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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/05/2025, n. 2180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2180 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11735 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11735/2024 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti e POLI EMILIO VITO Parte_1 Parte_1
Ricorrente
, in persona del tempore, Controparte_1 CP_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
Convenuto contumace
Oggetto: punteggio GAE;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso del 27.09.2024, l'istante in epigrafe indicato, docente abilitato per la classe di concorso
A046 scienze giuridiche ed economiche, già incluso nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, ha esposto che, per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, ha presentato in data
15.03.2024 domanda di aggiornamento per la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento per l'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado per la predetta classe di concorso.
Ha lamentato di essere stato collocato nella conseguente graduatoria al posto n. 164, ovverosia all'ultimo posto, con assegnazione di 12 punti, non avendo l' resistente considerato né i titoli CP_3 di servizio scolastico di insegnamento posseduti, comportanti l'attribuzione di n. 22 punti, né il titolo professionale dato dal superamento del concorso ordinario a cattedre per la classe di concorso A046
- scienze giuridiche ed economiche indetto con D.M. del 23 marzo 1990, comportante l'attribuzione di n. 3 punti, per un totale di n. 25 punti spettanti ed ingiustamente non valutati.
Pertanto, il ricorrente, premesso di avere vanamente presentato all'amministrazione scolastica convenuta istanza del 25 luglio 2024 per il riesame in autotutela della graduatoria, ha chiesto dichiararsi il diritto a vedersi riconosciuto il maggior punteggio non attribuitogli, con ordine all'amministrazione resistente di provvedere alla conseguente riformulazione della medesima graduatoria, con il favore delle spese di giudizio.
Pur ritualmente evocata nel presente giudizio, l'amministrazione scolastica convenuta è rimasta contumace.
All'odierna udienza in trattazione scritta, il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
*
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
In via pregiudiziale, vanno svolte alcune considerazioni in ordine alla corretta individuazione del plesso giurisdizionale competente a conoscere della presente controversia.
Com'è noto, ai fini del riparto giurisdizionale, deve aversi riguardo al criterio c.d. della causa petendi
o petitum sostanziale determinato con riferimento ai fatti materiali allegati dall'attore e alla consistenza della fattispecie dedotta in giudizio.
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, lungo il solco tracciato sul punto dalla Suprema
Corte, va osservato come, pur devolvendo l'art. 63, comma 1, del D. Lgs. n. 165 del 2001 al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, “incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali”, la giurisdizione ordinaria non si estenda a qualsivoglia vertenza inerente al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del citato art. 63, comma 4, “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.
È, altresì, noto che, allorquando nel giudizio vengano in questione “atti amministrativi presupposti”, il giudice ordinario non viene per ciò solo automaticamente esautorato e può procedere alla loro
2 disapplicazione, se li riconosce illegittimi. Infatti, atteso come la giurisdizione si determini in base al c.d. petitum sostanziale individuato con riferimento ai fatti materiali allegati dall'attore e alla consistenza del rapporto dedotto in giudizio, ove sia rettamente radicata la cognizione del giudice ordinario, a quest'ultimo è riconosciuto il potere di verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell'ente pubblico, ed eventualmente disapplicarli, qualora il giudizio verta su pretese attinenti al rapporto di lavoro e riguardi, quindi, posizioni di diritto soggettivo del lavoratore, in relazione alle quali i suddetti provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono solamente atti presupposti (cfr. Cass., S.U., n. 13169 del 2006; Cass., S.U., n. 3677 del
2009; Cass., S.U., n. 11712 del 2016; Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 15-12-2016, n. 25837).
Cionondimeno, in punto di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato, ben possono venire in rilievo situazioni nelle quali la contestazione in giudizio della legittimità degli atti, espressione di poteri pubblicistici, previsti dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, implichi la deduzione di una posizione di interesse legittimo, nella quale il rapporto di lavoro non costituisce l'effettivo oggetto del giudizio, ma, per così dire, soltanto lo sfondo rilevante ai fini di qualificare la prospettata posizione soggettiva del ricorrente, derivando gli effetti pregiudizievoli direttamente dall'atto presupposto, con consequenziale sussistenza della giurisdizione amministrativa (cfr. Cass., S.U., n. 21592 del 2005; Cass., S.U., n. 23605 del 2006; Cass., S.U., n.
25254 del 2009; Cass., S.U., n. 11712 del 2016, cit.: Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 15-12-2016, n.
25837).
