Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 1794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1794 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 26030/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 26030/2020
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, giusto mandato in Parte_1 C.F._1
calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Ambrogio Del Deo
OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Siena n. ), in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., in qualità di procuratrice di (P. IVA e Controparte_2
numero di iscrizione al registro delle imprese di Roma ), rappresentata e difesa P.IVA_2
dagli avv.ti Filippo Di Maio e Giovanna Di Maio;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 5613/2020 emesso dal Tribunale di Napoli in data
25.09.2020.
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 12 novembre 2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso monitorio la nella spiegata qualità di procuratrice di CP_1 Controparte_2
cessionaria dei crediti derivanti dai contratti di leasing vantati da Nuova Cassa di Risparmio di
Ferrara S.p.A. (società incorporante la Commercio e Finanza Leasing & Factoring S.p.A.), esponeva che: - la Commercio e Finanza Leasing & Factoring S.p.A. aveva stipulato con
[...]
il contratto n. 2050436 avente a oggetto la locazione finanziaria dell'imbarcazione da CP_3
diporto a motore modello imbarcazione ALPA 42 FLY, acquistata presso il fornitore Flag Marine
aveva rilasciato fideiussione personale a garanzia del suddetto contratto di leasing; - CP_3
che, successivamente, la di aveva ceduto il contratto di leasing CP_4 Controparte_5
alla società Genamm S.r.l., che subentrava a far data dal 02.12.2010, e che, contestualmente, la società di aveva rilasciato fideiussione personale a garanzia CP_4 Controparte_5
del contratto;
- che a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dall'utilizzatrice in ragione del suddetto contratto di leasing avevano altresì rilasciato fideiussione personale sino alla concorrenza di € 475.022,28 e Persona_1 [...]
sino alla concorrenza di € 152.500,00; - che a seguito della morosità maturata da Parte_1
Genamm S.r.l. la concedente aveva intimato alla società utilizzatrice ed ai fideiussori il pagamento delle rate insolute.
Tanto esposto, essendo rimasta inevasa la diffida di pagamento e lamentando che la morosità maturata dalla Genamm S.r.l. fosse pari alla somma di € 18.048,42, oltre interessi, la ricorrente chiedeva ingiungersi il pagamento di detto importo in via solidale alla società utilizzatrice e ai garanti di , e CP_3 CP_4 Controparte_5 Persona_1 [...]
Parte_1
In accoglimento totale della domanda monitoria, in data 25.09.2020, questo Tribunale emetteva il decreto ingiuntivo n. 5613/2020.
Avverso il suddetto provvedimento monitorio, si opponeva l'ingiunto il Parte_1
quale, in via preliminare, assumeva di aver sottoscritto il contratto di fideiussione in qualità di legale rappresentante della debitrice principale e non già in proprio.
Eccepiva, poi, l'intervenuta prescrizione del credito di cui assumeva, altresì, l'inesistenza.
Su questi presupposti insisteva per la revoca del decreto opposto. Parte_1
Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata.
Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n.1) c.p.c., l'opponente eccepiva inoltre la nullità delle clausole del contratto di fideiussione per violazione dell'articolo 2 della l. n. 287/90, perché redatte utilizzando gli schemi contrattuali predisposti da ABI, nonché l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione.
Istruita la causa con la documentazione acquisita e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'udienza del 12 novembre 2024, questo giudice riservava la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Si osserva in diritto.
1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda.
Essa è, in primo luogo, inammissibile perché tardivamente sollevata per la prima volta con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.
È poi infondata dal momento che, secondo la condivisa giurisprudenza della Suprema Corte, in materia di leasing l'esperimento della mediazione obbligatoria non è da ritenersi condizione di procedibilità del giudizio, non rientrando il leasing tra le fattispecie previste dall'art. 5 comma 1 bis D. Lgs. n. 28 del 2010 (cfr. Cass., sez. 3, ord. 19 ottobre 2022, n. 35476 secondo cui “Le controversie in materia di contratto di leasing non rientrano infatti nell'elenco delle controversie, previste dall'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, per le quali è richiesto, a pena di improcedibilità, il preventivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, dovendosi intendere questa elencazione come tassativa in ragione della gravità della conseguenza derivante dal mancato esperimento del tentativo stesso”).
2. Passando al merito, l'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
2.1. L'opponente ha preliminarmente eccepito la nullità totale della fideiussione rilasciata in quanto stipulata in conformità dello schema di contratto predisposto dall'Associazione Bancaria
Italiana nel 2003, secondo un modello che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del
02.05.2005, ha ritenuto contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2 co. 2 lett. a L 287/1990.
Va in primo luogo esclusa la tardività dell'eccezione, fatta valere dall'opposta: viene prospettata, infatti, una questione di nullità negoziale che, come tale, è sempre soggetta al potere dovere di rilievo ufficioso.
