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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/12/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3431/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Foggia - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Antonio Buccaro - Presidente -
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Giudice -
Dott. Mirko Russo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3431 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Andrea Tavano, presso il quale elettivamente domicilia in Foggia, alla Viale Giuseppe La
Torre, n. 292/C;
- RICORRENTE -
E
ESPOSTO (C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'Avv. Mariangela Pia Falcone, presso la quale elettivamente domicilia in Manfredonia (FG), alla
Via S. Lorenzo, n. 260;
- RICORRENTE -
NONCHÉ il presso il Tribunale di Foggia, il quale ha concluso per l'accoglimento Controparte_2 della domanda.
- INTERVENTORE EX LEGE -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente con nota scritta depositata in data 18/12/2025, ha concluso, riportandosi Parte_1 agli accordi contenuti nel ricorso introduttivo, chiedendone l'integrale accoglimento.
Il ricorrente , con nota scritta depositata in data 18/12/2025, ha concluso, chiedendo Parte_2 l'accoglimento delle condizioni concordate ed indicate nel ricorso congiunto.
Il P.M., con nota depositata in data 20/11/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 04/11/2025, i ricorrenti,
[...] ed , premettevano che: dall'anno 2012 iniziavano una relazione sentimentale;
Pt_1 Parte_2 in data 30/12/2012 nasceva, dalla loro unione, (riconosciuto da entrambe le parti); Persona_1 la relazione tra le parti si interrompeva per intollerabilità della relativa prosecuzione;
[...]
versa in stato di disoccupazione ed è percettore di NASPI, pari ad euro 917,03 mensili;
Per_1 [...]
è assunta, con contratto a tempo indeterminato, come addetta alle pulizie, percependo uno Pt_1 stipendio mensile pari ad euro 700,00.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano al Presidente del Tribunale di Foggia di disciplinare l'affidamento, il diritto di visita ed il mantenimento del figlio minore alle condizioni concordate nel ricorso introduttivo, sottoscritto personalmente dalle parti.
Instaurato il procedimento nelle forme di cui all'art. 473-bis 51 c.p.c. e raccolto il parere favorevole del P.M., all'udienza cartolare del 22/12/2025 il Tribunale riservava la decisione.
La domanda va accolta.
Le parti hanno definito i loro rapporti prevedendo: l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore , con collocazione prevalente di questi presso l'abitazione della madre, sita Persona_1 in Manfredonia (FG), al Vicolo Sant'Isidoro, n. 11; un regime di visita libero per il padre, il quale potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze del minore, ovvero, in caso di disaccordo, secondo il calendario indicato dai patti sottoscritti e versati in atti;
l'obbligo, a carico di , di contribuire al mantenimento del Parte_2 figlio minore, corrispondendo alla madre un contributo economico pari ad euro 200,00 Parte_1 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il 15 di ogni mese;
l'obbligo, a carico di , di rimborsare il 50% delle spese straordinarie, conformemente Parte_2 al vigente Protocollo adottato dal Tribunale di Foggia;
l'attribuzione, oltre che degli altri emolumenti di legge previsti in favore della famiglia e dei minori, dell'Assegno Unico Universale per il figlio a carico ad entrambi i genitori nella misura del 50%.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto, mentre, di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• prende atto dell'accordo raggiunto da ed , alle condizioni indicate Parte_1 Parte_2 nei patti sottoscritti e versati in atti, da intendersi richiamate e trascritte;
• nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, in Camera di consiglio, il 23/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mirko Russo Dott. Antonio Buccaro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Foggia - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Antonio Buccaro - Presidente -
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Giudice -
Dott. Mirko Russo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3431 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Andrea Tavano, presso il quale elettivamente domicilia in Foggia, alla Viale Giuseppe La
Torre, n. 292/C;
- RICORRENTE -
E
ESPOSTO (C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'Avv. Mariangela Pia Falcone, presso la quale elettivamente domicilia in Manfredonia (FG), alla
Via S. Lorenzo, n. 260;
- RICORRENTE -
NONCHÉ il presso il Tribunale di Foggia, il quale ha concluso per l'accoglimento Controparte_2 della domanda.
- INTERVENTORE EX LEGE -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente con nota scritta depositata in data 18/12/2025, ha concluso, riportandosi Parte_1 agli accordi contenuti nel ricorso introduttivo, chiedendone l'integrale accoglimento.
Il ricorrente , con nota scritta depositata in data 18/12/2025, ha concluso, chiedendo Parte_2 l'accoglimento delle condizioni concordate ed indicate nel ricorso congiunto.
Il P.M., con nota depositata in data 20/11/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 04/11/2025, i ricorrenti,
[...] ed , premettevano che: dall'anno 2012 iniziavano una relazione sentimentale;
Pt_1 Parte_2 in data 30/12/2012 nasceva, dalla loro unione, (riconosciuto da entrambe le parti); Persona_1 la relazione tra le parti si interrompeva per intollerabilità della relativa prosecuzione;
[...]
versa in stato di disoccupazione ed è percettore di NASPI, pari ad euro 917,03 mensili;
Per_1 [...]
è assunta, con contratto a tempo indeterminato, come addetta alle pulizie, percependo uno Pt_1 stipendio mensile pari ad euro 700,00.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano al Presidente del Tribunale di Foggia di disciplinare l'affidamento, il diritto di visita ed il mantenimento del figlio minore alle condizioni concordate nel ricorso introduttivo, sottoscritto personalmente dalle parti.
Instaurato il procedimento nelle forme di cui all'art. 473-bis 51 c.p.c. e raccolto il parere favorevole del P.M., all'udienza cartolare del 22/12/2025 il Tribunale riservava la decisione.
La domanda va accolta.
Le parti hanno definito i loro rapporti prevedendo: l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore , con collocazione prevalente di questi presso l'abitazione della madre, sita Persona_1 in Manfredonia (FG), al Vicolo Sant'Isidoro, n. 11; un regime di visita libero per il padre, il quale potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze del minore, ovvero, in caso di disaccordo, secondo il calendario indicato dai patti sottoscritti e versati in atti;
l'obbligo, a carico di , di contribuire al mantenimento del Parte_2 figlio minore, corrispondendo alla madre un contributo economico pari ad euro 200,00 Parte_1 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il 15 di ogni mese;
l'obbligo, a carico di , di rimborsare il 50% delle spese straordinarie, conformemente Parte_2 al vigente Protocollo adottato dal Tribunale di Foggia;
l'attribuzione, oltre che degli altri emolumenti di legge previsti in favore della famiglia e dei minori, dell'Assegno Unico Universale per il figlio a carico ad entrambi i genitori nella misura del 50%.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto, mentre, di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• prende atto dell'accordo raggiunto da ed , alle condizioni indicate Parte_1 Parte_2 nei patti sottoscritti e versati in atti, da intendersi richiamate e trascritte;
• nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, in Camera di consiglio, il 23/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mirko Russo Dott. Antonio Buccaro