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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/05/2025, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3901 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
) rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. MARZELLA CARMELA presso cui è elettivamente C.F._2
domiciliata
RICORRENTE
e
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._3 dall'avv. MIRAGLIA ANTONIO ) presso cui è elettivamente domiciliato C.F._4
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza del 16/05/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi. Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi secondo i provvedimenti già disposti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 18/06/2024, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 10/07/2014, dal quale erano nati quattro figli: Persona_1
1 il 26/01/2009, il 03/04/2013, il 26/06/2017 e Persona_2 Persona_3 Persona_4
il 09/04/2019. Rilevava che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati a causa della condotta
[...] violenta e disinteressa del coniuge, il quale aveva altresì problemi legati all'abuso di sostanze stupefacenti e alcoliche. Aggiungeva che il resistente si era allontanato dalla casa familiare il
19/04/2024 e non contribuiva in alcun modo al mantenimento dei minori nonostante lavorasse come fabbro e muratore con uno stipendio di circa € 1.900,00 mensili. Rappresentava che il resistente si trovava in stato detentivo per il reato di maltrattamenti in famiglia. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito a carico del marito, la decadenza o la sospensione della responsabilità genitoriale del padre con affido super esclusivo dei minori a sé e collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, l'obbligo a carico del resistente di versare un assegno mensile di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di risposta, depositata in data 27/11/2024, si costituiva il resistente, il quale, contestando le allegazioni di controparte, esponeva che la crisi coniugale era conseguita alla condotta della moglie. Pertanto, concludeva per la separazione personale dei coniugi, l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre sino al termine dello stato detentivo, l'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, dopo aver terminato la carcerazione.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 13/12/2024, veniva emessa sentenza parziale di separazione e, con contestuale ordinanza, il Collegio affidava i figli minori in modo super esclusivo alla madre con collocazione presso di lei e assegnazione della casa familiare alla stessa, sospendeva gli incontri padre-figli, fissava in € 600,00 il contributo al mantenimento per i figli minori a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie. Deferito interrogatorio formale al resistente e sentita nuovamente la ricorrente, all'esito dell'udienza del 11/04/2025, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
Essendo già stata emessa sentenza sullo status in data 18/12/2024, occorre pronunciarsi sulle sole statuizioni accessorie.
Tanto premesso, la ricorrente ha formulato domanda di addebito allegando condotte violente e minacciose del coniuge. Tale domanda va dichiarata inammissibile in quanto fondata su allegazioni generiche, non essendo stati indicati precisamente i fatti a sostegno della domanda. Invero, pur essendo incontestata la circostanza che il resistente attualmente si trova in stato detentivo per diversi reati, tra cui quello di maltrattamenti in famiglia, era onere della ricorrente indicare le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificate le violenze in suo danno ed eventualmente depositare la relativa documentazione, quale la denuncia e la sentenza penale di condanna.
2 Ciò posto, va confermato l'affido super esclusivo dei minori alla madre con collocamento prevalente presso di lei, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi successivi all'ordinanza emessa il 18/12/2024 giustificativi di una modifica della disciplina sul punto.
Va pertanto confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, quale genitore collocatario dei minori.
Va confermata altresì allo stato la sospensione degli incontri tra padre e figli. Sul punto, va evidenziata la circostanza rappresentata dalla ricorrente per cui due dei quattro figli della coppia, ovvero il più grande e il più piccolo, hanno manifestato problematiche emotive e psicologiche a scuola legate probabilmente ai comportamenti aggressivi posti in essere dal padre ai quali hanno assistito nel contesto familiare (cfr. verbale dell'11/04/2025 ove si legge la madre che dichiara:
“Mio figlio sedicenne mi ha detto “sento la voce di PA che urla” e anche il piccolino sente le voci;
infatti, il piccolino è in terapia con lo psicologo perché picchia le maestre e le femminucce dicendo “PA picchia mamma” quindi fa la stessa cosa”). A ciò va aggiunta altresì l'allegazione della ricorrente secondo cui il resistente farebbe delle videochiamate non autorizzate ai minori dalla cella del carcere. Tali condotte denotano carenze genitoriali pregiudizievoli per il benessere psico- fisico dei minori. Pertanto, salva ogni ulteriore valutazione e/o modifica futura alla luce di eventuali mutamenti della situazione di fatto o della diversa volontà dei minori, ove capaci di discernimento, vanno sospesi gli incontri e i contatti tra padre e figli suggerendosi per i minori l'intraprendersi di un percorso psicologico individuale e per il resistente un percorso di sostegno alla genitorialità.
Va confermato l'obbligo a carico del resistente di versare un assegno di € 600,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese extra-assegno, come chiesto da entrambe le parti, con decorrenza nel momento in cui il resistente sia in grado di produrre reddito.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
2) conferma l'affido dei minori in modo esclusivo alla madre, anche per le decisioni di maggiore interesse, con collocamento prevalente presso la stessa;
3) conferma la sospensione degli incontri padre-figli;
4) conferma l'assegnazione casa familiare alla ricorrente, quale genitore collocatario dei figli;
5) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, quale contributo al mantenimento dei quattro figli minori, la somma mensile di € 600,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno;
3 6) compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 16/05/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3901 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
) rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. MARZELLA CARMELA presso cui è elettivamente C.F._2
domiciliata
RICORRENTE
e
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._3 dall'avv. MIRAGLIA ANTONIO ) presso cui è elettivamente domiciliato C.F._4
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza del 16/05/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi. Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi secondo i provvedimenti già disposti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 18/06/2024, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 10/07/2014, dal quale erano nati quattro figli: Persona_1
1 il 26/01/2009, il 03/04/2013, il 26/06/2017 e Persona_2 Persona_3 Persona_4
il 09/04/2019. Rilevava che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati a causa della condotta
[...] violenta e disinteressa del coniuge, il quale aveva altresì problemi legati all'abuso di sostanze stupefacenti e alcoliche. Aggiungeva che il resistente si era allontanato dalla casa familiare il
19/04/2024 e non contribuiva in alcun modo al mantenimento dei minori nonostante lavorasse come fabbro e muratore con uno stipendio di circa € 1.900,00 mensili. Rappresentava che il resistente si trovava in stato detentivo per il reato di maltrattamenti in famiglia. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito a carico del marito, la decadenza o la sospensione della responsabilità genitoriale del padre con affido super esclusivo dei minori a sé e collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, l'obbligo a carico del resistente di versare un assegno mensile di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di risposta, depositata in data 27/11/2024, si costituiva il resistente, il quale, contestando le allegazioni di controparte, esponeva che la crisi coniugale era conseguita alla condotta della moglie. Pertanto, concludeva per la separazione personale dei coniugi, l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre sino al termine dello stato detentivo, l'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, dopo aver terminato la carcerazione.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 13/12/2024, veniva emessa sentenza parziale di separazione e, con contestuale ordinanza, il Collegio affidava i figli minori in modo super esclusivo alla madre con collocazione presso di lei e assegnazione della casa familiare alla stessa, sospendeva gli incontri padre-figli, fissava in € 600,00 il contributo al mantenimento per i figli minori a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie. Deferito interrogatorio formale al resistente e sentita nuovamente la ricorrente, all'esito dell'udienza del 11/04/2025, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
Essendo già stata emessa sentenza sullo status in data 18/12/2024, occorre pronunciarsi sulle sole statuizioni accessorie.
Tanto premesso, la ricorrente ha formulato domanda di addebito allegando condotte violente e minacciose del coniuge. Tale domanda va dichiarata inammissibile in quanto fondata su allegazioni generiche, non essendo stati indicati precisamente i fatti a sostegno della domanda. Invero, pur essendo incontestata la circostanza che il resistente attualmente si trova in stato detentivo per diversi reati, tra cui quello di maltrattamenti in famiglia, era onere della ricorrente indicare le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificate le violenze in suo danno ed eventualmente depositare la relativa documentazione, quale la denuncia e la sentenza penale di condanna.
2 Ciò posto, va confermato l'affido super esclusivo dei minori alla madre con collocamento prevalente presso di lei, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi successivi all'ordinanza emessa il 18/12/2024 giustificativi di una modifica della disciplina sul punto.
Va pertanto confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, quale genitore collocatario dei minori.
Va confermata altresì allo stato la sospensione degli incontri tra padre e figli. Sul punto, va evidenziata la circostanza rappresentata dalla ricorrente per cui due dei quattro figli della coppia, ovvero il più grande e il più piccolo, hanno manifestato problematiche emotive e psicologiche a scuola legate probabilmente ai comportamenti aggressivi posti in essere dal padre ai quali hanno assistito nel contesto familiare (cfr. verbale dell'11/04/2025 ove si legge la madre che dichiara:
“Mio figlio sedicenne mi ha detto “sento la voce di PA che urla” e anche il piccolino sente le voci;
infatti, il piccolino è in terapia con lo psicologo perché picchia le maestre e le femminucce dicendo “PA picchia mamma” quindi fa la stessa cosa”). A ciò va aggiunta altresì l'allegazione della ricorrente secondo cui il resistente farebbe delle videochiamate non autorizzate ai minori dalla cella del carcere. Tali condotte denotano carenze genitoriali pregiudizievoli per il benessere psico- fisico dei minori. Pertanto, salva ogni ulteriore valutazione e/o modifica futura alla luce di eventuali mutamenti della situazione di fatto o della diversa volontà dei minori, ove capaci di discernimento, vanno sospesi gli incontri e i contatti tra padre e figli suggerendosi per i minori l'intraprendersi di un percorso psicologico individuale e per il resistente un percorso di sostegno alla genitorialità.
Va confermato l'obbligo a carico del resistente di versare un assegno di € 600,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese extra-assegno, come chiesto da entrambe le parti, con decorrenza nel momento in cui il resistente sia in grado di produrre reddito.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
2) conferma l'affido dei minori in modo esclusivo alla madre, anche per le decisioni di maggiore interesse, con collocamento prevalente presso la stessa;
3) conferma la sospensione degli incontri padre-figli;
4) conferma l'assegnazione casa familiare alla ricorrente, quale genitore collocatario dei figli;
5) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, quale contributo al mantenimento dei quattro figli minori, la somma mensile di € 600,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno;
3 6) compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 16/05/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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