivo, rigettare l'opposizione proposta con la domanda riconvenzionale e la domanda riconvenzionale gradata di compensazione;
in via subordinata condannare la al pagamento della somma di € 78.804,96; in via Parte_1 ulteriormente subordinata limitare la domanda riconvenzionale all'ammontare di € 40.876,75 e in ogni caso compensarla con l'ammontare di € 42.311,22 scaturente dalle venticinque fatture non contestate;
con vittoria di spese e compensi e condanna ex art. 96 c.p.c.
Indi, dopo diversi rinvii, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni per come precisate in atti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., (siccome modificato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n.
164/2024), in esito all'udienza del 12.11.2025. Considerato.
L'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente, giova rammentare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo “dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto”
(Cass. n. 2421 del 2006).
La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del
2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata” (Cassazione Civile Ord. Sez. 2 n. 13240 Anno 2019, tra le tante).
Orbene, nel caso che ci occupa la contestazione mossa dall'opponente non ha interessato l'an ma il quantum.
Invero, l'opposizione in oggetto ha riguardato soltanto dodici delle fatture azionate con il ricorso monitorio, ritenendo pertanto dovute le somme portate dalle restanti fatture pari ad € 45.679,74.
Nella specie, la ha contestato le fatture indicate nell'atto di Parte_1 opposizione dalla lettera b) alla lettera m) asserendo di aver corrisposto, in alcuni casi, una somma inferiore rispetto a quella dovuta, in particolare: n.19/13, per la quale sono stati corrisposti-a fronte di € 4843,61- € 3.600,00 con un residuo di € 1.243,61; n.44/13 pari ad € 3.482,50 per cui sono stati corrisposti € 2.400,00 con un residuo di € 1.082,50; n. 325/13 pari ad € 6.095,79 per cui sono stati corrisposti € 6.000,00 con un residuo di € 95,79; n. 389/2013 di € 3.057,52 per cui sono stati corrisposti € 1.200,00 con un residuo di € 1.857,52; n. 538/13 di € 7.655,37 per cui sono stati corrisposti € 4.800,00 con un residuo di € 2.855,37, restando così debitrice nei confronti della
[...]
debitrice, per sua stessa ammmissione della cifra di € 5.934,79. CP_1
In altri casi, invece, ha affermato e allegato di aver corrisposto alla società opposta addirittura una somma superiore rispetto a quella portata dal documento fornendo prova dell'avvenuto pagamento attraverso la produzione in giudizio di titoli cambiari in originale.
Orbene, l'argomentazione avanzata a questo proposito dalla società opposta circa l'impossibilità di imputare i titoli alle fatture azionate, stante la natura astratta della cambiale e la mancata corrispondenza tra la cifra indicata dalle varie fatture e quella portata dai titoli non può essere meritevole di accoglimento posto che, anche in assenza di perfetta corrispondenza tra la cifra portata dalle cambiali e quella indicata nelle contestate fatture, si può ritenere pacificamente che i vari pagamenti tramite titoli cambiari facciano riferimento alle fatture de quo.
Ed invero, in calce alle fatture contestate, alla voce modalità di pagamento, si legge l'indicazione del metodo con cui effettuare il pagamento (generalmente ricevuta bancaria), la data di scadenza dello stesso e l'importo da corrispondere, anche in più soluzioni.
Ebbene, a prescindere dalla modalità di pagamento, è possibile constatare la perfetta coincidenza
(ad eccezione di casi sporadici, in cui sono stati effettuati pagamnenti con scadenza comunque prossima a quelle indicate in calce ai documenti contabili in questione) tra le date ultime di pagamento indicate nelle fatture e le date di scadenza dei titoli cambiari nonché la coincidenza degli importi ivi indicati con le somme in calce alle fatture contestate.
