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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/09/2025, n. 13192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13192 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11844/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Albano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 11844/2025 promossa da:
, nata a Zhejiang in [...] il [...] (C.F. Parte_1
) residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Nunzio Giudice del foro di Nocera Inferiore;
- ricorrente -
contro Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege
[...] dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
OGGETTO: diniego visto di ingresso per ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato telematicamente il 12/03/2025 la ricorrente, cittadina cinese, ha impugnato il provvedimento con cui il Consolato Generale d'Italia a Shangai aveva rigettato la richiesta di visto per ricongiungimento familiare avanzata in favore del figlio , nato a [...] nella Repubblica Popolare Cinese Persona_1 il 23.07.1990. Esponeva che il figlio era gravemente malato ed era incapace di provvedere alle proprie esigenze quotidiane;
che nel corso del procedimento amministrativo aveva prodotto tutta la documentazione necessaria al rilascio del visto, tra cui i certificati medici;
che in data 24/10/2024 il aveva richiesto una integrazione Parte_2 documentale rilevando che “ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 286/1998 il visto viene concesso a figli maggiorenni a carico, se non possono provvedere alle loro indispensabili esigenze di vita a causa del loro stato di salute” e aveva dunque invitato il richiedente a “fornire idonea documentazione atta a dimostrare la sua incapacità a sostenersi autonomamente e, a dimostrazione del carico, rimesse economiche da parte di sua madre”; aveva così provveduto a fornire copia delle rimesse di denaro effettuate in favore del figlio e a fare tradurre ed apostillare ulteriore documentazione medica, ottenuta però solo in data 06/12/2024; in data 17/11/2024 il aveva rigettato la domanda di visto poiché non erano stati Parte_2 forniti “elementi che provino la sua impossibilità a provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita a causa del suo stato di salute che comporti invalidità totale”, dato che dai certificati risultava una invalidità parziale di secondo grado;
che in data 09/01/2025 aveva inviato tramite il difensore una richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento allegando l'ulteriore documentazione medica nel frattempo tradotta e legalizzata, tuttavia con comunicazione del 13/01/2025 il aveva confermato la mancanza dei Parte_2 requisiti richiesti dall'art.29 D.Lgs. 286/98; che il diniego doveva ritenersi illegittimo in quanto la competenza in ordine alla verifica dei presupposti di legge per il ricongiungimento familiare è attribuita in via esclusiva alla , mentre CP_2 la fase consolare è del tutto estranea all'accertamento dei presupposti sostanziali;
che, in ogni caso, la gravità della patologia da cui era affetto il figlio, attestata dalla documentazione medica, giustificava il rilascio del visto. Si costituiva in giudizio il evidenziando in primo luogo che l' CP_1 CP_3 è sempre chiamata alla verifica della documentazione al fine di appurare l'effettiva sussistenza dei requisiti a fondamento della richiesta di visto;
che, nel caso in esame, non era stata raggiunta la prova dell'invalidità totale del figlio della ricorrente, elemento richiesto dalla legge ai fini del ricongiungimento con figli maggiorenni;
che l'integrazione documentale richiesta non era avvenuta nei termini, pertanto l'amministrazione aveva provveduto alla definizione del procedimento con un rigetto in quanto i certificati prodotti attestavano una invalidità parziale e non provavano l'esistenza di un eventuale tutore;
che in un'ottica di leale collaborazione il aveva altresì vagliato l'ulteriore Parte_2 documentazione inviata oltre i termini dal legale della ricorrente, senza però trarre dalla stessa indicazioni che giustificassero un riesame in autotutela del provvedimento adottato;
che il ricorso doveva dunque essere rigettato, non potendo essere rilevati profili di illegittimità nell'operato dell'amministrazione.
