Art. 9. Sanzioni a tutela dell'originalita' del prodotto 1. La produzione e la commercializzazione sotto la denominazione di cui all'articolo 1 di salami i quali non abbiano i requisiti e le caratteristiche prescritti dalla presente legge sono puniti a norma delle vigenti leggi contro le frodi. A norma delle medesime leggi sono altresi' puniti l'uso della predetta denominazione accompagnata da qualificativi di qualsiasi genere che costituiscano deformazioni della denominazione stessa nonche' l'uso di indicazioni atte a trarre in inganno l'acquirente.
Articolo 9 della Legge 30 maggio 1989, n. 224
Articolo 8Articolo 10
- Legge 30 maggio 1989, n. 224
Articolo 9 della Legge 30 maggio 1989, n. 224
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9 dicembre 1989
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