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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 752/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3135/2020 depositato il 19/05/2020
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6662/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 9 e pubblicata il 20/12/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03CD01430 IRES-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03CD01430 IVA-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03CD01430 IRAP 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
l'Appellante si riporta all'istanza di rinucia in atti.
L'Ufficio presta il consenso alla compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In vista dell'odierna udienza l'appellante ha rinunciato all'appello.
La controparte ha accettato la rinuncia con compensazione delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio prende atto della rinuncia all'appello e dell'accettazione della controparte e dichiara l'estinzione del processo.
Stante l'accordo fra le parti, le spese del giudizio vanno integralmente compensate fra le parti.
In assenza di accordo condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio, che liquida come in dispositivo.
Non ricorrono i presupposti per la lite temeraria, sia perché il ricorso in primo grado era stato accolto, sia perché l'ente impositore ha lealmente ritirato l'atto una volta che è stata chiarita la complessa vicenda sottostante.
Vanno, invece, liquidate le spese del doppio grado di giudizio in considerazione della soccombenza virtuale del Comune nei termini indicati in motivazione in applicazione dei minimi tariffari.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Dichiara l'estinzione del processo.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio indicata in epigrafe.
Il Presidente
LU PE
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3135/2020 depositato il 19/05/2020
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6662/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 9 e pubblicata il 20/12/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03CD01430 IRES-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03CD01430 IVA-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03CD01430 IRAP 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
l'Appellante si riporta all'istanza di rinucia in atti.
L'Ufficio presta il consenso alla compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In vista dell'odierna udienza l'appellante ha rinunciato all'appello.
La controparte ha accettato la rinuncia con compensazione delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio prende atto della rinuncia all'appello e dell'accettazione della controparte e dichiara l'estinzione del processo.
Stante l'accordo fra le parti, le spese del giudizio vanno integralmente compensate fra le parti.
In assenza di accordo condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio, che liquida come in dispositivo.
Non ricorrono i presupposti per la lite temeraria, sia perché il ricorso in primo grado era stato accolto, sia perché l'ente impositore ha lealmente ritirato l'atto una volta che è stata chiarita la complessa vicenda sottostante.
Vanno, invece, liquidate le spese del doppio grado di giudizio in considerazione della soccombenza virtuale del Comune nei termini indicati in motivazione in applicazione dei minimi tariffari.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Dichiara l'estinzione del processo.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio indicata in epigrafe.
Il Presidente
LU PE