*** Occorre premettere che, come stabilito dall'art.29 co.7 D.lgs. 286/1998, la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura, che si occupa della verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti, e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza, mentre la seconda dinanzi alla Rappresentanza Consolare che, invece, ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere;
la Rappresentanza consolare non è da ritenersi dunque vincolata al previo rilascio del nulla osta, ben potendo negare il visto alla luce degli accertamenti compiuti in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti (cfr. Cass. n.209/2005; Cass. n.3234/18). Ciò posto, l'art. 29 lett. c) D.lgs. 286/98 stabilisce che lo straniero può chiedere il ricongiungimento con figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione di uno stato di salute che comporti invalidità totale. L'odierna ricorrente ha richiesto il visto d'ingresso per ricongiungimento familiare con il figlio, nato a Zhejiang in [...] il [...] affetto da Persona_1 malattia di Wilson (viscerale cerebrale di tipo III), patologia neurodegenerativa rara legata al metabolismo del rame che si accumula a livello tossico in vari organi (fegato, cervello, occhi, reni, ossa ecc.). L'amministrazione resistente non ha contestato la sussistenza del presupposto della vivenza a carico, dando atto nel provvedimento definitivo che la ricorrente aveva fornito prova dell'assistenza economica garantita al figlio in maniera continuativa e prolungata nel tempo (cfr. doc. 1 allegato al ricorso); ha invece fondato il rigetto della domanda sull'assenza del requisito dell'invalidità totale, evidenziando come dai certificati medici prodotti risultasse una invalidità solo parziale e non venisse dato atto della presenza di un tutore. Ebbene, sul punto deve evidenziarsi che dalla documentazione medica prodotta in giudizio emerge che il figlio della ricorrente è affetto da “malattia di Wilson (viscerale cerebrale di tipo III), cirrosi, miodistonia secondaria, disartria, iperfunzione splenica, leucopenia e trombocitopenia”; deve altresì evidenziarsi che, come riportato dallo stesso nel provvedimento di rigetto, il figlio della Parte_2 ricorrente è titolare di un tesserino di invalidità di secondo grado rilasciato il 14/10/2020 per una incapacità nell'uso del linguaggio parlato tale da comportare una capacità linguistica tra il 10 e il 30%; anche l'ulteriore documentazione medica risalente al 27/11/2024 attesta tanto una disabilità vocale di III livello, quanto una disabilità fisica dovuta a “grave disfunzione di un arto o moderata disfunzione di entrambi gli arti” (cfr. all. 5 al ricorso); ancora, il certificato rilasciato in data 21/10/2024 dall'Ospedale affiliato all'Istituto di Neurologia dell'Università di Medicina Tradizionale di Anhui attesta che “il fegato e il cervello del paziente vengono influenzati dalla malattia, con sintomi di difficoltà di deglutizione, disartria e miodistonia secondaria. Allo stesso tempo c'è cirrosi epatica scompensata, che richiede un trattamento di mantenimento farmacologico a lungo termine”. Il medesimo certificato attesta inoltre che il ragazzo “non è in grado di prendersi cura di sé nella vita quotidiana e un tutore è necessario per la supervisione e il follow-up regolare per evitare danni irreversibili o anche situazioni potenzialmente letali causate dalla progressione della malattia” (cfr. all. 5 al ricorso). Alla luce del quadro emerso dalla certificazione medica in atti si ritiene dunque che le condizioni di salute del richiedente siano tali da integrare un impedimento oggettivo alla sua capacità di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita, circostanza peraltro corroborata dal fatto che la madre provvede al suo mantenimento con regolari rimesse di denaro. Sussistono quindi i presupposti per l'accoglimento del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore costituito che ha dichiarato di averne fatta anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto al rilascio del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare in favore di , nato a [...] nella Persona_1
Repubblica Popolare Cinese il 23.07.1990, figlio della ricorrente;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore della CP_1 ricorrente, che liquida in complessivi € 2.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15% I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avv. Nunzio Giudice, che ha dichiarato di averne fatta anticipazione.
