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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/04/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1607/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Francesca Maria Mammone Consigliere dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1607/2024 promossa da:
C.F. - P.I.: ), con il patrocinio dell'avv. Michele Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Maria MENOZZI
APPELLANTE contro
(C.F: , con il patrocinio dell'avv. Roberto Lorenzo CP_1 C.F._1
AI
APPELLATO
(C.F.: , Controparte_2 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 9884/2023, pubblicata in data
06.12.2023; materia: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 9884/2023, emessa dal Tribunale di Milano, Giudice dott.ssa Annamaria Salerno, pubblicata il 06.12.2023, R.G. n. 40953/2019, Repert. n. 10260/2023, mai notificata, e conseguentemente in accoglimento del motivo di gravame proposto:
a) rideterminare la condanna alle spese di giudizio di (C.F.: – P.I.: Parte_1 P.IVA_1
), con sede legale a Milano, in P.zza Tre Torri n. 3 (20145 - MI), in persona del P.IVA_2 procuratore ad lites Dott. (C.F.: , in Euro 3.277,33, oltre CP_3 C.F._3 accessori di legge,
b) e conseguentemente condannare (C.F: , nato a [...] il CP_1 C.F._4
12.12.1977, residente a [...], alla restituzione in favore di Parte_1 dell'importo di Euro 8.478,46, per tutti i motivi sopra esposti.
[...]
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su fatti non tempestivamente allegati e su domande nuove ex adverso formulate.
Salvis iuribus.”
Per CP_1
“NEL MERITO: respingere l'appello avversario con conferma della sentenza gravata. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarre all'avvocato Roberto Raimondi ex art. 93 cpc che le ha anticipate per il presente grado di giudizio.
Con ogni salvezza di Legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 9884/2023, pubblicata in data 06/12/2023, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro (già CP_1 Parte_1 CP_4
e per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito
[...] Controparte_2
dell'incidente occorso in data 13 gennaio 2018 in Varese, accoglieva in parte la domanda e per l'effetto: 1) condannava e , in solido tra loro, al risarcimento dei Parte_1 Controparte_2 danni subiti dall'attore, liquidati nella somma di Euro 8.411,33 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori, e nella somma di Euro 3.751,40 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori, già tenuto conto di quanto pagato ante causam dalla compagnia convenuta e da 2) condannava i Parte_1
convenuti, previa compensazione nella misura di un terzo, in solido tra loro, a rifondere all'attore le spese di lite liquidate in Euro 9.088,00 per compensi, Euro 363,33 per esborsi, oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) poneva definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro,
pagina 2 di 9 previa compensazione nella misura di un terzo, le spese della consulenza tecnica d'ufficio come liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 4.7.2023.
2. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione conveniva dinanzi al Tribunale di Milano , quale CP_1 Controparte_2 proprietaria dell'autovettura BMW Serie 1 (tg. DL867TV), e (già Parte_1 CP_4
, quale compagnia assicurativa della stessa, chiedendo di accertarsi la responsabilità esclusiva
[...]
del conducente della citata vettura nel sinistro occorsogli il 13 gennaio 2018 in Varese, con conseguente condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti a causa dell'evento dannoso.
Al riguardo l'attore deduceva che: il giorno 13 gennaio 2018, alle ore 9:50 circa, transitava lungo la via
Carlo Giuseppe Veratti, in Varese, in sella alla propria bicicletta, quando, giunto all'altezza del civico n. 12, il conducente dell'autovettura BMW Serie 1, targata DL867TV, di proprietà della signora
, apriva improvvisamente la portiera sinistra facendolo rovinare al suolo;
a seguito della Controparte_2 caduta aveva riportato un trauma contusivo alla spalla e all'emitorace di sinistra, abrasioni alla spalla destra ed alla mano destra, all'anca sinistra e al ginocchio sinistro, che lo avevano costretto ad un lungo percorso riabilitativo;
dopo la stabilizzazione dei postumi si era sottoposto a una visita medico- legale, presso il dott. , che gli aveva riscontrato una invalidità permanente pari al Persona_1
12%; a causa delle lesioni patite per via del sinistro era stato privato della possibilità di continuare a coltivare il ciclismo, sport di cui era appassionato;
il sinistro gli aveva altresì arrecato un danno patrimoniale derivante dal danneggiamento della propria bicicletta, del cellulare connettore video/lcd, che aveva con sé al momento dell'impatto, e degli occhiali che indossava.