Ciò posto in termini generali, con specifico riferimento alla individuazione del giudice dotato di giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'inserimento dei docenti nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, nella giurisprudenza di legittimità si è individuata una linea di demarcazione chiara secondo cui è necessario “distinguere a seconda che la questione involga un atto di gestione delle graduatorie, nelle quali viene in rilievo in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria, ovvero la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, se non regolamentare, che disciplina
l'accesso alle graduatorie e, quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria” (Cass. civ. Sez.
Unite, Ord., 15/12/2016, n. 25837).
Allorché oggetto del giudizio sia l'accertamento della legittimità della regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento quale adottata con atto ministeriale, infatti, viene contestata la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua, e non già la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche nel caso di natura normativa sub-primaria, per cui la giurisdizione non può che essere del giudice amministrativo. Invero, si osserva “come la giurisdizione del giudice ordinario in materia di lavoro pubblico contrattualizzato è recessiva in favore di quella generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di impugnazione di atti organizzativi a contenuto generale con cui le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ovvero individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi o determinano le
3 dotazioni organiche complessive ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1 (cfr. Cass., S.U.,
n. 22779 del 2010), a maggior ragione sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ove
l'oggetto del giudizio sia l'impugnazione di un atto regolamentare di normazione sub primaria;
in tal senso, vedi Corte Cost. n. 41 del 2011, che, adita con incidente di costituzionalità dal TAR Lazio nel corso di un contenzioso analogo, ha osservato che il remittente giudica della legittimità degli atti amministrativi che fissano i criteri di formazione delle graduatorie (quelle permanenti della scuola)”
(v. Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 15/12/2016, n. 25837).
Espressamente, poi, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 1, prevede che le pubbliche amministrazioni agiscono sì con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, ma nel rispetto delle leggi e nell'ambito degli atti organizzativi di cui all'art. 2, comma 1, che sono a monte degli atti di gestione del rapporto riconducibili al potere regolamentare governativo o ministeriale ovvero alla potestà di emanare atti amministrativi generali di natura non regolamentare ed aventi un contenuto, comunque, sussumibile nell'ambito del predetto art. 2, comma 1. Qualora si tratti di veri e propri atti di normazione subprimaria, quindi regolamentare, sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di azione diretta al loro annullamento proposta da chi sia legittimato perché in situazione di interesse legittimo, ove, ancora, si tratti di atti amministrativi a contenuto generale ed astratto, ma privi di natura regolamentare, come talora espressamente previsto, parimenti sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di azione diretta al loro annullamento allorché il contenuto degli stessi sia riconducibile al D. Lgs. n. 165 del 2001 , cit. art. 2, comma 1.
Ne consegue che, ai fini della individuazione del giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento, già permanente, occorre, dunque, avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda
è, non solo formalmente, la censurata illegittimità dell'atto amministrativo generale o normativo, e soltanto quale effetto della rimozione di tale atto, di per sé direttamente preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria,
l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo vantata una posizione di interesse legittimo alla rimozione dell'atto immediatamente lesivo della sfera soggettiva dell'istante, la cui aspirazione al bene della vita è condizionata o inibita dal contenuto dell'atto amministrativo espressione di poteri pubblicistici. “Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario” (Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 15/12/2016, n. 25837).
In considerazione di tali coordinate ermeneutiche, nella presente fattispecie deve dirsi sussistente la giurisdizione del g.o..
4 Ancora, in via pregiudiziale, vanno ricordati alcuni principi in materia di contraddittorio, con particolare riferimento alle controversie in materia di rapporti di lavoro privatizzato alle dipendenze della P.A. inerenti al collocamento in graduatoria.
In primo luogo, si rammenta che “in materia di pubblico impiego privatizzato, nelle controversie relative all'espletamento di procedure concorsuali interne per il riconoscimento del diritto all'assegnazione del posto messo a concorso, sono contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e della domanda, implicita, di riformulazione della graduatoria, che esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i partecipanti coinvolti dai necessari raffronti, atteso, tra l'altro, il potere del giudice, ex art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, di adottare tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Il litisconsorzio necessario deve, invece, escludersi ove sia chiesto solo il risarcimento del danno, giacché, in questo caso, la controversia è circoscritta al singolo rapporto” (v. per tutte
Cass. n. 14914 del 05/06/2008).
Deve, poi, escludersi la necessità di operare l'integrazione del contradditorio con tutti gli iscritti in
GAE, atteso che, secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, tale integrazione si rende necessaria “se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti”
(così da ultimo Cass. 28766/2018), laddove nel caso di specie il ricorrente chiede la riformulazione della graduatoria ai soli fini dell'attribuzione di maggiori chances per l'assunzione.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
L'art. 1 co. 1 bis L. 4/6/2004 n. 143 recita: “Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del . La mancata Controparte_4 presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”.
