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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 21.1.2025 depositate da parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 12225/2024 RG Previdenza vertente
TRA
nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti Maurizio C.F._1
Maria Guerra del Foro di Macerata e Paolo Guerra del Foro di Roma, con cui elettivamente domicilia in Tolentino (MC) alla Galleria Europa n. 14 (comunicazioni alla PEC:
- ) Email_1 Email_2
-ricorrente -
E
e , in persona dei Controparte_1 Controparte_2 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domicilia, in via Diaz n. 11
(comunicazioni alla PEC: ) Email_3
- convenuti -
Oggetto: benefici assistenziali a favore delle vittime del dovere
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.5.2024 parte ricorrente conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza, il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rassegnando le seguenti conclusioni: “dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'assegno vitalizio a decorrere dall'1.1.2006 e dello speciale assegno vitalizio dall'1.1.2008, con ogni conseguente liquidazione dei ratei ancora dovuti a tali titoli, maggiorati degli interessi legali per il ritardato pagamento - Condannare il convenuto alla rifusione di tutte le spese competenze ed onorari CP_1 di giudizio da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari”. Ha dedotto
- che con istanza del 29.7.2019 richiedeva al il riconoscimento dello Controparte_1 status di equiparato a vittima del dovere e il conseguente riconoscimento dei benefici assistenziali correlati, in relazione all'evento lesivo occorsogli in data 6.7.1988 e alle gravissime invalidità permanenti derivategli, a seguito del quale il , Controparte_1 con decreto n. 28 del 3.2.1992, gli aveva concesso la pensione privilegiata di 5^ categoria a vita a decorrere dal 29.4.1989;
- che con precedente ricorso al Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, iscritto in data
23.10.2020 al RG n. 17252/2020, impugnava il provvedimento del Controparte_1 emesso in data 31.10.2019, con cui era stata erroneamente respinta la sua domanda;
- che il , pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva;
Controparte_1
- che con sentenza n. 4795/2021 pubblicata in data 9.9.2021 il Tribunale, dopo aver dichiarato la contumacia del , accertata la sussistenza di tutti i Controparte_1 requisiti richiesti dall'art. 1, comma 564, L 266/2005, ritenendo superflua la ctu medico legale richiesta in ricorso, considerata la già concessa pensione privilegiata di 5^ categoria a vita dal 29.4.1989, dichiarava equiparato a vittima del dovere “con ogni Parte_1 consequenziale diritto in favore del ricorrente alla erogazione dei benefici economici ed assistenziali previsti dalla normativa vigente”;
- che il , in esecuzione della predetta decisione, incaricava il Controparte_1
Dipartimento Militare di Medicina Legale - CMO Vittime Terrorismo e Criminalità
Organizzata (di seguito DMML-CMO) di Roma di sottoporre a visita l'interessato per acquisire la percentuale di invalidità complessiva utile per determinare con esattezza i benefici economici di propria competenza da erogare al ricorrente;
- che il DMML-CMO di Roma con processo verbale modello BL/G n. RM122011945 del 20.12.2022, formulava il seguente “GIUDIZIO DIAGNOSTICO: gravi esiti di ustioni arti superiori e inferiori ad incidenza funzionale con disturbo post-traumatico da stress cronico in trattamento farmacologico”, esprimeva il seguente “GIUDIZIO MEDICOLEGALE:
1. data di conoscibilità: 06/07/1988. 2. Danno biologico: 30%;
3. Danno Morale: 15%; 4.
Invalidità permanente: 51%;
5. invalidità complessiva 66%;
6. data di stabilizzazione: 29.07.2019 (tenendo a riferimento la data della domanda del riconoscimento dei benefici di legge);
7. L'infermità in diagnosi è di origine traumatica e si può considerare come contratta in occasione dell'evento occorso in data 06/07/1988 durante il servizio di leva (il soggetto è stato giudicato permanentemente non idoneo al s.m.i. per l'infermità cui G.D.)”;
- che, all'esito, il con decreto n. 56 del 23.01.2023 riconosceva al Controparte_1 ricorrente “- l'assegno vitalizio non reversibile di € 500,00 (cinquecento/00) mensili, soggetto annualmente alla perequazione automatica di cui all'art. 11 d.lgs 30.12.1992 n. 503, a decorrere dal 29.07.2019, data della domanda amministrativa;
- lo speciale assegno vitalizio, non reversibile di € 1.033,00 (milletrentatre/00) mensili, soggetto annualmente alla perequazione automatica di cui all'art. 11 d.lgs 30.12.1992 n. 503, a decorrere dal 29.07.2019, data della domanda amministrativa”;
- che il decreto ministeriale suddetto è illegittimo, in quanto l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio sono stati concessi soltanto a decorrere dal 29.7.2019, data della domanda amministrativa, anziché, rispettivamente, dall'1.1.2006 (come prescritto dal D.P.R. 243/2006) e dall'1.1.2008 (come prescritto dalla Legge n. 244/2007). Tutto ciò premesso, argomentando in diritto, rassegnava le conclusioni esposte.