E tuttavia, essa va valutata sulla scorta dei documenti e degli elementi ritualmente e tempestivamente acquisiti al giudizio.
Ebbene, la censura non può trovare accoglimento sotto un duplice profilo.
In primo luogo, l'omesso deposito del provvedimento dell'Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia) del 02.05.05 n. 55 e del parere dell'AGCM al quale detto provvedimento prestava adesione sarebbe di per sè ostativo all'esame della questione connessa, stante la preclusione della valutazione di provvedimenti ed atti amministrativi sottratti al principio iura novit curia e per questo non valutabili dal giudice ove non tempestivamente prodotti.
A ciò si aggiunga che la doglianza è comunque infondata dal momento che il provvedimento n.
55/05, con cui la Banca ha accertato il carattere restrittivo della concorrenza delle menzionate clausole inserite nel modello ABI, ha natura di prova privilegiata solo con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo oggetto di istruttoria della Banca d'Italia, ossia quello compreso tra ottobre 2002 e maggio 2005 (v., ex multis Arbitro bancario finanziario n. 16511 del 29/12/2022; Tribunale Pescara, 06/03/2023), mentre il contratto di fideiussione in parola è stato stipulato in epoca successiva (e, precisamente, il 9 dicembre 2010).
Pertanto, essendo il contratto in esame fuori dal periodo di indagine della Banca di Italia in relazione al quale il provvedimento di accertamento assume la valenza di prova previlegiata e da cui discenderebbe la nullità relativa ex art 1419 c.c., salvo prova di una diversa volontà delle parti (cfr. SS.UU. n. 41994/2021), era onere dell'istante opponente allegare e provare non solo che le clausole inserite nel contratto di fideiussione de quo fossero parte dello schema redatto dall'ABI sanzionato ma, altresì, l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale da parte delle banche da cui discenderebbe la denunciata nullità delle clausole del contratto stipulato “a valle”( Cfr.
Cass. n.13846/2019).
Più specificamente, in ossequio ai principi che governano il riparto dell'onere della prova,
l'opponente avrebbe dovuto dimostrare, ai fini dell'accertamento della dedotta nullità, che un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato e nel periodo in cui risulta stipulato il contratto impugnato (2010), avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Tale prova, tuttavia, non è stata offerta.
Va dunque esclusa, sotto il profilo esaminato, la nullità del contratto di fideiussione.
2.2. Parimenti non può essere accolta la deduzione dell'opponente il quale, pur sostanzialmente non disconoscendo la sottoscrizione da lui apposta al contratto di fideiussione, ha assunto di averlo sottoscritto in qualità di legale rappresentante della debitrice principale e non già in proprio.
Difatti, come già rilevato nell'ordinanza del 15.10.2021, dall'esame del contratto di fideiussione in atti, non si evince la spendita della qualità di legale rappresentante.
2.3. Ciò posto, va ricordato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione regolato dalle norme del procedimento ordinario, in cui l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto (cfr. ex multis, Cass. 2421/2006). Occorre altresì ricordare che costituisce principio generale quello per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Di contro, quando il debitore eccepisce l'intervenuto pagamento di tutto o parte del credito o l'inesatta quantificazione dello stesso ad opera del creditore, necessariamente assume l'onere di dimostrare se e in che misura le somme ingiunte non siano dovute, mentre nessun valore può avere una contestazione generica e puramente labiale, che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate.
Ebbene, nella specie, la società opposta ha adempiuto all'onere probatorio di cui era gravata producendo il contratto di fideiussione (debitamente sottoscritto dall'opponente) e il contratto di locazione finanziaria n. 2050436 posti a fondamento della pretesa monitoria, la fattura di acquisto 05.04.2006 e il verbale di consegna dell'imbarcazione, il piano di ammortamento,
l'estratto conto attestante l'esposizione debitoria della società debitrice principale, le fatture relative ai canoni insoluti, la fattura di acquisto del 01.04.2014 (cfr. doc. in fascicolo monitorio e in produzione parte opposta). Ha poi depositato la sentenza n. 9576/2017 (R.G. 1195/2014), divenuta cosa giudicata, emessa nei confronti della utilizzatrice Genamm s.r.l. con cui il
Tribunale, previo accertamento dell'inadempimento della Genamm S.r.l. al pagamento dei canoni di locazione scaduti a partire dalla data del 01/12/2011 (e più precisamente dal canone n. 68), ha dichiarato l'intervenuta risoluzione per inadempimento, in data 27.08.2012, ai sensi dell'art. 19 delle condizioni generali di contratto echa condannato l'utilizzatrice alla restituzione dell'imbarcazione.
