Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 19/05/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 110/2025
Comunicazioni:
1) Debitore 2) Ricorrente/i 3) Registro Imprese 4) Pubblico Ministero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza - sezione prima civile e procedure concorsuali - riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Paola Cazzola Presidente rel.
dott. Silvia Saltarelli Giudice
dott. Davide Ciutto Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 110 -1 /2025 R.G. e n. 110/2025 PU promosso da con sede in via Cavour n. 50B, 23900 Lecco (LC), c.f. in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa come da Parte_2
procura in atti, dall'avv. ( c.f. ) presso il cui studio in Merate CP_1 C.F._1
(LC) via Resegone n. 33, è eletto domicilio (la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura alla Pec: Email_1
RICORRENTE confronti di odice fiscale in persona dell'amministratore unico legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante, con sede legale (fino all' 8.7.2024 a NO NT (VI) via Monte Pasubio s.n.c. e successivamente trasferita) in Bari in via N. Colajanni n. 27 - non costituita;
RESISTENTE
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della EB
depositato il 02.04.2025 dalla creditrice ricorrente;
Controparte_2 Parte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative agli atti;
sentito il Giudice Relatore;
pagina 1 di 5
Controparte_2 considerato che all'udienza del 13.5.2025 il giudice delegato quale relatore ha rimesso al
Collegio la decisione dando atto che nessuno è comparso per la EB e che il procuratore della creditrice ricorrente ha concluso insistendo nella richiesta di apertura della liquidazione giudiziale della EB . Controparte_2
Tutto ciò premesso, il Collegio
OSSERVA
Risulta ex art. 28 CCII la competenza del Tribunale adito posto che Controparte_2
risulta aver trasferito la sede legale da NO NT (VI), via Monte Pasubio snc, a Bari
[...]
(BA) in via N. Colajanni n.27 con atto di data 25.6.2024 iscritto in data 8.7.2024, quindi nell'anno antecedente al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale depositata in data
2.4.2025 ( peraltro la società ha mantenuto l'attività nella provincia di Vicenza- circostanza che pure risulta dalla lettura della visura C.C.I.A.A ) .
Il Collegio ritiene la EB (vedi visura C.C.I.A.A laddove Controparte_2 indica l'oggetto sociale in particolare: ” la somministrazione di alimenti e di bevande, caffetteria, la ristorazione, il catering, la ricevitoria, la gestione di sale giochi ed ogni attività connessa ed annessa…”“) certamente soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali in particolare alla disciplina della liquidazione giudiziale ex artt. 1, 2 e 121 CCII.
Infatti la società EB risulta aver superato i requisiti dimensionali stabiliti dall'art. 121
CCII che rinvia all'art.2 comma 1 lettera “d” CCII in relazione all'esercizio 2022 e all'esercizio
2023 posto i bilanci depositati riportano un attivo patrimoniale di euro 448.131,00 nell'esercizio 2022
e di euro 501.682,00 nell'esercizio 2023 e quindi è superata la soglia di euro 300.000,00 e ricavi per un ammontare complessivo di euro 316.965,00 nell'esercizio 2022 e di euro 282.171,00 nell'esercizio
2023 quindi superiori alla soglia di euro 200.000,00 .
Risulta superato il limite indicato dall'art. 49 c.5 CCII posto che l'informativa della Agenzia delle Entrate – Riscossione in atti indica la presenza di debiti scaduti per euro 168.118,24 (si tratta di debiti della verso Amministrazione Finanziaria, , meglio Controparte_2 CP_3 CP_4
indicati nella informativa in atti) importo che si aggiunge al debito di euro 90.406,57 oltre successive occorrende, verso la ricorrente che agisce in forza di titolo esecutivo lodo arbitrale Parte_1
dichiarato esecutivo dal Tribunale di Lecco con decreto del 2.12.2024 ( doc. 5 fascicolo ricorrente).
pagina 2 di 5 Il Collegio ritiene, nel caso di specie, ricorrere anche il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex art. 121 e art.2, comma 1, lett. b) CCII desumibile da quanto indicato dalla creditrice ricorrente nel ricorso e dai seguenti elementi, dai quali si evince che la EB non è Controparte_2
più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte.
In particolare si segnala:
-il mancato pagamento da parte della EB del credito azionato Controparte_2
dalla ricorrente di euro 90.406,57, benché fondato su titolo esecutivo (lodo arbitrale Parte_1
del 26.9.2024 dichiarato esecutivo dal Tribunale di Lecco con decreto del 2.12.2024- doc. 5 ricorrente) nonostante il tempo trascorso;
-il debito verso TI (in particolare , , Amministrazione finanziaria ) indicato nella CP_3 CP_4
informativa della Agenzia Entrate- Riscossione per complessivi euro 168.118,24;
-l'inattività della società che risulta aver trasferito la sede legale da NO NT (VI) a
Bari con atto di data 25.6.2024 (vedi visura C.C.I.A.A);
- la condotta inerte della società EB che non è comparsa all'udienza fissata ex art. 41
CCII del 13.5.2025 nonostante la ritualità della notifica a mezzo PEC perfezionata in data 8.4.2025.
La situazione rappresentata non appare riconducibile né a momentanea illiquidità, né a semplice crisi, bensì a vera e propria insolvenza, sicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa EB . Controparte_2
Le spese relative alla registrazione, notificazione, affissione, pubblicazione della sentenza sono a carico della procedura.
La sentenza è immediatamente esecutiva.
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 198 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di codice Controparte_2 fiscale , in persona dell'amministratore unico legale rappresentante, con sede legale (fino P.IVA_2
all' 08.07.2024 a NO NT (VI) via Monte Pasubio s.n.c. e successivamente trasferita) in Bari in via N. Colajanni n. 27 .
Nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura la dott.ssa Paola Cazzola;
nomina Curatore il dott. ; Persona_1
fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 15.7.2025 ad ore 12.00 dinanzi al Giudice Delegato;
assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, per presentare le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le pagina 3 di 5 modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co.
3, CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal dlgs
5.8.2015, n. 127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa EB, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa EB;
ordina al legale rappresentante della ditta sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ordina al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193 CCII;
onera il Curatore di provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a: comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della ditta EB;
pagina 4 di 5 depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
se non vi provvede il debitore, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro il termine di legge;
apportare comunque le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII;
depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130 commi 4 e 5 CCII nel termine di 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i 5 giorni successivi al deposito;
depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 comma 9 CCII nel termine di quattro mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni sei mesi;
istituire il registro informatico di cui all'art. 136 comma 1 CCII;
predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213 CCII entro
60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto, ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Vicenza nella Camera di consiglio del 15 maggio 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott.ssa Paola Cazzola
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