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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 04/04/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...] Controparte_1
E
, nata a [...] il [...] Controparte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Pasini Evelina e domiciliati presso il suo studio in Arco via Marconi n.27, giusta delega in calce al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 28.10.2000 in
Casavatore (NA)
- preso atto che all'udienza del 03.02.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 02.11.2023 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 18.10.2023 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Controparte_1 CP_2
trascritto al n. 84 Parte II Serie A del Registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Casavatore per l'anno 2000 alle seguenti condizioni:
1) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO RA E SPESE
STRAORDINARIE
Considerati i redditi delle parti, le necessità del figlio e l'organizzazione familiare, le parti concordano che il SI. si farà carico esclusivo del CP_1
suo mantenimento sia a livello ordinario che straordinario, provvedendo alle sue necessità direttamente (ricaricando la carta ricaricabile data in uso al figlio medesimo), anche previa concertazione con la madre, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica. La madre si farà carico del mantenimento diretto dello stesso in relazione alle sue eSIenze ordinarie per i tempi di permanenza presso la medesima (vitto, alloggio e piccole spese correnti) nella casa famigliare che resta definitivamente pag. 2 di 8 assegnata alla stessa. Per quanto attiene le spese straordinarie rilevanti da sostenersi nell'interesse del figlio, le parti ne discuteranno al fine dell'opportunità e verranno poi assunte integralmente dal SI. . CP_1
2) ULTERIORI QUESTIONI PATRIMONIALI
A) I coniugi e sono soci, nella misura del 50% ciascuno, CP_1 CP_2
della società (P.iva/C.F. ), con sede in Controparte_3 P.IVA_1
Nago-Torbole (TN), Via Strada Granda nr. 116; detta impresa si occupa prevalentemente di commercio all'ingrosso e al dettaglio di abbigliamento ed accessori.
Attualmente la società ha svariati negozi dislocati tra il Trentino e il Veneto
(Riva del Garda- Malcesine, Lazise e Garda). Il SI. si occupa della CP_1
gestione, anche amministrativa, della società, oltre che degli acquisti. La SI.ra , invece, collabora alla gestione della società, alla gestione CP_2
delle pratiche burocratiche/amministrative coadiuvando il SI. e si CP_1
occupa della gestione del punto vendita di Riva del Garda (TN). La figlia
è parimenti dipendente della società e coadiuva sia il padre che la Per_1
madre nelle attività relative.
Ad oggi i coniugi/soci, che sono entrambi amministratori conformemente all'atto costitutivo, a fronte della separazione, con espresso riferimento alla gestione della società, alla sede sociale, ai loro rapporti reciproci all'interno della stessa e agli adempimenti correlati hanno convenuto tra loro espressamente quanto segue, che viene in questa sede definitivamente confermato:
-La compagine societaria resta invariata, così come le quote di proprietà ad oggi possedute da ciascun socio e il patrimonio netto della stessa.
pag. 3 di 8 - Trasferimento sede sociale: la sede della società Littleman s.r.l., ad oggi fissata in Nago-Torbole (TN), Via Strada Granda nr. 116, viene concordemente trasferita in Arco (TN), Loc. Sant'Andrea nr. 16 presso il nuovo stabilimento che la società sta acquisendo;
-Rapporti tra soci e amministrazione: A parziale modifica di quanto contenuto nell'atto costitutivo, le parti concordano che, ferma restando la qualifica di amministratori in capo ad entrambi, la rappresentanza, anche giudiziale, della società resterà in capo ad entrambi congiuntamente, mentre la gestione ordinaria della stessa, limitatamente al compimento di atti esclusivamente di ordinaria amministrazione di valore non superiore ad
€ 80.000,00 spetterà al socio amministratore SI. . Per tutti Controparte_1
gli altri atti, quindi sia per quelli di natura ordinaria superiori al valore di €
80.000,00, sia per tutti quelli di straordinaria amministrazione – a prescindere dal valore - l'amministrazione sarà necessariamente attuata congiuntamente da entrambi i soci.