Il ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento per la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento per l'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado per la classe di concorso
A046: scienze giuridiche ed economiche ed è stato collocato nella conseguente graduatoria al posto n. 164, ovverosia in ultima posizione, con assegnazione di 12 punti.
Rivendica il riconoscimento di aggiuntivi 22 punti “per il servizio di insegnamento” di cui al paragrafo “B - Servizio di insegnamento o di educatore” dell'allegato 1) del decreto
[...]
[..
[...] n. 37 del 29 febbraio 2024, nonché di ulteriori 3 punti previsti al paragrafo Controparte_5
“C - ALTRI TITOLI” del ridetto allegato 1), conseguenti al “superamento di altri concorsi, per esami
e titoli, per altri esami ai soli fini abilitativi o di idoneità, relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti”.
Ora, il decreto del merito n. 37 del 29 febbraio 2024, all'art. 2, rubricato Controparte_1
“Norme relative alla valutazione”, dispone che “
1. Per il personale iscritto nella I e nella II fascia delle graduatorie ad esaurimento, la valutazione dei titoli viene effettuata sulla base della tabella approvata con decreto ministeriale 12 febbraio 2002, n. 11, modificata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno
2004, n. 143 (allegato 1)”.
Nel caso di specie, la scheda di valutazione titoli versata in atti relativa al ricorrente riporta sia il titolo consistente nel superamento del concorso ordinario a cattedre per la classe di concorso A046 - scienze giuridiche ed economiche indetto con D.M. del 23 marzo 1990, sia i titoli di servizio scolastico di insegnamento prestato negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, in relazione ai quali la Tabella di Valutazione dei Titoli per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e per il personale educativo, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti (Approvata con D.M. n. 11 del 12 febbraio 2002 e modificata dall'art.1, comma 3, del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito dalla legge 143 del 4 giugno 2004), di cui all'allegato 1 al D.M. n. 37 del 29 febbraio 2024, contempla rispettivamente l'assegnazione di n. 3 e n. 22 punti (v. all. fascicolo di parte ricorrente).
Tali titoli non sono stati considerati dall'amministrazione scolastica convenuta, che ha riconosciuto in favore della parte ricorrente l'inferiore punteggio di 12.
Ne discende il diritto del ricorrente al riconoscimento di ulteriori n. 25 punti e, conseguentemente, del punteggio complessivo di 37 punti nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valide per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, con ordine all'amministrazione resistente di provvedere alla conseguente riformulazione della cennata graduatoria.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1
, in persona del Controparte_1 Controparte_6 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il Controparte_3
27.09.2024, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento di ulteriori n. 25 punti e, conseguentemente, del punteggio complessivo di 37 punti nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valide per gli anni scolastici
2024/2025 e 2025/2026, con ordine all'amministrazione resistente di provvedere alla conseguente riformulazione della predetta graduatoria;
6 - condanna il al pagamento in favore della parte Controparte_1 ricorrente delle spese processuali liquidate in € 2.500,00, oltre a € 259,00 per esborsi, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15% nonché IVA e c.p.a. come per legge.
Bari, lì 27.05.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11735/2024 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti e POLI EMILIO VITO Parte_1 Parte_1
Ricorrente
, in persona del tempore, Controparte_1 CP_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
Convenuto contumace
Oggetto: punteggio GAE;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso del 27.09.2024, l'istante in epigrafe indicato, docente abilitato per la classe di concorso
A046 scienze giuridiche ed economiche, già incluso nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, ha esposto che, per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, ha presentato in data
15.03.2024 domanda di aggiornamento per la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento per l'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado per la predetta classe di concorso.
Ha lamentato di essere stato collocato nella conseguente graduatoria al posto n. 164, ovverosia all'ultimo posto, con assegnazione di 12 punti, non avendo l' resistente considerato né i titoli CP_3 di servizio scolastico di insegnamento posseduti, comportanti l'attribuzione di n. 22 punti, né il titolo professionale dato dal superamento del concorso ordinario a cattedre per la classe di concorso A046
- scienze giuridiche ed economiche indetto con D.M. del 23 marzo 1990, comportante l'attribuzione di n. 3 punti, per un totale di n. 25 punti spettanti ed ingiustamente non valutati.
Pertanto, il ricorrente, premesso di avere vanamente presentato all'amministrazione scolastica convenuta istanza del 25 luglio 2024 per il riesame in autotutela della graduatoria, ha chiesto dichiararsi il diritto a vedersi riconosciuto il maggior punteggio non attribuitogli, con ordine all'amministrazione resistente di provvedere alla conseguente riformulazione della medesima graduatoria, con il favore delle spese di giudizio.