Orbene, a fronte di tale produzione documentale, sarebbe stato onere della controparte dare prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Ciò, tuttavia, non è avvenuto.
Vale appena rilevare che la tesi secondo cui la restituzione del natante da parte della utilizzatrice alla concedente Commercio e Finanza Leasing & Factoring S.p.A. sarebbe stata eseguita a definizione di tutti i rapporti di dare e avere tra le parti è rimasta una mera asserzione di parte che non ha trovato riscontro nell'esame della documentazione depositata agli atti.
Né, infine, può trovare ingresso la doglianza con cui l'opponente ha eccepito l'inidoneità della sentenza depositata da parte opposta – contenente l'accertamento del mancato pagamento dei canoni di locazione da parte dell'utilizzatrice e la risoluzione anticipata del rapporto - a far stato nei confronti del fideiussore.
Ed invero “il giudice chiamato ad accertare, nei confronti del fideiussore, l'esistenza e
l'ammontare del debito garantito può, nella formazione del suo libero convincimento, utilizzare il giudicato di condanna ottenuto dal creditore contro il solo debitore garantito. Il rapporto di subordinazione e dipendenza dell'obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale - che si suole enunciare nella espressione di obbligazioni soggettivamente complesse - si riflette necessariamente sul problema della prova, onde il giudice chiamato a pronunciarsi nei confronti del fideiussore può utilizzare anche il provvedimento di condanna ottenuto dal creditore contro il solo debitore garantito, passato in giudicato, al fine di trarne elementi indiziari conducenti, nel loro complesso, ad una valida prova presuntiva contro il fideiussore (Cassazione civile, sez. I,
10/11/2015, n. 22954). D'altra parte, l'art. 1945 c.c., laddove consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, per ciò stesso non consente al garante di opporre eccezioni che il debitore principale non potrebbe opporre, perché coperte da giudicato (Cassazione civile, sez. I, 01/10/2012, n. 16669).
In conclusione, le contestazioni mosse dall'opponente non appaiono idonee a scalfire la valenza probatoria della documentazione prodotta dalla creditrice.
2.3. Va rigettata, infine, l'eccezione di prescrizione.
Ciò in quanto, come affermato dalla prevalente giurisprudenza, anche di merito (cfr. Tribunale
Napoli sez. II dr. Vassallo sent. del 15.06.2022), al credito relativo ai canoni di locazione finanziaria e agli oneri connessi è applicabile il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c. e non quello quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 3) c.c.
Difatti, quando il corrispettivo contrattuale è solo apparentemente periodico, nel senso che esso consiste in una prestazione unitaria, pur eseguibile frazionatamente nel tempo (come nel caso dedotto nella fattispecie di contratto di leasing, in cui è dilazionata l'esigibilità delle singole rate del finanziamento ma l'utilizzatore è tenuto a restituirne l'intero, essendo unitaria la prestazione che egli si impegna ad eseguire) il termine di prescrizione è quello decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali e, segnatamente, a quelle di adempimento o di responsabilità (cfr. Cassazione civile sez. III, 30/01/2008, (ud. 15/11/2007, dep. 30/01/2008), n.2086).
La natura dell'obbligo restitutorio della somma finanziata, poi, consente di estendere anche al leasing finanziario, per identità di ratio, i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di decorrenza della prescrizione del diritto al rimborso delle somme date a mutuo, dove la
S.C. ha chiarito – affermando un principio certamente applicabile in tutte le forme di finanziamento o apertura di credito – che la prescrizione del pagamento delle somme concesse a mutuo non decorre dalla sottoscrizione del contratto, né dalla scadenza delle singole rate, ma dal pagamento dell'ultima rata di finanziamento o dal momento della risoluzione anticipata del contratto, a seguito dell'inadempimento del mutuatario e dell'esercizio della facoltà di risoluzione di diritto del contratto, da parte del mutuante, in virtù della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto (cfr. Cass. n. 18951/2013; Cass n. 6482/2021; Cass. n. 26559-
2021).
Nel caso di specie, tenuto conto che l'opposta ha comunicato alla debitrice principale e ad la volontà di risolvere il contratto avvalendosi della clausola risolutiva con lettera Parte_1
raccomandata del 08.08.2012 la cui notifica si perfezionava, in entrambi i casi, per compiuta giacenza in data 27.08.2012 (doc. 11 in produzione opposta), deve necessariamente concludersi nel senso che, al momento della proposizione della domanda monitoria, nel settembre 2020, il credito non era ancora prescritto.
2.4. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto opposto.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M.
147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 26030/2020, così provvede:
A. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
5613/2020 emesso dal Tribunale di Napoli in data 25.09.2020;
B. Condanna parte opponente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.107,90 (di cui € 5.077,00 per compensi ed € 30,00 per spese), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre
IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, il 19 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi