Sentenza 5 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 05/10/2022, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/10/2022
N. 01539/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00534/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 534 del 2018, proposto da
CC OB e EL MA, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Vittorio Antonio Giunta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio UE Carbone in Matino, via Regina Elena 10;
contro
Ministero della Difesa e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’annullamento
della nota di rigetto n.31/6-1 del 12/2/2018, avente ad oggetto “Istanza inerente il trattamento previdenziale ed economico del personale subacqueo dell’Arma dei Carabinieri”, notificata al ricorrente, Appuntato Scelto OB CC il 22/02/2018;
della nota di rigetto n.31/5-1 del 21/2/2018, avente ad oggetto “Istanza inerente il trattamento previdenziale ed economico del personale subacqueo dell’Arma dei Carabinieri”, notificata al ricorrente, Maresciallo MA EL il 25/02/2018;
per l’accertamento e la riconoscibilità del diritto
- alla corresponsione dell’indennità per attività di immersione nella misura del 100%, cumulabile con l’indennità di imbarco al pari degli operatori subacquei della Marina Militare;
- alla cumulabilità di entrambe le indennità ai fini pensionistici nella misura del 50%;
- al riconoscimento dell’attività usurante espletata durante la funzione teleologica di
Carabinieri Subacquei,
nonché per la condanna in tal senso del Ministero della Difesa e al pagamento delle somme dovute per la predetta causale anche per arretrati con gli interessi legali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I due ricorrenti appartenenti all’Arma dei Carabinieri (con il grado di Maresciallo ed Appuntato), avendo espletato le funzioni di Carabinieri Subacquei (CC OB, dal 04/01/2000 al 14/04/2013 e EL MA dal 07/12/1999 al 31/05/2013) chiedono a questo Tribunale Amministrativo di voler annullare le impugnate note epigrafate emesse dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, nella parte recante il rigetto delle loro istanze dirette ad ottenere il riconoscimento del beneficio dell’attività usurante espletata durante la funzione teleologica di Carabinieri Subacquei, la corresponsione dell’indennità di immersione nella misura del 100% e cumulativamente con l’indennità di imbarco e la cumulatività di entrambe le dette indennità ai fini pensionistici nella misura del 50% , nonché di accertare e vedersi riconoscere il diritto:
- alla corresponsione dell’indennità per attività di immersione nella misura del 100%, cumulabile con l’indennità di imbarco al pari degli operatori subacquei della Marina Militare;
- alla cumulabilità di entrambe le indennità ai fini pensionistici nella misura del 50%;
- al riconoscimento dell’attività usurante espletata durante la funzione teleologica di Carabinieri Subacquei.
1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
I)Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 12 maggio 1995 n°195;
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 2, Legge n. 78 del 1983 (indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibie e per incursori subacquei), dell’art.52, comma 2 del D.P.R. 254/1999, del D.P.R. n. 394/1995, del D.P.R. n.359/1996, pena la vulnerazione dei principi di cui agli artt.3, 36, 97 della Costituzione; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, contraddittorietà e illogicità manifesta, disparità di trattamento;
III) violazione e falsa applicazione dell’art.19, primo e terzo comma della Legge 4 novembre 2010 n°183;
IV) Violazione degli artt.3 e 7 L. n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria in quanto l’amministrazione non ha evidenziato i motivi posti a base del diniego.
1.2. Il 18 maggio 2018 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero della Difesa e il Comando dei Carabinieri intimati, eccependo l’inammissibilità parziale del ricorso per difetto di giurisdizione e l’infondatezza dello stesso.
Alla pubblica udienza del 19 luglio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.In limine, rileva il Tribunale la parziale inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione dell’adito G.A., in ordine alle rivendicazioni pensionistiche, in quanto (come condivisibilmente eccepito dall’Amministrazione resistente) le relative questioni sono appartenenti alla giurisdizione della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 2, del Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
3.Con riferimento alle ulteriori domande (di annullamento delle note impugnate e di riconoscimento dei diritti suindicati), il ricorso è infondato integramente e deve essere respinto.
3.1. Osserva, in proposito, il Tribunale che il ricorso introduce (a ben vedere) una domanda di accertamento del diritto di percepire le suddette indennità attribuita alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo (T.A.R. Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, ordinanza 29 maggio 2014 n. 157; T.A.R. Napoli, IV, ord. 730/2014), sicché sono irrilevanti le domande dirette all’annullamento delle note impugnate, alle quali non può essere riconosciuta la natura provvedimentale.
3.2. Rileva il Tribunale, conformemente a quanto già espresso in subiecta materia dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Sardegna sentenza n. 920; T.A.R. Campania nn. 03018/2019 e 03931/2016; Consiglio di Stato sentenze nn. 02483/2020 e 3597/2016) che “ gli emolumenti connessi all'indennità di imbarco e di sommozzatore vengono erogati dall’Amministrazione in applicazione della Legge 28 marzo 1983 n. 78 e dei successivi D.P.R. di recepimento degli accordi sindacali, nel rispetto delle modalità di cumulabilità e di corresponsione in tali norme contenute.
Nello specifico, l'indennità di imbarco, come disposto al comma primo dell'art. 17 Legge n. 78/1983, non è cumulabile con le altre indennità operative di cui agli articoli nn. 2, 3, 5, 6 e 7 della medesima Legge. Per contro, questa è cumulabile con l'indennità pensionabile secondo i criteri stabiliti dall'art. 1 della Legge n. 505/1978. La misura economica spettante per tale emolumento è quella disposta all'art. 4 della legge n. 78/1983 e successivi D.P.R. dell'11 ottobre 1988, n. 163/2002 e n. 164/2002 (attualmente corrispondente al 55% del 185% dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'art. 2 della Legge n. 78/1983). L'indennità di sommozzatore è cumulabile al 50% con ogni altra indennità accessoria, compresa l'indennità pensionabile. In particolare, il comma 2 dell’art. 13 del D.P.R. n.254/1999 prevede che “le indennità di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, competono dal 1° gennaio 1999 anche al personale di cui all'articolo 1, comma 1, che si trovi nelle condizioni d'impiego previste dal medesimo articolo 9, e sono cumulabili nella misura del 50% con ogni indennità accessoria, compresa l'indennità pensionabile ”.