Ed invero, si ritiene opportuno analizzare le fatture de quo:
A) n. 1150 del 2.11.2012 di € 4.795,96, reca in calce l'indicazione di pagamento della somma di €
6.000,00 con scadenza il 31.05.2013. A fronte l'opponente produce prospetto riepilogativo di pagamento, per un totale di € 5.900,00, effettuato tramite bonifico bancario e n. 2 assegni circolari, con esplicito riferimento alla suindicata fattura in termini di numero documento e data dello stesso;
B) n. 1294 del 14.12.2012 di € 666,86, ove si legge in calce, alla voce modalità di pagamento,
l'indicazione di ben sei corresponsioni di € 1.200 ciascuno, con relativa data di scadenza, perfettamente coindidenti, per la data e gli importi, con i titoli prodotti dall'opponente in uno alla citata fattura;
C) n. 2 del 02.01.2013 di € 1027,00 reca in calce l'indicazione di pagamento della somma di €
6.000,00 con scadenza il 30.06.2013. A fronte l'opponente produce ricevuta bancaria del
30.06.2013 di € 6.000,00, con esplicito riferimento alla suindicata fattura in termini di numero documento e data dello stesso;
D) n. 19 del 09.01.2013 di € 4.843,61, reca in calce l'indicazione di pagare tramite sei effetti da €
1.200,00 ciascuno, con relativa data di scadenza. A fronte di ciò, l'opponente ha sostenuto di aver corrisposto la somma di € 4.800,00, tuttavia ne risulta provata la corresponsione di € 3.600,00 mediante cambiali le cui date di scadenza coincidono con tre delle date di pagamento indicate in calce al documento in questione;
E) n. 44 del 04.01.2013 di € 3.482,50, reca in calce l'indicazione di pagare tramite due effetti da €
6.000,00 ciascuno, con scadenza al 31.07. 2013 e al 31.08.2013. L'opponente ha sostenuto di avere effettuato il pagamento di € 2.400,00, producendo cambiale di € 1.200,00 con scadenza al
11.07.2013 (protestata), cambiale di € 1.200,00 con scadenza al 22.07.2013 e cambiale di €
1.200,00 con scadenza al 31.07.2013. Solo in quest'ultimo caso si può rinvenire la coincidenza della data di scadenza, a prescindere dall'importo del pagamento;
F) n. 325 del 10.04.2013 di € 6.095,79, recante in calcel'indicazione di pagamento dell'intera somma con scadenza il 31.10.2013. Per tale somma l'opponente ha provato il pagamento di € 6.000,00 con titoli avente scadenza 30.09.2013, 23.09.2013, 11.10.2013, 21.10.2013 e 31.10.2013 da e 1.200,00 ciascuno.
G) n. 389 del 03.05.2013 di € 3.057,52 recante in calce l'indicazione di pagamento di € 6.000,00 con scadenza 05.01.2014. In questo caso, la società opponente ha corrisposto solamente € 1.2000 al
10.09.2013;
H) n.538 del 22.06.2013 di € 7.655,37 recante in calce l'indicazione di pagamento in sei soluzioni da €
1.200,00 ciascuno con le relative scadenze. L'opponente ha provato di aver corrisposto € 4.800,00 con quattro cambiali le cui scadenze coincidono con quelleindicate in fattura;
I) n. 760 del 14.10.2013 di € 1.156,72 recante in calce l'indicazione di pagare l'intera somma al
31.01.2014 e per cui l'opponente ha provato di aver adempiuto con cambiale di € 1.200,00 avente scadenza in pari data;
J) n. 821 del 09.11.2013 di € 728,29 recante in calce l'indicazione di pagare l'intera somma al
28.02.2014 per cui l'opponente ha provato di aver adempiuto con un titolo del 10.02.2014 di €
1.200,00;
K) n.853 del 23.11.2013 di € 2031,06 recante in calce l'indicazione di pagare l'intera somma al
28.02.2014, per cui la società opponente ha provato di aver corrisposto € 2.400,00 con due effetti cambiari di € 1.200,00 con scadenza al 18.02.2014 e 28.02.2014;
L) n. 26 del 20.01.2014 di € 953,06 recante in calce l'indicazione di pagare l'importo complessivo di €
10.800,00 con nove effetti le cui date di scadenze coincidono con quelle dei titoli prodotti dall'opponente.