Così deciso in Roma, il 25/09/2025
LA GIUDICE
Silvia Albano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Albano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 11844/2025 promossa da:
, nata a Zhejiang in [...] il [...] (C.F. Parte_1
) residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Nunzio Giudice del foro di Nocera Inferiore;
- ricorrente -
contro Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege
[...] dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
OGGETTO: diniego visto di ingresso per ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato telematicamente il 12/03/2025 la ricorrente, cittadina cinese, ha impugnato il provvedimento con cui il Consolato Generale d'Italia a Shangai aveva rigettato la richiesta di visto per ricongiungimento familiare avanzata in favore del figlio , nato a [...] nella Repubblica Popolare Cinese Persona_1 il 23.07.1990. Esponeva che il figlio era gravemente malato ed era incapace di provvedere alle proprie esigenze quotidiane;
che nel corso del procedimento amministrativo aveva prodotto tutta la documentazione necessaria al rilascio del visto, tra cui i certificati medici;
che in data 24/10/2024 il aveva richiesto una integrazione Parte_2 documentale rilevando che “ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 286/1998 il visto viene concesso a figli maggiorenni a carico, se non possono provvedere alle loro indispensabili esigenze di vita a causa del loro stato di salute” e aveva dunque invitato il richiedente a “fornire idonea documentazione atta a dimostrare la sua incapacità a sostenersi autonomamente e, a dimostrazione del carico, rimesse economiche da parte di sua madre”; aveva così provveduto a fornire copia delle rimesse di denaro effettuate in favore del figlio e a fare tradurre ed apostillare ulteriore documentazione medica, ottenuta però solo in data 06/12/2024; in data 17/11/2024 il aveva rigettato la domanda di visto poiché non erano stati Parte_2 forniti “elementi che provino la sua impossibilità a provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita a causa del suo stato di salute che comporti invalidità totale”, dato che dai certificati risultava una invalidità parziale di secondo grado;
che in data 09/01/2025 aveva inviato tramite il difensore una richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento allegando l'ulteriore documentazione medica nel frattempo tradotta e legalizzata, tuttavia con comunicazione del 13/01/2025 il aveva confermato la mancanza dei Parte_2 requisiti richiesti dall'art.29 D.Lgs. 286/98; che il diniego doveva ritenersi illegittimo in quanto la competenza in ordine alla verifica dei presupposti di legge per il ricongiungimento familiare è attribuita in via esclusiva alla , mentre CP_2 la fase consolare è del tutto estranea all'accertamento dei presupposti sostanziali;
che, in ogni caso, la gravità della patologia da cui era affetto il figlio, attestata dalla documentazione medica, giustificava il rilascio del visto. Si costituiva in giudizio il evidenziando in primo luogo che l' CP_1 CP_3 è sempre chiamata alla verifica della documentazione al fine di appurare l'effettiva sussistenza dei requisiti a fondamento della richiesta di visto;
che, nel caso in esame, non era stata raggiunta la prova dell'invalidità totale del figlio della ricorrente, elemento richiesto dalla legge ai fini del ricongiungimento con figli maggiorenni;
che l'integrazione documentale richiesta non era avvenuta nei termini, pertanto l'amministrazione aveva provveduto alla definizione del procedimento con un rigetto in quanto i certificati prodotti attestavano una invalidità parziale e non provavano l'esistenza di un eventuale tutore;
che in un'ottica di leale collaborazione il aveva altresì vagliato l'ulteriore Parte_2 documentazione inviata oltre i termini dal legale della ricorrente, senza però trarre dalla stessa indicazioni che giustificassero un riesame in autotutela del provvedimento adottato;
che il ricorso doveva dunque essere rigettato, non potendo essere rilevati profili di illegittimità nell'operato dell'amministrazione.
