Sentenza 23 settembre 2021
Ordinanza collegiale 18 marzo 2024
Accoglimento
Sentenza 29 aprile 2024
Improcedibile
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/03/2025, n. 2439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2439 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02439/2025REG.PROV.COLL.
N. 07145/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7145 del 2021, proposto da
IA ES, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sant'Antimo, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 00678/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la memoria del 25 novembre 2024, con la quale parte ricorrente ha rappresentato essere sopravvenuto il difetto di interesse alla decisione:
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 il Cons. Roberta Ravasio;
Dato atto che nessuno è comparso per le parti costituite;
Considerato che con la memoria depositata il 25 novembre 2024 parte appellante ha rappresentato che a seguito delle ordinanze istruttorie n. 5107 del 06.06.2024 e n. 2582 del 18 marzo 2024, con le quali è stato rilevato che la determinazione prot. n. 13039 del 29.04.2020 non era mai stata notificata al Sig. ES IA, l’appellata amministrazione ha definito il procedimento di fiscalizzazione con provvedimento prot. n. 29380 del 10.10.2024 notificato il 16.10.2024, e che in data 21 ottobre 2014 l’appellante vi ha dato corso provvedendo al pagamento della somma indicata;
Ritenuto che le circostanze riferite nella memoria del 25 novembre 2024 determinano la sopravvenuta perdita di efficacia ex tunc dei provvedimenti impugnati in primo grado e, dunque, l’improcedibilità sopravvenuta del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti;
Ritenuto che può disporsi la compensazione delle spese relative al doppio grado di giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 678/2021, dichiara l’improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio e dei motivi aggiunti, e per l’effetto annulla senza rinvio la sentenza appellata.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO