Art. 2.
Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato provvedera' a stabilire con decreto il perimetro del comprensorio dei beni che debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui al precedente articolo 1.
Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato provvedera' a stabilire con decreto il perimetro del comprensorio dei beni che debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui al precedente articolo 1.