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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 430/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
DI FA, AT
PISAPIA MARIA GRAZIA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7202/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - Societa' Consortile A R.l. In - P.IVA 1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 245/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
2 e pubblicata il 13/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2023 00049716 28 IVA-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7943/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia verteva sull'impugnazione della cartella di pagamento n. 01220230004971628000 relativa all'IVA per l'anno d'imposta 2019, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bis DPR 633/72.
La pretesa erariale si fondava sull'omesso versamento dell'IVA inizialmente dichiarata (€ 62.412,00), nonostante la successiva presentazione di una dichiarazione integrativa ultrannuale che rettificava il debito a € 29.010,00.
Il Giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso, ritenendo applicabile l'Art. 2 co.
8-bis DPR 322/98, secondo cui i crediti derivanti da dichiarazioni ultrannuali potevano essere utilizzati solo per debiti maturati successivamente.
L'Appellante lamentava che il primo giudice aveva erroneamente focalizzato l'attenzione sull'utilizzo del credito, trascurando la richiesta primaria di riconoscimento dell'esatto debito mediante rettifica contabile, eccependo la natura emendabile della dichiarazione di scienza. L'Agenzia delle Entrate opponeva la legittimità della cartella basata sulla prima dichiarazione e sollevava l'inammissibilità del ricorso per vizi procedurali PTT.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della trattazione questa Corte preliminarmente rigetta l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'ufficio appellato per violazione delle norme sul Processo Tributario Telematico (PTT), in quanto l'atto notificato e depositato sarebbe stato una "copia per immagine su supporto informatico" di documento analogico, privo del requisito di documento nativo digitale e conforme. La Corte ritiene che l'eccezione non possa essere accolta, in quanto l'Ufficio ha pienamente potuto difendersi in primo grado e in appello;
si è in assenza di un comprovato e concreto pregiudizio al diritto di difesa della controparte e vi sono elementi che dimostarno che che l'atto, seppur formalmente irregolare, abbia comunque raggiunto il suo scopo (principio di sanatoria). Pertanto, il ricorso in appello è ammissibile.
Nel merito l'appello è infondato. La Corte osserva che la dichiarazione integrativa presentata in data
29/10/2022 è ultrannuale e pertanto non sostituisce la prima dichiarazione presentata, da cui deriva il ruolo oggetto del presente contenzioso. La possibilità di correggere la dichiarazione presentata, infatti, non esonera il contribuente dal pagamento delle imposte dovute sulla base delle dichiarazioni già presentate;
le correzioni a favore - ad esempio il maggior credito d'imposta - hanno effetto e vanno dichiarati nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa ultrannuale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello del contribuente e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 245/2024 impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 1000 (mille/00) oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
DI FA, AT
PISAPIA MARIA GRAZIA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7202/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - Societa' Consortile A R.l. In - P.IVA 1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 245/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
2 e pubblicata il 13/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2023 00049716 28 IVA-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7943/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia verteva sull'impugnazione della cartella di pagamento n. 01220230004971628000 relativa all'IVA per l'anno d'imposta 2019, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bis DPR 633/72.
La pretesa erariale si fondava sull'omesso versamento dell'IVA inizialmente dichiarata (€ 62.412,00), nonostante la successiva presentazione di una dichiarazione integrativa ultrannuale che rettificava il debito a € 29.010,00.
Il Giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso, ritenendo applicabile l'Art. 2 co.
8-bis DPR 322/98, secondo cui i crediti derivanti da dichiarazioni ultrannuali potevano essere utilizzati solo per debiti maturati successivamente.
L'Appellante lamentava che il primo giudice aveva erroneamente focalizzato l'attenzione sull'utilizzo del credito, trascurando la richiesta primaria di riconoscimento dell'esatto debito mediante rettifica contabile, eccependo la natura emendabile della dichiarazione di scienza. L'Agenzia delle Entrate opponeva la legittimità della cartella basata sulla prima dichiarazione e sollevava l'inammissibilità del ricorso per vizi procedurali PTT.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della trattazione questa Corte preliminarmente rigetta l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'ufficio appellato per violazione delle norme sul Processo Tributario Telematico (PTT), in quanto l'atto notificato e depositato sarebbe stato una "copia per immagine su supporto informatico" di documento analogico, privo del requisito di documento nativo digitale e conforme. La Corte ritiene che l'eccezione non possa essere accolta, in quanto l'Ufficio ha pienamente potuto difendersi in primo grado e in appello;
si è in assenza di un comprovato e concreto pregiudizio al diritto di difesa della controparte e vi sono elementi che dimostarno che che l'atto, seppur formalmente irregolare, abbia comunque raggiunto il suo scopo (principio di sanatoria). Pertanto, il ricorso in appello è ammissibile.
Nel merito l'appello è infondato. La Corte osserva che la dichiarazione integrativa presentata in data
29/10/2022 è ultrannuale e pertanto non sostituisce la prima dichiarazione presentata, da cui deriva il ruolo oggetto del presente contenzioso. La possibilità di correggere la dichiarazione presentata, infatti, non esonera il contribuente dal pagamento delle imposte dovute sulla base delle dichiarazioni già presentate;
le correzioni a favore - ad esempio il maggior credito d'imposta - hanno effetto e vanno dichiarati nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa ultrannuale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello del contribuente e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 245/2024 impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 1000 (mille/00) oltre accessori di legge, se dovuti.