TAR Roma, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 519
TAR
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione degli artt. 2 co.1 e art. 3 della L. n° 241/90 e connessa violazione degli artt 6 e 9 co. 1, lett. f della L. n° 91/1992 - Eccesso di potere per erronea rappresentazione dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione

    Il Collegio ritiene che il Ministero abbia legittimamente esercitato il potere discrezionale, motivando adeguatamente circa il carattere ostativo della vicenda penale, anche alla luce delle emergenze sociali. L'estinzione del reato sopravvenuta non può superare l'elemento ostativo costituito dalla violazione delle norme penali, la cui valutazione rimane rilevante sul piano amministrativo ai fini del giudizio sulla personalità e affidabilità del richiedente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 519
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 519
    Data del deposito : 12 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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