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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 03/04/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MACERATA Sezione civile composto dai magistrati: dott.ssa Alessandra Canullo Presidente rel. ed est. dott.ssa Anna Wegher Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 411/2025 R.G.N.C., avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, promossa da
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. BIROCCO C.F._2
LUCIANO;
- ricorrenti -
con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege -
Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alle note sostitutive dell'udienza del 1°.4.2025, sostitutive delle condizioni di cui al ricorso.
Fatto e Diritto Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 21/08/2007 nella
Repubblica Popolare Cinese, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Camerino, anno 2008, atto n. 3, parte 2ª, Serie C, ed hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui alle note sostitutive dell'udienza del
1°.4.2025, depositate il 28.3.2025. La separazione giudiziale dei coniugi è stata pronunciata con sentenza n.
355/2021 emessa dal Tribunale di Macerata il 6.4.2021 e dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nella procedura di separazione al
4.2.2025, data di presentazione del presente ricorso, è sicuramente trascorso il termine annuale richiesto dalla legge nel caso di intervenuta separazione giudiziale (a seguito della modifica dell'art. 3 L. 898/70 apportata dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio.
Va preso atto della comune volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, ribadita anche nelle note sostitutive dell'udienza del 1°.
4.2025. Va altresì evidenziata l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale, riconosciuta da entrambe le parti. Deve quindi ritenersi che sussistano i presupposti per la pronuncia di divorzio.
Le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie a norma imperativa di legge e possono essere recepite dal Tribunale, apparendo in particolare quelle relative al figlio minore rispondenti al suo superiore interesse. Nulla va disposto sulle spese, stante la natura congiunta del ricorso, proposto con il ministero di un unico difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra
[...]
e in conformità alle condizioni da loro Parte_1 Parte_2 concordate, di cui alle note sostitutive dell'udienza del 1°.4.2025, depositate il
28.3.2025;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Macerata, 1 aprile 2025
Il Presidente estensore
Alessandra Canullo Pag. 3 a 3