Articolo 3 della Legge 8 giugno 2010, n. 97
Articolo 2Articolo 4
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26 giugno 2010
Art. 3. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 6.940 annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170 .
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 26 giugno 2010