*** Occorre premettere che, come stabilito dall'art.29 co.7 D.lgs. 286/1998, la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura, che si occupa della verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti, e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza, mentre la seconda dinanzi alla Rappresentanza Consolare che, invece, ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere;
la Rappresentanza consolare non è da ritenersi dunque vincolata al previo rilascio del nulla osta, ben potendo negare il visto alla luce degli accertamenti compiuti in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti (cfr. Cass. n.209/2005; Cass. n.3234/18). Ciò posto, l'art. 29 lett. c) D.lgs. 286/98 stabilisce che lo straniero può chiedere il ricongiungimento con figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione di uno stato di salute che comporti invalidità totale. L'odierna ricorrente ha richiesto il visto d'ingresso per ricongiungimento familiare con il figlio, nato a Zhejiang in [...] il [...] affetto da Persona_1 malattia di Wilson (viscerale cerebrale di tipo III), patologia neurodegenerativa rara legata al metabolismo del rame che si accumula a livello tossico in vari organi (fegato, cervello, occhi, reni, ossa ecc.). L'amministrazione resistente non ha contestato la sussistenza del presupposto della vivenza a carico, dando atto nel provvedimento definitivo che la ricorrente aveva fornito prova dell'assistenza economica garantita al figlio in maniera continuativa e prolungata nel tempo (cfr. doc. 1 allegato al ricorso); ha invece fondato il rigetto della domanda sull'assenza del requisito dell'invalidità totale, evidenziando come dai certificati medici prodotti risultasse una invalidità solo parziale e non venisse dato atto della presenza di un tutore. Ebbene, sul punto deve evidenziarsi che dalla documentazione medica prodotta in giudizio emerge che il figlio della ricorrente è affetto da “malattia di Wilson (viscerale cerebrale di tipo III), cirrosi, miodistonia secondaria, disartria, iperfunzione splenica, leucopenia e trombocitopenia”; deve altresì evidenziarsi che, come riportato dallo stesso nel provvedimento di rigetto, il figlio della Parte_2 ricorrente è titolare di un tesserino di invalidità di secondo grado rilasciato il 14/10/2020 per una incapacità nell'uso del linguaggio parlato tale da comportare una capacità linguistica tra il 10 e il 30%; anche l'ulteriore documentazione medica risalente al 27/11/2024 attesta tanto una disabilità vocale di III livello, quanto una disabilità fisica dovuta a “grave disfunzione di un arto o moderata disfunzione di entrambi gli arti” (cfr. all. 5 al ricorso); ancora, il certificato rilasciato in data 21/10/2024 dall'Ospedale affiliato all'Istituto di Neurologia dell'Università di Medicina Tradizionale di Anhui attesta che “il fegato e il cervello del paziente vengono influenzati dalla malattia, con sintomi di difficoltà di deglutizione, disartria e miodistonia secondaria. Allo stesso tempo c'è cirrosi epatica scompensata, che richiede un trattamento di mantenimento farmacologico a lungo termine”. Il medesimo certificato attesta inoltre che il ragazzo “non è in grado di prendersi cura di sé nella vita quotidiana e un tutore è necessario per la supervisione e il follow-up regolare per evitare danni irreversibili o anche situazioni potenzialmente letali causate dalla progressione della malattia” (cfr. all. 5 al ricorso). Alla luce del quadro emerso dalla certificazione medica in atti si ritiene dunque che le condizioni di salute del richiedente siano tali da integrare un impedimento oggettivo alla sua capacità di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita, circostanza peraltro corroborata dal fatto che la madre provvede al suo mantenimento con regolari rimesse di denaro. Sussistono quindi i presupposti per l'accoglimento del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore costituito che ha dichiarato di averne fatta anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto al rilascio del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare in favore di , nato a [...] nella Persona_1
Repubblica Popolare Cinese il 23.07.1990, figlio della ricorrente;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore della CP_1 ricorrente, che liquida in complessivi € 2.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15% I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avv. Nunzio Giudice, che ha dichiarato di averne fatta anticipazione.
Così deciso in Roma, il 25/09/2025
LA GIUDICE
Silvia Albano