In aggiunta, l'opponente ha sostenuto e provato di aver corrisposto la somma di € 24.000,00 per l'adempimento della fattura n. 120 del 31.01.2012 di € 526,81 per addebito interessi di mora tramite ricevute bancarie recanti specifico riferimento alla fattura predetta.
In virtù di ciò, pertanto, si può ritenere pacificamente provato l'adempimento parziale da parte del debitore opponente, tenuto conto anche del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il principio che pone a carico del creditore l'onere della prova circa l'imputazione del pagamento non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali. Difatti, qualora sussistano tali presupposti, l'onere probatorio si ribalta a carico del debitore che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore” (Cass. civile n. 31429/2021 e ripresa dal
Tribunale di Ragusa con sentenza n. 906/2024). Nel caso di specie ed in applicazione del principio richiamato, la non ha fornito piena prova né alcuna specificazione della Controparte_1 complessiva situazione debitoria della limitandosi a produrre in Parte_2 giudizio tutte le fatture dal 2002 al 2014 rivelandosi pertanto l'asserita imputazione dei pagamenti estramamente generica.
Dalle superiori considerazioni, si può ritenere dunque accolta la domanda riconvenzionale avanzata dalla fondata nell'an ma da rimodulare nel quantum. Ed invero, Parte_1 Parte_1 considerato che la complessiva somma delle fatture azionate con il ricorso monitorio e contestate dalla società opponente ammonta ad € 36.493.74 e tenuto conto che la complessiva somma corrisposta dalla società opponente in relazione alle contestate fatture secondo le modalità sopra indicate ammonta ad € 52.700,00, si evince chiaramente che la è Parte_1 creditrice della della somma in eccedenza pari ad € 16.206,26. Controparte_1
Pertanto, acclarato che la è debitrice nei confronti della Parte_1 [...]
della somma complessiva di € 45.679,74 per le fatture non contestate e considerato CP_1 altresì che la stessa opponente ha corrisposto un'eccedenza di € 16.206,26 si ritiene opportuno procedere alla compensazione del debito-credito, con la conseguenza che in accoglimento parziale dell'opposizione la dovrà essere condannata al pagamento in favore Parte_1 della della somma di € 29.473,48, oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Controparte_1
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito del complessivo possono porsi per metà a carico dell'opponente rimasta comunque soccombente e compensate per la restante metà;
PQM
Il Giudice Dott. Massimo Pulvirenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
4577/2017 R.G. così statuisce: in parziale accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale formulata dalla società opponente , revoca il decreto ingiuntivo n. 1419/2017 emesso dal Tribunale di Ragusa in data
19.08.2007 (N.R.G. 2568/2017) e per l'effetto condanna la al Parte_1 pagamento in favore della della somma di € 29.473,48 , oltre interessi dalla Controparte_1 domanda al soddisfo;
Condanna al pagamento della metà delle spese di lite in favore di Parte_1
che già in questa misura si liquidano in euro 4.500,00 per compensi professionali, Controparte_1 oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Ragusa in data 24.11.2026
Il Giudice
Dott. Massimo Pulvirenti
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile- nella persona del Dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguene
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4577/2017 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo (altri contratti d'opera).
PROMOSSA DA
(P.Iva ) in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1
p.t. elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv.
NO LE, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
ATTRICE-OPPONENTE
CONTRO
(P. Iva ) in persona legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Di Matteo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, giusta procura alle liti in atti
CONVENUTA-OPPOSTA
All'udienza sostituita da note scritte fissata ex art. 281 sexies c.p.c, del 12.11.2025, fatte precisare le conclusioni sulle note autorizzate, la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto.
Con atto di citazione notificato in data 27.10.2017 la proponeva Parte_1 opposizione avverso il D.I. n. 1419/2017, R.G. n. 2568/2017, emesso dal Tribunale di Ragusa in CP_ data 19.08.2017, con cui le veniva ingiunto di pagare a favore dell' la somma di € CP_1
78.804,96, per averle fornito dei beni tra il 2012 e il 2014.
