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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/10/2025, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 23/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze, sezione Iª civile, in persona dei magistrati
Dott. Giovanni Sgambati Presidente
Dott.ssa Chiara Ermini Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sull'appello come in atti proposto da
E , rappresentate e difese dall'avv. Niccolò Parte_1 Parte_2
Andreoni del foro di Firenze
Appellanti
nei confronti di
rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Celenza del foro di CP_1
Firenze
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Manco del foro di CP_2
Firenze
, in persona del suo Controparte_3
procuratore legale pro tempore, difesa dall'avv. Giancarlo Poggiali del foro di
Firenze in persona del suo Controparte_4
rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo
AR e SS IA IS CI
Appellati
nonché nei confronti di
, , , Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8 [...]
(i primi tre nella loro qualità di soci ed il quarto e quinto CP_9 CP_10
nella qualità di eredi di socio di Tecno Costruzioni srl)
Appellati - contumaci
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Firenze n.
2130/2020;
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
- per le appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza impugnata: • in via principale, condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669 c.c. i convenuti ing. e arch. in via solidale, CP_2 CP_1 ciascuno per il loro titolo come per legge, al pagamento dell'importo di € 24.794,00
(euro 25.320,24 – euro 526,24) oltre IVA e accessori di legge, o comunque quella diversa somma ritenuta di giustizia, e con il favore degli interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, per i vizi non riconosciuti in primo grado, così come individuati e accertati nella perizia dell'Ing. di cui al procedimento di Per_1
ATP R.G. n. 4943/2014 del Tribunale di Firenze ritualmente acquisita agli atti;
in via subordinata, condannare per inadempimento contrattuale i convenuti ing.
[...]
e arch. in via solidale ciascuno per il loro titolo come per legge, al CP_2 CP_1 pagamento dell'importo di € 24.794,00 (euro 25.320,24 – euro 526,24) oltre IVA e accessori di legge, o comunque quella diversa somma ritenuta di giustizia, e con il favore degli interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, per i vizi non riconosciuti in primo grado, così come individuati e accertati nella perizia dell'Ing. di cui al procedimento di ATP R.G. n. 4943/2014 del Tribunale di Per_1
Firenze ritualmente acquisita agli atti;
• conseguentemente, condannare i convenuti ing. e arch. al pagamento della parte compensata (50%) delle CP_2 CP_1
2 spese di lite e di giudizio di primo grado pari ad euro 4.130,00 oltre 15% per spese generali, oltre cap e iva se dovuta, e ad euro 4.108,28 quale 50% delle spese di CTU e
CTP documentate.• in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio di appello”.
- per “Voglia l'Ecc. Ma Corte d'Appello di Firenze, - CP_11
DICHIARARE l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; -
RIGETTARE l'appello, in quanto infondato in fatto e diritto, per tutti i motivi sopra esposti e qui integralmente richiamati;
- CONFERMARE la sentenza di primo grado,
n. 2130/2020, del Tribunale di Firenze, pubblicata il 05/10/20, nella causa civile R.G.
3001/2017; - NARE parte appellante al pagamento delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, nonché -NARE parte appellante al risarcimento ex art 96 c.p.c.”.
- per “Contrariis rejectis, Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita CP_1
DICHIARARE l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
RIGETTARE l'appello, in quanto infondato in fatto e diritto, per tutti i motivi sopra esposti, qui integralmente richiamati e per l'effetto CONFERMARE la sentenza di primo grado, n. 2130/2020, del Tribunale di Firenze, pubb. il 05/10/20, nella causa civile RG 3001/2017, NARE parte appellante ex art. 96 c.p.c. in ogni caso, con Vittoria di spese di tutti i gradi del giudizio”.
- per “Per la Controparte_3 declaratoria di giudicato quanto alla pronuncia di rigetto della domanda di garanzia di cui alla sentenza 2130/20 in questa sede impugnata. Vinte le spese”.
- per : “Voglia la Corte Controparte_4
d'Appello di Firenze accertare e dichiarare l'avvenuto passaggio in giudicato del capo della sentenza n. 2130/2020, resa dal Giudice Unico del Tribunale di Firenze dott.
Colzi in data 05.10.2020, notificata in data 3.12.2020, a definizione del giudizio n.
3001/2017 RG, con cui il Giudice aveva condannato l'ing. in solido con gli Parte_3 architetti e al risarcimento dell'importo di € 10.580,00 a titolo di CP_2 CP_1 capitale. Nulla sulle spese del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
3 I. La vicenda trae origine da un contratto di appalto stipulato il 30.07.2004 con cui e – in qualità di committenti, nonché di proprietarie Pt_2 CP_12
– davano incarico alla ditta appaltatrice Tecnocostruzioni Srl di costruire una villetta bifamiliare di tre piani. I lavori venivano seguiti dagli ingg. Parte_4
quali DD e progettisti e l'opera, ultimata il 12.09.2007, veniva poi
[...] collaudata dall'ing. In data 20.09.2012, a seguito delle ripetute Parte_3 contestazioni da parte delle proprietarie, veniva redatto un documento denominato “concordato fra le parti: per i lavori di Controparte_13 ripristino alle villette di Via T. Campanella,a 16 e 18 Montelupo F.no” in cui veniva dato conto delle opere utili a rimuovere i vizi lamentati dalla committenza. Il documento veniva quindi sottoscritto dalla sola DD (e dunque dall'arch.
e dall'ing. . La Tecnocostruzioni rimaneva inerte e, nel 2014, le CP_1 CP_2 committenti decidevano di promuovere ricorso per ATP dinnanzi al Tribunale di Firenze. In data 02.05.2015, il procedimento si concludeva col deposito della perizia da parte del CTU nominato, l'ing. il quale Persona_2 sostanzialmente confermava il rilevamento dei vizi lamentati dalla committenza. Nel 2017, le proprietarie avviavano poi un procedimento di rito sommario ai sensi dell'a. 696 bis cpc, mutato infine in rito ordinario, agendo con le azioni di cui agli artt. 1669, 1667 e 2226 cc, nei confronti della società appaltatrice (che nel corso del procedimento veniva cancellata dal registro delle imprese) nonché della direzione dei lavori. A seguito dell'interruzione e della riassunzione del giudizio per effetto della cancellazione della società, il
Tribunale autorizzava la chiamata in causa delle compagnie assicurative per la manleva: la Zurch Insurance per l'ing. e l'Arch. per CP_2 CP_14 il collaudatore ing. Parte_3
II. Venivano concessi i termini per lo scambio delle memorie di cui all'a. 183, co. 6 cpc e, con sentenza n. 2130/2020, il Tribunale di Firenze si pronunciava sulle domande dispiegate dalle parti, decidendo come di seguito sinteticamente riportato.
III. In primo luogo, respingeva l'eccezione di nullità dell'intero giudizio formulata dai convenuti sulla base del rilievo per cui la notifica del ricorso nei confronti della Tecnocostruzioni Srl sarebbe stata nulla. A sostegno, il
Tribunale rilevava che la notifica del ricorso, del 10.04.2017, era antecedente al momento della cancellazione della società, che invece era avvenuta il
21.04.2017 e che gli atti processuali depositati medio tempore (tra il momento
4 della cancellazione e il momento in cui si sono costituiti in giudizio i soci della società estinta) erano stati sanati tramite ratifica della nuova difesa.