Quanto allo specifico esercizio della carica, le parti convengono che il SI.
continuerà ad occuparsi e a curarsi della gestione generale ed CP_1
amministrativa della società (rapporti con i fornitori, ordini, pagamenti, etc), con l'autonomia di spesa anzi indicata;
oltre ciò, allo stesso sono conferiti, in luogo della SI.ra , anche l'attività e il controllo CP_2
della prevenzione infortuni, delle malattie professionali, della tutela dell'ambiente e comunque dell'osservanza da arte della società e delle maestranze di tutte le norme riguardanti la salute, la sicurezza sul lavoro, la tutela ambientale e il risetto di tutte le norme prescritte in materia di igiene e sanità. Gli altri soci, ove partecipino all'attività aziendale, sottostanno,
pag. 4 di 8 per quanto sopra, alla direzione, controllo e responsabilità del socio
Controparte_1
La SI.ra , oltre a partecipare alla gestione generale della società, CP_2
si occuperà prevalentemente della gestione del negozio (punto vendita) di
Riva del Garda, secondo i termini e le modalità attuali, oltre ad occuparsi di tutti gli adempimenti amministrativi periodici della società (rapporti con i professionisti, pagamenti periodici, etc.), organizzandosi in tal senso con il SI. . CP_1
Le parti concordano, in ogni caso, che tutte le iniziative più importanti legate alla società, all'assetto, al patrimonio, all'aumento di capitale sociale, all'acquisito/vendita di beni mobili/immobili, alla costituzione di gravami di qualsiasi tipo, alla modifica dell'oggetto sociale, alla cessazione dell'azienda, alla cessione delle quote e/o di un ramo aziendale, all'affitto d'azienda, e, più in generale, attinenti ogni questione legata alla gestione strutturale o comunque di maggior valore dell'azienda stessa, saranno valutate ed assunte congiuntamente da entrambe le parti.
- A fronte delle attività anzi menzionate la SI.ra continuerà a CP_2
percepire la somma mensile pari ad € 3.000,00 netti come avviene attualmente.
La società provvederà inoltre al pagamento dei contributi sociali annuali correlati dovuti in favore della stessa.
- Nell'ambito dei rapporti tra le parti/soci, considerato che la società intende effettuare investimenti e tenuto conto del riconoscimento economico mensile di cui sopra in favore della SI.ra , fintanto Parte_1
che le verrà corrisposta dalla società la somma mensile di € 3.000,00 di cui al punto che precede, la stessa dichiara di rinunciare, come in effetti pag. 5 di 8 rinuncia, a qualsiasi liquidazione di eventuali utili annuali comunque generati dalla società medesima e fintanto che la stessa sarà operativa.
Dette somme (utili) potranno essere gestite in autonomia dal SI. , che CP_1
sarà libero di prelevarli (per la sua quota di competenza) ovvero di reinvestirli (tutti o in parte e fermo l'accontamento del 5% a riserva legale come previsto nell'atto costitutivo) nell'ambito dell'attività e nell'interesse della stessa, previo puntuale pagamento di tutti i debiti e finanziamenti correlati e connessi con l'azienda medesima;
con l'intesa che per gli investimenti di ingente importo o comunque rientranti nella definizione di atti di straordinaria amministrazione che superino la suddetta disponibilità economica derivante dagli utili annuali o comunque che impegnino la società, le parti decideranno congiuntamente. Nondimeno resta inteso tra le parti che il SI. potrà inoltre percepire un'indennità mensile a titolo di CP_1
compenso amministratore, che verrà parametrata comunque alle disponibilità finanziarie della società medesima e a prescindere dall'eventuale liquidazione degli utili di sua competenza.
-Qualora vi fosse la volontà o l'interesse delle parti di alienare la società o di cessare la stessa per qualsiasi ragione, previo accordo tra loro, essa verrà posta in vendita al valore commerciale che verrà congiuntamente individuato dalle parti (sulla scorta del fatturato dei tre anni precedenti a quello della prospettata vendita) e il relativo ricavato, al netto dell'estinzione di eventuali finanziamenti/debiti gravanti sulla società medesima o sugli immobili facenti capo alla stessa e delle spese correlate, verrà suddiviso tra i soci al 50% ciascuno, indipendentemente da qualsiasi corresponsione pregressa a qualsiasi titolo (compensi amministratori, partecipazione agli utili, etc.) a favore degli stessi.
pag. 6 di 8 B) il SI. provvederà a corrispondere alla SI.ra l'importo CP_1 CP_2
pari ad € 500,00 mensili relativi ad un piano di accumulo sottoscritto con che la SI.ra si impegna a pagare Controparte_4 CP_2
puntualmente. Alla scadenza del piano (prevista per il 2026) le somme accumulate (nella misura di massima di € 60.000,00) e riscattate verranno corrisposte ai figli nella misura del 50% ciascuno, ove non diversamente concordato tra i coniugi.