Per tali motivi concludeva chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento dell'importo complessivo di € 97.626,16, già detratte le somme ricevute dalla compagnia assicurativa ante causam (i.e. € 4.370,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali e € 2.150,00 a titolo di danno biologico, trattenuti a titolo di acconto).
Si costituiva in giudizio sollevando una serie di eccezioni preliminari e di merito, e Controparte_4
chiedendo: in via principale il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, di defalcare dai maggiori importi, eventualmente dovuti all'attore, quanto già corrispostogli a titolo di indennizzo dalla stessa da e dagli con condanna, in ogni Controparte_4 Parte_1 Parte_2
caso, di al pagamento di una somma - determinata anche in via equitativa - ai sensi degli CP_1
artt. 88 e 96 c.p.c. rimaneva contumace. Controparte_2 pagina 3 di 9 All'esito della fase istruttoria, nel corso della quale veniva espletata una CTU medico-legale, il
Tribunale emanava la sentenza n. 9884/2023 con cui accoglieva parzialmente le domande attoree e rideterminava gli importi dovuti a titolo di danno non patrimoniale e di danno patrimoniale, al netto degli importi già corrisposti dalla compagnia assicurativa convenuta e da nella misura Parte_1 rispettivamente di € 8.411,33 e di € 3.751,40, oltre accessori.
Quanto alle spese legali il Tribunale, a fronte del parziale rigetto delle pretese attoree rispetto a quelle azionate con l'atto introduttivo del giudizio e in considerazione del pagamento ante causam di parte degli importi dovuti da parte di disponeva la compensazione parziale delle spese Parte_1 di lite nella misura di un terzo e liquidava i restanti due terzi nella misura di € 9.088,00 per compensi
“in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modifiche (tenuto conto dell'art. 6 del D.M.
147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore dunque, nella specie, alla sola fase decisoria) e, in particolare, dell'attività difensiva effettivamente svolta e delle questioni giuridiche e di fatto trattate”.
Compensava altresì nella misura di un terzo gli esborsi sostenuti dall'attore per il contributo unificato e la marca da bollo (€ 518,00 + € 27,00), nonché gli esborsi sostenuti per la c.t.u. come liquidati in corso di causa con decreto di pagamento del 4.7.2023.
3. L'appello
La sentenza è stata impugnata da che ne ha chiesto la riforma con esclusivo Parte_1
riferimento alla liquidazione delle spese di lite e, in particolare, nella parte in cui il Tribunale ha condannato e , in solido tra loro, “a rifondere a parte attrice le Parte_1 Controparte_2
spese di lite che si liquidano in Euro 9.088,00 per compensi, Euro 363,33 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Deduce al riguardo l'appellante che la sentenza sarebbe in parte qua erronea poiché il primo giudice nella liquidazione dei compensi avrebbe applicato il principio del disputatum, in luogo di quello del decisum e, quindi, nel determinare il valore della causa ai fini della applicazione delle tariffe forensi, avrebbe tenuto conto dell'importo richiesto dall'attore con l'atto di citazione (€ 97.626,16), in luogo dell'importo concretamente attribuito al all'esito del giudizio (€ 12.162,73), in violazione CP_1 dell'art. 5 del DM n. 140/2012.
Ciò in quanto la somma di € 9.088,00, liquidata dal primo giudice, corrisponderebbe alla sommatoria dei parametri medi relativi alle cause di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00 previsti dal
DM 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria/trattazione e dal DM 147/2022 per la fase pagina 4 di 9 decisionale, decurtata di 1/3.
Qualora il primo giudice avesse determinato il valore della causa in base all'importo effettivamente riconosciuto all'attore (€ 12.162,73), la liquidazione dei compensi - al netto della compensazione di 1/3 disposta dal Tribunale - sarebbe stata pari a € 3.277,33, oltre accessori, in applicazione dello scaglione tariffario previsto per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 a € 26.000,00 e dei parametri medi previsti dal DM 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e trattazione/istruttoria e dal DM 147/2022 per la fase decisionale.
L'appellante ha, poi, dato atto di aver corrisposto al gli importi liquidati dal Tribunale con la CP_1
sentenza impugnata, ivi incluse le spese processuali (doc. 4 app. , e ha chiesto la Parte_1 restituzione del maggior importo che ha dovuto corrispondere all'attore a titolo di compensi, pari a €
5.810,67 (= € 9.088,00 – € 3.277,33), che con l'aggiunta degli accessori di legge ammonta complessivamente a € 8.478,46.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e CP_1
in diritto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
4. Decisione
L'appello è fondato.
L'art. 5 del DM 140/2012 stabilisce che: “Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo […] nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata” (enfasi della redattrice).
Tale principio è stato ribadito dall'art.
5.1 del DM 55/2014 in base al quale per la liquidazione dei compensi a carico del soccombente “Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Peraltro, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. n. 19014/2007 avevano già chiarito che
“il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato all'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica dell'art. 6, commi 1 e 2, della Tariffa per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria, contenuta nella delib. Consiglio Nazionale Forense del 12 giugno 1993, approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 del Ministro di grazia e giustizia, avente natura pagina 5 di 9 subprimaria regolamentare e quindi soggetta al sindacato di legittimità di questa Corte - sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel qual caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell'intera domanda”.
Quindi, alla luce della normativa sopra richiamata e della giurisprudenza della Cassazione, nelle cause aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro si ha riguardo, per la liquidazione dei compensi a carico della parte soccombente, al criterio del “decisum”, ovvero della somma concretamente attribuita dal giudice alla parte vincitrice;
somma che può coincidere con il “disputatum” -ossia con l'importo richiesto dall'attore con l'atto introduttivo- solo in caso di accoglimento integrale della domanda, anche a seguito di un pagamento parziale in corso di causa.
Tanto premesso, venendo al caso di specie si osserva che, come rilevato da , in base al Parte_1 criterio del “decisum” il valore della causa di primo grado è di € 12.162,73, che corrisponde all'importo effettivamente liquidato dal primo giudice in favore del al netto di quanto già corrisposto CP_1 all'attore ante causam dalla compagnia assicurativa, come risulta pacificamente dal dispositivo della sentenza gravata.
La tesi sostenuta dall'appellato – secondo cui il decisum dovrebbe essere individuato nella somma corrispondente all'intero danno (patrimoniale e non patrimoniale) accertato dal Tribunale in motivazione (€ 28.637,86) - risulta infondata: è pacifico che avesse ricevuto da , ante CP_1 Pt_1
causam, le somme di € 4.370,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali e di € 2.150,00 a titolo di danno biologico, con la conseguenza che tali somme non erano oggetto della vertenza giudiziale, tanto
è vero che la domanda di condanna proposta dall'attore ammonta, sin dall'atto di citazione, alla CP_1 somma di “€ 97.626,16 già detratti gli acconti ricevuti”.
Ne consegue che la liquidazione dei compensi posti a carico del soccombente avrebbe dovuto essere effettuata assumendo quale parametro di riferimento le tariffe previste dai DM 55/2014 e 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 a € 26.000,00.
Al contrario, come dedotto dall'appellante, il Tribunale ha liquidato i compensi assumendo quali parametri di riferimento i valori tariffari medi previsti per le cause di valore compreso tra € 52.001,00
pagina 6 di 9 ed € 260.000,00 poiché con la domanda introduttiva l'attore aveva chiesto il pagamento dell'importo di
€ 97.626,16 (al netto degli importi già ricevuti da ante causam), con ciò applicando, Pt_1 erroneamente, il criterio del “disputatum” in luogo del criterio del “decisum”.
Tanto discende de plano dalla circostanza che l'importo di € 9.088,00 liquidato dal Tribunale a titolo di compensi:
• corrisponde alla sommatoria dei parametri medi previsti per le cause di valore compreso tra €
52.001,00 ed € 260.000,00 dal DM 55/2014 quanto alla fase di studio (€ 2.430,00), introduttiva
(€1.550,00) e di trattazione/istruttoria (€ 5.400,00), e dal DM 147/2022 quanto alla fase decisionale (€ 4.253,00), al netto della compensazione di 1/3 disposta dal primo giudice (i.e. €
13.633,00 – 1/3);
• non corrisponde né ai compensi medi, né ai compensi massimi che il Tribunale avrebbe potuto liquidare applicando: lo scaglione delle cause di valore compreso tra € 5.201,00 a € 26.000,00; la liquidazione per fasi sulla base dei parametri del DM 55/2014 (per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria) e del DM 147/2022 (per la fase decisionale), come dichiarato in sentenza;
la compensazione di 1/3 disposta dal medesimo Tribunale. Infatti, applicando tali criteri i valori medi che il giudice avrebbe potuto liquidare a titolo di compensi sono pari a € 3.277,33, mentre i valori massimi equivalgono a € 5.773,00.
Ne consegue che l'appello è fondato e che gli importi dovuti da a titolo di compensi Parte_1 devono essere rideterminati nella misura di € 3.277,33, somma che discende, come richiesto dall'appellante, dalla applicazione dei parametri medi previsti dal DM 55/2014 e dal DM 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 a € 26.000,00, al netto della compensazione di 1/3, compensazione che deve in questa sede essere confermata, non essendo stata oggetto di appello incidentale condizionato da parte dell'appellato che si è limitato ad opporsi CP_1
all'accoglimento dell'appello formulato dalla controparte.
Dall'accoglimento dell'appello discende altresì l'accoglimento dell'istanza restitutoria formulata dall'appellante.
5. Le spese del presente grado
All'accoglimento dell'appello consegue la condanna dell'appellato alla integrale rifusione delle spese del presente grado di giudizio: l'oggetto dell'appello è circoscritto all'erroneo scaglione di riferimento utilizzato dal Tribunale per la liquidazione dei compensi professionali in primo grado e, in ordine a tale unico profilo impugnato, l'appello è integralmente fondato. pagina 7 di 9 Ne consegue, per un verso, che non può farsi applicazione, nel caso di specie, del principio sancito, tra le altre, da Cass. 23769/2024 -ovvero che la liquidazione delle spese del doppio grado deve avvenire in base all'esito finale della lite- e deve invece applicarsi il principio sancito, da ultimo, da Cass.
18465/2024, secondo cui “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato, nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali, sulla base del criterio del disputatum, ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza;
ne consegue che, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il disputatum posto all'esame del giudice di appello”; ne consegue altresì, per altro verso, che le spese del presente grado devono essere liquidate in base al disputatum del grado che, nel caso di specie, è costituito dalla differenza tra la somma liquidata dal Tribunale a titolo di compenso professionale e la somma qui liquidata per lo stesso titolo, ovvero € 5.810,67 (€ 9.088,00 – € 3.277,33).
Ciò detto, le spese del presente grado di giudizio si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri minimi, in ragione della limitatezza delle questioni controverse, tenuto conto altresì del valore della causa (€ 5.810,67), prossimo all'importo minimo dello scaglione di riferimento, e della non espletata fase di trattazione/istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9884/2023, pubblicata in data 06/12/2023, così dispone:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, così riformula il quarto punto del suo dispositivo:
2) condanna, previa compensazione nella misura di un terzo, e , in Parte_1 Controparte_2 solido tra loro, a rifondere a le spese di lite di primo grado, che si liquidano in € CP_1
3.277,33, per compensi, € 363,33 per esborsi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA se dovuta e
CPA;
3) condanna a restituire ad la differenza tra la somma ricevuta a CP_1 Parte_1 pagina 8 di 9 titolo di spese legali ed accessori in forza della sentenza impugnata e la somma come liquidata al punto
2) che precede, maggiorata degli interessi legali ex art. 1284, primo comma, c.c. dalla data del pagamento al saldo;
4) condanna a rifondere ad le spese del presente grado di giudizio, CP_1 Parte_1 che si liquidano nella misura di € 1.700,00 per compensi ed € 382,50 per spese vive (contributo unificato e marca da bollo), oltre al rimborso spese generali (15%), IVA se dovuta, e CPA.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
La Cons. rel. La Presidente
Cristina Giannelli Anna Mantovani
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Francesca Maria Mammone Consigliere dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1607/2024 promossa da:
C.F. - P.I.: ), con il patrocinio dell'avv. Michele Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Maria MENOZZI
APPELLANTE contro
(C.F: , con il patrocinio dell'avv. Roberto Lorenzo CP_1 C.F._1
AI
APPELLATO
(C.F.: , Controparte_2 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 9884/2023, pubblicata in data
06.12.2023; materia: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 9884/2023, emessa dal Tribunale di Milano, Giudice dott.ssa Annamaria Salerno, pubblicata il 06.12.2023, R.G. n. 40953/2019, Repert. n. 10260/2023, mai notificata, e conseguentemente in accoglimento del motivo di gravame proposto:
a) rideterminare la condanna alle spese di giudizio di (C.F.: – P.I.: Parte_1 P.IVA_1
), con sede legale a Milano, in P.zza Tre Torri n. 3 (20145 - MI), in persona del P.IVA_2 procuratore ad lites Dott. (C.F.: , in Euro 3.277,33, oltre CP_3 C.F._3 accessori di legge,
b) e conseguentemente condannare (C.F: , nato a [...] il CP_1 C.F._4
12.12.1977, residente a [...], alla restituzione in favore di Parte_1 dell'importo di Euro 8.478,46, per tutti i motivi sopra esposti.
[...]
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su fatti non tempestivamente allegati e su domande nuove ex adverso formulate.
Salvis iuribus.”
Per CP_1
“NEL MERITO: respingere l'appello avversario con conferma della sentenza gravata. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarre all'avvocato Roberto Raimondi ex art. 93 cpc che le ha anticipate per il presente grado di giudizio.
Con ogni salvezza di Legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 9884/2023, pubblicata in data 06/12/2023, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro (già CP_1 Parte_1 CP_4
e per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito
[...] Controparte_2
dell'incidente occorso in data 13 gennaio 2018 in Varese, accoglieva in parte la domanda e per l'effetto: 1) condannava e , in solido tra loro, al risarcimento dei Parte_1 Controparte_2 danni subiti dall'attore, liquidati nella somma di Euro 8.411,33 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori, e nella somma di Euro 3.751,40 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori, già tenuto conto di quanto pagato ante causam dalla compagnia convenuta e da 2) condannava i Parte_1
convenuti, previa compensazione nella misura di un terzo, in solido tra loro, a rifondere all'attore le spese di lite liquidate in Euro 9.088,00 per compensi, Euro 363,33 per esborsi, oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) poneva definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro,
pagina 2 di 9 previa compensazione nella misura di un terzo, le spese della consulenza tecnica d'ufficio come liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 4.7.2023.
2. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione conveniva dinanzi al Tribunale di Milano , quale CP_1 Controparte_2 proprietaria dell'autovettura BMW Serie 1 (tg. DL867TV), e (già Parte_1 CP_4
, quale compagnia assicurativa della stessa, chiedendo di accertarsi la responsabilità esclusiva
[...]
del conducente della citata vettura nel sinistro occorsogli il 13 gennaio 2018 in Varese, con conseguente condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti a causa dell'evento dannoso.
Al riguardo l'attore deduceva che: il giorno 13 gennaio 2018, alle ore 9:50 circa, transitava lungo la via
Carlo Giuseppe Veratti, in Varese, in sella alla propria bicicletta, quando, giunto all'altezza del civico n. 12, il conducente dell'autovettura BMW Serie 1, targata DL867TV, di proprietà della signora
, apriva improvvisamente la portiera sinistra facendolo rovinare al suolo;
a seguito della Controparte_2 caduta aveva riportato un trauma contusivo alla spalla e all'emitorace di sinistra, abrasioni alla spalla destra ed alla mano destra, all'anca sinistra e al ginocchio sinistro, che lo avevano costretto ad un lungo percorso riabilitativo;
dopo la stabilizzazione dei postumi si era sottoposto a una visita medico- legale, presso il dott. , che gli aveva riscontrato una invalidità permanente pari al Persona_1
12%; a causa delle lesioni patite per via del sinistro era stato privato della possibilità di continuare a coltivare il ciclismo, sport di cui era appassionato;
il sinistro gli aveva altresì arrecato un danno patrimoniale derivante dal danneggiamento della propria bicicletta, del cellulare connettore video/lcd, che aveva con sé al momento dell'impatto, e degli occhiali che indossava.
Per tali motivi concludeva chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento dell'importo complessivo di € 97.626,16, già detratte le somme ricevute dalla compagnia assicurativa ante causam (i.e. € 4.370,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali e € 2.150,00 a titolo di danno biologico, trattenuti a titolo di acconto).
Si costituiva in giudizio sollevando una serie di eccezioni preliminari e di merito, e Controparte_4
chiedendo: in via principale il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, di defalcare dai maggiori importi, eventualmente dovuti all'attore, quanto già corrispostogli a titolo di indennizzo dalla stessa da e dagli con condanna, in ogni Controparte_4 Parte_1 Parte_2
caso, di al pagamento di una somma - determinata anche in via equitativa - ai sensi degli CP_1
artt. 88 e 96 c.p.c. rimaneva contumace. Controparte_2 pagina 3 di 9 All'esito della fase istruttoria, nel corso della quale veniva espletata una CTU medico-legale, il
Tribunale emanava la sentenza n. 9884/2023 con cui accoglieva parzialmente le domande attoree e rideterminava gli importi dovuti a titolo di danno non patrimoniale e di danno patrimoniale, al netto degli importi già corrisposti dalla compagnia assicurativa convenuta e da nella misura Parte_1 rispettivamente di € 8.411,33 e di € 3.751,40, oltre accessori.
Quanto alle spese legali il Tribunale, a fronte del parziale rigetto delle pretese attoree rispetto a quelle azionate con l'atto introduttivo del giudizio e in considerazione del pagamento ante causam di parte degli importi dovuti da parte di disponeva la compensazione parziale delle spese Parte_1 di lite nella misura di un terzo e liquidava i restanti due terzi nella misura di € 9.088,00 per compensi
“in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modifiche (tenuto conto dell'art. 6 del D.M.
147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore dunque, nella specie, alla sola fase decisoria) e, in particolare, dell'attività difensiva effettivamente svolta e delle questioni giuridiche e di fatto trattate”.
Compensava altresì nella misura di un terzo gli esborsi sostenuti dall'attore per il contributo unificato e la marca da bollo (€ 518,00 + € 27,00), nonché gli esborsi sostenuti per la c.t.u. come liquidati in corso di causa con decreto di pagamento del 4.7.2023.
3. L'appello
La sentenza è stata impugnata da che ne ha chiesto la riforma con esclusivo Parte_1
riferimento alla liquidazione delle spese di lite e, in particolare, nella parte in cui il Tribunale ha condannato e , in solido tra loro, “a rifondere a parte attrice le Parte_1 Controparte_2
spese di lite che si liquidano in Euro 9.088,00 per compensi, Euro 363,33 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Deduce al riguardo l'appellante che la sentenza sarebbe in parte qua erronea poiché il primo giudice nella liquidazione dei compensi avrebbe applicato il principio del disputatum, in luogo di quello del decisum e, quindi, nel determinare il valore della causa ai fini della applicazione delle tariffe forensi, avrebbe tenuto conto dell'importo richiesto dall'attore con l'atto di citazione (€ 97.626,16), in luogo dell'importo concretamente attribuito al all'esito del giudizio (€ 12.162,73), in violazione CP_1 dell'art. 5 del DM n. 140/2012.
Ciò in quanto la somma di € 9.088,00, liquidata dal primo giudice, corrisponderebbe alla sommatoria dei parametri medi relativi alle cause di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00 previsti dal
DM 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria/trattazione e dal DM 147/2022 per la fase pagina 4 di 9 decisionale, decurtata di 1/3.
Qualora il primo giudice avesse determinato il valore della causa in base all'importo effettivamente riconosciuto all'attore (€ 12.162,73), la liquidazione dei compensi - al netto della compensazione di 1/3 disposta dal Tribunale - sarebbe stata pari a € 3.277,33, oltre accessori, in applicazione dello scaglione tariffario previsto per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 a € 26.000,00 e dei parametri medi previsti dal DM 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e trattazione/istruttoria e dal DM 147/2022 per la fase decisionale.
