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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/01/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 23/01/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 5818/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:18 sono presenti l'avv. CULTRERA STEFANO per parte ricorrente nonché l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:40 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
______________________________
N. Reg. Sent. Lav.
_______________________
Cron.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, all'esito della camera di consiglio del 23/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5818 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. CULTRERA STEFANO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: ricongiunzione contributiva conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 23/01/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara il diritto del ricorrente alla ricongiunzione presso la
[...]
Parte_2
dei contributi versati nella gestione separata per
[...] CP_1
2 il periodo dall'anno 2006 all'anno 2010;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente CP_1
che liquida in € 2.949,00, oltre spese generali, CPA e IVA.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16/04/2024, la parte ricorrente in epigrafe premettendo: di aver presentato domanda ricongiungimento, presso la propria
[...]
Parte_2
dei contributi versati durante la frequenza della
[...]
Scuola di Specializzazione in Medicina, di cui alla Gestione Separata CP_1
anni 2006-2010; che l' rigettava la domanda del dott. , così motivando: “si CP_1 Pt_1
comunica che la domanda indicata in oggetto è stata respinta per il seguente motivo: sulla posizione assicurativa intestata al nominato in oggetto, n risulta accreditato alcun contributo IVS”; che quindi proponeva ricorso avverso la reiezione, respinto dall' CP_2
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“accertare e dichiarare per tutti i motivi dedotti in narrativa il diritto del dott. , iscritta all' , alla ricongiunzione presso il predetto Parte_1 Pt_2
ente dei contributi versati nella gestione separata per il periodo CP_1
dall'anno 2006 all'anno 2010, e, per l'effetto, - dichiarare nullo e/o comunque annullare e/o disapplicare i provvedimenti adottati nelle more dell' ed ancora, conseguentemente, - condannare l' a porre in CP_1 CP_1
essere, fattivamente, tutte le procedure necessarie per la ricongiunzione dei periodi contributivi versati dall'assicurato nella gestione separata e, dunque, per il trasferimento dell'equivalente monetario dei contributi versati dal ricorrente di cui è causa”;
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando che “Contrariamente da quanto sostenuto da controparte, per gli iscritti alla gestione separata sono da considerarsi preminenti le norme definite con regolamento di cui al D.M. 2 maggio 1996
3 n. 282 che, volte a regolare lo speciale rapporto assicurativo nella gestione medesima, non prevedono la possibilità di trasferire i contributi della gestione separata in altri fondi o gestioni secondo le disposizioni della legge
7 febbraio 1979, n. 29 e della legge 5 marzo 1990, n. 45. Per la valorizzazione dei contributi versati nella gestione separata è previsto invece il cumulo gratuito e/o la totalizzazione. E' prassi consolidata adottata dall CP_2
quella di escludere da qualsiasi procedimento di ricongiunzione, sia ai sensi della L. 29/1979 sia ai sensi della L. 45/1990, i contributi che risultano versati nella Gestione Separata istituita con L. 335/1995”, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Va infatti dato seguito a quanto già oggetto di valutazione e di giudizio da parte della giurisprudenza di merito (anche di questo Tribunale) che legittimità.
Sostiene l' resistente che l'interpretazione letterale corretta delle CP_2
norme dettate in tema di periodi contributivi maturati presso diversi enti gestori della posizione previdenziale induce ad escludere la possibilità della ricongiunzione, limitandosi infatti a prevedere gli istituti del cumulo e della totalizzazione.
E che, sulla scorta di tale principio, la prassi consolidata dell' è CP_2
quella della reiezione del ricorso.
Viceversa, come del resto dedotto dal ricorrente e ben conosciuto dall' medesimo, la Suprema Corte con sentenza 26039 del 15.10.2019 CP_2
ha già chiarito, rigettando il ricorso dell' avverso la decisione CP_1
(confermativa) della Corte d'Appello di Ancona che: “Con l'unico motivo,
l' ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione CP_2
della L. n. 45 del 1990, art. 1, comma 2, e L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26
e ss., D.Lgs. n. 184 del 1997, art. 1, comma 1, art. 15 preleggi e L. n. 335 del
4 1995, art. 1, comma 19, lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale favorevole al riconoscimento della facoltà di valersi della ricongiunzione dei contributi, e contrapponendovi una interpretazione della norma in questione per cui la facoltà non sarebbe riconosciuta laddove il trattamento pensionistico dell'interessato debba essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo, operando invece i diversi istituti del cumulo e della totalizzazione.
