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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4935 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto “lesione personale”, riservata per la decisione in data
11.10.24, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Gaetano Golisciani, presso il cui studio, sito in San Giorgio a
Cremano (Na), alla Piazza B. Tanucci n. 2, elettivamente domicilia
ATTRICE
E
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, allegava Parte_1
che: 1) in data 30.05.17, alle ore 10:20 circa, mentre scendeva per le scale poste all'interno del fabbricato dove abita, a causa della presenza di terriccio su uno scalino, rovinava al suolo;
2) che, a seguito della caduta, riportava lesioni personali, per le quali veniva soccorsa e trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Giovanni
Bosco” di dove i sanitari le diagnosticavano: “frattura ingranata a rima CP_1
traversa del collo chirurgico omerale e del trochite omerale con diastasi e spostamento
1 ad longitudinem del trochite”; 3) che, per il persistere della sintomatologia dolorosa al piede sinistro, in data 07.06.17, presso il medesimo Ospedale, le veniva diagnostica, quale ulteriore conseguenza dell'evento dannoso predetto, la “frattura composta base del 5 raggio metatarsale piede sinistro”; 4) che l'istante riportava un danno biologico nella misura dell'11%, nonché un'invalidità temporanea (puntualmente descritta nella perizia di parte), danni quantificati nel complessivo importo di euro 25.322,54.
Deduceva, pertanto, la responsabilità del , ai sensi degli artt. 2043 e/o 2051 CP_1
c.c., per il verificarsi dell'evento, cagionato dall'omessa o cattiva manutenzione delle parti comuni del . Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la CP_1
responsabilità del nella causazione dell'evento Controparte_1
dannoso dedotto, e, per l'effetto, di condannare il al risarcimento, in CP_1
proprio favore, del danno relativo alle lesioni personali subite a seguito della caduta, quantificate nei limiti di euro 26.000,00, ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
All'udienza del 30.11.21 veniva dichiarata la contumacia del Controparte_2
non costituitosi, benché ritualmente convenuto in giudizio.
[...]
Esaurita la fase istruttoria (consistita nel deposito delle memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c., nella prova testi e nell'espletamento della consulenza medico-legale), e precisate le conclusioni, all'udienza del 11.10.24, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa veniva riservata in decisione previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e trova accoglimento per quanto di ragione.
Occorre premettere che l'azione proposta, relativa ad una caduta avvenuta su scale condominiali, rientra nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c. Secondo il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, il , Controparte_3
quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure
2 necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde in base all'art. 2051 cc. dei danni da queste cagionati a terzi, agli stessi condomini o alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale, che l'attrice abbia adeguatamente assolto al proprio onere probatorio. Infatti, il teste , figlio dell'attrice, presente al Testimone_1
momento dell'incidente, confermava l'evento, la dinamica dell'incidente e la presenza sullo scalino del condominio di polvere e terriccio. Egli, infatti, riferiva: “Ero presente al momento dell'incidente, avvenuto il 30.5.2017, verso le ore 10.00/10.15 del mattino, nell'androne del mio palazzo. All'epoca abitavo con mia madre. Il palazzo dove si è verificato il sinistro è quello dove vive mia madre. Io stavo aspettando mia mamma ed ero nell'androne. Mia madre scendeva le scale ed è scivolata sull'ultimo scalino
(quello che arriva nell'androne). Sullo scalino c'era della polvere e del terriccio. Non
c'erano stati dei lavori. Il cancello è spesso aperto e per questo entrano terra, foglie e altro. Ho visto che mia mamma era sporca. Mia mamma è caduta in avanti;
ha battuto la spalla sinistra. Le faceva male anche la caviglia sinistra. Non è stata chiamata
l'ambulanza. Io chiamai mio padre e la portammo in ospedale, al S. Giovanni Bosco”.
Le predette dichiarazioni risultano logiche e prive di contraddizioni e, pertanto, vengono ritenute attendibili.
L'evento, è, inoltre, compatibile con le risultanze della scheda di accesso al Pronto
Soccorso del Presidio Ospedaliero S. Giovanni Bosco di dalla quale risulta: 1) CP_1
che l'accesso dell'attrice all'ospedale avveniva proprio in data 30.05.17, alle ore 11:45, orario compatibile con il verificarsi del sinistro alle ore 10:20 circa;
2) che la stessa riferiva ai sanitari “di essere caduta per le scale, scivolando su uno strato di terreno presente sulle scale”.
