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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/06/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 1319/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1319/2025 promossa da:
, (C.F. ), con l'Avv. Roberta Mazzei;
Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. Carla Leonardi;
CP_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.04.2025, e Parte_1 CP_1
hanno adito l'intestato Tribunale a on
[...] atrimonio da essi contratto in TO il 14.10.2000, alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione è nato il figlio in data 03.09.2003, maggiorenne ed autosufficiente, e che in data Persona_1 rocuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno con autorizzazione ex art.6 co.2 L.162/2014 autorizzava l'accordo di separazione intercorso tra i coniugi a mezzo di negoziazione assistita.
Con decreto del 15/04/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 12.06.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale il Presidente Relatore rimetteva la causa per la decisione. Il ricorso, depositato in data 10.04.2025 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il termine di sei mesi dall'autorizzazione ex art.6 co.2 L.162/2014 concessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno nella procedura di negoziazione assistita relativa alla separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in TO (LI) il 14.10.2000 tra e , trascritto nei registri Parte_1 CP_1 dello stato civ of Atti di Matrimonio dell'Anno 2000 Parte II Serie A n. 30.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Nessuna determinazione di tipo economico dovrà essere adottata dal Tribunale disponendo ciascun coniuge di reddito proprio ed avendo raggiunto il figlio maggiorenne la propria indipendenza economica. Le parti Persona_1 concordano la cessazione dell'obbligo contributivo dal mese di novembre 2024.
2) Al fine di regolare definitivamente gli aspetti patrimoniali della famiglia, i sigg.ri CP_1
e si obbligano a trasferire al figlio
[...] Parte_1 Persona_1
TO in data 03.09.2003 la nuda proprietà dell'immobile del quale sono comproprietari nella misura del 50% ciascuno posta in TO Loc Consumella Via Marini n.23, costituito da un appartamento per civile abitazione, al piano terreno composto da due camere, cucina- soggiorno, ripostiglio corridoio, due bagni e due porticati con altresì annesse quali pertinenze esclusive, un locale caldaia nel sottoscala, un piccolo resede della superficie di metri quadrati 40 e due posti auto scoperti , il tutto catastalmente identificato al Foglio 3 mappale 1350 con i subalterni:
- 603 località Consumella piano terreno categoria A/4 classe 4° consistenza vani 6 rendita catastale Euro 712,71,(per quanto riguarda l'appartamento),
- 612 Loc. Consumella categoria C/6 classe 1° consistenza metri quadrati 14 rendita Euro 17,35 ( per quanto concerne un posto auto scoperto) - 617 Loc. Consumella categoria C/6 classe 1° consistenza metri quadrati 12 rendita Euro 14,87 ( per quanto concerne l'altro posto auto scoperto).
3) I Sigg.ri e si obbligano altresì – contestualmente al CP_1 Parte_1 rogito- a c d , un diritto di usufrutto vita natural CP_1 durante, sull'immobile come sopra meglio identificato;
4) Le parti concordano che il rogito dovrà avvenire entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
5) Le spese notarili occorrenti per dar seguito agli accordi di natura patrimoniale di cui ai precedenti punti saranno sostenute dalla Sig.ra in considerazione del fatto CP_1 che alla medesima e' stato riconosciuto il diritto di usufrutto vita natural durante.
6) Le parti concordemente danno atto che gli accordi di natura patrimoniale di cui ai suestesi punti ed, in particolare, quelli afferenti alle loro disposizioni aventi ad oggetto il proprio patrimonio immobiliare, costituiscono elementi funzionali ed indispensabili ai fini della positiva e concordata risoluzione della crisi coniugale.
7) Le parti danno atto di avere già provveduto alla divisone di ogni bene anche di quelli oggetto della comunione legale e di non vantare reciprocamente nessuna pretesa economica, dando atto la di non avere nulla a pretendere in relazione a pregresse CP_1 elargizioni relative al mantenimento del figlio, nè alla rivalutazione istat su tale assegno.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di TO (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 12.06.2025
Il Presidente Relatore
dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1319/2025 promossa da:
, (C.F. ), con l'Avv. Roberta Mazzei;
Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. Carla Leonardi;
CP_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.04.2025, e Parte_1 CP_1
hanno adito l'intestato Tribunale a on
[...] atrimonio da essi contratto in TO il 14.10.2000, alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione è nato il figlio in data 03.09.2003, maggiorenne ed autosufficiente, e che in data Persona_1 rocuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno con autorizzazione ex art.6 co.2 L.162/2014 autorizzava l'accordo di separazione intercorso tra i coniugi a mezzo di negoziazione assistita.
Con decreto del 15/04/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 12.06.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale il Presidente Relatore rimetteva la causa per la decisione. Il ricorso, depositato in data 10.04.2025 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il termine di sei mesi dall'autorizzazione ex art.6 co.2 L.162/2014 concessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno nella procedura di negoziazione assistita relativa alla separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in TO (LI) il 14.10.2000 tra e , trascritto nei registri Parte_1 CP_1 dello stato civ of Atti di Matrimonio dell'Anno 2000 Parte II Serie A n. 30.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Nessuna determinazione di tipo economico dovrà essere adottata dal Tribunale disponendo ciascun coniuge di reddito proprio ed avendo raggiunto il figlio maggiorenne la propria indipendenza economica. Le parti Persona_1 concordano la cessazione dell'obbligo contributivo dal mese di novembre 2024.
2) Al fine di regolare definitivamente gli aspetti patrimoniali della famiglia, i sigg.ri CP_1
e si obbligano a trasferire al figlio
[...] Parte_1 Persona_1
TO in data 03.09.2003 la nuda proprietà dell'immobile del quale sono comproprietari nella misura del 50% ciascuno posta in TO Loc Consumella Via Marini n.23, costituito da un appartamento per civile abitazione, al piano terreno composto da due camere, cucina- soggiorno, ripostiglio corridoio, due bagni e due porticati con altresì annesse quali pertinenze esclusive, un locale caldaia nel sottoscala, un piccolo resede della superficie di metri quadrati 40 e due posti auto scoperti , il tutto catastalmente identificato al Foglio 3 mappale 1350 con i subalterni:
- 603 località Consumella piano terreno categoria A/4 classe 4° consistenza vani 6 rendita catastale Euro 712,71,(per quanto riguarda l'appartamento),
- 612 Loc. Consumella categoria C/6 classe 1° consistenza metri quadrati 14 rendita Euro 17,35 ( per quanto concerne un posto auto scoperto) - 617 Loc. Consumella categoria C/6 classe 1° consistenza metri quadrati 12 rendita Euro 14,87 ( per quanto concerne l'altro posto auto scoperto).
3) I Sigg.ri e si obbligano altresì – contestualmente al CP_1 Parte_1 rogito- a c d , un diritto di usufrutto vita natural CP_1 durante, sull'immobile come sopra meglio identificato;
4) Le parti concordano che il rogito dovrà avvenire entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
5) Le spese notarili occorrenti per dar seguito agli accordi di natura patrimoniale di cui ai precedenti punti saranno sostenute dalla Sig.ra in considerazione del fatto CP_1 che alla medesima e' stato riconosciuto il diritto di usufrutto vita natural durante.
6) Le parti concordemente danno atto che gli accordi di natura patrimoniale di cui ai suestesi punti ed, in particolare, quelli afferenti alle loro disposizioni aventi ad oggetto il proprio patrimonio immobiliare, costituiscono elementi funzionali ed indispensabili ai fini della positiva e concordata risoluzione della crisi coniugale.
7) Le parti danno atto di avere già provveduto alla divisone di ogni bene anche di quelli oggetto della comunione legale e di non vantare reciprocamente nessuna pretesa economica, dando atto la di non avere nulla a pretendere in relazione a pregresse CP_1 elargizioni relative al mantenimento del figlio, nè alla rivalutazione istat su tale assegno.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di TO (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 12.06.2025
Il Presidente Relatore
dott. Azzurra Fodra