Si è costituito tempestivamente il , in uno con il Controparte_1 [...]
, resistendo al ricorso e concludendo “Piaccia al Tribunale adito rigettare le CP_2 domande ex adverso proposte, perché prescritte e infondate, con condanna alle spese di lite dell'attore”. Parte convenuta ha preliminarmente eccepito la prescrizione quinquennale del diritto.
Nel merito ha rivendicato la legittimità del Decreto ministeriale n. 56 del 23.01.2023, deducendo, quanto alla richiesta di corresponsione dei ratei dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio a decorrere dalla data di entrata in vigore delle rispettive leggi istitutive, che la spettanza delle provvidenze in questione decorre comunque dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa (29.7.2019), come avallato da recente pronuncia n. 17440/2022 della S.C. e dalla intera richiamata normativa in tema di benefici assistenziali in genere. Ha infine contestato l'avversa domanda di interessi sugli eventuali ratei arretrati a liquidarsi, posto che sui benefici di cui all'art. 1 commi 563 e 564 L.n, 266/05 compete la sola rivalutazione ex art. 8, comma 2, legge 302/1990 (ossia la rivalutazione annuale sulla base dell'indice Istat dell'anno precedente sino alla data di corresponsione) e non anche ulteriori accessori del credito. All'udienza del 21.1.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
****
La domanda è parzialmente fondata nei termini segnati dalla seguente motivazione. Il presente giudizio trae origine dal pregresso riconoscimento in sede giudiziale del diritto allo status di equiparato alle vittime del dovere e dal successivo riconoscimento dei benefici assistenziali derivanti da detto status, avvenuto in via amministrativa con Decreto del n. 56 del 23.01.2023. Controparte_1
Le questioni controverse attengono alla data di decorrenza dei detti benefici – avendo il provveduto al riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio e allo Controparte_1 speciale assegno vitalizio solo a far data dalla domanda amministrativa del 29.7.2019 – e alla prescrizione. Opportuno l'esame della normativa di riferimento. L'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della L. n. 407 del 1998 è stato esteso alle vittime del dovere dall'art. 1 del D.P.R. n. 243 del 2006. Segnatamente con l'articolo 1, commi 562 e 565, della legge n. 266/2005 sono stati progressivamente estesi alle “vittime del dovere” (comma 563) e ai soggetti ad esse
“equiparati” (comma 564) i benefici e le provvidenze di natura economica e assistenziale già previsti da speciali normative in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, demandando a un successivo regolamento la disciplina dei termini e delle modalità per la corresponsione delle provvidenze assistenziali. Tale regolamento è stato emanato con D.P.R. n. 243/2006 (“Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della L. 23 dicembre 2005, n. 266”) che ha stabilito e precisato all'art. 1 lettera a), che “ai fini del presente regolamento, si intendono per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990 n. 302, 23 novembre 1998 n. 407 e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206” (ovvero le stesse leggi riguardanti le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata). L'art. 2 della legge 407/1998 stabilisce che “A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge
20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni”. L'art. 14, comma 3, DPR 510/1999 (rubricato “pagamento assegno vitalizio”) ha poi previsto che “L'assegno vitalizio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge”: pertanto alle vittime del terrorismo il diritto all'assegno vitalizio spetta dall'11.12.1998 (data di entrata in vigore della L. n. 407/1998).
