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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/07/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1694/2022
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA del 10/07/2025 nella causa
Parte_1
contro
CP_1
All'udienza del 10/07/2025, alle ore 9:20, chiamata la causa R.G. n. 1694 dell'anno
2022, davanti al Giudice dott. Riccardo Pappalardo,
sono presenti:
- per parte opponente, l'Avv. Durante Audrey Domenica anche in sostituzione dell'Avv. Durante Giuseppe, nonché l'opponente personalmente;
- per parte convenuta, l'Avv. Sorce Paolo in sostituzione dell'Avv. Chiarelli Felice;
I procuratori delle parti dichiarano che i loro assistiti hanno raggiunto un accordo, al quale hanno già dato esecuzione e chiedono pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, essendo le loro posizioni integralmente soddisfatte, con compensazione integrale delle spese di lite e cancellazione dell'iscrizione ipotecaria. Chiedono altresì che la causa venga posta in decisione e rinunciano ad assistere alla lettura della sentenza.
IL GIUDICE
Pag. 1 di 6 R.G. n. 1694/2022
Si ritira in camera di consiglio.
Dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura, assenti le parti.
Il Giudice
Riccardo Pappalardo
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Riccardo Pappalardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 2 di 6 R.G. n. 1694/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Riccardo Pappalardo, ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate all'odierna udienza – la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1694 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, cod. fisc. nato a [...], il Parte_2 C.F._1
2.01.1952, elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Durante Audrey
Domenica e Durante Giuseppe, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
– opponente–
CONTRO
, cod. fisc. nata a [...], il Controparte_2 C.F._2
28.06.1956, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Chiarelli Felice, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– opposta –
Pag. 3 di 6 R.G. n. 1694/2022
Conclusioni: Come precisate all'udienza del 10/07/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato telematicamente il 27.06.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo stragiudiziale, dandovi piena esecuzione e, pertanto, hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo le loro posizioni integralmente soddisfatte con il predetto accordo, con compensazione integrale delle spese di lite (v. atto denominato “B - atto di rinuncia”).
Le parti, all'udienza del 10.07.2025, hanno confermato le predette volontà e precisato le conclusioni, sicché, discussa la causa, questa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Ciò posto, come è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di definizione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione esercitata e alle difese svolte (v. Cass. n.
12310/2007).
Sulla base dell'insegnamento offerto dalla giurisprudenza di legittimità, dunque, la cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di estinzione del processo “per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio” (così Cass., Sez. Un., n. 1048/2000).
Pag. 4 di 6 R.G. n. 1694/2022
La pronuncia — che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (ex multis, Cass.
Sez. II n. 19845 del 23.07.2019) — deve assumere la forma di sentenza.
Nella fattispecie che occupa, le stesse parti, in considerazione dell'accordo raggiunto, hanno dichiarato che le rispettive pretese sono state soddisfatte in via transattiva, sicché deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto (e, quindi, la res litigiosa) e, con essa, l'interesse a proseguire il giudizio.
Ai fini del riparto delle spese di lite, l'intervenuto accordo stragiudiziale giustifica la compensazione delle spese del giudizio, così come richiesto concordemente dalle parti.
Dall'estinzione dell'obbligazione deriva l'estinzione dell'ipoteca ex art. 2878 c.c. e l'ordine di cancellazione ex art. 2884 c.c., fermo restando che l'ordine in discorso rimane sottoposto all'espressa condizione che esso venga eseguito solo dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
ORDINA al Conservatore dei RR.II. competente per territorio di procedere alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria eseguita in favore di . Controparte_2
Così deciso in Termini Imerese, in data 10/07/2025.
Il Giudice
Riccardo Pappalardo
Pag. 5 di 6 R.G. n. 1694/2022
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Riccardo Pappalardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA del 10/07/2025 nella causa
Parte_1
contro
CP_1
All'udienza del 10/07/2025, alle ore 9:20, chiamata la causa R.G. n. 1694 dell'anno
2022, davanti al Giudice dott. Riccardo Pappalardo,
sono presenti:
- per parte opponente, l'Avv. Durante Audrey Domenica anche in sostituzione dell'Avv. Durante Giuseppe, nonché l'opponente personalmente;
- per parte convenuta, l'Avv. Sorce Paolo in sostituzione dell'Avv. Chiarelli Felice;
I procuratori delle parti dichiarano che i loro assistiti hanno raggiunto un accordo, al quale hanno già dato esecuzione e chiedono pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, essendo le loro posizioni integralmente soddisfatte, con compensazione integrale delle spese di lite e cancellazione dell'iscrizione ipotecaria. Chiedono altresì che la causa venga posta in decisione e rinunciano ad assistere alla lettura della sentenza.
IL GIUDICE
Pag. 1 di 6 R.G. n. 1694/2022
Si ritira in camera di consiglio.
Dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura, assenti le parti.
Il Giudice
Riccardo Pappalardo
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Riccardo Pappalardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 2 di 6 R.G. n. 1694/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Riccardo Pappalardo, ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate all'odierna udienza – la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1694 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, cod. fisc. nato a [...], il Parte_2 C.F._1
2.01.1952, elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Durante Audrey
Domenica e Durante Giuseppe, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
– opponente–
CONTRO
, cod. fisc. nata a [...], il Controparte_2 C.F._2
28.06.1956, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Chiarelli Felice, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– opposta –
Pag. 3 di 6 R.G. n. 1694/2022
Conclusioni: Come precisate all'udienza del 10/07/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato telematicamente il 27.06.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo stragiudiziale, dandovi piena esecuzione e, pertanto, hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo le loro posizioni integralmente soddisfatte con il predetto accordo, con compensazione integrale delle spese di lite (v. atto denominato “B - atto di rinuncia”).
Le parti, all'udienza del 10.07.2025, hanno confermato le predette volontà e precisato le conclusioni, sicché, discussa la causa, questa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Ciò posto, come è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di definizione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione esercitata e alle difese svolte (v. Cass. n.
12310/2007).
Sulla base dell'insegnamento offerto dalla giurisprudenza di legittimità, dunque, la cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di estinzione del processo “per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio” (così Cass., Sez. Un., n. 1048/2000).
Pag. 4 di 6 R.G. n. 1694/2022
La pronuncia — che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (ex multis, Cass.
Sez. II n. 19845 del 23.07.2019) — deve assumere la forma di sentenza.
Nella fattispecie che occupa, le stesse parti, in considerazione dell'accordo raggiunto, hanno dichiarato che le rispettive pretese sono state soddisfatte in via transattiva, sicché deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto (e, quindi, la res litigiosa) e, con essa, l'interesse a proseguire il giudizio.
Ai fini del riparto delle spese di lite, l'intervenuto accordo stragiudiziale giustifica la compensazione delle spese del giudizio, così come richiesto concordemente dalle parti.
Dall'estinzione dell'obbligazione deriva l'estinzione dell'ipoteca ex art. 2878 c.c. e l'ordine di cancellazione ex art. 2884 c.c., fermo restando che l'ordine in discorso rimane sottoposto all'espressa condizione che esso venga eseguito solo dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
ORDINA al Conservatore dei RR.II. competente per territorio di procedere alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria eseguita in favore di . Controparte_2
Così deciso in Termini Imerese, in data 10/07/2025.
Il Giudice
Riccardo Pappalardo
Pag. 5 di 6 R.G. n. 1694/2022
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Riccardo Pappalardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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