VI. Respingeva le eccezioni di prescrizione e di decadenza formulate dai professionisti e dalle compagnie assicuratrici. Preliminarmente inquadrava la domanda formulata dalle attrici come domanda ex a. 1669 cc, che, secondo consolidata giurisprudenza, ha natura extra contrattuale. Pertanto, riteneva che la disciplina applicabile in punto di decadenza e prescrizione fosse quella dettata in tema di appalto, che prescrive la garanzia decennale dell'appaltatore per i gravi difetti dell'opera, nonché il termine annuale di decadenza per l'esercizio dell'azione e l'obbligo di denunzia entro un anno dalla scoperta. Non riteneva invece applicabile il termine invocato dai convenuti ai sensi degli artt. 2230 e 2226 cc, poiché tali norme, secondo il
Tribunale, non potevano trovare applicazione con riguardo alle prestazioni rese dal progettista e dal DL che sono di natura intellettuale e non consistono propriamente nella realizzazione di un bene materiale. Ciò detto, il primo giudice riteneva che, al momento dell'introduzione del giudizio (ricorso per
CTP), il termine decennale previsto dall'a. 1669, co. 2 cc non era ancora decorso e per questo rigettava l'eccezione.
V. Respingeva la domanda di condanna in solido ex a. 1669 cc formulata nei confronti degli ex soci della ditta appaltatrice, la Tecnocostruzioni Srl.
V. (i). In rito, respingeva la richiesta di estromissione dal giudizio formulata dagli (ex) soci della Tecnocostruzioni Srl. A sostegno, rilevava che i casi di estromissione del garantito per effetto del subentro del garante sono tipici e che nel caso di specie difettavano le condizioni stabilite dalla legge per dar luogo a tale fenomeno processuale (in particolare, difettava il consenso dei garanti). Sempre in via preliminare, riteneva che l'omessa esplicita formulazione della domanda di condanna in solido ex a. 1669, co. 2 cc nei confronti dei soci non aveva rilevanza, poiché tale domanda, pur non essendo dispiegata in modo espresso nel ricorso in riassunzione, era comunque desumibile dal contenuto dell'intero atto, dove le attrici avevano invocato la responsabilità dei soci verso i creditori sociali.
V. (ii). Nel merito, la domanda veniva comunque respinta. In via ricognitiva, il Tribunale osservava che il debito della società cancellata che viene trasferito ai soci può trovare soddisfazione nei limiti di quanto i soci riscuotono a seguito della liquidazione (Cass. n. 31933/2019). Ciò detto, il Tribunale dava
5 atto che – tramite deposito del bilancio finale di liquidazione – i soci avevano dimostrato di non aver ricevuto alcuna somma dalla liquidazione. Per tale ragione, il Tribunale riteneva di non poter pronunciare una sentenza di condanna nei confronti degli ex soci.
VI. Respingeva la domanda di manleva formulata dai convenuti in forza dell'a. 11 contratto di appalto. Secondo questi, la disposizione contrattuale avrebbe sancito l'esclusione della responsabilità della direzione dei lavori nei confronti del committente e l'integrale assunzione della responsabilità penale e civile dell'appaltatore. Il Tribunale rilevava che tale clausola non poteva essere invocata dai professionisti direttamente nei confronti della committenza e che comunque non trovava applicazione con riguardo agli errori progettuali o agli inadempimenti professionali.
VII. Accoglieva (parzialmente) la domanda attorea di condanna al risarcimento ex a. 1669 dei professionisti limitatamente ai difetti strutturali della tettoia. Nel dettaglio, il primo giudice:
i) condivideva i rilievi dell'ATP, evidenziando che la tettoia non era stata realizzata a regola d'arte poiché si era spostata orizzontalmente di 1 cm, per via della “mancanza di ancoraggio delle travi della tettoia ai pilastri” e dunque a causa di un difetto di costruzione;
ancora, il Tribunale rilevava che tale difetto si qualificava come “grave” ai sensi dell'a. 1669 cc, poiché la tettoia era rimasta soggetta al rischio di nuovi scivolamenti e risultava quindi essere instabile anche dal punto di vista antisismico,
ii) accertava la responsabilità dei DD e dell'ing. (in veste di Parte_3 collaudatore statico dell'edificio) in ordine ai vizi predetti;
secondo il
Tribunale, la loro responsabilità si appuntava in sostanza sul mancato controllo di corrispondenza dell'opera al progetto;
il primo giudice, richiamando le risultanze dell'ATP, evidenziava quanto al lavoro dei
DD, che “dall'esame della pratica depositata presso il Genio civile di
Firenze si è verificato che non vi sono né calcoli né particolari costruttivi che facciano riferimento alla costruzione della tettoia, si è inoltre verificato che il progetto strutturale prevedeva le travi perimetrali di bordo del loggiato in cemento armato mentre in realtà sono state realizzate in legno”, mentre quanto al lavoro svolto dall'ing. che non ha svolto alcun Parte_3 calcolo specifico per la tettoia, né ha confrontato i progetti originari,
iii) quantificava infine l'importo dei lavori di ripristino della tettoia nella somma di € 10.580,00 oltre accessori come per legge, riconoscendo al
6 debito pecuniario la natura di debito di valore e quindi assoggettava la somma a rivalutazione monetaria (dalla data della conoscenza oggettiva dei difetti sino al saldo).
VIII. Quanto agli altri difetti rilevati dalla CTU, il Tribunale li qualificava come
“non gravi” e dunque per essi escludeva il diritto al risarcimento previsto dall'a. 1669 cc. Nel dettaglio rilevava che le infiltrazioni presenti nelle murature, le macchie di condensa nella camera, l'umidità di risalita nelle murature esterne e nelle rampe dei garage non potevano considerarsi quali difetti costruttivi di tale consistenza da compromettere il godimento e l'abitabilità dell'immobile, in quanto comunque incidenti su elementi secondari e non strutturali. Per queste ragioni, negava la responsabilità ex a.
1669 cc dei convenuti con riguardo a tali vizi.
IX. Respingeva la domanda di risarcimento per responsabilità contrattuale dei professionisti. A sostegno, rilevava che la DD avrebbe più volte richiamato l'impresa in ordine alla corretta esecuzione delle opere. Parimenti, escludeva la responsabilità del collaudatore, dato che non aveva preso parte alla fase esecutiva di realizzazione.
X. Respingeva la domanda di manleva formulata dall'ing. nei confronti CP_2 della propria compagnia assicurativa, la . A sostegno rilevava che CP_3
l'evento non rientrava tra i sinistri coperti dalla garanzia rilasciata dall'assicurazione, non essendo propriamente un caso di “rovina parziale o totale” di un'opera.
XI. Accoglieva, invece, la domanda di manleva formulata dal collaudatore nei confronti della compagnia A sostegno, il Parte_3 CP_4
Tribunale rilevava che la compagnia non aveva svolto eccezioni preliminari, bensì si era difesa unicamente deducendo l'assenza di responsabilità dell'assicurato, riconoscendo quindi implicitamente che l'evento de qua rientrava tra i sinistri coperti dall'assicurazione stipulata (ovviamente nei limiti di massimale e franchigia). Per tali ragioni, condannava l'Arch a tenere indenne l'assicurato.
XII. Con riguardo alle spese di lite, statuiva infine: “COMPENSA integralmente le spese di lite fra le attrici e i soci di Tecnocostruzioni srl, , Controparte_6
CP_7 CP_8 Parte_5
, ; COMPENSA
[...] Parte_6 parzialmente per metà le spese di lite fra attrici e convenuti CP_2 CP_2
7 NA questi ultimi in solido fra loro al CP_1 Controparte_15 pagamento della residua metà in favore delle attrici, che liquida in tale parte in €
4.130,00 per compensi professionali oltre 15% spese generali, Iva e CPA, nonché al rimborso del 50% delle spese documentate di CTU e CTP, nonché anticipazioni di €
1.918,00; NA il convenuto al pagamento delle spese di CP_2 lite in favore di che liquida in € 4.000,00 oltre 15% Controparte_16 spese generali , CPA, oltre Iva se dovuta;
NA il terzo chiamato
[...]
al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_4 di che liquida in € 4.000,00 oltre 15% spese generali, CPA, Controparte_15 oltre Iva se dovuta”.