Osserva, dunque, il Collegio - da un lato - che l’indennità supplementare mensile di immersione di cui all’art. 9, comma 2, della Legge 23 marzo 1983 n. 78 spetta all’operatore subacqueo nella misura cumulabile con ogni altra indennità accessoria nella misura del 50%, e non del 100%, come espressamente previsto dall’art. 52 comma 2 del D.P.R. n. 254/1999, nel mentre l’indennità di rischio inerente l’attività di immersione spetta solo per le ore di effettiva immersione e non per le fasi successive alla stessa ed infine che trattasi di attività a cui la normativa vigente non ricollega alcun ulteriore beneficio come attività usurante.
Il Consiglio di Stato si è occupato di analoga questione, pur se con riferimento ad indennità di diversa natura ma con principi di carattere generale applicabili anche alla res controversa, concernente il diniego al riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità di volo ai Vigili del fuoco, di aerosoccorso e dei benefici previdenziali correlativi, con la sentenza n. 2483 del 18 aprile 2020, chiarendo che “è ingiustificata la pretesa di ottenere, in nome del principio di eguaglianza (nel trattamento di prestazioni di lavoro corrispondenti) l’estensione di forme indennitarie previste dalle specifiche norme relative agli appartenenti alle altre Forze armate e di Polizia. Ciò, in considerazione della natura strettamente vincolata del trattamento retributivo del personale dipendente dalla pubblica amministrazione che, segnatamente per quello non contrattualizzato, ha il proprio fondamento in atti normativi non disapplicabili da parte del datore di lavoro pubblico né suscettivi di estensione al di fuori dei casi tassativamente stabiliti ed individuati. E, più sostanzialmente, in ragione del fatto che gli istituti che compongono il trattamento di un comparto sono disciplinati nella prospettiva della valutazione complessiva e coordinata degli aspetti organizzativi e funzionali di quel comparto, e si giustificano in quanto inseriti in tale quadro complessivo. Per cui, sotto il profilo formale, non è ammissibile un'interpretazione analogica dell'art. 6 della Legge n. 78/1983, mentre mancano i presupposti sostanziali per la stessa possibilità di applicazioni estensive al di fuori dei limiti stabiliti dall’art. 17”.
3.3. Quanto specificamente al chiesto riconoscimento dell’attività usurante espletata dai ricorrenti durante la funzione teleologica di Carabinieri Subacquei, si ribadisce che “secondo i principi generali desumibili dall'art. 81 della Costituzione, una legge che attribuisce a determinate categorie del personale pubblico, non prevedendone altre, non può essere interpretata annoverando ulteriori categorie non menzionate (non foss'altro perché altrimenti si altererebbe la spesa, in assenza di una specifica copertura).
Poiché è la normativa di settore che stabilisce gli emolumenti spettanti e poiché è pacifico che le domande proposte si riferiscono ad indennità non previste “risulta, pertanto, improponibile ed ingiustificata la pretesa di estendere, in nome del principio di eguaglianza, al personale ricorrente l'attribuzione di forme indennitarie previste dalle specifiche norme relative agli appartenenti alle altre Forze armate e di Polizia. La legittimità delle impugnate determinazioni trova, altresì, ragione nella natura strettamente vincolata del trattamento retributivo del personale dipendente dalla pubblica amministrazione che, segnatamente per quello non contrattualizzato, ha il proprio fondamento in atti normativi non disapplicabili da parte del datore di lavoro pubblico né suscettivi di estensione … al di fuori dei casi tassativamente stabiliti ed individuati” (T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 14 aprile 2011, n. 3238; 16 febbraio 2011 n. 1455-1456-1457).
3.4. Correttamente, pertanto, il Comando Generale resistente ha chiarito, in conformità alla citata giurisprudenza, che “ l'indennità di operatore subacqueo e l'indennità di imbarco sono cumulabili ai fini pensionistici, in quanto entrambe le voci stipendiali sono state assoggettate alle previste ritenute previdenziali; l'indennità di operatore subacqueo, contemplata dall'art. 9, comma 2, della legge 23 marco 1983 n. 78 e corrisposta ai sensi dall'art. 52, comma 2, del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, è cumulabile nella misura del 50% con ogni indennità accessoria, compresa l'indennità pensionabile. Pertanto, avuto riguardo alla corretta corresponsione del beneficio, l'istanza formulata dall'interessato, relativa all'innalzamento dell'indennità alla misura del 100%, non merita, purtroppo, accoglimento; l'art. 3 del D.P.R. 1975 n. 146 contempla l'indennità di rischio inerente l'attività di immersione spettante agli operatori subacquei e richiama la tabella C per la determinazione di misure e modalità di corresponsione; trattasi, nello specifico, di beneficio correlato alle ore di effettiva immersione” .
4. In definitiva, il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione ed in parte respinto.
Sussistono nondimeno i presupposti di legge (stante la peculiarità della controversia e le ragioni della decisione) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara parzialmente inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Tribunale, appartenendo le questioni inerenti la materia pensionistica alla giurisdizione della Corte dei Conti e nella restante parte lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 19 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Da Assegnare Magistrato, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'ArpeDa Assegnare Magistrato |
IL SEGRETARIO