Preliminarmente l'opponente eccepiva il difetto delle condizioni di ammissibilità dell'ingiunzione opposta per carenza dei requisiti previsti dall'art. 633 e segg. Cpc, atteso che le fatture prodotte a sostegno della richiesta di pagamento non possono considerarsi adeguata prova scritta idonea a fondare la pretesa creditoria.
Ancora preliminarmente veniva rilevata la parziale e incompleta produzione documentale, atteso che la fattura n. 897/2013 di € 40,39, nonostante fosse stata menzionata nell'indice dei documenti depositati nel procedimento monitorio, non si rinveniva, in effetti, tra gli allegati offerti in produzione.
Nel merito, l'opponente, rilevando che i rapporti commerciali con l'opposta erano sempre stati ispirati dalla massima fiducia ed eccependo che, sulla scorta di ciò, la stessa aveva sempre pagato quanto richiesto dalla senza preoccuparsi di quanto fosse dovuto, rappresentava che dal CP_1
2012 al 2014 aveva corrisposto una somma maggiore rispetto a quella portata effettivamente dalle fatture emesse a suo carico dalla società opposta.
Pertanto, contestava la somma ingiunta proponendo domanda riconvenzionale, sostenendo che, per molte delle fatture poste alla base dell'ingiunzione di pagamento, la stessa società aveva in effetti corrisposto alla una somma maggiore, per un totale di € 46.814,24. Controparte_1
In particolare:
- Per la fattura n. 1150 del 02.11. 2012, di € 4795, 96, deduceva che la somma richiesta in calce al documento ammonava, in effetti, ad € 6.000,00 ed erano stati corrisposti € 5.900,00, rimanendo l'opponente creditrice per la cifra di € 1.104,04;
- Per la fattura n. 1294 del 14.12 2012, di € 666,86, deduceva che in calce al documento era indicato che il pagamento doveva essere effettuato tramite sei effetti di € 1.200,00 ciascuno, per un totale di
€ 7.200,00, interamente saldato, rimanendo l'opponente creditrice della somma di € 6.533,14;
- Per la fattura n. 2 del 02.01.2013 di € 1.027,00 deduceva che la somma richiesta in calce al documento ammonava, in effetti, ad € 6.000,00, debitamente saldati, rimanendo così l'opponente creditrice per € 4.973,00;
- Per la fattura n. 19 del 19.01.2013 di € 4.843,61 deduceva che in calce al documento era indicato che il pagamento doveva essere effettuato tramite sei effetti di € 1.200,00 ciascuno ma era stata corrisposta la somma di € 4.800,00 e, per tale ragione, la società opposta avrebbe dovuto richiedere la differenza di€ 43,61;
- Per la fattura n. 44 del 14.01.2013 dell'importo di € 3.482,50 deduceva che in calce al documento era indicato che il pagamento doveva essere effettuato tramite due effetti di € 6.000, 00 e ne erano stati in effetti corrisposti € 2.400,00 e per tale ragione la società opposta avrebbe dovuto richiedere la differenza di € 1.082,50;
- Per la fattura n. 325 del 10.04.2013 dell'importo di € 6.095,79, per cui sono stati corrisposti €
6.000,00 e pertanto la società opposta avrebbe dovuto richiedere la differenza di € 95,79. - Per la fattura n.389 del 03.05.2013 di € 3.057,52 deduceva che in calce al documento era indicato il pagamento che doveva essere effettuato tramite un effetto di € 6.000,00 e ne erano stati corrisposti €
1.200,00 per cui l'opposta avrebbe dovuto pretendere solo € 1.857,52;
- Per la fattura n. 538 del 22.06.2013 di € 7.655,37, deduceva che in calce al documento era indicato che il pagamento doveva essere effettuato tramite sei effetti da € 1.200,00 e che ne erano stati corrisposti € 4.800 e pertanto l'opposta avrebbe dovuto richiedere € 2.855,37;
- Per la fattura n. 760 del 14.10.2013 di € 1.156,72, per cui erano stati corrisposti € 1.200,00, rimanendo così l'opponente creditrice della somma di € 43,28
- Per la fattura n. 821 del 09.11.2013 di € 728,29 per cui sono stati corrisposti € 1.200,00, rimanendo così l'opponente creditrice della somma di € 471,71;
- Per la fattura n. 853 del 23.11.2013 di € 2.031,06 per cui è stata corrisposta la somma di € 2.400,00, rimanendo così l'opponente creditrice di € 368,94;
- Per la fattura n. 26 del 2014 di € 953,06, deduceva che in calce al documento era indicato che il pagamento doveva essere effettuato tramite nove effetti di € 1.200,00 ciascun, interamente saldati, rimanendo così l'opponente creditrice della somma di € 9.846,94;
- Infine, per la fattura n. 120 del 31.01.2012 di € 526,81 emessa per “addebito interessi di mora”
l'opponente aveva corrisposto € 24.000,00, pagando € 23.473,19 in più.