***
Avverso la sentenza de qua hanno proposto appello e , CP_12 Parte_2 già attrici in primo grado.
I. Col primo motivo di appello, le appellanti hanno censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui non ha riconosciuto la garanzia di cui all'a. 1669 cc per tutti i vizi accertati dell'ATP; segnatamente, per le infiltrazioni diffuse, per le fessurazioni negli intonaci esterni, per l'umidità in risalita nelle murature esterne e nei garage dell'immobile. A sostegno, esse hanno evidenziato che i vizi riconosciuti dal perito sarebbero stati in realtà “gravi”. Invero, il Tribunale non avrebbe correttamente fatto applicazione dei dettami della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la gravità del difetto non è sussistente solo quando il vizio insiste sulle pari abitative in senso stretto, ma anche quando riguarda altre parti dell'edificio, purché il difetto sia in grado di compromettere il normale godimento e/o funzionalità dell'immobile. Ancora, osservano le appellanti, il
Tribunale avrebbe altresì errato nel valutare ciò che era emerso nella perizia: per esempio, le infiltrazioni rilevate dal perito avrebbero interessato non solo le murature esterne, ma anche zone interne dell'edificio (una camera e una cucina),
a riprova del fatto che i vizi non potevano qualificarsi come di modesta entità.
Anche il vizio consistente nella fessurazione dell'intonaco sarebbe stato – a detta delle appellanti – erroneamente valutato e derubricato a “crettatura di intonaco”.
Per tutte le ragioni predette, le appellanti hanno insistito per la condanna di e al pagamento delle ulteriori somme utili all'integrale eliminazione CP_2 CP_1 dei vizi accertati dalla CTU.
II. Col secondo motivo, le appellanti hanno censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha escluso la responsabilità professionale dell'ing.
8 e dell'arch. per tutti i vizi riscontrati. A sostegno, hanno evidenziato CP_2 CP_1 che gli errori commessi dalla ditta esecutrice sarebbero strettamente connessi all'operato della direzione dei lavori: questi, infatti, avrebbero mancato di vigilare sulla corretta esecuzione dell'opera e di verificare, in ogni fase della realizzazione, la sua conformità al progetto. Ancora, le appellanti hanno sottolineato che i due direttori dei lavori avrebbero contestato solo tardivamente i difetti all'impresa esecutrice, in quanto le due lettere ad essa indirizzate, risalenti al 2010, sarebbero state di ben tre anni successive alla fine dei lavori e alla consegna dell'opera (2007). Per le ragioni predette, i due non avrebbero correttamente espletato le loro funzioni e sarebbero dunque inadempienti sul piano contrattuale.
III. Col terzo motivo di appello, infine, le appellanti hanno censurato la statuizione relativa alle spese di lite, dolendosi della scelta del primo giudice di compensale per la metà tra le medesime e i convenuti e Le CP_2 CP_1 appellanti non portano ragioni autonome a sostegno della riforma del capo relativo alle spese, ma unicamente il fatto che le domande attoree formulate in primo grado avrebbero dovuto essere integralmente accolte e che dunque, in forza del principio della soccombenza, i convenuti avrebbero dovuto essere condannati a rifondere per intero le spese per la difesa sostenute dalle attrici.
IV. In vista della prima udienza di comparizione, si è costituita la
[...] la quale ha preliminarmente osservato che le statuizioni Controparte_17 impugnate dalle appellanti non hanno riguardato il decisum sul rigetto della domanda di garanzia formulata dal nei confronti della medesima. La CP_2
ha comunque palesato il suo interesse a partecipare al giudizio di secondo CP_3 grado, in ragione della possibile e futura promozione, da parte del CP_2 dell'appello incidentale. Sul punto, si è quindi riservata di eccepirne la tardività.
V. Si è poi costituito il quale ha preliminarmente eccepito CP_2
l'inammissibilità dell'appello. A sostegno, ha in sostanza osservato che le appellanti non avrebbero formulato nuove censure giuridiche volte a mettere in discussione le argomentazioni svolte dal Tribunale. Nel merito, ha comunque concluso per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza di primo grado, a suo parere correttamente motivata in ordine all'inidoneità dei difetti riscontrati dalla CTU a costituire una grave limitazione al godimento del bene.
VI. Si è poi costituito anch'esso eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli art. 348 bis e ter cpc e dunque per
9 manifesta infondatezza e difetto di specificità dei motivi. Anche nel merito ha dispiegato difese simili a quelle contenute nella comparsa del CP_2 concludendo per la conferma della sentenza di primo grado.
VII. Infine, si è costituita l' , in veste di acquirente del Controparte_18 portafoglio di già Controparte_19 Controparte_4
La compagnia assicurativa ha in sostanza dedotto che le appellanti non
[...] hanno impugnato la sentenza nei confronti dell'ing. e che, Controparte_15 dunque, le statuizioni che la riguardavano erano passate in giudicato.
All'udienza del 10.09.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'a. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente, devono essere respinte le eccezioni relative all'inammissibilità dell'appello ex a. 342 e 348 bis cpc, sollevate da entrambi gli appellati e Dall'atto di appello, infatti, emergono le specifiche CP_2 CP_1 statuizioni impugnate e i motivi per i quali sarebbero suscettibili di censura. Né, del resto, tali censure appaiono manifestamente infondate.
In secondo luogo, deve darsi atto delle statuizioni della sentenza di primo grado che, non essendo state oggetto di impugnazione, sono passate in giudicato: il respingimento della domanda di condanna in solido ex a. 1669 cc formulata dalle attrici/odierne appellanti nei confronti degli ex soci della Tecnocostruzioni Srl, il respingimento della domanda di garanzia promossa da nei CP_2 confronti della propria compagnia assicurativa ( , Controparte_3
l'accoglimento della domanda di garanzia promossa da nei Controparte_15 confronti della ed infine la condanna in Controparte_4 solido di e al pagamento della somma di € 10.580,00 a CP_20 CP_2 CP_1 titolo di risarcimento a favore delle attrici.
II. Ciò detto, col primo motivo, le appellanti si dolgono del fatto che il Tribunale avrebbe errato nel circoscrivere la garanzia per vizi di cui all'a. 1669 cc ai soli
“dissesti strutturali”, anziché estenderla a tutti i difetti rilevati in ATP e dunque anche a quelli definiti “architettonico-funzionali”. Le appellanti assumono che anche questi ultimi sarebbero gravi, in quanto comunque incidenti sul normale godimento dell'immobile. Il motivo è fondato.
III. In diritto, occorre premettere che la giurisprudenza ha più volte chiarito l'ambito applicativo della garanzia di cui all'a. 1669 cc: “in tema di appalto, i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'a. 1669 cc non si
10 identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell'edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando soltanto una parte condominiale, incide sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, come nell'ipotesi di infiltrazione d'acqua e umidità nelle murature del vano scala, causata dalla non corretta tecnica di montaggio dei pannelli di copertura”
(sent. nn. 27315/2017, n. 84/2013 Cass). Ed ancora: “per costante giurisprudenza di questa Corte, i gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dei committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini” (Ordinanza n. 24230 del
04/10/2018, Ordinanza n. 27315 del 17/11/2017). Anche i problemi di infiltrazione, dunque, sono potenzialmente coperti dalla garanzia ex a. 1669 cc.
