Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00519/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14695/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14695 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ignazio Arangio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 co.1 let. f) L. 91/1992, all'esito del procedimento contraddistinto dal n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. EN LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente gravame ha ad oggetto il provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza adottato dal Ministero resistente in ragione dei precedenti penali del ricorrente (nella specie, un decreto penale di condanna emesso dal G.I.P. del Tribunale di Milano, divenuto irrevocabile il-OMISSIS-, per il delitto p. e p. dall’art. 337 c.p., commesso l’-OMISSIS-).
2. Il ricorrente, a sostegno del ricorso, ha articolato un unico motivo di censura così rubricato: “ Violazione degli art. 2 co.1 e art. 3 della L. n° 241/90 e connessa violazione degli artt 6 e 9 co. 1, lett. f della L. n° 91/1992 - Eccesso di potere per erronea rappresentazione dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione ”.
In particolare, il gravato provvedimento sarebbe viziato per difetto di motivazione, in quanto il Ministero avrebbe rigettato l’istanza, senza tener conto del radicamento sul territorio italiano del richiedente e dei suoi familiari e sulla base di un mero automatismo discendente dalla su menzionata pronuncia del giudice penale (ovvero, un decreto penale di condanna e non già, come indicato nel provvedimento di rigetto, una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti).
3. Il Ministero resistente, costituitosi in giudizio, ha depositato documentazione senza articolare una memoria difensiva.
4. In vista dell’udienza di discussione, con memoria del 5 novembre 2025, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso precisando che, nelle more del giudizio, il giudice dell’esecuzione ha dichiarato estinto il reato ex art. 445, comma 2, c.p.p.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 9 gennaio 2026, tenutasi in modalità da remoto come previsto dall’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato alla luce delle argomentazioni che seguono.
6.1. Appare in primo luogo utile richiamare i principi accolti da consolidata giurisprudenza con riguardo alla materia oggetto di contendere (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, V- bis , n. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022 e 20023 del 2023).
Occorre rammentare che la formulazione contenuta nell’art. 9, comma 1, lettera f), della l. n. 91 del 1992, secondo cui la cittadinanza italiana “ può ” essere concessa allo straniero che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno dieci anni, intende significare che la residenza del soggetto per il periodo indicato è solo uno dei presupposti per proporre la domanda di riconoscimento della cittadinanza, a cui segue tuttavia “ una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale ” (cfr., tra le tante, Cons. Stato, III, n. 4447/2018).
Più precisamente, l’Amministrazione deve verificare, oltre al citato requisito della residenza legale, anche l’inserimento del richiedente nel contesto sociale del Paese per cui è chiesta la cittadinanza, valutando un insieme di elementi eterogenei - quali le condizioni lavorative, economiche e familiari, nonché la irreprensibilità della condotta - tesi a dimostrare l’avvenuta stabile integrazione del medesimo nel tessuto sociale del Paese di residenza.
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce quindi in un apprezzamento di opportunità dell’Amministrazione sulla base di un complesso di circostanze, tra cui particolare rilievo assume, senza dubbio, l’irreprensibilità della condotta del soggetto richiedente (in termini, T.A.R. Lazio, Roma, II- quater , n. 3547/2012), da valutarsi non solo alla luce del rispetto delle regole di rilevanza penale, ma, più in generale, delle regole di convivenza civile (cfr. Cons. Stato, I, nn. 943/2022 e 1959/2020).
Dunque, l’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica connessa allo status di cittadino impone che si valutino, anche sotto un profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (T.A.R. Lazio, Roma, II- quater , n. 5565/2013), partendo dal presupposto che l’acquisto di tale status , lungi dal costituire per l’istante una sorta di diritto necessariamente e automaticamente riconoscibile in presenza di determinati requisiti e in assenza di fattori ostativi, rappresenta invece il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all’interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
Ne discende che il provvedimento di concessione della cittadinanza va inteso come “ atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis ’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Cons. Stato, III, n. 104/2022).
In virtù di tale qualificazione, l’anzidetta valutazione discrezionale operata dall’Amministrazione può essere sindacata in sede giurisdizionale solo nei ristretti ambiti di un controllo estrinseco e formale, non potendo in particolare detto sindacato estendersi sino a un vaglio di merito della valutazione compiuta, dovendosi piuttosto limitare alla verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole con la decisione adottata (in tali termini, ex multis , Cons. Stato, III, n. 7036/2020).
6.2. Tanto chiarito, ritiene il Collegio che, al lume dei principi su richiamati, il Ministero abbia legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui dispone a norma dell’art. 9, assolvendo all’onere di motivazione e senza venir meno ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel bilanciamento degli interessi, non difettando la motivazione circa il carattere ostativo della vicenda penale emersa a carico del richiedente, anche alla luce delle emergenze sociali che assumono maggiore disvalore e allarme nella nostra comunità nazionale.
In particolare, il Ministero ha svolto un’autonoma valutazione dei fatti ascritti al ricorrente precisando che la condanna su indicata “ è indice di inaffidabilità del richiedente e di una mancata integrazione nella comunità nazionale desumibile, in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza, che si evince anzitutto dalla rigorosa e sicura osservanza della legge vigente nell’ordinamento giuridico italiano ”.
6.3. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, inoltre, non può inoltre assumere alcuna rilevanza nel presente giudizio la sopraggiunta estinzione del reato.
L’intervenuto esito processuale favorevole non può infatti essere valutato quale fattore idoneo a superare, in via automatica, l’elemento ostativo costituito dalla violazione delle norme di diritto penale.
Resta ferma, infatti, la valutazione del fatto medesimo sul piano amministrativo, nella sua valenza sintomatica di indicatore del grado di integrazione sociale, nonché ai fini del giudizio sulla personalità e sull’affidabilità del richiedente, anche allo scopo di prevenire reati e minacce alla pubblica sicurezza.
È la legge, peraltro, a prescrivere che i requisiti richiesti per il rilascio di un provvedimento favorevole debbano essere posseduti dal richiedente già al momento della presentazione dell’istanza e che, dunque, l’assenza di tali requisiti e/o la presenza di elementi ostativi, lungi dal poter essere compensata o superata dalla considerazione di altri e diversi elementi, costituisce motivo legittimo di rigetto dell’istanza.
Il provvedimento oggetto della presente controversia è stato legittimamente adottato sulla base delle risultanze istruttorie al momento dell’adozione dello stesso e gli elementi eventualmente sopravvenuti potranno essere valorizzati a seguito della presentazione di una nuova istanza di concessione della cittadinanza italiana da parte dell’odierno ricorrente.
Del resto la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive e soggettive sottese all’esito negativo originario, facoltà di cui nulla osta al ricorrente di avvalersi .
7. In conclusione, il ricorso va rigettato.
8. Le spese di lite possono essere compensate alla luce della peculiarità della controversia e del mancato deposito di una memoria difensiva da parte del resistente Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO TE, Presidente FF
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
EN LO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN LO | CO TE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.