Pur ritualmente evocata nel presente giudizio, l'amministrazione scolastica convenuta è rimasta contumace.
All'odierna udienza in trattazione scritta, il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
*
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
In via pregiudiziale, vanno svolte alcune considerazioni in ordine alla corretta individuazione del plesso giurisdizionale competente a conoscere della presente controversia.
Com'è noto, ai fini del riparto giurisdizionale, deve aversi riguardo al criterio c.d. della causa petendi
o petitum sostanziale determinato con riferimento ai fatti materiali allegati dall'attore e alla consistenza della fattispecie dedotta in giudizio.
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, lungo il solco tracciato sul punto dalla Suprema
Corte, va osservato come, pur devolvendo l'art. 63, comma 1, del D. Lgs. n. 165 del 2001 al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, “incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali”, la giurisdizione ordinaria non si estenda a qualsivoglia vertenza inerente al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del citato art. 63, comma 4, “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.
È, altresì, noto che, allorquando nel giudizio vengano in questione “atti amministrativi presupposti”, il giudice ordinario non viene per ciò solo automaticamente esautorato e può procedere alla loro
2 disapplicazione, se li riconosce illegittimi. Infatti, atteso come la giurisdizione si determini in base al c.d. petitum sostanziale individuato con riferimento ai fatti materiali allegati dall'attore e alla consistenza del rapporto dedotto in giudizio, ove sia rettamente radicata la cognizione del giudice ordinario, a quest'ultimo è riconosciuto il potere di verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell'ente pubblico, ed eventualmente disapplicarli, qualora il giudizio verta su pretese attinenti al rapporto di lavoro e riguardi, quindi, posizioni di diritto soggettivo del lavoratore, in relazione alle quali i suddetti provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono solamente atti presupposti (cfr. Cass., S.U., n. 13169 del 2006; Cass., S.U., n. 3677 del
2009; Cass., S.U., n. 11712 del 2016; Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 15-12-2016, n. 25837).
Cionondimeno, in punto di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato, ben possono venire in rilievo situazioni nelle quali la contestazione in giudizio della legittimità degli atti, espressione di poteri pubblicistici, previsti dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, implichi la deduzione di una posizione di interesse legittimo, nella quale il rapporto di lavoro non costituisce l'effettivo oggetto del giudizio, ma, per così dire, soltanto lo sfondo rilevante ai fini di qualificare la prospettata posizione soggettiva del ricorrente, derivando gli effetti pregiudizievoli direttamente dall'atto presupposto, con consequenziale sussistenza della giurisdizione amministrativa (cfr. Cass., S.U., n. 21592 del 2005; Cass., S.U., n. 23605 del 2006; Cass., S.U., n.
25254 del 2009; Cass., S.U., n. 11712 del 2016, cit.: Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 15-12-2016, n.
25837).
Ciò posto in termini generali, con specifico riferimento alla individuazione del giudice dotato di giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'inserimento dei docenti nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, nella giurisprudenza di legittimità si è individuata una linea di demarcazione chiara secondo cui è necessario “distinguere a seconda che la questione involga un atto di gestione delle graduatorie, nelle quali viene in rilievo in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria, ovvero la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, se non regolamentare, che disciplina
l'accesso alle graduatorie e, quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria” (Cass. civ. Sez.
Unite, Ord., 15/12/2016, n. 25837).
Allorché oggetto del giudizio sia l'accertamento della legittimità della regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento quale adottata con atto ministeriale, infatti, viene contestata la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua, e non già la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche nel caso di natura normativa sub-primaria, per cui la giurisdizione non può che essere del giudice amministrativo. Invero, si osserva “come la giurisdizione del giudice ordinario in materia di lavoro pubblico contrattualizzato è recessiva in favore di quella generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di impugnazione di atti organizzativi a contenuto generale con cui le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ovvero individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi o determinano le
3 dotazioni organiche complessive ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1 (cfr. Cass., S.U.,
n. 22779 del 2010), a maggior ragione sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ove
l'oggetto del giudizio sia l'impugnazione di un atto regolamentare di normazione sub primaria;
in tal senso, vedi Corte Cost. n. 41 del 2011, che, adita con incidente di costituzionalità dal TAR Lazio nel corso di un contenzioso analogo, ha osservato che il remittente giudica della legittimità degli atti amministrativi che fissano i criteri di formazione delle graduatorie (quelle permanenti della scuola)”
(v. Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 15/12/2016, n. 25837).
