Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 06/02/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 28.10.2024 iscritta al n. 361/2024 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
06.02.2025
d a
in persona del l.r.p.t.; Parte_1
in persona del l.r.p.t., entrambi rappresentati e Parte_2
difesi dall'avv. Rosa Bruna Chiolini del foro di Como e dagli avv.ti OGGETTO:
retribuzione Adelina Iozzo e Giovanni Piazza Spessa del foro di Milano,
quest'ultimo domiciliatario giusta delega in atti
RICORRENTI APPELLANTI
c o n t r o
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
n e i c o n f r o n t i d i rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Controparte_2
Ceci del foro di Bergamo, domiciliatario giusta delega in atti
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 1024 del 2024 del Tribunale di
Bergamo.
Conclusioni:
Dei ricorrenti appellanti:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1024/2024 pubbl. il 26 settembre 2024 il
Tribunale di Bergamo sezione lavoro, in parziale accoglimento del ricorso proposto da nei confronti di Parte_3 [...]
del e di NT Parte_2 Controparte_2
ha condannato queste ultime, in solido, a pagare al ricorrente le differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni riconducibili a livello di inquadramento ex CCNL superiore rispetto a quello contrattuale (IV° J in luogo di quello assegnato VI° J),
quantificate in motivazione in € 24.215,23; ha altresì condannato le resistenti, in solido, alla restituzione in favore del ricorrente delle trattenute effettuate senza titolo in forza della delibera adottata da nell'anno 2016, quantificate in motivazione in € Parte_1
14.516,77.
In particolare, il Tribunale all'esito dell'istruttoria orale ha ritenuto provato l'utilizzo da parte del ricorrente di carrelli elevatori - 3 -
elettrici per movimentare i bancali presso il magazzino di IA
(BG) nell'ambito dell'appalto commesso da al Controparte_2
e da quest'ultimo affidato alla cooperativa Parte_2 [...]
; ha ritenuto che le mansioni svolte fossero NT
inquadrabili nel livello IV° J del CCNL logistica applicato e sulla base della CTU ha quantificato il credito del lavoratore derivante dal superiore inquadramento nella misura sopra indicata.
Quanto alle trattenute sociali contestate nel ricorso introduttivo, ha ritenuto produttive di effetti nei confronti del lavoratore le delibere della cooperativa del 28 febbraio 2015, del 23
giugno 2017, del 29 giugno 2018, del 24 giugno 2019, del 29 giugno
2020, del 27 luglio 2021 e del 26 luglio 2022 in quanto risultate regolarmente comunicate al ricorrente sulla base della documentazione in atti, con conseguente decadenza del medesimo dall'azione di annullamento ex articolo 2377 c.c.; ha invece ritenuto non provata la comunicazione dell'assemblea del 26 aprile 2016 e ha anche affermato che la delibera era generica nel suo contenuto e le trattenute ivi stabilite erano illegittime in quanto comportanti l'erogazione di una retribuzione inferiore ai minimi contrattuali in violazione del principio della inderogabilità in peius della retribuzione;
sulla base dei conteggi elaborati dal CTU ha condannato le resistenti, in solido, a restituire al ricorrente le trattenute disposte sulla base della suddetta delibera del 2016.
Il giudice, infine, ha accolto la domanda di manleva proposta da nei confronti del e di CP_2 Parte_2 [...] [...]
in forza della previsione del contratto di Controparte_4
appalto.
Avverso la sentenza hanno proposto appello il Parte_2
e impugnando il solo capo
[...] Pt_1 NT
relativo alla condanna alla restituzione in favore del lavoratore delle somme trattenute sulla retribuzione in forza della delibera del 2016.
Si è costituita la società che ha aderito CP_2
all'appello.
Il lavoratore, nonostante la regolarità della notifica del gravame, è rimasto contumace nel presente grado di giudizio.
L'udienza di discussione si è svolta con collegamento da remoto, ai sensi dell'art.127 bis c.p.c., e la causa è stata decisa con sentenza, il cui dispositivo è stato letto in udienza e poi comunicato alle parti, avendo queste rinunciato a presenziare alla lettura del dispositivo (mediante un nuovo collegamento telematico).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che non vi è più questione circa la sussistenza del diritto del lavoratore ad essere inquadrato nel livello IV° J del
CCNL Logistica applicato da e NT
del diritto del lavoratore al pagamento delle relative differenze retributive.
Le appellanti, infatti, non hanno contestato tale capo della sentenza che è divenuto perciò incontrovertibile, in assenza di qualsiasi censura anche solo in ordine all'ammontare della relativa condanna. - 5 -
Il gravame ha ad oggetto esclusivamente il capo della decisione che ha visto le appellanti condannate alla restituzione delle trattenute effettuate sulla retribuzione del lavoratore sulla base della delibera della cooperativa del 26 aprile 2016.
In particolare, con il primo motivo impugnano la sentenza per omessa applicazione da parte del Tribunale dell'art. 2379 c.c. che prevede la soggezione della impugnazione per nullità della delibera societaria al termine di decadenza di tre anni dalla iscrizione della delibera nel registro delle imprese o dalla trascrizione della stessa nel libro delle adunanze della società.
Censurano la decisione, inoltre, sotto il profilo della quantificazione delle trattenute erroneamente indicate nella motivazione della sentenza nella somma di € 14.516,77
corrispondente al totale delle trattenute deliberate dalla cooperativa nel periodo da dicembre 2015 ad agosto 2018 anziché nell'importo corretto di € 2.851,97, corrispondente alle trattenute effettuate in base alla delibera del 2016.
Tanto premesso, il primo motivo dell'appello è fondato e merita accoglimento.
Il giudice, come accennato, ha innanzitutto affermato che il ricorrente era decaduto dall'azione di annullamento ai sensi dell'art.
2.377 c.c. in relazione alle delibere degli anni 2015, 2017, 2018,
2019, 2020, 2021 e 2022 in quanto, portato a conoscenza delle assemblee, non aveva tempestivamente impugnato i provvedimenti adottati dalla cooperativa. - 6 -
Circa la delibera del 26 aprile 2016, invece, ha rilevato che mancava la prova della convocazione del socio all'assemblea (la convocazione reca la data del 13 aprile 2016 e l'avviso di ricevimento prodotto dalla cooperativa attesta il mancato ritiro al perfezionamento della compiuta giacenza in data 19 febbraio 2016- v. doc. n. 10-);
inoltre, ha ritenuto, per un verso, che la delibera del 2016 fosse generica in quanto non specificava le modalità e i tempi con cui effettuare il ripianamento o il quantum delle trattenute e, per altro verso, che la delibera aveva comportato la corresponsione di una retribuzione inferiore ai minimi del CCNL in violazione della
inderogabilità in peius della retribuzione;
sulla base di tali rilievi, il giudice ha ritenuto la delibera del 2016 inopponibile al lavoratore e ha condannato, come detto, le resistenti alla restituzione delle trattenute autorizzate con la suddetta delibera in quanto effettuate sine titulo.
Tale decisione, peraltro, non è corretta e necessita di essere rivista.
In diritto occorre rammentare che l'articolo 2377 c.c. prevede che le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto sono annullabili e possono essere impugnate dai soci nel termine di 90 giorni;
l'articolo 2379 comma 1 c.c., invece, stabilisce che nei casi di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale, di impossibilità o illiceità dell'oggetto, la deliberazione può
essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla iscrizione o deposito nel registro delle imprese ovvero dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea; nei casi e nei - 7 -
termini previsti dal comma 1, inoltre, l'invalidità può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice mentre possono essere impugnate senza limiti di tempo solo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.