IV. In fatto, si rileva un'erronea valutazione della perizia da parte del primo giudice. Il perito, infatti, ha puntualmente elencato i luoghi in cui le infiltrazioni sono state rinvenute: “(i) nella parte sottostante il piano di copertura della tettoia lungo la muratura su cui sono infissi i travetti della tettoia (…), (ii) sull'intonaco interno del parapetto del terrazzo posteriore (…), (iii) sui muri di recinzione dell'ingresso pedonale,
(iv) sui muri laterali delle rampe di accesso al piano interrato, (v) su alcune zone perimetrali dei vani interrati destinati a zona di manovra, (vi) sui parapetti posti sopra le rampe di accesso, (vii) su alcuni punti del soffitto della zona di manovra dell'appartamento (…), (viii) sul soffitto della cucina dell'appartamenti di destra (…) in corrispondenza del terrazzo del primo piano (cfr pag. 9 dell'ATP)”. Dalle risultanze probatorie, dunque, è dato evincere che le infiltrazioni erano ampiamente diffuse e non erano circoscritte agli ambienti esterni, ma riguardavano anche l'interno.
Nondimeno, preme sottolineare come tali problematiche si fossero manifestate sin da subito (cfr. verbale di sopralluogo e ultimazione lavori del 04.07.2007, dove viene rilevata la presenza di perdite d'acqua “dalle gronde e dai soffitti degli spazi di manovra al piano seminterrato”) e fossero state puntualmente descritte confermate dalla stessa D.L. in occasione dei sopralluoghi effettuati nel 2010 (si veda, per esempio, il documento allegato all'ATP datato 06.12.2010, dove vengono riepilogati tutti gli ambienti in cui sono state rilevate le macchie di umidità).
11 V. In secondo luogo, non può essere condiviso l'argomento con cui il primo giudice, respingendo la domanda ex a. 1669 cc in ordine a tali vizi, rilevava che non vi sarebbe stata allegazione, da parte delle attrici, circa il pregiudizio subito per via dei difetti riscontrati. A tale rilievo, infatti, si può facilmente obiettare che infiltrazioni e fessurazioni notoriamente comportano il deterioramento degli elementi strutturali di un edificio, impedendone un'adeguata conservazione. In più, favoriscono la formazione di muffe che, data la destinazione ad uso abitativo dell'immobile, valgono indubbiamente a pregiudicarne il godimento. Per le suddette ragioni, il primo motivo d'appello dev'essere accolto.
VI. Col secondo motivo, le appellanti hanno lamentato la decisione nella parte in cui viene esclusa la responsabilità professionale dei direttori dei lavori in relazione ai difetti suddetti, definiti appunto “architettonico-funzionali”. Anche tale motivo è fondato.
VII. Innanzitutto, occorre premettere che il perito, in ordine alle cause originanti i difetti di impermeabilizzazione, si è così espresso “diversi sono i motivi alla base di queste problematiche, ma sono tutte, o quasi tutte, riconducibili alla mancanza o al deterioramento di una impermeabilizzazione adeguata”, mentre per quanto attiene alle individuazione delle cause delle “fessurazioni dell'intonaco”, ha parlato di “non corretta messa in posa”, “scarsa miscelazione” e “non adeguata preparazione del supporto” (pag. 9, ATP). Pertanto, dall'ATP emerge che i difetti sono per lo più ascrivibili ad una scorretta esecuzione dell'opera.
VIII. Il Tribunale, oltre ad escludere che tali difetti potessero qualificarsi come gravi, ha altresì escluso l'addebitabilità degli stessi alla condotta dei professionisti, sulla base del dirimente rilievo per cui e avrebbero CP_1 CP_2 contestato sin da subito le problematiche emerse alla ditta appaltatrice e intimato di rimuoverle. Tali rilievi sono condivisibili. Sul punto, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità che ha analiticamente descritto le competenze del direttore dei lavori nell'appalto, specificando che i suoi compiti riguardano anche la sorveglianza della corretta esecuzione dell'opera: “In tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto (Cass., Sez. III, 13 dicembre 2021, n. 39448).
L'obbligo del direttore dei lavori di controllare che la realizzazione delle opere avvenga secondo le regole dell'arte, dovendo attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi, sussiste durante tutto il corso delle opere medesime, e non già solo nel
12 periodo successivo all'ultimazione dei lavori (Cass., Sez. III, 24 maggio 2023, n. 14456;
Cass., Sez. III, 30 settembre 2014, n. 20557)”. Ciò detto, non vi è prova del fatto che la DD abbia contestato le modalità di esecuzione dell'opera in itinere e quindi la responsabilità del e del va riscontrata proprio nell'aver omesso CP_1 CP_2 tale sorveglianza. Invero, può rilevarsi che i lavori risultavano terminati nel 2007, mentre le prime contestazioni inerenti i difetti di infiltrazione sono state mosse dalla DD con le missive del 09.03.2010 e del 06.12.2010 e, presumibilmente, fanno seguito alle segnalazioni delle committenti (allegati 2 e 3 all'ATP).
Pertanto, alla luce delle suddette ragioni, anche il secondo motivo dev'essere accolto.
IX. Per ciò che attiene alla quantificazione dell'importo utile ad eliminare i suddetti difetti, può farsi riferimento a quello indicato dalle appellanti, che non
è stato oggetto di contestazioni quanto alla metodologia di calcolo da parte degli appellati, ossia € 24.794,00. L'importo corrisponde a quello quantificato dal perito nell'ATP per eliminare i difetti c.d. “funzionali” (€ 25.320,24), detratta la somma di € 526,24 € che invece corrisponde all'importo utile a riparare il deterioramento delle parti lignee dell'immobile, cui le appellanti hanno espressamente rinunciato. Infine, occorre precisare che tale importo va a sommarsi a quello già quantificato dal primo giudice per l'eliminazione dei vizi che riguardavano la tettoia (€ 10.580,00).
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Ricorrendo un'ipotesi di riforma parziale della sentenza di primo grado, deve procedersi a una nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio. La giurisprudenza sul punto è costante;
vedi Cassazione, Sez.
6 - L, Ordinanza n.
6259 del 18.03.2014: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado” (Successive conformi: Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016; Sez. 3,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27056 del 06/10/2021).
Ciò detto, la parziale riforma della sentenza riguarda i soli rapporti tra le appellanti e i sig.ri e e vede una soccombenza integrale di CP_21 CP_1 CP_2 questi ultimi. Le spese vengono liquidate in base alla soccombenza come da
13 dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento allo scaglione di valore della causa da 5.200,00 a 26.000,00 euro
(incluse le spese di mediazione e negoziazione relative al primo grado di giudizio ed esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria di entrambi i gradi di giudizio, poiché non si è svolta).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 2130/2020 emessa dal Tribunale di Firenze:
ACCOGLIE l'appello proposto da e;
CP_12 Parte_2
NA e in solido tra loro al pagamento della CP_1 CP_2
somma di € 35.374,00 a titolo di risarcimento danni nei confronti di CP_12
e ;
[...] Parte_2
NA e in solido tra loro a rifondere le spese di CP_1 CP_2
lite di entrambi i gradi di giudizio nei confronti di e , che CP_12 Parte_2
liquida nella complessiva somma di € 12.226,00 per compensi, oltre alle spese generali e agli altri accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio (di cui €
8.260,00 per il primo grado ed € 3.966,00 per il secondo);
CONFERMA nel resto l'impugnata sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Firenze, 07.04.2025
Il Cons. relat., estens.