- Oltre ciò, il SI. provvederà a corrispondere alla SI.ra la CP_1 CP_2
somma pari ad € 200,00 mensili finalizzati al pagamento di una polizza ramo vita sottoscritta con il cui riscatto è parimenti Controparte_4
previsto in circa 2 anni. All'esito del riscatto le parti si impegnano a suddividere tra loro il relativo importo (per presumibili € 20.000,00) al
50% ciascuno, ovvero a destinarlo ai figli, in accordo tra loro.
3) Assegno divorzile in favore del coniuge.
Le parti concordano che fintanto che la SI.ra percepirà CP_2
l'importo mensile nell'ambito del rapporto di amministrazione/collaborazione della società di cui è socia Controparte_3
nulla percepirà a titolo di assegno divorzile da parte del SI. , essendo CP_1
economicamente indipendente.
Qualora la società dovesse cessare per qualsiasi motivo o la somma indicata non dovesse venirle più riconosciuta per qualsiasi ragione correlata e/o discendente con/alla gestione societaria stessa, il SI. provvederà CP_1
a corrispondere alla moglie una somma a titolo di assegno divorzile in una misura che sarà da determinarsi tenendo conto di quanto percepito mensilmente dalla moglie sino a quel momento e delle condizioni economiche delle parti a quel momento.
pag. 7 di 8 - con il presente atto le parti dichiarano di avere regolato ogni questione tra loro pendente e di null'altro avere a pretendere ad alcun titolo o ragione reciprocamente, fatto salvo per quanto sopra previsto in forma periodica e ad eventuale titolo di assegno divorzile.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di ConSIlio
Addì 3.4.2025
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...] Controparte_1
E
, nata a [...] il [...] Controparte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Pasini Evelina e domiciliati presso il suo studio in Arco via Marconi n.27, giusta delega in calce al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 28.10.2000 in
Casavatore (NA)
- preso atto che all'udienza del 03.02.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 02.11.2023 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 18.10.2023 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Controparte_1 CP_2
trascritto al n. 84 Parte II Serie A del Registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Casavatore per l'anno 2000 alle seguenti condizioni:
1) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO RA E SPESE
STRAORDINARIE
Considerati i redditi delle parti, le necessità del figlio e l'organizzazione familiare, le parti concordano che il SI. si farà carico esclusivo del CP_1
suo mantenimento sia a livello ordinario che straordinario, provvedendo alle sue necessità direttamente (ricaricando la carta ricaricabile data in uso al figlio medesimo), anche previa concertazione con la madre, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica. La madre si farà carico del mantenimento diretto dello stesso in relazione alle sue eSIenze ordinarie per i tempi di permanenza presso la medesima (vitto, alloggio e piccole spese correnti) nella casa famigliare che resta definitivamente pag. 2 di 8 assegnata alla stessa. Per quanto attiene le spese straordinarie rilevanti da sostenersi nell'interesse del figlio, le parti ne discuteranno al fine dell'opportunità e verranno poi assunte integralmente dal SI. . CP_1
2) ULTERIORI QUESTIONI PATRIMONIALI
A) I coniugi e sono soci, nella misura del 50% ciascuno, CP_1 CP_2
della società (P.iva/C.F. ), con sede in Controparte_3 P.IVA_1
Nago-Torbole (TN), Via Strada Granda nr. 116; detta impresa si occupa prevalentemente di commercio all'ingrosso e al dettaglio di abbigliamento ed accessori.
Attualmente la società ha svariati negozi dislocati tra il Trentino e il Veneto
(Riva del Garda- Malcesine, Lazise e Garda). Il SI. si occupa della CP_1
gestione, anche amministrativa, della società, oltre che degli acquisti. La SI.ra , invece, collabora alla gestione della società, alla gestione CP_2
delle pratiche burocratiche/amministrative coadiuvando il SI. e si CP_1
occupa della gestione del punto vendita di Riva del Garda (TN). La figlia
è parimenti dipendente della società e coadiuva sia il padre che la Per_1
madre nelle attività relative.
