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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 01/07/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1719/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Possis Romina del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Possis Romina del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 15/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Salussola (BI) il
29/08/2015, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 8, Parte II -
Serie A, Anno 2015.
pagina 1 di 4 Dall'unione sono nate le figlie e rispettivamente in data 05/10/2013 e 09/04/2018, Per_1 Per_2 entrambe ancora minori.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alle figlie minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alle figlie minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età delle figlie minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta delle stesse
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in Salussola (BI) il 29/08/2015, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 8, Parte II - Serie A, Anno 2015 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che la responsabilità genitoriale sulle figlie minori sia esercitata in forma condivisa, fermo l'esercizio disgiunto per l'ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza esclusiva delle stesse con l'uno o con l'altro genitore;
2. DISPONE che la residenza anagrafica e la dimora principale delle figlie minori coincidano con quella materna;
pagina 2 di 4 3. DISPONE che la casa coniugale sita in Vercelli (VC), C.so Libertà n. 55 di proprietà esclusiva della Sig.ra venga alla stessa assegnata, quale genitore Controparte_1 convivente con la prole, dando atto che il Sig. ha già reperito Parte_1 differente sistemazione abitativa e provvederà a trasferire la propria residenza;
4. DÀ ATTO che tutto il mobilio che arreda la casa coniugale resterà assegnato alla Sig.ra ad eccezione dei beni strettamente personali del Sig. Controparte_1 [...]
(che il medesimo ha già provveduto a rimuovere); Parte_1
5. in relazione alla modalità di vista DISPONE quanto segue:
- il sig. , tenuto conto dei propri orari di lavoro, terrà con sé le Parte_1 figlie minori un giorno alla settimana dal pomeriggio del giorno prima, con pernottamento presso il padre, fino alla sera del giorno successivo ed indicativamente dal pomeriggio del martedì dopo la scuola, sino alle ore 21.30 del mercoledì, salvo diverso accordo tra i coniugi da perfezionare almeno una settimana prima;
- il padre inoltre terrà con sé le figlie nel fine settimana a settimane alterne, dal venerdì dopo la scuola (con facoltà per i nonni paterni di andare a prendere le minori all'uscita di scuola), sino alla domenica sera alle ore 21,30;
- le figlie minori trascorreranno, ad anni alterni, il 24 dicembre, il pranzo del 25 dicembre sino alle ore 16.30, le giornate dal 27 al 30 dicembre e la giornata del 6 gennaio con un genitore.
Le figlie trascorreranno inoltre, ad anni alterni, la cena del 25 dicembre ed il giorno del 26 dicembre, nonché le giornate dal 31 dicembre al 5 gennaio con l'altro genitore;
- le figlie minori trascorreranno, sempre ad anni alterni, le giornate di Pasqua e Pasquetta, con un genitore, salvo diverso accordo tra i genitori da perfezionare almeno 15 giorni prima;
6. DISPONE che la madre comunichi al padre delle minori il periodo di ferie estive che trascorrerà con le stesse entro il 15 febbraio di ogni anno ed il padre potrà trascorrere con le figlie un periodo di 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive compatibile con il periodo scelto e comunicato dalla madre.
Salvi i periodi di ferie che trascorreranno con i genitori, le minori trascorreranno le vacanze estive presso la casa dei nonni materni in Liguria, a Varazze ed il padre potrà recarsi a trovarle due giorni a settimana ed a fine settimana alterni;
7. DISPONE che il signor concorra al mantenimento delle figlie minori sino al Parte_1 raggiungimento della autosufficienza economica delle medesime, tramite il versamento mensile di euro 300,00, rivalutabile secondo l'indice ISTAT da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il 27 di ogni mese alle coordinate bancarie che verranno indicate dalla sig.ra
CP_1
8. l'assegno unico, come da accordi assunti dalle parti, verrà percepito nella misura del 100% dalla signora la quale è AUTORIZZATA a richiederlo, con rinuncia da Controparte_1 parte del marito a percepire tale somma;
9. DISPONE che le spese straordinarie nell'interesse delle minori, così come individuate dal
Protocollo in uso presso il Tribunale di Vercelli, siano sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno e vengano rimborsate al coniuge che le ha anticipate previa esibizione della documentazione giustificativa;
10. DÀ ATTO che l'autovettura modello MINI Countryman (tg. EN721VW) intestata al signor rimarrà in uso esclusivo a quest'ultimo, mentre l'autovettura modello Parte_1
pagina 3 di 4 Range Rover LA (tg. GS794MX) intestata alla sig.ra rimarrà in uso Controparte_1 esclusivo a quest'ultima;
11. DÀ ATTO che le parti hanno regolato tutti i rapporti economici e che, pertanto, le stesse dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
12. DÀ ATTO che i coniugi si concedono il reciproco assenso e consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio per se stessi e per le figlie minori e Per_1 Per_2
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 17/06/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1719/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Possis Romina del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Possis Romina del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 15/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Salussola (BI) il
29/08/2015, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 8, Parte II -
Serie A, Anno 2015.
