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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/06/2025, n. 1989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1989 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5029/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5029/2019 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Vincenzo Aliperti e Bettina Parte_1
Palmese
OPPONENTE
contro in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., con il patrocinio dell'avv.to Giuseppe Verticilo
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
1 prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1206/2019, emesso dal Tribunale
di Nola, con il quale le si ingiungeva il pagamento, in favore del
[...]
della somma di € 16.004,00 oltre interessi e spese di Controparte_1
procedura.
Il decreto ingiuntivo veniva emesso in ragione di una scrittura privata del
14/02/2017, firmata dalle parti, in cui l'odierna opponente riconosceva di essere debitrice, nei confronti dell'opposta, dell'importo di € 16.304,00 e si impegnava ad estinguere il relativo debito;
tuttavia, la , versata la prima Pt_1
rata in esecuzione del predetto accordo, restava inadempiente per i restanti ratei pattuiti.
Nel presente giudizio l'opponente eccepiva la simulazione assoluta della scrittura privata e, per tali ragioni, chiedeva dichiararsi la nullità, illegittimità,
invalidità o infondatezza del decreto ingiuntivo opposto.
2 Provvedeva a costituirsi in giudizio la la Controparte_1
quale resisteva all'opposizione e ne chiedeva il rigetto perché infondata in fatto e diritto.
Instauratosi il contradditorio, concessa la provvisoria esecuzione ed assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisone senza necessità di alcuna attività istruttoria e, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, giungeva all'udienza cartolare del 27/05/2025 per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, è opportuno rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così
instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c.
secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di
3 affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
4 genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Ciò detto, nel valutare il fondamento della pretesa creditoria oggetto di causa,
anche alla luce delle posizioni rivestite dalle parti nel giudizio de quo e del riparto dell'onere della prova, l'opposta quale attrice in senso sostanziale produceva in giudizio, sin dalla fase monitoria, la scrittura privata del
14/02/2017 sottoscritta dalle parti. Tale elemento documentale deve reputarsi sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo e per provare adeguatamente la pretesa creditoria in sede di opposizione.
A ben vedere, infatti, la scrittura in questione deve ritenersi provata, avendo parte opponente, in citazione, chiesto di accertarne la simulazione assoluta mediante il deposito di una successiva scrittura del 27/02/2017 quale contratto dissimulato che, tuttavia, non veniva mai depositato agli atti di causa, e la cui esistenza, quindi, non può dirsi in alcun modo provata.
Pertanto, nei propri scritti difensivi l'opponente riconosceva la sottoscrizione della scrittura privata del 14/02/2017, versata in atti dall'opposta, da qualificarsi come ricognizione di debito con conseguente esonero del
[...]
dal provare il rapporto obbligatorio intercorso con parte Controparte_1
opponente (ex art. 1988 c.c.)
In merito alla richiesta di accertamento dell'accordo di simulazione, appare opportuno ricordare che “La prova della simulazione del contratto concluso per
iscritto, nei rapporti tra le parti, può essere offerta solo mediante
contro
-
dichiarazioni, cioè mediante documenti che forniscano la dimostrazione del
diverso accordo realmente voluto dalle parti. In mancanza di un tale accordo
5 simulatorio risultante per iscritto, vale tra le parti la volontà dichiarata nel
contratto, il cui contenuto non può essere superato sulla base di presunzioni o
con la prova per testi ai sensi dell'art 1417 del codice civile” (Tribunale
Brindisi, 14/09/2020, n.1070).
Nel caso in esame, in giudizio non veniva prodotta alcuna controdichiarazione,
unico elemento che avrebbe consentito di provare adeguatamente l'accordo simulatorio e, pertanto, non può che discenderne il rigetto della presente opposizione con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, il quale va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta dalle parti e,
infine, in applicazione dei parametri minimi stante la particolare semplicità
della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1206/2019 emesso dal Tribunale di Nola;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 2.540,00 oltre spese generali, CPA e IVA
come per legge.
Nola, 26/06/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5029/2019 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Vincenzo Aliperti e Bettina Parte_1
Palmese
OPPONENTE
contro in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., con il patrocinio dell'avv.to Giuseppe Verticilo
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
1 prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1206/2019, emesso dal Tribunale
di Nola, con il quale le si ingiungeva il pagamento, in favore del
[...]
della somma di € 16.004,00 oltre interessi e spese di Controparte_1
procedura.
Il decreto ingiuntivo veniva emesso in ragione di una scrittura privata del
14/02/2017, firmata dalle parti, in cui l'odierna opponente riconosceva di essere debitrice, nei confronti dell'opposta, dell'importo di € 16.304,00 e si impegnava ad estinguere il relativo debito;
tuttavia, la , versata la prima Pt_1
rata in esecuzione del predetto accordo, restava inadempiente per i restanti ratei pattuiti.
Nel presente giudizio l'opponente eccepiva la simulazione assoluta della scrittura privata e, per tali ragioni, chiedeva dichiararsi la nullità, illegittimità,
invalidità o infondatezza del decreto ingiuntivo opposto.
2 Provvedeva a costituirsi in giudizio la la Controparte_1
quale resisteva all'opposizione e ne chiedeva il rigetto perché infondata in fatto e diritto.
Instauratosi il contradditorio, concessa la provvisoria esecuzione ed assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisone senza necessità di alcuna attività istruttoria e, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, giungeva all'udienza cartolare del 27/05/2025 per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, è opportuno rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così
instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c.
secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di
3 affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
4 genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Ciò detto, nel valutare il fondamento della pretesa creditoria oggetto di causa,
anche alla luce delle posizioni rivestite dalle parti nel giudizio de quo e del riparto dell'onere della prova, l'opposta quale attrice in senso sostanziale produceva in giudizio, sin dalla fase monitoria, la scrittura privata del
14/02/2017 sottoscritta dalle parti. Tale elemento documentale deve reputarsi sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo e per provare adeguatamente la pretesa creditoria in sede di opposizione.
A ben vedere, infatti, la scrittura in questione deve ritenersi provata, avendo parte opponente, in citazione, chiesto di accertarne la simulazione assoluta mediante il deposito di una successiva scrittura del 27/02/2017 quale contratto dissimulato che, tuttavia, non veniva mai depositato agli atti di causa, e la cui esistenza, quindi, non può dirsi in alcun modo provata.
Pertanto, nei propri scritti difensivi l'opponente riconosceva la sottoscrizione della scrittura privata del 14/02/2017, versata in atti dall'opposta, da qualificarsi come ricognizione di debito con conseguente esonero del
[...]
dal provare il rapporto obbligatorio intercorso con parte Controparte_1
opponente (ex art. 1988 c.c.)
In merito alla richiesta di accertamento dell'accordo di simulazione, appare opportuno ricordare che “La prova della simulazione del contratto concluso per
iscritto, nei rapporti tra le parti, può essere offerta solo mediante
contro
-
dichiarazioni, cioè mediante documenti che forniscano la dimostrazione del
diverso accordo realmente voluto dalle parti. In mancanza di un tale accordo
5 simulatorio risultante per iscritto, vale tra le parti la volontà dichiarata nel
contratto, il cui contenuto non può essere superato sulla base di presunzioni o
con la prova per testi ai sensi dell'art 1417 del codice civile” (Tribunale
Brindisi, 14/09/2020, n.1070).
Nel caso in esame, in giudizio non veniva prodotta alcuna controdichiarazione,
unico elemento che avrebbe consentito di provare adeguatamente l'accordo simulatorio e, pertanto, non può che discenderne il rigetto della presente opposizione con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, il quale va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta dalle parti e,
infine, in applicazione dei parametri minimi stante la particolare semplicità
della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1206/2019 emesso dal Tribunale di Nola;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 2.540,00 oltre spese generali, CPA e IVA
come per legge.
Nola, 26/06/2025
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