Ad oggi i coniugi/soci, che sono entrambi amministratori conformemente all'atto costitutivo, a fronte della separazione, con espresso riferimento alla gestione della società, alla sede sociale, ai loro rapporti reciproci all'interno della stessa e agli adempimenti correlati hanno convenuto tra loro espressamente quanto segue, che viene in questa sede definitivamente confermato:
-La compagine societaria resta invariata, così come le quote di proprietà ad oggi possedute da ciascun socio e il patrimonio netto della stessa.
pag. 3 di 8 - Trasferimento sede sociale: la sede della società Littleman s.r.l., ad oggi fissata in Nago-Torbole (TN), Via Strada Granda nr. 116, viene concordemente trasferita in Arco (TN), Loc. Sant'Andrea nr. 16 presso il nuovo stabilimento che la società sta acquisendo;
-Rapporti tra soci e amministrazione: A parziale modifica di quanto contenuto nell'atto costitutivo, le parti concordano che, ferma restando la qualifica di amministratori in capo ad entrambi, la rappresentanza, anche giudiziale, della società resterà in capo ad entrambi congiuntamente, mentre la gestione ordinaria della stessa, limitatamente al compimento di atti esclusivamente di ordinaria amministrazione di valore non superiore ad
€ 80.000,00 spetterà al socio amministratore SI. . Per tutti Controparte_1
gli altri atti, quindi sia per quelli di natura ordinaria superiori al valore di €
80.000,00, sia per tutti quelli di straordinaria amministrazione – a prescindere dal valore - l'amministrazione sarà necessariamente attuata congiuntamente da entrambi i soci.
Quanto allo specifico esercizio della carica, le parti convengono che il SI.
continuerà ad occuparsi e a curarsi della gestione generale ed CP_1
amministrativa della società (rapporti con i fornitori, ordini, pagamenti, etc), con l'autonomia di spesa anzi indicata;
oltre ciò, allo stesso sono conferiti, in luogo della SI.ra , anche l'attività e il controllo CP_2
della prevenzione infortuni, delle malattie professionali, della tutela dell'ambiente e comunque dell'osservanza da arte della società e delle maestranze di tutte le norme riguardanti la salute, la sicurezza sul lavoro, la tutela ambientale e il risetto di tutte le norme prescritte in materia di igiene e sanità. Gli altri soci, ove partecipino all'attività aziendale, sottostanno,
pag. 4 di 8 per quanto sopra, alla direzione, controllo e responsabilità del socio
Controparte_1
La SI.ra , oltre a partecipare alla gestione generale della società, CP_2
si occuperà prevalentemente della gestione del negozio (punto vendita) di
Riva del Garda, secondo i termini e le modalità attuali, oltre ad occuparsi di tutti gli adempimenti amministrativi periodici della società (rapporti con i professionisti, pagamenti periodici, etc.), organizzandosi in tal senso con il SI. . CP_1
Le parti concordano, in ogni caso, che tutte le iniziative più importanti legate alla società, all'assetto, al patrimonio, all'aumento di capitale sociale, all'acquisito/vendita di beni mobili/immobili, alla costituzione di gravami di qualsiasi tipo, alla modifica dell'oggetto sociale, alla cessazione dell'azienda, alla cessione delle quote e/o di un ramo aziendale, all'affitto d'azienda, e, più in generale, attinenti ogni questione legata alla gestione strutturale o comunque di maggior valore dell'azienda stessa, saranno valutate ed assunte congiuntamente da entrambe le parti.
- A fronte delle attività anzi menzionate la SI.ra continuerà a CP_2
percepire la somma mensile pari ad € 3.000,00 netti come avviene attualmente.
La società provvederà inoltre al pagamento dei contributi sociali annuali correlati dovuti in favore della stessa.