La giurisprudenza di legittimità occupatasi dell'argomento ha sottolineato la distinzione tra le ipotesi di mera annullabilità e quelle più gravi della nullità della delibera affermando che l'omessa convocazione del socio dà luogo a nullità ed è rilevabile anche d'ufficio nel termine di decadenza di tre anni ex art. 2379 c.c.; essa va tenuta distinta dai casi di mera irregolarità della convocazione effettuata, che determinano l'annullabilità della deliberazione ex art. 2377 c.c. che può essere impugnata, come detto, nel termine più breve di 90 giorni (v. Cass. civ. n. 22987 del 16 settembre 2019; Cass. S.U.
23218 del 2013).
Nel caso della deliberazione del 2016 adottata da
[...]
la documentazione prodotta dalla cooperativa, NT
come correttamente ritenuto nella sentenza, non è idonea a dimostrare l'avvenuta tempestiva convocazione del socio all'assemblea e,
dunque, risulta affetta da nullità per difetto di convocazione, che ex art. 2379 c.c. è rilevabile anche d'ufficio purchè entro il termine di tre anni dalla trascrizione della delibera nel libro delle adunanze o dalla iscrizione della stessa nel registro delle imprese.
Ed anche l'ulteriore vizio ravvisato dal giudice di prime cure della violazione del principio della inderogabilità in peius dei minimi retributivi si traduce, a sua volta, in una ipotesi di nullità della - 8 -
deliberazione per illiceità dell'oggetto, rilevabile da parte del giudice purchè entro il termine di decadenza di tre anni di cui all'art. 2379
c.c..
Sotto tale profilo e per completezza vale la pena rammentare che la Suprema Corte ha chiarito che il trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva di cui all'art. 3,
comma 1, “deve intendersi “complessivo”, quindi inclusivo della
retribuzione base e delle altre voci aventi natura retributiva, e che
tale trattamento rappresenta un limite al di sotto del quale non sia
possibile scendere, neanche per effetto di specifiche disposizioni
derogatorie contenute nel regolamento cooperativo che sarebbero
nulle, in quanto di minor favore rispetto alla contrattazione collettiva
di categoria normativamente assunta a parametro dell'art. 36 Cost.
o, come nel caso di specie, rispetto al CCNL pacificamente applicato
dalle parti” (v. Cass. n. 4621/20; Cass. n. 4622/20; Cass. n.
10851/19); in epoca più risalente, inoltre, la Cassazione aveva già
affermato che “in tema di società cooperative, nel regime dettato
dalla legge 3 aprile 2001, nr. 142, al socio lavoratore subordinato
spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo
(ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive)
comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe,
dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria
affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è
condizionata dall'entrata in vigore del regolamento previsto dalla
legge nr. 142 del 2001, art. 6, che destinato a disciplinare, - 9 -
essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni
lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive,
applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor
favore rispetto alle previsioni collettive di categoria» (Cass. n.
17583/14).
In definitiva, non è corretta la decisione del giudice che,
ravvisando nella delibera adottata nel 2016 dei vizi idonei a dar luogo a nullità della delibera, l'ha ritenuta automaticamente priva di effetti nei confronti del lavoratore senza tenere conto dell'assoggettamento al termine decadenziale di tre anni anche dell'accertamento d'ufficio della nullità della delibera.
Detto termine, invero, è sicuramente decorso nel caso di specie in cui la delibera risale, come detto, al 26 aprile 2016 e il giudizio di primo grado è stato instaurato con ricorso depositato il 28
novembre 2022.
Più in dettaglio, il verbale dell'assemblea del 26 aprile 2016,
timbrato da notaio ed avente ad oggetto l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 e del piano di ripianamento delle perdite mediante il versamento da parte dei soci di una quota mensile in funzione delle ore ordinarie di lavoro svolte, risulta iscritto nel
Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee della cooperativa nonchè allegato al bilancio di esercizio al 31.12.2015
depositato nel Registro delle Imprese (v. delibere e bilanci di cui ai doc. n. 8 e n. 9 del fascicolo di primo grado delle appellanti); le appellanti, inoltre, hanno depositato nel presente grado di giudizio - 10 -
una visura storica della che il Collegio NT
ritiene di poter acquisire benchè documento nuovo stante la natura meramente integrativa delle produzioni documentali già
tempestivamente effettuate dalla società in primo grado, dalla quale risulta che il bilancio approvato dall'assemblea dell'aprile 2016 è
stato depositato presso il Registro delle Imprese il 24 maggio 2016.
Decorrendo quindi, al più tardi, da tale data il termine di tre anni per l'accertamento d'ufficio della nullità della delibera 2016, la nullità della delibera avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio non oltre il maggio 2019.
Da ciò consegue che l'accertamento compiuto dal Tribunale
della inefficacia della delibera nei confronti del ricorrente e della conseguente inapplicabilità delle trattenute retributive da essa stabilite non è corretto, essendo ormai preclusa la possibilità di rilevare d'ufficio l'invalidità della delibera.
Tanto vale, a maggior ragione, per l'ulteriore vizio della genericità della delibera che il giudice ha ravvisato, il quale, essendo riconducibile ai casi delle deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto, integra, invece, una ipotesi di mera annullabilità della deliberazione, da far valere da parte dei soci nel più breve termine perentorio di 90 giorni di cui all'art. 2377 c.c..
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La sentenza va, dunque, riformata nella parte in cui ha disposto la condanna delle appellanti e di in solido, Controparte_2
alla restituzione delle trattenute sulla retribuzione effettuate in forza - 11 -
della delibera del 2016; da ciò consegue la corrispondente riduzione della somma dovuta dalle appellanti a a titolo di Controparte_2
manleva, che, vale la pena precisare, rimane limitata a quanto liquidato dal giudice a titolo di differenze retributive da inquadramento superiore.
La parziale riforma della sentenza impone l'adozione di una nuova regolamentazione delle spese di primo grado che, tenuto conto della reciproca soccombenza, vengono compensate per metà con condanna di , e NT Parte_2 CP_2
in solido, a pagare al ricorrente la restante metà nella misura di
[...]
€ 1.350,00 oltre accessori di legge;
nessuna statuizione di condanna va, invece, adottata circa le spese di secondo grado stante la contumacia dell'appellato, dovendo sul punto disporsi sin d'ora la correzione del dispositivo che, per mero refuso, contiene, in aggiunta,
l'espressione “e in € 1.000,00, oltre accessori di legge, per il presente
grado di giudizio”.
Nel rapporto, poi, tra Parte_2 NT
e tenuto conto della riduzione dell'importo
[...] Controparte_2
oggetto di manleva, si ritiene giustificato compensare per metà anche le spese sostenute da dette parti sia di primo che di secondo grado,
con condanna delle appellanti a rifondere a la restante Controparte_2
parte, liquidata nella misura indicata nel dispositivo.
PQM
1) in parziale riforma della sentenza n. 1024/2024 del
Tribunale di Bergamo sezione lavoro, respinge la domanda del - 12 -
ricorrente di condanna delle resistenti, in solido, alla restituzione delle trattenute sulla retribuzione effettuate a titolo di “quota sociale”,
“quota sociale AP” e “quota soc. rip. Perdite”;
2) compensa per metà le spese di lite e condanna
[...]
, e ,. in solido, a NT Parte_2 Controparte_2
pagare al ricorrente la restante metà, liquidata in € 1.350,00, oltre accessori di legge, per il primo grado e in € 1.000,00, oltre accessori di legge, per il presente grado di giudizio;
3) compensa per metà le spese di lite tra NT
, e e condanna
[...] Parte_2 CP_2 [...]
e in solido tra loro, a NT Parte_2
versare a la restante metà, che si liquida in € 1.000,00, Controparte_2
oltre accessori di legge, per il primo grado e in € 1.000,00, oltre accessori di legge, per il presente grado di giudizio.
Brescia, 6 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
(dott.ssa Silvia Mossi)
Il Presidente
(dott. Antonio Matano)