Alle vittime del dovere, invece, tenuto conto delle richiamate disposizioni normative che hanno esteso il beneficio anche nei loro confronti (art. 1, commi 562 e 565, L. n. 266/2005) e dell'art. 4 comma 1 lettera b) del DPR n. 243/2006 (“A decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo l'ordine di cui alle seguenti lettere: a)….b) in relazione alla legge 23 novembre 1998,n. 407 : 1) assegno vitalizio…”), il diritto all'assegno vitalizio spetta a decorrere dall'1.1.2006. Quanto, poi, alla data di decorrenza dello speciale assegno vitalizio, l'art. 5, comma 3, della Legge 206/2004, dispone che “A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.” Tale speciale assegno vitalizio riservato alle vittime del terrorismo è stato esteso alle vittime del dovere e agli equiparati con l'art. 2, comma 105, Legge n. 244/2007, che prevede “A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti, sono erogati i benefici di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106”. E pertanto alle vittime del dovere e ai soggetti ad esse equiparati, oltre all'assegno vitalizio, compete anche lo speciale assegno vitalizio mensile di euro 1.033,00 a decorrere dall'1.1.2008.
Ritiene il Tribunale che, come reso evidente dal tenore letterale delle richiamate disposizioni normative, la decorrenza dei benefici derivanti dallo status di vittima del dovere vada ancorata, come è analogamente previsto in favore delle vittime del terrorismo, alle rispettive date di entrata in vigore delle leggi richiamate (e quindi al 1.1.2006 per l'assegno vitalizio non reversibile e al 1.1.2008 per lo speciale assegno vitalizio). Ha errato quindi il nel concedere i benefici solo dalla data della domanda CP_1 amministrativa del 29.7.2019, invece che in via retroattiva;
contrariamente a quanto rilevato dal , nella sentenza n. 17440 del 2022 la S.C. ha sì chiarito che la CP_1 domanda dell'interessato deve considerarsi pur sempre condicio sine qua non per il riconoscimento della condizione di vittima del dovere, ma non ha affatto ancorato la decorrenza dei relativi benefici alla domanda amministrativa. Al contrario si è consolidato il principio secondo cui la domanda di accertamento dello status di vittima del dovere, quale azione meramente dichiarativa è imprescrittibile, mentre è soggetto a prescrizione ordinaria decennale il diritto al pagamento dei singoli ratei delle prestazioni economiche che si fondano su tale accertamento (cfr. Cass. n. 17440/2022, 11013/22, 7241/23 e n.
8960/23).
Sul punto deve, quindi, riconoscersi la parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione decennale (e non quinquennale come formulata dalla parte resistente), tempestivamente eccepita dall'Amministrazione.
Considerato che
solo in data 29.7.2019 il ricorrente ha presentato la domanda inoltrata al per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 1 comma 563 l. n. CP_1 CP_1
206/05, devono ritenersi prescritti i ratei dell'assegno mensile vitalizio non reversibile di euro 500,00 maturati dal 1.1.2006 al 29.7.2009, così come ugualmente devono ritenersi prescritti i ratei dell'assegno mensile vitalizio di euro 1.033,00 maturati dal 1.1.2008 al
29.7.2009.
Il ricorso va quindi accolto nei limiti sopra indicati e pertanto va riconosciuto il diritto di parte ricorrente alle seguenti prestazioni: 1) assegno mensile vitalizio non reversibile di euro 500,00 di cui all'art. 2 legge n. 407/98 con decorrenza dal 29.7.2009, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla medesima data al saldo;
2) assegno mensile vitalizio non reversibile di euro 1.033,00 di cui all'art. 5 comma 3 L. n.
206/04 con decorrenza dal 29.7.2009, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla medesima data al saldo. Con conseguente condanna del alla liquidazione dei ratei come indicati. Controparte_1 Le spese di lite, compensate per metà in ragione dell'accoglimento parziale della domanda, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice Unico della sezione Lavoro del Tribunale di Napoli, sulla domanda proposta da con ricorso del 23.5.2024, così provvede: Parte_1
a) dichiara il diritto del ricorrente alla percezione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 legge n. 407/98 con decorrenza dal 29.7.2009 e dell'assegno mensile vitalizio non reversibile di euro 1.033,00 di cui all'art. 5 comma 3 L. n. 206/04 con decorrenza dal 29.7.2009, e condanna il al pagamento dei relativi ratei come indicati, oltre il Controparte_1 maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 29.7.2009 al saldo;
b) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il , Controparte_1 in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione, in favore del ricorrente, del residuo, che liquida in complessivi € 1.150,00 oltre I.VA. e C.P.A., oltre rimborso del C.U. di 43,00 euro e spese generali, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
Si comunichi.
