Articolo 13 della Legge 29 dicembre 1990, n. 408
Articolo 12Articolo 14
Versione
1 gennaio 1991
Art. 13. 1. All'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , la parola "ventuplo" e' sostituita dalla parola "decuplo".
2. Il prospetto dei coefficienti allegato al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , e' sostituito dal prospetto allegato alla presente legge.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 16 dicembre 1990, data di entrata in vigore della disposizione relativa all'aumento della misura del saggio degli interessi legali, di cui all' articolo 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353 . Per le successioni aperte e le donazioni fatte a partire dal 16 dicembre 1990, ai fini della determinazione della base imponibile relativamente alle rendite e alle pensioni, si tiene conto del decuplo della annualita' e si applicano, altresi', i coefficienti previsti nel prospetto di cui al comma 2, in luogo di quelli della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 .
Note all'art. 13:
- Si trascrive il testo dell'art. 46 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 ), cosi' come modificato dall'art. 13, comma 1, della presente legge:
"Art. 46. - 1. Per la costituzione di rendita o pensioni la base imponibile e' costituita dalla somma pagata o del valore dei beni ceduti dal beneficiario, ovvero, se maggiore, del valore della rendita; per la costituzione di pensioni la base imponibile e' costituita dal valore della pensione.
2. Il valore della rendita o pensione e' costituito:
a) dal decuplo dell'annualita' se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato;
b) dal valore attuale dell'annualita', calcolato al saggio legale di interesse (1284 c.c.), ma in nessun caso superiore al ventuplo dell'annualita', se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato;
c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualita' per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico, applicabile in relazione all'eta' della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia.
3. Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di piu' persone, che debba cessare con la morte di una qualsiasi di esse, e' determinato a norma della lettera c) del comma 2 tenendo conto dell'eta' del meno giovane dei beneficiari. Se la rendita o pensione e' costituita congiuntamente a favore di piu' persone con diritto di accrescimento tra loro, il valore e' determinato tenendo conto dell'eta' del piu' giovane dei beneficiari.
4. La rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di cessazione per effetto della morte del beneficiario prima della scadenza, e' valutata nei modi previsti dalla lettera b) del secondo comma, ma il suo valore non puo' superare quello determinato nei modi previsti dalla successiva lettera c) con riferimento alla durata massima della rendita o pensione.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la corresponsione della rendita o della pensione se tale persona e' diversa dal beneficiario".
- Si trascrive il testo dell' art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353 :
"Art. 1. - L' art. 1284 del codice civile e' sostituito dal seguente:
'Art. 1284 (Saggio degli interessi). - Il saggio degli interessi legali e' del dieci per cento in ragione di anno.
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale'".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 , reca: "Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1991
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