Dott.ssa Laura D'Amelio
Il Presidente
Dott. Giovanni Sgambati
14 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
15
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze, sezione Iª civile, in persona dei magistrati
Dott. Giovanni Sgambati Presidente
Dott.ssa Chiara Ermini Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sull'appello come in atti proposto da
E , rappresentate e difese dall'avv. Niccolò Parte_1 Parte_2
Andreoni del foro di Firenze
Appellanti
nei confronti di
rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Celenza del foro di CP_1
Firenze
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Manco del foro di CP_2
Firenze
, in persona del suo Controparte_3
procuratore legale pro tempore, difesa dall'avv. Giancarlo Poggiali del foro di
Firenze in persona del suo Controparte_4
rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo
AR e SS IA IS CI
Appellati
nonché nei confronti di
, , , Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8 [...]
(i primi tre nella loro qualità di soci ed il quarto e quinto CP_9 CP_10
nella qualità di eredi di socio di Tecno Costruzioni srl)
Appellati - contumaci
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Firenze n.
2130/2020;
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
- per le appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza impugnata: • in via principale, condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669 c.c. i convenuti ing. e arch. in via solidale, CP_2 CP_1 ciascuno per il loro titolo come per legge, al pagamento dell'importo di € 24.794,00
(euro 25.320,24 – euro 526,24) oltre IVA e accessori di legge, o comunque quella diversa somma ritenuta di giustizia, e con il favore degli interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, per i vizi non riconosciuti in primo grado, così come individuati e accertati nella perizia dell'Ing. di cui al procedimento di Per_1
ATP R.G. n. 4943/2014 del Tribunale di Firenze ritualmente acquisita agli atti;
in via subordinata, condannare per inadempimento contrattuale i convenuti ing.
[...]
e arch. in via solidale ciascuno per il loro titolo come per legge, al CP_2 CP_1 pagamento dell'importo di € 24.794,00 (euro 25.320,24 – euro 526,24) oltre IVA e accessori di legge, o comunque quella diversa somma ritenuta di giustizia, e con il favore degli interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, per i vizi non riconosciuti in primo grado, così come individuati e accertati nella perizia dell'Ing. di cui al procedimento di ATP R.G. n. 4943/2014 del Tribunale di Per_1
Firenze ritualmente acquisita agli atti;
• conseguentemente, condannare i convenuti ing. e arch. al pagamento della parte compensata (50%) delle CP_2 CP_1
2 spese di lite e di giudizio di primo grado pari ad euro 4.130,00 oltre 15% per spese generali, oltre cap e iva se dovuta, e ad euro 4.108,28 quale 50% delle spese di CTU e
CTP documentate.• in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio di appello”.
- per “Voglia l'Ecc. Ma Corte d'Appello di Firenze, - CP_11
DICHIARARE l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; -
RIGETTARE l'appello, in quanto infondato in fatto e diritto, per tutti i motivi sopra esposti e qui integralmente richiamati;
- CONFERMARE la sentenza di primo grado,
n. 2130/2020, del Tribunale di Firenze, pubblicata il 05/10/20, nella causa civile R.G.
3001/2017; - NARE parte appellante al pagamento delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, nonché -NARE parte appellante al risarcimento ex art 96 c.p.c.”.
- per “Contrariis rejectis, Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita CP_1
DICHIARARE l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
RIGETTARE l'appello, in quanto infondato in fatto e diritto, per tutti i motivi sopra esposti, qui integralmente richiamati e per l'effetto CONFERMARE la sentenza di primo grado, n. 2130/2020, del Tribunale di Firenze, pubb. il 05/10/20, nella causa civile RG 3001/2017, NARE parte appellante ex art. 96 c.p.c. in ogni caso, con Vittoria di spese di tutti i gradi del giudizio”.
- per “Per la Controparte_3 declaratoria di giudicato quanto alla pronuncia di rigetto della domanda di garanzia di cui alla sentenza 2130/20 in questa sede impugnata. Vinte le spese”.
- per : “Voglia la Corte Controparte_4
d'Appello di Firenze accertare e dichiarare l'avvenuto passaggio in giudicato del capo della sentenza n. 2130/2020, resa dal Giudice Unico del Tribunale di Firenze dott.
Colzi in data 05.10.2020, notificata in data 3.12.2020, a definizione del giudizio n.
3001/2017 RG, con cui il Giudice aveva condannato l'ing. in solido con gli Parte_3 architetti e al risarcimento dell'importo di € 10.580,00 a titolo di CP_2 CP_1 capitale. Nulla sulle spese del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
3 I. La vicenda trae origine da un contratto di appalto stipulato il 30.07.2004 con cui e – in qualità di committenti, nonché di proprietarie Pt_2 CP_12
– davano incarico alla ditta appaltatrice Tecnocostruzioni Srl di costruire una villetta bifamiliare di tre piani. I lavori venivano seguiti dagli ingg. Parte_4
quali DD e progettisti e l'opera, ultimata il 12.09.2007, veniva poi
[...] collaudata dall'ing. In data 20.09.2012, a seguito delle ripetute Parte_3 contestazioni da parte delle proprietarie, veniva redatto un documento denominato “concordato fra le parti: per i lavori di Controparte_13 ripristino alle villette di Via T. Campanella,a 16 e 18 Montelupo F.no” in cui veniva dato conto delle opere utili a rimuovere i vizi lamentati dalla committenza. Il documento veniva quindi sottoscritto dalla sola DD (e dunque dall'arch.
e dall'ing. . La Tecnocostruzioni rimaneva inerte e, nel 2014, le CP_1 CP_2 committenti decidevano di promuovere ricorso per ATP dinnanzi al Tribunale di Firenze. In data 02.05.2015, il procedimento si concludeva col deposito della perizia da parte del CTU nominato, l'ing. il quale Persona_2 sostanzialmente confermava il rilevamento dei vizi lamentati dalla committenza. Nel 2017, le proprietarie avviavano poi un procedimento di rito sommario ai sensi dell'a. 696 bis cpc, mutato infine in rito ordinario, agendo con le azioni di cui agli artt. 1669, 1667 e 2226 cc, nei confronti della società appaltatrice (che nel corso del procedimento veniva cancellata dal registro delle imprese) nonché della direzione dei lavori. A seguito dell'interruzione e della riassunzione del giudizio per effetto della cancellazione della società, il
Tribunale autorizzava la chiamata in causa delle compagnie assicurative per la manleva: la Zurch Insurance per l'ing. e l'Arch. per CP_2 CP_14 il collaudatore ing. Parte_3
II. Venivano concessi i termini per lo scambio delle memorie di cui all'a. 183, co. 6 cpc e, con sentenza n. 2130/2020, il Tribunale di Firenze si pronunciava sulle domande dispiegate dalle parti, decidendo come di seguito sinteticamente riportato.
III. In primo luogo, respingeva l'eccezione di nullità dell'intero giudizio formulata dai convenuti sulla base del rilievo per cui la notifica del ricorso nei confronti della Tecnocostruzioni Srl sarebbe stata nulla. A sostegno, il
Tribunale rilevava che la notifica del ricorso, del 10.04.2017, era antecedente al momento della cancellazione della società, che invece era avvenuta il
21.04.2017 e che gli atti processuali depositati medio tempore (tra il momento
4 della cancellazione e il momento in cui si sono costituiti in giudizio i soci della società estinta) erano stati sanati tramite ratifica della nuova difesa.
VI. Respingeva le eccezioni di prescrizione e di decadenza formulate dai professionisti e dalle compagnie assicuratrici. Preliminarmente inquadrava la domanda formulata dalle attrici come domanda ex a. 1669 cc, che, secondo consolidata giurisprudenza, ha natura extra contrattuale. Pertanto, riteneva che la disciplina applicabile in punto di decadenza e prescrizione fosse quella dettata in tema di appalto, che prescrive la garanzia decennale dell'appaltatore per i gravi difetti dell'opera, nonché il termine annuale di decadenza per l'esercizio dell'azione e l'obbligo di denunzia entro un anno dalla scoperta. Non riteneva invece applicabile il termine invocato dai convenuti ai sensi degli artt. 2230 e 2226 cc, poiché tali norme, secondo il
Tribunale, non potevano trovare applicazione con riguardo alle prestazioni rese dal progettista e dal DL che sono di natura intellettuale e non consistono propriamente nella realizzazione di un bene materiale. Ciò detto, il primo giudice riteneva che, al momento dell'introduzione del giudizio (ricorso per
CTP), il termine decennale previsto dall'a. 1669, co. 2 cc non era ancora decorso e per questo rigettava l'eccezione.
V. Respingeva la domanda di condanna in solido ex a. 1669 cc formulata nei confronti degli ex soci della ditta appaltatrice, la Tecnocostruzioni Srl.
V. (i). In rito, respingeva la richiesta di estromissione dal giudizio formulata dagli (ex) soci della Tecnocostruzioni Srl. A sostegno, rilevava che i casi di estromissione del garantito per effetto del subentro del garante sono tipici e che nel caso di specie difettavano le condizioni stabilite dalla legge per dar luogo a tale fenomeno processuale (in particolare, difettava il consenso dei garanti). Sempre in via preliminare, riteneva che l'omessa esplicita formulazione della domanda di condanna in solido ex a. 1669, co. 2 cc nei confronti dei soci non aveva rilevanza, poiché tale domanda, pur non essendo dispiegata in modo espresso nel ricorso in riassunzione, era comunque desumibile dal contenuto dell'intero atto, dove le attrici avevano invocato la responsabilità dei soci verso i creditori sociali.
V. (ii). Nel merito, la domanda veniva comunque respinta. In via ricognitiva, il Tribunale osservava che il debito della società cancellata che viene trasferito ai soci può trovare soddisfazione nei limiti di quanto i soci riscuotono a seguito della liquidazione (Cass. n. 31933/2019). Ciò detto, il Tribunale dava
5 atto che – tramite deposito del bilancio finale di liquidazione – i soci avevano dimostrato di non aver ricevuto alcuna somma dalla liquidazione. Per tale ragione, il Tribunale riteneva di non poter pronunciare una sentenza di condanna nei confronti degli ex soci.
VI. Respingeva la domanda di manleva formulata dai convenuti in forza dell'a. 11 contratto di appalto. Secondo questi, la disposizione contrattuale avrebbe sancito l'esclusione della responsabilità della direzione dei lavori nei confronti del committente e l'integrale assunzione della responsabilità penale e civile dell'appaltatore. Il Tribunale rilevava che tale clausola non poteva essere invocata dai professionisti direttamente nei confronti della committenza e che comunque non trovava applicazione con riguardo agli errori progettuali o agli inadempimenti professionali.
VII. Accoglieva (parzialmente) la domanda attorea di condanna al risarcimento ex a. 1669 dei professionisti limitatamente ai difetti strutturali della tettoia. Nel dettaglio, il primo giudice:
i) condivideva i rilievi dell'ATP, evidenziando che la tettoia non era stata realizzata a regola d'arte poiché si era spostata orizzontalmente di 1 cm, per via della “mancanza di ancoraggio delle travi della tettoia ai pilastri” e dunque a causa di un difetto di costruzione;
ancora, il Tribunale rilevava che tale difetto si qualificava come “grave” ai sensi dell'a. 1669 cc, poiché la tettoia era rimasta soggetta al rischio di nuovi scivolamenti e risultava quindi essere instabile anche dal punto di vista antisismico,
ii) accertava la responsabilità dei DD e dell'ing. (in veste di Parte_3 collaudatore statico dell'edificio) in ordine ai vizi predetti;
secondo il
Tribunale, la loro responsabilità si appuntava in sostanza sul mancato controllo di corrispondenza dell'opera al progetto;
il primo giudice, richiamando le risultanze dell'ATP, evidenziava quanto al lavoro dei
DD, che “dall'esame della pratica depositata presso il Genio civile di
Firenze si è verificato che non vi sono né calcoli né particolari costruttivi che facciano riferimento alla costruzione della tettoia, si è inoltre verificato che il progetto strutturale prevedeva le travi perimetrali di bordo del loggiato in cemento armato mentre in realtà sono state realizzate in legno”, mentre quanto al lavoro svolto dall'ing. che non ha svolto alcun Parte_3 calcolo specifico per la tettoia, né ha confrontato i progetti originari,
iii) quantificava infine l'importo dei lavori di ripristino della tettoia nella somma di € 10.580,00 oltre accessori come per legge, riconoscendo al
6 debito pecuniario la natura di debito di valore e quindi assoggettava la somma a rivalutazione monetaria (dalla data della conoscenza oggettiva dei difetti sino al saldo).
VIII. Quanto agli altri difetti rilevati dalla CTU, il Tribunale li qualificava come
“non gravi” e dunque per essi escludeva il diritto al risarcimento previsto dall'a. 1669 cc. Nel dettaglio rilevava che le infiltrazioni presenti nelle murature, le macchie di condensa nella camera, l'umidità di risalita nelle murature esterne e nelle rampe dei garage non potevano considerarsi quali difetti costruttivi di tale consistenza da compromettere il godimento e l'abitabilità dell'immobile, in quanto comunque incidenti su elementi secondari e non strutturali. Per queste ragioni, negava la responsabilità ex a.
1669 cc dei convenuti con riguardo a tali vizi.
IX. Respingeva la domanda di risarcimento per responsabilità contrattuale dei professionisti. A sostegno, rilevava che la DD avrebbe più volte richiamato l'impresa in ordine alla corretta esecuzione delle opere. Parimenti, escludeva la responsabilità del collaudatore, dato che non aveva preso parte alla fase esecutiva di realizzazione.
X. Respingeva la domanda di manleva formulata dall'ing. nei confronti CP_2 della propria compagnia assicurativa, la . A sostegno rilevava che CP_3
l'evento non rientrava tra i sinistri coperti dalla garanzia rilasciata dall'assicurazione, non essendo propriamente un caso di “rovina parziale o totale” di un'opera.
XI. Accoglieva, invece, la domanda di manleva formulata dal collaudatore nei confronti della compagnia A sostegno, il Parte_3 CP_4
Tribunale rilevava che la compagnia non aveva svolto eccezioni preliminari, bensì si era difesa unicamente deducendo l'assenza di responsabilità dell'assicurato, riconoscendo quindi implicitamente che l'evento de qua rientrava tra i sinistri coperti dall'assicurazione stipulata (ovviamente nei limiti di massimale e franchigia). Per tali ragioni, condannava l'Arch a tenere indenne l'assicurato.
XII. Con riguardo alle spese di lite, statuiva infine: “COMPENSA integralmente le spese di lite fra le attrici e i soci di Tecnocostruzioni srl, , Controparte_6
CP_7 CP_8 Parte_5
, ; COMPENSA
[...] Parte_6 parzialmente per metà le spese di lite fra attrici e convenuti CP_2 CP_2
7 NA questi ultimi in solido fra loro al CP_1 Controparte_15 pagamento della residua metà in favore delle attrici, che liquida in tale parte in €
4.130,00 per compensi professionali oltre 15% spese generali, Iva e CPA, nonché al rimborso del 50% delle spese documentate di CTU e CTP, nonché anticipazioni di €
1.918,00; NA il convenuto al pagamento delle spese di CP_2 lite in favore di che liquida in € 4.000,00 oltre 15% Controparte_16 spese generali , CPA, oltre Iva se dovuta;
NA il terzo chiamato
[...]
al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_4 di che liquida in € 4.000,00 oltre 15% spese generali, CPA, Controparte_15 oltre Iva se dovuta”.