Napoli 19.2.2025
il Giudice Dott. Federico Bile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 21.1.2025 depositate da parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 12225/2024 RG Previdenza vertente
TRA
nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti Maurizio C.F._1
Maria Guerra del Foro di Macerata e Paolo Guerra del Foro di Roma, con cui elettivamente domicilia in Tolentino (MC) alla Galleria Europa n. 14 (comunicazioni alla PEC:
- ) Email_1 Email_2
-ricorrente -
E
e , in persona dei Controparte_1 Controparte_2 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domicilia, in via Diaz n. 11
(comunicazioni alla PEC: ) Email_3
- convenuti -
Oggetto: benefici assistenziali a favore delle vittime del dovere
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.5.2024 parte ricorrente conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza, il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rassegnando le seguenti conclusioni: “dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'assegno vitalizio a decorrere dall'1.1.2006 e dello speciale assegno vitalizio dall'1.1.2008, con ogni conseguente liquidazione dei ratei ancora dovuti a tali titoli, maggiorati degli interessi legali per il ritardato pagamento - Condannare il convenuto alla rifusione di tutte le spese competenze ed onorari CP_1 di giudizio da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari”. Ha dedotto
- che con istanza del 29.7.2019 richiedeva al il riconoscimento dello Controparte_1 status di equiparato a vittima del dovere e il conseguente riconoscimento dei benefici assistenziali correlati, in relazione all'evento lesivo occorsogli in data 6.7.1988 e alle gravissime invalidità permanenti derivategli, a seguito del quale il , Controparte_1 con decreto n. 28 del 3.2.1992, gli aveva concesso la pensione privilegiata di 5^ categoria a vita a decorrere dal 29.4.1989;
- che con precedente ricorso al Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, iscritto in data
23.10.2020 al RG n. 17252/2020, impugnava il provvedimento del Controparte_1 emesso in data 31.10.2019, con cui era stata erroneamente respinta la sua domanda;
- che il , pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva;
Controparte_1
- che con sentenza n. 4795/2021 pubblicata in data 9.9.2021 il Tribunale, dopo aver dichiarato la contumacia del , accertata la sussistenza di tutti i Controparte_1 requisiti richiesti dall'art. 1, comma 564, L 266/2005, ritenendo superflua la ctu medico legale richiesta in ricorso, considerata la già concessa pensione privilegiata di 5^ categoria a vita dal 29.4.1989, dichiarava equiparato a vittima del dovere “con ogni Parte_1 consequenziale diritto in favore del ricorrente alla erogazione dei benefici economici ed assistenziali previsti dalla normativa vigente”;
- che il , in esecuzione della predetta decisione, incaricava il Controparte_1
Dipartimento Militare di Medicina Legale - CMO Vittime Terrorismo e Criminalità
Organizzata (di seguito DMML-CMO) di Roma di sottoporre a visita l'interessato per acquisire la percentuale di invalidità complessiva utile per determinare con esattezza i benefici economici di propria competenza da erogare al ricorrente;
- che il DMML-CMO di Roma con processo verbale modello BL/G n. RM122011945 del 20.12.2022, formulava il seguente “GIUDIZIO DIAGNOSTICO: gravi esiti di ustioni arti superiori e inferiori ad incidenza funzionale con disturbo post-traumatico da stress cronico in trattamento farmacologico”, esprimeva il seguente “GIUDIZIO MEDICOLEGALE:
1. data di conoscibilità: 06/07/1988. 2. Danno biologico: 30%;
3. Danno Morale: 15%; 4.
Invalidità permanente: 51%;
5. invalidità complessiva 66%;
6. data di stabilizzazione: 29.07.2019 (tenendo a riferimento la data della domanda del riconoscimento dei benefici di legge);
7. L'infermità in diagnosi è di origine traumatica e si può considerare come contratta in occasione dell'evento occorso in data 06/07/1988 durante il servizio di leva (il soggetto è stato giudicato permanentemente non idoneo al s.m.i. per l'infermità cui G.D.)”;
- che, all'esito, il con decreto n. 56 del 23.01.2023 riconosceva al Controparte_1 ricorrente “- l'assegno vitalizio non reversibile di € 500,00 (cinquecento/00) mensili, soggetto annualmente alla perequazione automatica di cui all'art. 11 d.lgs 30.12.1992 n. 503, a decorrere dal 29.07.2019, data della domanda amministrativa;
- lo speciale assegno vitalizio, non reversibile di € 1.033,00 (milletrentatre/00) mensili, soggetto annualmente alla perequazione automatica di cui all'art. 11 d.lgs 30.12.1992 n. 503, a decorrere dal 29.07.2019, data della domanda amministrativa”;
- che il decreto ministeriale suddetto è illegittimo, in quanto l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio sono stati concessi soltanto a decorrere dal 29.7.2019, data della domanda amministrativa, anziché, rispettivamente, dall'1.1.2006 (come prescritto dal D.P.R. 243/2006) e dall'1.1.2008 (come prescritto dalla Legge n. 244/2007). Tutto ciò premesso, argomentando in diritto, rassegnava le conclusioni esposte.
