Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 33441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33441 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Numero registro generale 30117/2021 Numero sezionale 4471/2025 Numero di raccolta generale 33441/2025 Data pubblicazione 22/12/2025
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
LE G. A. FR
Presidente
NC M. IL
IO LL
CO TI
AO ZI
Consigliere Consigliere Consigliere
Oggetto
Ricorso per cassazione - Parte vittoriosa in appello - Sollevazione di questioni su cui il giudice del merito non si è pronunciato perché assorbite dall'accoglimento di altra tesi, avente carattere preliminare Inammissibilità - Riproponibilità in sede di rinvio - Sussistenza.
Consigliere Rel. Ud. 21/11/2025 P.U.
Cron.
R.G.N. 30117/2021
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 30117/2021 R.G.,
proposto da
AE ER;
rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Allamprese, in virtù di procura in calce al ricorso;
con domiciliazione
digitale ex lege;
nei confronti di
1
-ricorrente-
Firmato Da: AO ZI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 152023720ad8abbe Firmato Da: LE GAETANO ANTONIO FR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07da59e
Numero registro generale 30117/2021
Numero sezionale 4471/2025
Numero di raccolta generale 33441/2025 Beciale 22/12/2025
Generali Italia s.p.a., in persona del procuratore rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Tassoni, in virtù di procura in calce al controricorso;
con domiciliazione digitale ex lege;
-controricorrente e ricorrente incidentale- per la cassazione della sentenza n. 2238/2021 del TRIBUNALE di FOGGIA in grado d'appello, depositata il 1° ottobre 2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 novembre 2025 dal Consigliere Paolo SP;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Michele Di Mauro, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale condizionato;
udito l'Avv. Michele Allamprese per il ricorrente principale;
udito l'Avv. Elisabetta Vurro, per delega dell'Avv. Franco Tassoni, per la società controricorrente e ricorrente incidentale.
FATTI DI CAUSA
1. Il Giudice di pace di Cerignola, con sentenza del 7 luglio 2017, condannò Generali Italia s.p.a. al risarcimento dei danni (liquidati nell'importo di Euro 2.682,40) subiti da AE ER in seguito all'incidente stradale del 5 gennaio 2015, allorché l'autovettura su cui viaggiava come terzo trasportato, di proprietà di NA AT, condotta da ER TR e assicurata per la RC auto con Generali Italia s.p.a., era stata urtata dall'autovettura di proprietà di (e condotta da) BR AE IR.
2. Il Tribunale di Foggia - adito in grado d'appello da Generali Italia s.p.a. ha rigettato la domanda proposta da AE ER, condannandolo alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado e al pagamento delle spese di lite.
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della
Il Tribunale ha così argomentato: a) con la citazione introduttiva l'attore, agendo ex art. 141 cod. ass. quale terzo trasportato, aveva ascritto la responsabilità del sinistro esclusivamente a BR AE IR, conducente della vettura antagonista rispetto a quella su cui egli era trasportato;
b) l'azione ex art. 141 cod. ass. postulerebbe necessariamente, secondo il prevalso orientamento giurisprudenza di legittimità (sono citate Cass., Sez. 3, n. 4147 del 2019 e Cass., Sez. 3, n. 8386 del 2020), che venga allegata quantomeno una responsabilità concorrente (anche solo presunta) del vettore del veicolo in cui il danneggiato è trasportato;
in mancanza di tale allegazione si integrerebbe l'ipotesi del "caso fortuito", che esclude la legittimazione ad agire del terzo trasportato medesimo;
tale fattispecie, infatti, comprenderebbe non solo le cause naturali ma anche la condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto;
c) ove fosse stata allegata la responsabilità concorrente, anche solo presunta, del vettore del veicolo su cui viaggiava il terzo danneggiato, sarebbe spettato al suo assicuratore dare la prova della sua mancanza di colpa, dimostrando che il caso fortuito era stato causa del sinistro;
d) poiché, invece, tale allegazione era mancata, la domanda doveva ritenersi in origine inammissibile per carenza dei presupposti dell'azione, integrandosi una fattispecie di caso fortuito alla stessa stregua delle allegazioni attoree;
e) ne discendeva l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata.