- Nell'ambito dei rapporti tra le parti/soci, considerato che la società intende effettuare investimenti e tenuto conto del riconoscimento economico mensile di cui sopra in favore della SI.ra , fintanto Parte_1
che le verrà corrisposta dalla società la somma mensile di € 3.000,00 di cui al punto che precede, la stessa dichiara di rinunciare, come in effetti pag. 5 di 8 rinuncia, a qualsiasi liquidazione di eventuali utili annuali comunque generati dalla società medesima e fintanto che la stessa sarà operativa.
Dette somme (utili) potranno essere gestite in autonomia dal SI. , che CP_1
sarà libero di prelevarli (per la sua quota di competenza) ovvero di reinvestirli (tutti o in parte e fermo l'accontamento del 5% a riserva legale come previsto nell'atto costitutivo) nell'ambito dell'attività e nell'interesse della stessa, previo puntuale pagamento di tutti i debiti e finanziamenti correlati e connessi con l'azienda medesima;
con l'intesa che per gli investimenti di ingente importo o comunque rientranti nella definizione di atti di straordinaria amministrazione che superino la suddetta disponibilità economica derivante dagli utili annuali o comunque che impegnino la società, le parti decideranno congiuntamente. Nondimeno resta inteso tra le parti che il SI. potrà inoltre percepire un'indennità mensile a titolo di CP_1
compenso amministratore, che verrà parametrata comunque alle disponibilità finanziarie della società medesima e a prescindere dall'eventuale liquidazione degli utili di sua competenza.
-Qualora vi fosse la volontà o l'interesse delle parti di alienare la società o di cessare la stessa per qualsiasi ragione, previo accordo tra loro, essa verrà posta in vendita al valore commerciale che verrà congiuntamente individuato dalle parti (sulla scorta del fatturato dei tre anni precedenti a quello della prospettata vendita) e il relativo ricavato, al netto dell'estinzione di eventuali finanziamenti/debiti gravanti sulla società medesima o sugli immobili facenti capo alla stessa e delle spese correlate, verrà suddiviso tra i soci al 50% ciascuno, indipendentemente da qualsiasi corresponsione pregressa a qualsiasi titolo (compensi amministratori, partecipazione agli utili, etc.) a favore degli stessi.
pag. 6 di 8 B) il SI. provvederà a corrispondere alla SI.ra l'importo CP_1 CP_2
pari ad € 500,00 mensili relativi ad un piano di accumulo sottoscritto con che la SI.ra si impegna a pagare Controparte_4 CP_2
puntualmente. Alla scadenza del piano (prevista per il 2026) le somme accumulate (nella misura di massima di € 60.000,00) e riscattate verranno corrisposte ai figli nella misura del 50% ciascuno, ove non diversamente concordato tra i coniugi.
- Oltre ciò, il SI. provvederà a corrispondere alla SI.ra la CP_1 CP_2
somma pari ad € 200,00 mensili finalizzati al pagamento di una polizza ramo vita sottoscritta con il cui riscatto è parimenti Controparte_4
previsto in circa 2 anni. All'esito del riscatto le parti si impegnano a suddividere tra loro il relativo importo (per presumibili € 20.000,00) al
50% ciascuno, ovvero a destinarlo ai figli, in accordo tra loro.
3) Assegno divorzile in favore del coniuge.
Le parti concordano che fintanto che la SI.ra percepirà CP_2
l'importo mensile nell'ambito del rapporto di amministrazione/collaborazione della società di cui è socia Controparte_3
nulla percepirà a titolo di assegno divorzile da parte del SI. , essendo CP_1
economicamente indipendente.
Qualora la società dovesse cessare per qualsiasi motivo o la somma indicata non dovesse venirle più riconosciuta per qualsiasi ragione correlata e/o discendente con/alla gestione societaria stessa, il SI. provvederà CP_1
a corrispondere alla moglie una somma a titolo di assegno divorzile in una misura che sarà da determinarsi tenendo conto di quanto percepito mensilmente dalla moglie sino a quel momento e delle condizioni economiche delle parti a quel momento.
pag. 7 di 8 - con il presente atto le parti dichiarano di avere regolato ogni questione tra loro pendente e di null'altro avere a pretendere ad alcun titolo o ragione reciprocamente, fatto salvo per quanto sopra previsto in forma periodica e ad eventuale titolo di assegno divorzile.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di ConSIlio
Addì 3.4.2025
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 8 di 8