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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/05/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N.1503/2022 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 28.5.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1503 del R.G. dell'anno 2022, riservato in decisione ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra (22.2.50 - c.f.: Parte_1 C.F._1
– domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall'avv.
Tiziano Balboni del Foro di Reggio Calabria), l in Controparte_1
persona del l.r.p.t. (domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa giusta procura in calce alla memoria difensiva dall'avv. Gianluca Fava del Foro di Cosenza) e l
[...]
in persona del l.r.p.t (domiciliato come in atti;
Controparte_2
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da - da ritenersi correttamente incardinato Parte_1
ex art.615 c.p.c. e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi
1 la mera regolarità formale degli atti di cui si discute - è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso, la predetta ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto per le ragioni meglio esplicate in atti il pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento contrassegnata dal n. 09420209003508289000 del 24.1.2020, con specifico riferimento: a) alla cartella di pagamento n.094200200042722950000 di € 4.207,97, asseritamente notificata il 24.4.2002; b) agli avvisi di addebito contrassegnati dai nn.
39420120004419232000 (per un importo di €2.373,87, asseritamente notificato il 28.1.2013);
39420130001306038000 (per un importo di € 1.220,64, asseritamente notificato il 18.4.2013);
39420130002800005000 (per un importo di € 2.411,38, asseritamente notificato il 22.1.2014);
39420140000881655000 (per un importo di € 2.481,75, asseritamente notificato il 13.6.2014);
39420140002444560000 (per un importo di € 2.427,93, asseritamente notificato il
10.10.2014);39420140004348838000 (per un importo di €2.451,81, asseritamente notificato il
28.1.2015); 39420150001539009000 (per un importo di € 2.400,44, asseritamente notificato il
26.10.2015); 39420160001063472000 (per un importo di €2.355,52, asseritamente notificato il 13.5.2016); 39420160003578924000 (per un importo di € 2.304,21, asseritamente notificato il 28.1.2015).
Costituendosi in giudizio, l' e l' hanno contestato CP_2 Controparte_1
l'avversa pretesa, chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato nel merito.
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, osserva preliminarmente il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Controparte_1
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
Evidenzia infatti il giudicante che, per come è formulata la domanda, la ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza proprio dell' (e Controparte_1 segnatamente dell'intimazione di pagamento n. 09420209003508289000), in tal modo rendendo quest'ultima legittimata passiva sul punto.
3. Passando all'esame nel merito della domanda, il Tribunale osserva quanto segue.
3.1. A mezzo delle note scritte autorizzate ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 14.1.2025 la ricorrente ha ridotto la domanda originariamente formulata in ricorso, rinunciando alla stessa
2 per quel che concerne gli avvisi di addebito nn.39420160001063472000;
39420160003578924000.
Deve quindi dichiararsi il non luogo a provvedere al riguardo.
3.2. Va poi dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento ai residui avvisi di addebito nn. 39420120004419232000; 39420130001306038000;
39420130002800005000; 39420140000881655000; 39420140002444560000;
39420140004348838000; 39420150001539009000.
Questi ultimi sono stati infatti oggetto di sgravio integrale ex art. 1 co. 222 – 230 L.197/2022, in quanto affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il
31.12.2015 (cfr. estratto conto aggiornato prodotto dall in Controparte_1
allegato alla memoria di costituzione).
Ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite andrà considerata la compensazione integrale sul punto attesa la definizione in parte qua della causa per disposizione normativa sopravvenuta (arg. ex Cass., 11410/2019).
3.3. Permane quindi un interesse concreto ed attuale ex art.100 c.p.c. a una pronuncia di merito solo con riferimento al carico contributivo portato dalla cartella di pagamento n.094200200042722950000.
Quest'ultima è stata notificata in data 24.4.2002.
Il primo atto interruttivo della prescrizione cd. successiva ex L.335/1995 (quinquennale, e non decennale: Cass., Sez. Un., 23397/2016) è la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201500000455000 notificata alla ricorrente solo nel 2015 (cfr. doc.7, 8 fascicolo di parte . CP_3
Tale atto interruttivo è però con ogni evidenza venuto a perfezionarsi a prescrizione contributiva già maturata.
Il ricorso va pertanto parzialmente accolto, con declaratoria di sopravvenuta non tenutezza della ricorrente al pagamento delle somme portate dalla cartella Parte_1
di pagamento n.094200200042722950000.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass. 8561/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: fino ad € 5.200).
Le stesse vanno quindi poste a carico delle parti resistenti e CP_2 Controparte_1
in solido tra loro, nella rispettiva qualità di titolare del credito contributivo
[...]
3 oggetto di causa e di soggetto cui è materialmente imputabile il maturarsi della prescrizione testé rilevata: il tutto, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Tiziano
Balboni.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti dell' in persona del l.r.p.t. e Controparte_2 dell' in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione Controparte_1
disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito nn.
39420120004419232000; 39420130001306038000; 39420130002800005000;
39420140000881655000; 39420140002444560000; 39420140004348838000;
39420150001539009000, compensando le spese sul punto
- accoglie nel residuo merito il ricorso e, per l'effetto, dichiara Parte_1
non tenuta al pagamento del carico contributivo portato dalla cartella di pagamento n.094200200042722950000;
- pone a carico dell' e dell' , in solido tra loro e CP_2 Controparte_1
ciascuno secondo il proprio titolo, l'onere di rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 1.314,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Tiziano Balboni.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite
Così deciso in Reggio Calabria, in data 28.5.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
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