Si è costituito tempestivamente il , in uno con il Controparte_1 [...]
, resistendo al ricorso e concludendo “Piaccia al Tribunale adito rigettare le CP_2 domande ex adverso proposte, perché prescritte e infondate, con condanna alle spese di lite dell'attore”. Parte convenuta ha preliminarmente eccepito la prescrizione quinquennale del diritto.
Nel merito ha rivendicato la legittimità del Decreto ministeriale n. 56 del 23.01.2023, deducendo, quanto alla richiesta di corresponsione dei ratei dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio a decorrere dalla data di entrata in vigore delle rispettive leggi istitutive, che la spettanza delle provvidenze in questione decorre comunque dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa (29.7.2019), come avallato da recente pronuncia n. 17440/2022 della S.C. e dalla intera richiamata normativa in tema di benefici assistenziali in genere. Ha infine contestato l'avversa domanda di interessi sugli eventuali ratei arretrati a liquidarsi, posto che sui benefici di cui all'art. 1 commi 563 e 564 L.n, 266/05 compete la sola rivalutazione ex art. 8, comma 2, legge 302/1990 (ossia la rivalutazione annuale sulla base dell'indice Istat dell'anno precedente sino alla data di corresponsione) e non anche ulteriori accessori del credito. All'udienza del 21.1.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
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La domanda è parzialmente fondata nei termini segnati dalla seguente motivazione. Il presente giudizio trae origine dal pregresso riconoscimento in sede giudiziale del diritto allo status di equiparato alle vittime del dovere e dal successivo riconoscimento dei benefici assistenziali derivanti da detto status, avvenuto in via amministrativa con Decreto del n. 56 del 23.01.2023. Controparte_1
Le questioni controverse attengono alla data di decorrenza dei detti benefici – avendo il provveduto al riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio e allo Controparte_1 speciale assegno vitalizio solo a far data dalla domanda amministrativa del 29.7.2019 – e alla prescrizione. Opportuno l'esame della normativa di riferimento. L'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della L. n. 407 del 1998 è stato esteso alle vittime del dovere dall'art. 1 del D.P.R. n. 243 del 2006. Segnatamente con l'articolo 1, commi 562 e 565, della legge n. 266/2005 sono stati progressivamente estesi alle “vittime del dovere” (comma 563) e ai soggetti ad esse
“equiparati” (comma 564) i benefici e le provvidenze di natura economica e assistenziale già previsti da speciali normative in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, demandando a un successivo regolamento la disciplina dei termini e delle modalità per la corresponsione delle provvidenze assistenziali. Tale regolamento è stato emanato con D.P.R. n. 243/2006 (“Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della L. 23 dicembre 2005, n. 266”) che ha stabilito e precisato all'art. 1 lettera a), che “ai fini del presente regolamento, si intendono per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990 n. 302, 23 novembre 1998 n. 407 e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206” (ovvero le stesse leggi riguardanti le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata). L'art. 2 della legge 407/1998 stabilisce che “A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge
20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni”. L'art. 14, comma 3, DPR 510/1999 (rubricato “pagamento assegno vitalizio”) ha poi previsto che “L'assegno vitalizio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge”: pertanto alle vittime del terrorismo il diritto all'assegno vitalizio spetta dall'11.12.1998 (data di entrata in vigore della L. n. 407/1998).