pagina 1 di 4 Dall'unione sono nate le figlie e rispettivamente in data 05/10/2013 e 09/04/2018, Per_1 Per_2 entrambe ancora minori.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alle figlie minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alle figlie minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età delle figlie minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta delle stesse
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in Salussola (BI) il 29/08/2015, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 8, Parte II - Serie A, Anno 2015 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che la responsabilità genitoriale sulle figlie minori sia esercitata in forma condivisa, fermo l'esercizio disgiunto per l'ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza esclusiva delle stesse con l'uno o con l'altro genitore;
2. DISPONE che la residenza anagrafica e la dimora principale delle figlie minori coincidano con quella materna;
pagina 2 di 4 3. DISPONE che la casa coniugale sita in Vercelli (VC), C.so Libertà n. 55 di proprietà esclusiva della Sig.ra venga alla stessa assegnata, quale genitore Controparte_1 convivente con la prole, dando atto che il Sig. ha già reperito Parte_1 differente sistemazione abitativa e provvederà a trasferire la propria residenza;
4. DÀ ATTO che tutto il mobilio che arreda la casa coniugale resterà assegnato alla Sig.ra ad eccezione dei beni strettamente personali del Sig. Controparte_1 [...]
(che il medesimo ha già provveduto a rimuovere); Parte_1
5. in relazione alla modalità di vista DISPONE quanto segue:
- il sig. , tenuto conto dei propri orari di lavoro, terrà con sé le Parte_1 figlie minori un giorno alla settimana dal pomeriggio del giorno prima, con pernottamento presso il padre, fino alla sera del giorno successivo ed indicativamente dal pomeriggio del martedì dopo la scuola, sino alle ore 21.30 del mercoledì, salvo diverso accordo tra i coniugi da perfezionare almeno una settimana prima;
- il padre inoltre terrà con sé le figlie nel fine settimana a settimane alterne, dal venerdì dopo la scuola (con facoltà per i nonni paterni di andare a prendere le minori all'uscita di scuola), sino alla domenica sera alle ore 21,30;
- le figlie minori trascorreranno, ad anni alterni, il 24 dicembre, il pranzo del 25 dicembre sino alle ore 16.30, le giornate dal 27 al 30 dicembre e la giornata del 6 gennaio con un genitore.
Le figlie trascorreranno inoltre, ad anni alterni, la cena del 25 dicembre ed il giorno del 26 dicembre, nonché le giornate dal 31 dicembre al 5 gennaio con l'altro genitore;
- le figlie minori trascorreranno, sempre ad anni alterni, le giornate di Pasqua e Pasquetta, con un genitore, salvo diverso accordo tra i genitori da perfezionare almeno 15 giorni prima;
6. DISPONE che la madre comunichi al padre delle minori il periodo di ferie estive che trascorrerà con le stesse entro il 15 febbraio di ogni anno ed il padre potrà trascorrere con le figlie un periodo di 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive compatibile con il periodo scelto e comunicato dalla madre.
Salvi i periodi di ferie che trascorreranno con i genitori, le minori trascorreranno le vacanze estive presso la casa dei nonni materni in Liguria, a Varazze ed il padre potrà recarsi a trovarle due giorni a settimana ed a fine settimana alterni;
7. DISPONE che il signor concorra al mantenimento delle figlie minori sino al Parte_1 raggiungimento della autosufficienza economica delle medesime, tramite il versamento mensile di euro 300,00, rivalutabile secondo l'indice ISTAT da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il 27 di ogni mese alle coordinate bancarie che verranno indicate dalla sig.ra
CP_1
8. l'assegno unico, come da accordi assunti dalle parti, verrà percepito nella misura del 100% dalla signora la quale è AUTORIZZATA a richiederlo, con rinuncia da Controparte_1 parte del marito a percepire tale somma;
9. DISPONE che le spese straordinarie nell'interesse delle minori, così come individuate dal
Protocollo in uso presso il Tribunale di Vercelli, siano sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno e vengano rimborsate al coniuge che le ha anticipate previa esibizione della documentazione giustificativa;
10. DÀ ATTO che l'autovettura modello MINI Countryman (tg. EN721VW) intestata al signor rimarrà in uso esclusivo a quest'ultimo, mentre l'autovettura modello Parte_1
pagina 3 di 4 Range Rover LA (tg. GS794MX) intestata alla sig.ra rimarrà in uso Controparte_1 esclusivo a quest'ultima;
11. DÀ ATTO che le parti hanno regolato tutti i rapporti economici e che, pertanto, le stesse dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
12. DÀ ATTO che i coniugi si concedono il reciproco assenso e consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio per se stessi e per le figlie minori e Per_1 Per_2
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 17/06/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
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