L'appellante ha, poi, dato atto di aver corrisposto al gli importi liquidati dal Tribunale con la CP_1
sentenza impugnata, ivi incluse le spese processuali (doc. 4 app. , e ha chiesto la Parte_1 restituzione del maggior importo che ha dovuto corrispondere all'attore a titolo di compensi, pari a €
5.810,67 (= € 9.088,00 – € 3.277,33), che con l'aggiunta degli accessori di legge ammonta complessivamente a € 8.478,46.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e CP_1
in diritto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
4. Decisione
L'appello è fondato.
L'art. 5 del DM 140/2012 stabilisce che: “Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo […] nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata” (enfasi della redattrice).
Tale principio è stato ribadito dall'art.
5.1 del DM 55/2014 in base al quale per la liquidazione dei compensi a carico del soccombente “Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Peraltro, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. n. 19014/2007 avevano già chiarito che
“il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato all'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica dell'art. 6, commi 1 e 2, della Tariffa per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria, contenuta nella delib. Consiglio Nazionale Forense del 12 giugno 1993, approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 del Ministro di grazia e giustizia, avente natura pagina 5 di 9 subprimaria regolamentare e quindi soggetta al sindacato di legittimità di questa Corte - sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel qual caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell'intera domanda”.
Quindi, alla luce della normativa sopra richiamata e della giurisprudenza della Cassazione, nelle cause aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro si ha riguardo, per la liquidazione dei compensi a carico della parte soccombente, al criterio del “decisum”, ovvero della somma concretamente attribuita dal giudice alla parte vincitrice;
somma che può coincidere con il “disputatum” -ossia con l'importo richiesto dall'attore con l'atto introduttivo- solo in caso di accoglimento integrale della domanda, anche a seguito di un pagamento parziale in corso di causa.
Tanto premesso, venendo al caso di specie si osserva che, come rilevato da , in base al Parte_1 criterio del “decisum” il valore della causa di primo grado è di € 12.162,73, che corrisponde all'importo effettivamente liquidato dal primo giudice in favore del al netto di quanto già corrisposto CP_1 all'attore ante causam dalla compagnia assicurativa, come risulta pacificamente dal dispositivo della sentenza gravata.
La tesi sostenuta dall'appellato – secondo cui il decisum dovrebbe essere individuato nella somma corrispondente all'intero danno (patrimoniale e non patrimoniale) accertato dal Tribunale in motivazione (€ 28.637,86) - risulta infondata: è pacifico che avesse ricevuto da , ante CP_1 Pt_1
causam, le somme di € 4.370,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali e di € 2.150,00 a titolo di danno biologico, con la conseguenza che tali somme non erano oggetto della vertenza giudiziale, tanto
è vero che la domanda di condanna proposta dall'attore ammonta, sin dall'atto di citazione, alla CP_1 somma di “€ 97.626,16 già detratti gli acconti ricevuti”.
Ne consegue che la liquidazione dei compensi posti a carico del soccombente avrebbe dovuto essere effettuata assumendo quale parametro di riferimento le tariffe previste dai DM 55/2014 e 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 a € 26.000,00.
Al contrario, come dedotto dall'appellante, il Tribunale ha liquidato i compensi assumendo quali parametri di riferimento i valori tariffari medi previsti per le cause di valore compreso tra € 52.001,00
pagina 6 di 9 ed € 260.000,00 poiché con la domanda introduttiva l'attore aveva chiesto il pagamento dell'importo di
€ 97.626,16 (al netto degli importi già ricevuti da ante causam), con ciò applicando, Pt_1 erroneamente, il criterio del “disputatum” in luogo del criterio del “decisum”.