***
Avverso la sentenza de qua hanno proposto appello e , CP_12 Parte_2 già attrici in primo grado.
I. Col primo motivo di appello, le appellanti hanno censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui non ha riconosciuto la garanzia di cui all'a. 1669 cc per tutti i vizi accertati dell'ATP; segnatamente, per le infiltrazioni diffuse, per le fessurazioni negli intonaci esterni, per l'umidità in risalita nelle murature esterne e nei garage dell'immobile. A sostegno, esse hanno evidenziato che i vizi riconosciuti dal perito sarebbero stati in realtà “gravi”. Invero, il Tribunale non avrebbe correttamente fatto applicazione dei dettami della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la gravità del difetto non è sussistente solo quando il vizio insiste sulle pari abitative in senso stretto, ma anche quando riguarda altre parti dell'edificio, purché il difetto sia in grado di compromettere il normale godimento e/o funzionalità dell'immobile. Ancora, osservano le appellanti, il
Tribunale avrebbe altresì errato nel valutare ciò che era emerso nella perizia: per esempio, le infiltrazioni rilevate dal perito avrebbero interessato non solo le murature esterne, ma anche zone interne dell'edificio (una camera e una cucina),
a riprova del fatto che i vizi non potevano qualificarsi come di modesta entità.
Anche il vizio consistente nella fessurazione dell'intonaco sarebbe stato – a detta delle appellanti – erroneamente valutato e derubricato a “crettatura di intonaco”.
Per tutte le ragioni predette, le appellanti hanno insistito per la condanna di e al pagamento delle ulteriori somme utili all'integrale eliminazione CP_2 CP_1 dei vizi accertati dalla CTU.
II. Col secondo motivo, le appellanti hanno censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha escluso la responsabilità professionale dell'ing.
8 e dell'arch. per tutti i vizi riscontrati. A sostegno, hanno evidenziato CP_2 CP_1 che gli errori commessi dalla ditta esecutrice sarebbero strettamente connessi all'operato della direzione dei lavori: questi, infatti, avrebbero mancato di vigilare sulla corretta esecuzione dell'opera e di verificare, in ogni fase della realizzazione, la sua conformità al progetto. Ancora, le appellanti hanno sottolineato che i due direttori dei lavori avrebbero contestato solo tardivamente i difetti all'impresa esecutrice, in quanto le due lettere ad essa indirizzate, risalenti al 2010, sarebbero state di ben tre anni successive alla fine dei lavori e alla consegna dell'opera (2007). Per le ragioni predette, i due non avrebbero correttamente espletato le loro funzioni e sarebbero dunque inadempienti sul piano contrattuale.
III. Col terzo motivo di appello, infine, le appellanti hanno censurato la statuizione relativa alle spese di lite, dolendosi della scelta del primo giudice di compensale per la metà tra le medesime e i convenuti e Le CP_2 CP_1 appellanti non portano ragioni autonome a sostegno della riforma del capo relativo alle spese, ma unicamente il fatto che le domande attoree formulate in primo grado avrebbero dovuto essere integralmente accolte e che dunque, in forza del principio della soccombenza, i convenuti avrebbero dovuto essere condannati a rifondere per intero le spese per la difesa sostenute dalle attrici.
IV. In vista della prima udienza di comparizione, si è costituita la
[...] la quale ha preliminarmente osservato che le statuizioni Controparte_17 impugnate dalle appellanti non hanno riguardato il decisum sul rigetto della domanda di garanzia formulata dal nei confronti della medesima. La CP_2
ha comunque palesato il suo interesse a partecipare al giudizio di secondo CP_3 grado, in ragione della possibile e futura promozione, da parte del CP_2 dell'appello incidentale. Sul punto, si è quindi riservata di eccepirne la tardività.
V. Si è poi costituito il quale ha preliminarmente eccepito CP_2
l'inammissibilità dell'appello. A sostegno, ha in sostanza osservato che le appellanti non avrebbero formulato nuove censure giuridiche volte a mettere in discussione le argomentazioni svolte dal Tribunale. Nel merito, ha comunque concluso per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza di primo grado, a suo parere correttamente motivata in ordine all'inidoneità dei difetti riscontrati dalla CTU a costituire una grave limitazione al godimento del bene.
VI. Si è poi costituito anch'esso eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli art. 348 bis e ter cpc e dunque per
9 manifesta infondatezza e difetto di specificità dei motivi. Anche nel merito ha dispiegato difese simili a quelle contenute nella comparsa del CP_2 concludendo per la conferma della sentenza di primo grado.
VII. Infine, si è costituita l' , in veste di acquirente del Controparte_18 portafoglio di già Controparte_19 Controparte_4
La compagnia assicurativa ha in sostanza dedotto che le appellanti non
[...] hanno impugnato la sentenza nei confronti dell'ing. e che, Controparte_15 dunque, le statuizioni che la riguardavano erano passate in giudicato.
All'udienza del 10.09.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'a. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente, devono essere respinte le eccezioni relative all'inammissibilità dell'appello ex a. 342 e 348 bis cpc, sollevate da entrambi gli appellati e Dall'atto di appello, infatti, emergono le specifiche CP_2 CP_1 statuizioni impugnate e i motivi per i quali sarebbero suscettibili di censura. Né, del resto, tali censure appaiono manifestamente infondate.
In secondo luogo, deve darsi atto delle statuizioni della sentenza di primo grado che, non essendo state oggetto di impugnazione, sono passate in giudicato: il respingimento della domanda di condanna in solido ex a. 1669 cc formulata dalle attrici/odierne appellanti nei confronti degli ex soci della Tecnocostruzioni Srl, il respingimento della domanda di garanzia promossa da nei CP_2 confronti della propria compagnia assicurativa ( , Controparte_3
l'accoglimento della domanda di garanzia promossa da nei Controparte_15 confronti della ed infine la condanna in Controparte_4 solido di e al pagamento della somma di € 10.580,00 a CP_20 CP_2 CP_1 titolo di risarcimento a favore delle attrici.
II. Ciò detto, col primo motivo, le appellanti si dolgono del fatto che il Tribunale avrebbe errato nel circoscrivere la garanzia per vizi di cui all'a. 1669 cc ai soli
“dissesti strutturali”, anziché estenderla a tutti i difetti rilevati in ATP e dunque anche a quelli definiti “architettonico-funzionali”. Le appellanti assumono che anche questi ultimi sarebbero gravi, in quanto comunque incidenti sul normale godimento dell'immobile. Il motivo è fondato.
III. In diritto, occorre premettere che la giurisprudenza ha più volte chiarito l'ambito applicativo della garanzia di cui all'a. 1669 cc: “in tema di appalto, i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'a. 1669 cc non si
10 identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell'edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando soltanto una parte condominiale, incide sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, come nell'ipotesi di infiltrazione d'acqua e umidità nelle murature del vano scala, causata dalla non corretta tecnica di montaggio dei pannelli di copertura”
(sent. nn. 27315/2017, n. 84/2013 Cass). Ed ancora: “per costante giurisprudenza di questa Corte, i gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dei committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini” (Ordinanza n. 24230 del
04/10/2018, Ordinanza n. 27315 del 17/11/2017). Anche i problemi di infiltrazione, dunque, sono potenzialmente coperti dalla garanzia ex a. 1669 cc.