3. Avverso la sentenza del Tribunale di Foggia ha proposto ricorso per cassazione AE ER, sulla base di sette motivi. Ha risposto Generali Italia s.p.a. con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato, fondato su un unico motivo.
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La trattazione del ricorso, già fissata in adunanza camerale (in vista della quale tutte le parti avevano depositato memoria), è stata rinviata alla pubblica udienza con ordinanza del 17 febbraio 2025, n. 4094. Il Pubblico Ministero presso la Corte, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Michele Di Mauro, ha depositato memoria con conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso principale e la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositato memoria per l'udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo viene denunciata "falsa applicazione dell'art. 141 e 150 del codice delle assicurazioni, e violazione degli articoli 3 e 111 della Costituzione, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per avere il giudice dell'appello applicato l'art. 141 predetto in termini da considerare caso fortuito la condotta del conducente il veicolo antagonista tale da ritenerlo unico responsabile del sinistro". La sentenza impugnata è criticata per avere ritenuto che, nell'ipotesi di responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista, si integrerebbe la fattispecie del caso fortuito ex art. 141, primo comma, cod. ass... Il ricorrente, richiamando pronunce sia di questa Corte di legittimità che della Corte costituzionale, sostiene invece che l'allegazione della esclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista non escluda la legittimazione del danneggiato ad agire ex art. 141 cod. strad.. 1.2. Con il secondo motivo viene denunciata "falsa applicazione dell'art. 141 del codice delle assicurazioni, 2051 e 2052 del codice civile e art. 45 del codice penale, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per avere il giudice dell'appello configurato la condotta del conducente il veicolo
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antagonista, fatto umano idoneo a connotare il caso fortuito previsto nell'art. 141 predetto". Il ricorrente sostiene che, sebbene la fattispecie del caso fortuito, in linea generale, possa essere integrata anche da una condotta umana, tuttavia non sarebbe idonea ad integrare tale fattispecie una condotta, come quella allegata nella vicenda in esame, costituente titolo di responsabilità.
1.3. Con il terzo motivo viene denunciata "violazione dell'art. 141 cda, 112 cpc e 2697 cc in relazione all'art. 360 n. 3 per avere il giudice dell'appello ritenuto erroneamente superata la presunzione di applicabilità dell'indennizzo diretto ex art. 141 cda".
1.4. Con il quarto motivo viene denunciata "violazione dell'art. 112, 345 cpc e 141 codice delle assicurazioni in relazione all'art. 360 n. 3 per avere il giudice dell'appello rilevato d'ufficio il caso fortuito, pur in assenza di allegazione fattuale dell'assicurazione del vettore e omettendo di considerare il potere dispositivo delle parti in ordine all'applicazione dell'art. 141 del codice delle assicurazioni".
1.5. Con il quinto motivo viene denunciata "violazione dell'art. 112, 115 cpc, 2697 cc e 141 cda, in relazione all'art. 360 n. 3 per avere il giudice dell'appello erroneamente ripartito l'onere della prova in ordine al caso fortuito".
1.6. Con il sesto motivo viene denunciata "violazione dell'art. 115 cpc e 2697 cc in relazione all'art. 360 n. 3 per avere il giudice dell'appello ritenuto fatto non contestato la ricostruzione fattuale dell'attore in assenza di non contestazione da parte della compagnia".
1.7. Con il settimo motivo viene denunciata "violazione dell'art. 115 e 116 cpc in relazione all'art. 360 n. 5 per avere il giudice
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dell'appello omesso di esaminare la assenza di corresponsabilità dei conducenti i veicoli coinvolti".
