Articolo 2 della Legge 3 agosto 1957, n. 700
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 settembre 1957
Art. 2.
Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 aprile 1957, sono riliquidate, con effetto dalla data predetta, applicando le norme ed i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 , ed alla legge 11 luglio 1956, n. 734 , e considerando gli stipendi derivanti dall'applicazione della presente legge.
Entrata in vigore il 1 settembre 1957