Affermava di aver versato ulteriori somme, non richieste con la domanda riconvenzionale, alla società opposta tramite due cessioni di credito, rispettivamente del 23.09.2013 per € 13.344,18 corrisposti con tre assegni bancari e del 06.12.2013 per € 5.567,29 anch'essi corrisposti mediante assegno bancario. Inoltre, la aveva versato alla società opposta anche € 6.000,00 Parte_1 mediante assegno circolare ed € 3.000,00 mediante bonifico bancario, debitamente documentati.
Sulla base di questa ricostruzione, la società opponente deduceva di aver corrisposto alla
[...]
complessivamente € 105.284,66. CP_1
Conseguentemente chiedeva, in via preliminare non concedere la provvisoria esecuzione al decreto opposto e ritenere nullo e improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo stesso perché ottenuto in violazione degli artt. 633 e segg. Cpc;
accertare e dichiarare che nulla doveva alla;
Controparte_1 revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta ritenere e dichiarare che la concludente aveva diritto di avere restituita dall'opposta la complessiva somma di € 46.814,24 o quell'altra maggiore o minore somma che risulterà all'esito del giudizio, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalle singole date di effettuazione degli indebiti pagamenti o in subordine dalla proposizione della stessa domanda. Sempre in via riconvenzionale, ma gradata, chiedeva ritenere e dichiarare che la predetta somma di € 46.814,24 o quell'altra maggiore o minore somma che sarebbe risultata all'esito del giudizio sarebbe stata da compensare, anche solo in parte, rispetto agli eventuali crediti che la società opposta avesse dimostrato essere ancora attuali e non riscossi. Con vittoria di spese e compensi difensivi.
Si costituiva in giudizio in data 02.03.2018 la contestando la ricostruzione dei Controparte_1 fatti così come esposta dalla società opponente. In primo luogo, eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda monitoria ben potendo la fattura assurgere a prova idonea per l'emissione del decreto ingiuntivo, atteso che ciascuna di esse era accompagnata dal relativo documento di trasporto firmato da vettore e destinatario. In secondo luogo, rilevava che la fattura n. 837/2013 contestata dall'opponente era stata erroneamente indicata tra gli allegati e non computata nella somma richiesta con ricorso per d.i.
Nel merito riteneva la ricostruzione dei pagamenti esposta dalla assolutamentre Parte_1 arbitraria ed illegittima. Infatti, attesa la natura astratta del titolo cambiario e nel caso di specie la circostanza secondo cui gli importi indicati dagli stessi titoli non sarebbero riferibili alle fatture contestate, l'imputazione dei pagamenti andava effettuata ai sensi dell'art. 1193 c.c. al debito scaduto, tenuto conto che la somma ingiunta altro non era che il residuo di una complessiva esposizione debitoria della società opponente nei confronti della dal 2002 al 2014. Controparte_1
Inoltre, affermava che l'opponente aveva contestato solo dodici delle trentasette fatture oggetto del decreto ingiuntivo per un totale complessivo di € 36.493,74 mentre nulla diceva per i crediti di €
42.311,22. Sosteneva, altresì, sarebbe stato corretto quantificare la domanda riconvenzionale per la cifra di € 40.876,75, atteso che per come ammesso dalla stessa opponente, alcune fatture non erano state saldate per intero residuando un importo di € 5.937,49. Infine, rilevando che l'opposizione proposta non era fondata su prova scritta e né era di pronta soluzione avanzava istanza di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.
Conseguentemente chiedeva, in via preliminare concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
in via preliminare e subordinata concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per la quota parte non contestata pari ad € 42.311,22; nel merito confermare integralmente il decreto ingiuntivo, rigettare l'opposizione proposta con la domanda riconvenzionale e la domanda riconvenzionale gradata di compensazione;
in via subordinata condannare la al pagamento della somma di € 78.804,96; in via Parte_1 ulteriormente subordinata limitare la domanda riconvenzionale all'ammontare di € 40.876,75 e in ogni caso compensarla con l'ammontare di € 42.311,22 scaturente dalle venticinque fatture non contestate;
con vittoria di spese e compensi e condanna ex art. 96 c.p.c.
Indi, dopo diversi rinvii, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni per come precisate in atti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., (siccome modificato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n.
164/2024), in esito all'udienza del 12.11.2025. Considerato.
L'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente, giova rammentare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo “dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto”
(Cass. n. 2421 del 2006).
La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del
2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata” (Cassazione Civile Ord. Sez. 2 n. 13240 Anno 2019, tra le tante).
Orbene, nel caso che ci occupa la contestazione mossa dall'opponente non ha interessato l'an ma il quantum.
Invero, l'opposizione in oggetto ha riguardato soltanto dodici delle fatture azionate con il ricorso monitorio, ritenendo pertanto dovute le somme portate dalle restanti fatture pari ad € 45.679,74.
Nella specie, la ha contestato le fatture indicate nell'atto di Parte_1 opposizione dalla lettera b) alla lettera m) asserendo di aver corrisposto, in alcuni casi, una somma inferiore rispetto a quella dovuta, in particolare: n.19/13, per la quale sono stati corrisposti-a fronte di € 4843,61- € 3.600,00 con un residuo di € 1.243,61; n.44/13 pari ad € 3.482,50 per cui sono stati corrisposti € 2.400,00 con un residuo di € 1.082,50; n. 325/13 pari ad € 6.095,79 per cui sono stati corrisposti € 6.000,00 con un residuo di € 95,79; n. 389/2013 di € 3.057,52 per cui sono stati corrisposti € 1.200,00 con un residuo di € 1.857,52; n. 538/13 di € 7.655,37 per cui sono stati corrisposti € 4.800,00 con un residuo di € 2.855,37, restando così debitrice nei confronti della
[...]
debitrice, per sua stessa ammmissione della cifra di € 5.934,79. CP_1
In altri casi, invece, ha affermato e allegato di aver corrisposto alla società opposta addirittura una somma superiore rispetto a quella portata dal documento fornendo prova dell'avvenuto pagamento attraverso la produzione in giudizio di titoli cambiari in originale.
Orbene, l'argomentazione avanzata a questo proposito dalla società opposta circa l'impossibilità di imputare i titoli alle fatture azionate, stante la natura astratta della cambiale e la mancata corrispondenza tra la cifra indicata dalle varie fatture e quella portata dai titoli non può essere meritevole di accoglimento posto che, anche in assenza di perfetta corrispondenza tra la cifra portata dalle cambiali e quella indicata nelle contestate fatture, si può ritenere pacificamente che i vari pagamenti tramite titoli cambiari facciano riferimento alle fatture de quo.
Ed invero, in calce alle fatture contestate, alla voce modalità di pagamento, si legge l'indicazione del metodo con cui effettuare il pagamento (generalmente ricevuta bancaria), la data di scadenza dello stesso e l'importo da corrispondere, anche in più soluzioni.
Ebbene, a prescindere dalla modalità di pagamento, è possibile constatare la perfetta coincidenza
(ad eccezione di casi sporadici, in cui sono stati effettuati pagamnenti con scadenza comunque prossima a quelle indicate in calce ai documenti contabili in questione) tra le date ultime di pagamento indicate nelle fatture e le date di scadenza dei titoli cambiari nonché la coincidenza degli importi ivi indicati con le somme in calce alle fatture contestate.
Ed invero, si ritiene opportuno analizzare le fatture de quo:
A) n. 1150 del 2.11.2012 di € 4.795,96, reca in calce l'indicazione di pagamento della somma di €
6.000,00 con scadenza il 31.05.2013. A fronte l'opponente produce prospetto riepilogativo di pagamento, per un totale di € 5.900,00, effettuato tramite bonifico bancario e n. 2 assegni circolari, con esplicito riferimento alla suindicata fattura in termini di numero documento e data dello stesso;
B) n. 1294 del 14.12.2012 di € 666,86, ove si legge in calce, alla voce modalità di pagamento,
l'indicazione di ben sei corresponsioni di € 1.200 ciascuno, con relativa data di scadenza, perfettamente coindidenti, per la data e gli importi, con i titoli prodotti dall'opponente in uno alla citata fattura;
C) n. 2 del 02.01.2013 di € 1027,00 reca in calce l'indicazione di pagamento della somma di €
6.000,00 con scadenza il 30.06.2013. A fronte l'opponente produce ricevuta bancaria del
30.06.2013 di € 6.000,00, con esplicito riferimento alla suindicata fattura in termini di numero documento e data dello stesso;
D) n. 19 del 09.01.2013 di € 4.843,61, reca in calce l'indicazione di pagare tramite sei effetti da €
1.200,00 ciascuno, con relativa data di scadenza. A fronte di ciò, l'opponente ha sostenuto di aver corrisposto la somma di € 4.800,00, tuttavia ne risulta provata la corresponsione di € 3.600,00 mediante cambiali le cui date di scadenza coincidono con tre delle date di pagamento indicate in calce al documento in questione;
E) n. 44 del 04.01.2013 di € 3.482,50, reca in calce l'indicazione di pagare tramite due effetti da €
6.000,00 ciascuno, con scadenza al 31.07. 2013 e al 31.08.2013. L'opponente ha sostenuto di avere effettuato il pagamento di € 2.400,00, producendo cambiale di € 1.200,00 con scadenza al
11.07.2013 (protestata), cambiale di € 1.200,00 con scadenza al 22.07.2013 e cambiale di €
1.200,00 con scadenza al 31.07.2013. Solo in quest'ultimo caso si può rinvenire la coincidenza della data di scadenza, a prescindere dall'importo del pagamento;
F) n. 325 del 10.04.2013 di € 6.095,79, recante in calcel'indicazione di pagamento dell'intera somma con scadenza il 31.10.2013. Per tale somma l'opponente ha provato il pagamento di € 6.000,00 con titoli avente scadenza 30.09.2013, 23.09.2013, 11.10.2013, 21.10.2013 e 31.10.2013 da e 1.200,00 ciascuno.