Alle vittime del dovere, invece, tenuto conto delle richiamate disposizioni normative che hanno esteso il beneficio anche nei loro confronti (art. 1, commi 562 e 565, L. n. 266/2005) e dell'art. 4 comma 1 lettera b) del DPR n. 243/2006 (“A decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo l'ordine di cui alle seguenti lettere: a)….b) in relazione alla legge 23 novembre 1998,n. 407 : 1) assegno vitalizio…”), il diritto all'assegno vitalizio spetta a decorrere dall'1.1.2006. Quanto, poi, alla data di decorrenza dello speciale assegno vitalizio, l'art. 5, comma 3, della Legge 206/2004, dispone che “A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.” Tale speciale assegno vitalizio riservato alle vittime del terrorismo è stato esteso alle vittime del dovere e agli equiparati con l'art. 2, comma 105, Legge n. 244/2007, che prevede “A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti, sono erogati i benefici di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106”. E pertanto alle vittime del dovere e ai soggetti ad esse equiparati, oltre all'assegno vitalizio, compete anche lo speciale assegno vitalizio mensile di euro 1.033,00 a decorrere dall'1.1.2008.
Ritiene il Tribunale che, come reso evidente dal tenore letterale delle richiamate disposizioni normative, la decorrenza dei benefici derivanti dallo status di vittima del dovere vada ancorata, come è analogamente previsto in favore delle vittime del terrorismo, alle rispettive date di entrata in vigore delle leggi richiamate (e quindi al 1.1.2006 per l'assegno vitalizio non reversibile e al 1.1.2008 per lo speciale assegno vitalizio). Ha errato quindi il nel concedere i benefici solo dalla data della domanda CP_1 amministrativa del 29.7.2019, invece che in via retroattiva;
contrariamente a quanto rilevato dal , nella sentenza n. 17440 del 2022 la S.C. ha sì chiarito che la CP_1 domanda dell'interessato deve considerarsi pur sempre condicio sine qua non per il riconoscimento della condizione di vittima del dovere, ma non ha affatto ancorato la decorrenza dei relativi benefici alla domanda amministrativa. Al contrario si è consolidato il principio secondo cui la domanda di accertamento dello status di vittima del dovere, quale azione meramente dichiarativa è imprescrittibile, mentre è soggetto a prescrizione ordinaria decennale il diritto al pagamento dei singoli ratei delle prestazioni economiche che si fondano su tale accertamento (cfr. Cass. n. 17440/2022, 11013/22, 7241/23 e n.
8960/23).
Sul punto deve, quindi, riconoscersi la parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione decennale (e non quinquennale come formulata dalla parte resistente), tempestivamente eccepita dall'Amministrazione.
Considerato che
solo in data 29.7.2019 il ricorrente ha presentato la domanda inoltrata al per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 1 comma 563 l. n. CP_1 CP_1
206/05, devono ritenersi prescritti i ratei dell'assegno mensile vitalizio non reversibile di euro 500,00 maturati dal 1.1.2006 al 29.7.2009, così come ugualmente devono ritenersi prescritti i ratei dell'assegno mensile vitalizio di euro 1.033,00 maturati dal 1.1.2008 al
29.7.2009.
Il ricorso va quindi accolto nei limiti sopra indicati e pertanto va riconosciuto il diritto di parte ricorrente alle seguenti prestazioni: 1) assegno mensile vitalizio non reversibile di euro 500,00 di cui all'art. 2 legge n. 407/98 con decorrenza dal 29.7.2009, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla medesima data al saldo;
2) assegno mensile vitalizio non reversibile di euro 1.033,00 di cui all'art. 5 comma 3 L. n.
206/04 con decorrenza dal 29.7.2009, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla medesima data al saldo. Con conseguente condanna del alla liquidazione dei ratei come indicati. Controparte_1 Le spese di lite, compensate per metà in ragione dell'accoglimento parziale della domanda, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice Unico della sezione Lavoro del Tribunale di Napoli, sulla domanda proposta da con ricorso del 23.5.2024, così provvede: Parte_1
a) dichiara il diritto del ricorrente alla percezione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 legge n. 407/98 con decorrenza dal 29.7.2009 e dell'assegno mensile vitalizio non reversibile di euro 1.033,00 di cui all'art. 5 comma 3 L. n. 206/04 con decorrenza dal 29.7.2009, e condanna il al pagamento dei relativi ratei come indicati, oltre il Controparte_1 maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 29.7.2009 al saldo;
b) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il , Controparte_1 in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione, in favore del ricorrente, del residuo, che liquida in complessivi € 1.150,00 oltre I.VA. e C.P.A., oltre rimborso del C.U. di 43,00 euro e spese generali, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
Si comunichi.
Napoli 19.2.2025
il Giudice Dott. Federico Bile