Il motivo deve ritenersi infondato alla luce della pronunzia della Corte costituzionale n. 61 del 5 marzo 1999, [ Sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli art. 2, 3, 38 cost. - gli art. 1 e 2, l. 5 marzo 1990 n. 45, recanti norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i principi indicati in motivazione.] che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 2,3 e 38 Cost., la L. n. 45 del 1990, artt. 1 e 2, nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto) il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi in termini tali per cui la ricongiunzione, più vantaggiosa, ma anche più costosa per l'assicurato, possa porsi come mera opzione rispetto ad altri istituti che consentano il conseguimento del medesimo obiettivo dell'utilizzo della contribuzione, un'interpretazione dell'art. 1, comma 2, della legge predetta che rifletta l'assenza di limiti, né quelli che discenderebbero dalla disomogeneità del metodo di calcolo, né quelli che deriverebbero dal preteso allineamento alla previsione di cui allo stesso art. 1, comma 1, che ammetterebbe la ricongiunzione solo "in entrata" della contribuzione accreditata presso le casse per i liberi professionisti, alla facoltà di avvalersi di tale istituto anche in alternativa agli istituti ulteriori e distinti del cumulo
e della totalizzazione”.
5 A tale decisione della Suprema Corte (confermata poi dalla sentenza 3635 del 7.2.2023) e preceduta da numerose decisioni di merito si è sostanzialmente uniformata la giurisprudenza di merito ben indicata dal ricorrente (cfr. Corte d'Appello di Milano n. 1623/2021, Trib. di Padova n.
538/2022; Trib. di Milano n. 3344/2023, Corte d'Appello di Milano
3997/2023; Tribunale di Palermo 4788/2024) e ben conosciuta dal resistente.
Sulla scorta della dichiarazione di incostituzionalità della norma invocata dal resistente, nella parte in cui non prevede espressamente la facoltà della ricongiunzione per i liberi professionisti che ne vogliano usufruire, nonché sulla scorta delle copiose pronunce già rese in materia, non c'è alcuna ragione,
- di fatto o di diritto – né alcuna altra e diversa circostanza sollevata dal resistente per discostarsi da tale orientamento.
Il ricorso va dunque accolto, dovendo limitare la statuizione alla sola dichiarazione del diritto, non potendo adottare statuizioni comportanti la condanna della P.A. ad un facere.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al valore indicato in ricorso (da € 5.000, a € 26.000), tenuto conto dell'assenza d'istruttoria e della limitata trattazione, ai sensi del D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 23/01/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 23/01/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 5818/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:18 sono presenti l'avv. CULTRERA STEFANO per parte ricorrente nonché l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:40 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
______________________________
N. Reg. Sent. Lav.
_______________________
Cron.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, all'esito della camera di consiglio del 23/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5818 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. CULTRERA STEFANO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: ricongiunzione contributiva conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 23/01/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara il diritto del ricorrente alla ricongiunzione presso la
[...]
Parte_2
dei contributi versati nella gestione separata per
[...] CP_1
2 il periodo dall'anno 2006 all'anno 2010;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente CP_1
che liquida in € 2.949,00, oltre spese generali, CPA e IVA.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16/04/2024, la parte ricorrente in epigrafe premettendo: di aver presentato domanda ricongiungimento, presso la propria
[...]
Parte_2
dei contributi versati durante la frequenza della
[...]
Scuola di Specializzazione in Medicina, di cui alla Gestione Separata CP_1
anni 2006-2010; che l' rigettava la domanda del dott. , così motivando: “si CP_1 Pt_1
comunica che la domanda indicata in oggetto è stata respinta per il seguente motivo: sulla posizione assicurativa intestata al nominato in oggetto, n risulta accreditato alcun contributo IVS”; che quindi proponeva ricorso avverso la reiezione, respinto dall' CP_2
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“accertare e dichiarare per tutti i motivi dedotti in narrativa il diritto del dott. , iscritta all' , alla ricongiunzione presso il predetto Parte_1 Pt_2
ente dei contributi versati nella gestione separata per il periodo CP_1
dall'anno 2006 all'anno 2010, e, per l'effetto, - dichiarare nullo e/o comunque annullare e/o disapplicare i provvedimenti adottati nelle more dell' ed ancora, conseguentemente, - condannare l' a porre in CP_1 CP_1
essere, fattivamente, tutte le procedure necessarie per la ricongiunzione dei periodi contributivi versati dall'assicurato nella gestione separata e, dunque, per il trasferimento dell'equivalente monetario dei contributi versati dal ricorrente di cui è causa”;
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando che “Contrariamente da quanto sostenuto da controparte, per gli iscritti alla gestione separata sono da considerarsi preminenti le norme definite con regolamento di cui al D.M. 2 maggio 1996
3 n. 282 che, volte a regolare lo speciale rapporto assicurativo nella gestione medesima, non prevedono la possibilità di trasferire i contributi della gestione separata in altri fondi o gestioni secondo le disposizioni della legge
7 febbraio 1979, n. 29 e della legge 5 marzo 1990, n. 45. Per la valorizzazione dei contributi versati nella gestione separata è previsto invece il cumulo gratuito e/o la totalizzazione. E' prassi consolidata adottata dall CP_2
quella di escludere da qualsiasi procedimento di ricongiunzione, sia ai sensi della L. 29/1979 sia ai sensi della L. 45/1990, i contributi che risultano versati nella Gestione Separata istituita con L. 335/1995”, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Va infatti dato seguito a quanto già oggetto di valutazione e di giudizio da parte della giurisprudenza di merito (anche di questo Tribunale) che legittimità.
