Articolo 2 della Legge 8 febbraio 1967, n. 34
Articolo 1Articolo 3
Versione
26 febbraio 1967
Art. 2.
Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato provvedera' a stabilire con decreto il perimetro del comprensorio dei beni che debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui al precedente articolo 1.
Entrata in vigore il 26 febbraio 1967