G) n. 389 del 03.05.2013 di € 3.057,52 recante in calce l'indicazione di pagamento di € 6.000,00 con scadenza 05.01.2014. In questo caso, la società opponente ha corrisposto solamente € 1.2000 al
10.09.2013;
H) n.538 del 22.06.2013 di € 7.655,37 recante in calce l'indicazione di pagamento in sei soluzioni da €
1.200,00 ciascuno con le relative scadenze. L'opponente ha provato di aver corrisposto € 4.800,00 con quattro cambiali le cui scadenze coincidono con quelleindicate in fattura;
I) n. 760 del 14.10.2013 di € 1.156,72 recante in calce l'indicazione di pagare l'intera somma al
31.01.2014 e per cui l'opponente ha provato di aver adempiuto con cambiale di € 1.200,00 avente scadenza in pari data;
J) n. 821 del 09.11.2013 di € 728,29 recante in calce l'indicazione di pagare l'intera somma al
28.02.2014 per cui l'opponente ha provato di aver adempiuto con un titolo del 10.02.2014 di €
1.200,00;
K) n.853 del 23.11.2013 di € 2031,06 recante in calce l'indicazione di pagare l'intera somma al
28.02.2014, per cui la società opponente ha provato di aver corrisposto € 2.400,00 con due effetti cambiari di € 1.200,00 con scadenza al 18.02.2014 e 28.02.2014;
L) n. 26 del 20.01.2014 di € 953,06 recante in calce l'indicazione di pagare l'importo complessivo di €
10.800,00 con nove effetti le cui date di scadenze coincidono con quelle dei titoli prodotti dall'opponente.
In aggiunta, l'opponente ha sostenuto e provato di aver corrisposto la somma di € 24.000,00 per l'adempimento della fattura n. 120 del 31.01.2012 di € 526,81 per addebito interessi di mora tramite ricevute bancarie recanti specifico riferimento alla fattura predetta.
In virtù di ciò, pertanto, si può ritenere pacificamente provato l'adempimento parziale da parte del debitore opponente, tenuto conto anche del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il principio che pone a carico del creditore l'onere della prova circa l'imputazione del pagamento non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali. Difatti, qualora sussistano tali presupposti, l'onere probatorio si ribalta a carico del debitore che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore” (Cass. civile n. 31429/2021 e ripresa dal
Tribunale di Ragusa con sentenza n. 906/2024). Nel caso di specie ed in applicazione del principio richiamato, la non ha fornito piena prova né alcuna specificazione della Controparte_1 complessiva situazione debitoria della limitandosi a produrre in Parte_2 giudizio tutte le fatture dal 2002 al 2014 rivelandosi pertanto l'asserita imputazione dei pagamenti estramamente generica.
Dalle superiori considerazioni, si può ritenere dunque accolta la domanda riconvenzionale avanzata dalla fondata nell'an ma da rimodulare nel quantum. Ed invero, Parte_1 Parte_1 considerato che la complessiva somma delle fatture azionate con il ricorso monitorio e contestate dalla società opponente ammonta ad € 36.493.74 e tenuto conto che la complessiva somma corrisposta dalla società opponente in relazione alle contestate fatture secondo le modalità sopra indicate ammonta ad € 52.700,00, si evince chiaramente che la è Parte_1 creditrice della della somma in eccedenza pari ad € 16.206,26. Controparte_1
Pertanto, acclarato che la è debitrice nei confronti della Parte_1 [...]
della somma complessiva di € 45.679,74 per le fatture non contestate e considerato CP_1 altresì che la stessa opponente ha corrisposto un'eccedenza di € 16.206,26 si ritiene opportuno procedere alla compensazione del debito-credito, con la conseguenza che in accoglimento parziale dell'opposizione la dovrà essere condannata al pagamento in favore Parte_1 della della somma di € 29.473,48, oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Controparte_1
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito del complessivo possono porsi per metà a carico dell'opponente rimasta comunque soccombente e compensate per la restante metà;
PQM
Il Giudice Dott. Massimo Pulvirenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
4577/2017 R.G. così statuisce: in parziale accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale formulata dalla società opponente , revoca il decreto ingiuntivo n. 1419/2017 emesso dal Tribunale di Ragusa in data
19.08.2007 (N.R.G. 2568/2017) e per l'effetto condanna la al Parte_1 pagamento in favore della della somma di € 29.473,48 , oltre interessi dalla Controparte_1 domanda al soddisfo;
Condanna al pagamento della metà delle spese di lite in favore di Parte_1
che già in questa misura si liquidano in euro 4.500,00 per compensi professionali, Controparte_1 oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Ragusa in data 24.11.2026
Il Giudice
Dott. Massimo Pulvirenti