Sostiene l' resistente che l'interpretazione letterale corretta delle CP_2
norme dettate in tema di periodi contributivi maturati presso diversi enti gestori della posizione previdenziale induce ad escludere la possibilità della ricongiunzione, limitandosi infatti a prevedere gli istituti del cumulo e della totalizzazione.
E che, sulla scorta di tale principio, la prassi consolidata dell' è CP_2
quella della reiezione del ricorso.
Viceversa, come del resto dedotto dal ricorrente e ben conosciuto dall' medesimo, la Suprema Corte con sentenza 26039 del 15.10.2019 CP_2
ha già chiarito, rigettando il ricorso dell' avverso la decisione CP_1
(confermativa) della Corte d'Appello di Ancona che: “Con l'unico motivo,
l' ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione CP_2
della L. n. 45 del 1990, art. 1, comma 2, e L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26
e ss., D.Lgs. n. 184 del 1997, art. 1, comma 1, art. 15 preleggi e L. n. 335 del
4 1995, art. 1, comma 19, lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale favorevole al riconoscimento della facoltà di valersi della ricongiunzione dei contributi, e contrapponendovi una interpretazione della norma in questione per cui la facoltà non sarebbe riconosciuta laddove il trattamento pensionistico dell'interessato debba essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo, operando invece i diversi istituti del cumulo e della totalizzazione.
Il motivo deve ritenersi infondato alla luce della pronunzia della Corte costituzionale n. 61 del 5 marzo 1999, [ Sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli art. 2, 3, 38 cost. - gli art. 1 e 2, l. 5 marzo 1990 n. 45, recanti norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i principi indicati in motivazione.] che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 2,3 e 38 Cost., la L. n. 45 del 1990, artt. 1 e 2, nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto) il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi in termini tali per cui la ricongiunzione, più vantaggiosa, ma anche più costosa per l'assicurato, possa porsi come mera opzione rispetto ad altri istituti che consentano il conseguimento del medesimo obiettivo dell'utilizzo della contribuzione, un'interpretazione dell'art. 1, comma 2, della legge predetta che rifletta l'assenza di limiti, né quelli che discenderebbero dalla disomogeneità del metodo di calcolo, né quelli che deriverebbero dal preteso allineamento alla previsione di cui allo stesso art. 1, comma 1, che ammetterebbe la ricongiunzione solo "in entrata" della contribuzione accreditata presso le casse per i liberi professionisti, alla facoltà di avvalersi di tale istituto anche in alternativa agli istituti ulteriori e distinti del cumulo
e della totalizzazione”.
5 A tale decisione della Suprema Corte (confermata poi dalla sentenza 3635 del 7.2.2023) e preceduta da numerose decisioni di merito si è sostanzialmente uniformata la giurisprudenza di merito ben indicata dal ricorrente (cfr. Corte d'Appello di Milano n. 1623/2021, Trib. di Padova n.
538/2022; Trib. di Milano n. 3344/2023, Corte d'Appello di Milano
3997/2023; Tribunale di Palermo 4788/2024) e ben conosciuta dal resistente.
Sulla scorta della dichiarazione di incostituzionalità della norma invocata dal resistente, nella parte in cui non prevede espressamente la facoltà della ricongiunzione per i liberi professionisti che ne vogliano usufruire, nonché sulla scorta delle copiose pronunce già rese in materia, non c'è alcuna ragione,
- di fatto o di diritto – né alcuna altra e diversa circostanza sollevata dal resistente per discostarsi da tale orientamento.
Il ricorso va dunque accolto, dovendo limitare la statuizione alla sola dichiarazione del diritto, non potendo adottare statuizioni comportanti la condanna della P.A. ad un facere.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al valore indicato in ricorso (da € 5.000, a € 26.000), tenuto conto dell'assenza d'istruttoria e della limitata trattazione, ai sensi del D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 23/01/2025
Il Giudice Onorario
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