Per tutto quanto detto, va, dunque, affermata la responsabilità del Controparte_1
quale ente proprietario e custode delle scale in parola, in quanto la
[...]
presenza di terreno sullo scalino non era prevedibile ed è dipesa da un CP_4
difetto di custodia del . CP_1
3 Passando alla liquidazione dei danni non patrimoniali subiti, si precisa che la stessa viene effettuata sulla scorta delle conclusioni cui perveniva nella relazione peritale il
CTU, dott. , ritenute pienamente condivisibili da questo Giudice, stante Persona_1
la logicità dei criteri seguiti e della conformità con la documentazione medica in atti.
Il consulente tecnico ha accertato che l'attrice, in conseguenza dell'incidente, riportava le seguenti lesioni: “esiti di frattura spalla destra, esiti di trauma facciale con due esiti cicatriziali da ferita lacerocontusa sul dorso naso e in regione nasolabiale, esiti di frattura V metatarso”.
Il ctu concludeva evidenziando che l'istante, in conseguenza del sinistro, riportava postumi invalidanti permanenti nella misura dell'11%, con una l.T.T. di 30 giorni, una l.T.P. di 30 giorni al 75%, una I.T.P. al 50% di giorni 30 e una I.T.P. di ulteriori giorni
30 al 25%.
In ordine alla quantificazione in concreto del danno, utilizzando come parametri di riferimento quelli individuati nelle Tabelle del Tribunale di Milano 2024, tenuto conto dell'età della persona danneggiata all'epoca dell'incidente (61 anni), si liquidano: euro
21.041,00 per danno biologico, euro 3.450,00 per ITT, euro 2.587,50 per ITP al 75%, euro 1.725,00 per ITP al 50% ed euro 862,00 per ITP al 25%.
Va calcolato, quindi, in astratto, in favore di , a titolo di danno non Parte_1
patrimoniale, l'importo complessivo di euro 29.665,50 all'attualità. Avendo l'attrice, tuttavia, limitato espressamente la domanda nei limiti di euro 26.000,00 e non potendo la condanna essere emessa per un importo superiore a quello richiesto, la parte convenuta va condannata al pagamento, in suo favore, di detto importo, oltre interessi al tasso legale su detta somma, dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo e sull'importo devalutato di euro € 21.885,52 annualmente rivalutato, dal 30.05.2017 alla data di pubblicazione della presente pronuncia.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano in dispositivo, CP_1
alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55/14, applicati in base allo scaglione di
4 riferimento per valore (fino a 26.000,00 euro), con riduzione del 30% in ragione dell'assenza di specifiche questioni in fatto e diritto e con attribuzione in favore dell'avv. Gaetano Golisciani, dichiaratosi antistatario.
Parimenti, secondo il principio della soccombenza, vengono definitivamente poste a carico della parte convenuta le spese di ctu, come liquidate da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa
Manuela Robustella, sulla domanda proposta da , nei confronti del Parte_1
ogni contraria istanza disattesa, così Controparte_2
provvede:
- dichiara la responsabilità del in Controparte_2
persona dell'amm.re p.t., in ordine all'evento dannoso per cui è causa;
- per l'effetto, condanna il in persona Controparte_1
dell'amm.re p.t., al pagamento in favore di , dell'importo di euro Parte_1
26.000,00, oltre interessi al tasso legale su detta somma dalla pubblicazione della presente pronuncia al saldo, e sull'importo devalutato, e annualmente rivalutato, di euro 21.885,52 dal 30.05.2017 alla data di pubblicazione della presente pronuncia;
- condanna il in persona dell'amm.re p.t., al pagamento delle spese CP_1
di lite sostenute dall'attrice, che liquida in euro 264,00 per spese ed euro
3.553,90 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Gaetano Golisciani;
- pone definitivamente a carico del convenuto le spese di ctu, CP_1
liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Napoli in data 16.1.25
Il Giudice dott.ssa Manuela Robustella
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