IV. In fatto, si rileva un'erronea valutazione della perizia da parte del primo giudice. Il perito, infatti, ha puntualmente elencato i luoghi in cui le infiltrazioni sono state rinvenute: “(i) nella parte sottostante il piano di copertura della tettoia lungo la muratura su cui sono infissi i travetti della tettoia (…), (ii) sull'intonaco interno del parapetto del terrazzo posteriore (…), (iii) sui muri di recinzione dell'ingresso pedonale,
(iv) sui muri laterali delle rampe di accesso al piano interrato, (v) su alcune zone perimetrali dei vani interrati destinati a zona di manovra, (vi) sui parapetti posti sopra le rampe di accesso, (vii) su alcuni punti del soffitto della zona di manovra dell'appartamento (…), (viii) sul soffitto della cucina dell'appartamenti di destra (…) in corrispondenza del terrazzo del primo piano (cfr pag. 9 dell'ATP)”. Dalle risultanze probatorie, dunque, è dato evincere che le infiltrazioni erano ampiamente diffuse e non erano circoscritte agli ambienti esterni, ma riguardavano anche l'interno.
Nondimeno, preme sottolineare come tali problematiche si fossero manifestate sin da subito (cfr. verbale di sopralluogo e ultimazione lavori del 04.07.2007, dove viene rilevata la presenza di perdite d'acqua “dalle gronde e dai soffitti degli spazi di manovra al piano seminterrato”) e fossero state puntualmente descritte confermate dalla stessa D.L. in occasione dei sopralluoghi effettuati nel 2010 (si veda, per esempio, il documento allegato all'ATP datato 06.12.2010, dove vengono riepilogati tutti gli ambienti in cui sono state rilevate le macchie di umidità).
11 V. In secondo luogo, non può essere condiviso l'argomento con cui il primo giudice, respingendo la domanda ex a. 1669 cc in ordine a tali vizi, rilevava che non vi sarebbe stata allegazione, da parte delle attrici, circa il pregiudizio subito per via dei difetti riscontrati. A tale rilievo, infatti, si può facilmente obiettare che infiltrazioni e fessurazioni notoriamente comportano il deterioramento degli elementi strutturali di un edificio, impedendone un'adeguata conservazione. In più, favoriscono la formazione di muffe che, data la destinazione ad uso abitativo dell'immobile, valgono indubbiamente a pregiudicarne il godimento. Per le suddette ragioni, il primo motivo d'appello dev'essere accolto.
VI. Col secondo motivo, le appellanti hanno lamentato la decisione nella parte in cui viene esclusa la responsabilità professionale dei direttori dei lavori in relazione ai difetti suddetti, definiti appunto “architettonico-funzionali”. Anche tale motivo è fondato.
VII. Innanzitutto, occorre premettere che il perito, in ordine alle cause originanti i difetti di impermeabilizzazione, si è così espresso “diversi sono i motivi alla base di queste problematiche, ma sono tutte, o quasi tutte, riconducibili alla mancanza o al deterioramento di una impermeabilizzazione adeguata”, mentre per quanto attiene alle individuazione delle cause delle “fessurazioni dell'intonaco”, ha parlato di “non corretta messa in posa”, “scarsa miscelazione” e “non adeguata preparazione del supporto” (pag. 9, ATP). Pertanto, dall'ATP emerge che i difetti sono per lo più ascrivibili ad una scorretta esecuzione dell'opera.
VIII. Il Tribunale, oltre ad escludere che tali difetti potessero qualificarsi come gravi, ha altresì escluso l'addebitabilità degli stessi alla condotta dei professionisti, sulla base del dirimente rilievo per cui e avrebbero CP_1 CP_2 contestato sin da subito le problematiche emerse alla ditta appaltatrice e intimato di rimuoverle. Tali rilievi sono condivisibili. Sul punto, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità che ha analiticamente descritto le competenze del direttore dei lavori nell'appalto, specificando che i suoi compiti riguardano anche la sorveglianza della corretta esecuzione dell'opera: “In tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto (Cass., Sez. III, 13 dicembre 2021, n. 39448).
L'obbligo del direttore dei lavori di controllare che la realizzazione delle opere avvenga secondo le regole dell'arte, dovendo attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi, sussiste durante tutto il corso delle opere medesime, e non già solo nel
12 periodo successivo all'ultimazione dei lavori (Cass., Sez. III, 24 maggio 2023, n. 14456;
Cass., Sez. III, 30 settembre 2014, n. 20557)”. Ciò detto, non vi è prova del fatto che la DD abbia contestato le modalità di esecuzione dell'opera in itinere e quindi la responsabilità del e del va riscontrata proprio nell'aver omesso CP_1 CP_2 tale sorveglianza. Invero, può rilevarsi che i lavori risultavano terminati nel 2007, mentre le prime contestazioni inerenti i difetti di infiltrazione sono state mosse dalla DD con le missive del 09.03.2010 e del 06.12.2010 e, presumibilmente, fanno seguito alle segnalazioni delle committenti (allegati 2 e 3 all'ATP).
Pertanto, alla luce delle suddette ragioni, anche il secondo motivo dev'essere accolto.
IX. Per ciò che attiene alla quantificazione dell'importo utile ad eliminare i suddetti difetti, può farsi riferimento a quello indicato dalle appellanti, che non
è stato oggetto di contestazioni quanto alla metodologia di calcolo da parte degli appellati, ossia € 24.794,00. L'importo corrisponde a quello quantificato dal perito nell'ATP per eliminare i difetti c.d. “funzionali” (€ 25.320,24), detratta la somma di € 526,24 € che invece corrisponde all'importo utile a riparare il deterioramento delle parti lignee dell'immobile, cui le appellanti hanno espressamente rinunciato. Infine, occorre precisare che tale importo va a sommarsi a quello già quantificato dal primo giudice per l'eliminazione dei vizi che riguardavano la tettoia (€ 10.580,00).
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Ricorrendo un'ipotesi di riforma parziale della sentenza di primo grado, deve procedersi a una nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio. La giurisprudenza sul punto è costante;
vedi Cassazione, Sez.
6 - L, Ordinanza n.
6259 del 18.03.2014: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado” (Successive conformi: Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016; Sez. 3,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27056 del 06/10/2021).
Ciò detto, la parziale riforma della sentenza riguarda i soli rapporti tra le appellanti e i sig.ri e e vede una soccombenza integrale di CP_21 CP_1 CP_2 questi ultimi. Le spese vengono liquidate in base alla soccombenza come da
13 dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento allo scaglione di valore della causa da 5.200,00 a 26.000,00 euro
(incluse le spese di mediazione e negoziazione relative al primo grado di giudizio ed esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria di entrambi i gradi di giudizio, poiché non si è svolta).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 2130/2020 emessa dal Tribunale di Firenze:
ACCOGLIE l'appello proposto da e;
CP_12 Parte_2
NA e in solido tra loro al pagamento della CP_1 CP_2
somma di € 35.374,00 a titolo di risarcimento danni nei confronti di CP_12
e ;
[...] Parte_2
NA e in solido tra loro a rifondere le spese di CP_1 CP_2
lite di entrambi i gradi di giudizio nei confronti di e , che CP_12 Parte_2
liquida nella complessiva somma di € 12.226,00 per compensi, oltre alle spese generali e agli altri accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio (di cui €
8.260,00 per il primo grado ed € 3.966,00 per il secondo);
CONFERMA nel resto l'impugnata sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Firenze, 07.04.2025
Il Cons. relat., estens.
Dott.ssa Laura D'Amelio
Il Presidente
Dott. Giovanni Sgambati
14 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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