Tanto discende de plano dalla circostanza che l'importo di € 9.088,00 liquidato dal Tribunale a titolo di compensi:
• corrisponde alla sommatoria dei parametri medi previsti per le cause di valore compreso tra €
52.001,00 ed € 260.000,00 dal DM 55/2014 quanto alla fase di studio (€ 2.430,00), introduttiva
(€1.550,00) e di trattazione/istruttoria (€ 5.400,00), e dal DM 147/2022 quanto alla fase decisionale (€ 4.253,00), al netto della compensazione di 1/3 disposta dal primo giudice (i.e. €
13.633,00 – 1/3);
• non corrisponde né ai compensi medi, né ai compensi massimi che il Tribunale avrebbe potuto liquidare applicando: lo scaglione delle cause di valore compreso tra € 5.201,00 a € 26.000,00; la liquidazione per fasi sulla base dei parametri del DM 55/2014 (per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria) e del DM 147/2022 (per la fase decisionale), come dichiarato in sentenza;
la compensazione di 1/3 disposta dal medesimo Tribunale. Infatti, applicando tali criteri i valori medi che il giudice avrebbe potuto liquidare a titolo di compensi sono pari a € 3.277,33, mentre i valori massimi equivalgono a € 5.773,00.
Ne consegue che l'appello è fondato e che gli importi dovuti da a titolo di compensi Parte_1 devono essere rideterminati nella misura di € 3.277,33, somma che discende, come richiesto dall'appellante, dalla applicazione dei parametri medi previsti dal DM 55/2014 e dal DM 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 a € 26.000,00, al netto della compensazione di 1/3, compensazione che deve in questa sede essere confermata, non essendo stata oggetto di appello incidentale condizionato da parte dell'appellato che si è limitato ad opporsi CP_1
all'accoglimento dell'appello formulato dalla controparte.
Dall'accoglimento dell'appello discende altresì l'accoglimento dell'istanza restitutoria formulata dall'appellante.
5. Le spese del presente grado
All'accoglimento dell'appello consegue la condanna dell'appellato alla integrale rifusione delle spese del presente grado di giudizio: l'oggetto dell'appello è circoscritto all'erroneo scaglione di riferimento utilizzato dal Tribunale per la liquidazione dei compensi professionali in primo grado e, in ordine a tale unico profilo impugnato, l'appello è integralmente fondato. pagina 7 di 9 Ne consegue, per un verso, che non può farsi applicazione, nel caso di specie, del principio sancito, tra le altre, da Cass. 23769/2024 -ovvero che la liquidazione delle spese del doppio grado deve avvenire in base all'esito finale della lite- e deve invece applicarsi il principio sancito, da ultimo, da Cass.
18465/2024, secondo cui “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato, nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali, sulla base del criterio del disputatum, ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza;
ne consegue che, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il disputatum posto all'esame del giudice di appello”; ne consegue altresì, per altro verso, che le spese del presente grado devono essere liquidate in base al disputatum del grado che, nel caso di specie, è costituito dalla differenza tra la somma liquidata dal Tribunale a titolo di compenso professionale e la somma qui liquidata per lo stesso titolo, ovvero € 5.810,67 (€ 9.088,00 – € 3.277,33).
Ciò detto, le spese del presente grado di giudizio si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri minimi, in ragione della limitatezza delle questioni controverse, tenuto conto altresì del valore della causa (€ 5.810,67), prossimo all'importo minimo dello scaglione di riferimento, e della non espletata fase di trattazione/istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9884/2023, pubblicata in data 06/12/2023, così dispone:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, così riformula il quarto punto del suo dispositivo:
2) condanna, previa compensazione nella misura di un terzo, e , in Parte_1 Controparte_2 solido tra loro, a rifondere a le spese di lite di primo grado, che si liquidano in € CP_1
3.277,33, per compensi, € 363,33 per esborsi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA se dovuta e
CPA;
3) condanna a restituire ad la differenza tra la somma ricevuta a CP_1 Parte_1 pagina 8 di 9 titolo di spese legali ed accessori in forza della sentenza impugnata e la somma come liquidata al punto
2) che precede, maggiorata degli interessi legali ex art. 1284, primo comma, c.c. dalla data del pagamento al saldo;
4) condanna a rifondere ad le spese del presente grado di giudizio, CP_1 Parte_1 che si liquidano nella misura di € 1.700,00 per compensi ed € 382,50 per spese vive (contributo unificato e marca da bollo), oltre al rimborso spese generali (15%), IVA se dovuta, e CPA.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
La Cons. rel. La Presidente
Cristina Giannelli Anna Mantovani
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