2. I primi due motivi del ricorso principale da esaminare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione - sono fondati e,
-
per effetto del loro accoglimento, restano assorbiti gli altri motivi.
2.1. La sentenza impugnata ha fatto applicazione del principio affermato da Cass., Sez. 3, n. 4147 del 2019 secondo il quale, in tema di risarcimento del danno da circolazione stradale, l'azione conferita dall'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 al terzo trasportato, nei confronti dell'assicuratore del vettore, postula l'accertamento della corresponsabilità di quest'ultimo, dovendosi riferire la "salvezza del caso fortuito", di cui all'inciso iniziale della norma, non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto. Il giudice del merito non ha però tenuto conto che l'illustrato principio era stato contraddetto da una successiva pronuncia - Cass. Sez. 3, n. 17963 del 2021 la quale aveva aderito al diverso orientamento secondo cui l'art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione. Questo diverso orientamento è prevalso e si è consolidato in una situazione di "diritto vivente" a seguito di Cass., Sez. Un., n.35318 del
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Numero registro generale 30117/2021 Numero sezionale 4471/2025 Numero di raccolta generale 33441/2025 Data pubblicazione 22/12/2025
2022, secondo cui "La nozione di "caso fortuito", prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro". Alla luce dall'illustrato, prevalso principio, deve ritenersi che l'azione risarcitoria proposta da AE ER fosse ammissibile, in quanto, alla stregua delle allegazioni attoree che imputavano la responsabilità esclusiva del sinistro al conducente del veicolo antagonista, non si versava nella fattispecie del caso fortuito. Devono dunque essere accolti i primi due motivi del ricorso principale, con assorbimento delle restanti censure.
3. Con l'unico motivo di ricorso incidentale, formulato in via condizionata all'accoglimento delle censure veicolate con il ricorso principale, Generali Italia s.p.a. deduce l'omesso esame di un documento decisivo ai fini del giudizio, ai sensi dell'art 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ.. Il Giudice d'appello non avrebbe considerato il giudicato rappresentato dalla sentenza n. 1747/2020 emessa dallo stesso Tribunale di Foggia sulle domande di NA AT e ER TR (rispettivamente, proprietaria e conducente del veicolo su cui avrebbe viaggiato come terzo trasportato AE ER), rigettandole per mancata prova del fatto storico, e cioè della verificazione stessa del sinistro del 5 ottobre 2015.
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Numero registro generale 30117/2021 Numero sezionale 4471/2025 Numero di raccolta generale 33441/2025 Data pubblicazione 22/12/2025
3.1. Il motivo e con esso l'intero ricorso incidentale - va dichiarato inammissibile, poiché, dato il tenore della decisione gravata, censura un profilo che il Tribunale in sede di appello non ha avuto modo di esaminare e su cui non si è pronunciato, poiché assorbito dalla pronuncia di inammissibilità dell'azione. Al riguardo, va ribadito il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso proposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, proposto al solo scopo di sollevare questioni che non sono state decise dal giudice di merito perché assorbite dall'accoglimento di altra tesi, avente carattere preliminare, salva la facoltà di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza (Cass. n. 29662 del 2023, non massimata sul punto;
v. inoltre, ex professo, Cass., Sez. Un., n.5456 del 2009).
4. In definitiva, devono essere accolti i primi due motivi del ricorso principale con assorbimento degli altri;
deve essere dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi del ricorso principale accolti, con rinvio della causa al Tribunale di Foggia, in persona di diverso magistrato, che esaminerà nel merito la domanda risarcitoria proposta da AE ER. Resta fermo che la questione prospettata con il ricorso incidentale potrà essere esaminata dal giudice del rinvio, essendo venute meno le ragioni dell'assorbimento per l'accoglimento del ricorso principale. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità (art.385, terzo comma, cod. proc. civ.).
P.Q.M.
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La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Foggia, in persona di diverso magistrato addetto all'ufficio. Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, ivi riportati. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 21 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
Paolo SP
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Il Presidente
AE TA IO CA
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