Espressamente, poi, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 1, prevede che le pubbliche amministrazioni agiscono sì con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, ma nel rispetto delle leggi e nell'ambito degli atti organizzativi di cui all'art. 2, comma 1, che sono a monte degli atti di gestione del rapporto riconducibili al potere regolamentare governativo o ministeriale ovvero alla potestà di emanare atti amministrativi generali di natura non regolamentare ed aventi un contenuto, comunque, sussumibile nell'ambito del predetto art. 2, comma 1. Qualora si tratti di veri e propri atti di normazione subprimaria, quindi regolamentare, sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di azione diretta al loro annullamento proposta da chi sia legittimato perché in situazione di interesse legittimo, ove, ancora, si tratti di atti amministrativi a contenuto generale ed astratto, ma privi di natura regolamentare, come talora espressamente previsto, parimenti sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di azione diretta al loro annullamento allorché il contenuto degli stessi sia riconducibile al D. Lgs. n. 165 del 2001 , cit. art. 2, comma 1.
Ne consegue che, ai fini della individuazione del giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento, già permanente, occorre, dunque, avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda
è, non solo formalmente, la censurata illegittimità dell'atto amministrativo generale o normativo, e soltanto quale effetto della rimozione di tale atto, di per sé direttamente preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria,
l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo vantata una posizione di interesse legittimo alla rimozione dell'atto immediatamente lesivo della sfera soggettiva dell'istante, la cui aspirazione al bene della vita è condizionata o inibita dal contenuto dell'atto amministrativo espressione di poteri pubblicistici. “Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario” (Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 15/12/2016, n. 25837).
In considerazione di tali coordinate ermeneutiche, nella presente fattispecie deve dirsi sussistente la giurisdizione del g.o..
4 Ancora, in via pregiudiziale, vanno ricordati alcuni principi in materia di contraddittorio, con particolare riferimento alle controversie in materia di rapporti di lavoro privatizzato alle dipendenze della P.A. inerenti al collocamento in graduatoria.
In primo luogo, si rammenta che “in materia di pubblico impiego privatizzato, nelle controversie relative all'espletamento di procedure concorsuali interne per il riconoscimento del diritto all'assegnazione del posto messo a concorso, sono contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e della domanda, implicita, di riformulazione della graduatoria, che esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i partecipanti coinvolti dai necessari raffronti, atteso, tra l'altro, il potere del giudice, ex art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, di adottare tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Il litisconsorzio necessario deve, invece, escludersi ove sia chiesto solo il risarcimento del danno, giacché, in questo caso, la controversia è circoscritta al singolo rapporto” (v. per tutte
Cass. n. 14914 del 05/06/2008).
Deve, poi, escludersi la necessità di operare l'integrazione del contradditorio con tutti gli iscritti in
GAE, atteso che, secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, tale integrazione si rende necessaria “se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti”
(così da ultimo Cass. 28766/2018), laddove nel caso di specie il ricorrente chiede la riformulazione della graduatoria ai soli fini dell'attribuzione di maggiori chances per l'assunzione.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
L'art. 1 co. 1 bis L. 4/6/2004 n. 143 recita: “Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del . La mancata Controparte_4 presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”.
Il ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento per la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento per l'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado per la classe di concorso
A046: scienze giuridiche ed economiche ed è stato collocato nella conseguente graduatoria al posto n. 164, ovverosia in ultima posizione, con assegnazione di 12 punti.
Rivendica il riconoscimento di aggiuntivi 22 punti “per il servizio di insegnamento” di cui al paragrafo “B - Servizio di insegnamento o di educatore” dell'allegato 1) del decreto
[...]
[..
[...] n. 37 del 29 febbraio 2024, nonché di ulteriori 3 punti previsti al paragrafo Controparte_5
“C - ALTRI TITOLI” del ridetto allegato 1), conseguenti al “superamento di altri concorsi, per esami
e titoli, per altri esami ai soli fini abilitativi o di idoneità, relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti”.
Ora, il decreto del merito n. 37 del 29 febbraio 2024, all'art. 2, rubricato Controparte_1
“Norme relative alla valutazione”, dispone che “
1. Per il personale iscritto nella I e nella II fascia delle graduatorie ad esaurimento, la valutazione dei titoli viene effettuata sulla base della tabella approvata con decreto ministeriale 12 febbraio 2002, n. 11, modificata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno
2004, n. 143 (allegato 1)”.
Nel caso di specie, la scheda di valutazione titoli versata in atti relativa al ricorrente riporta sia il titolo consistente nel superamento del concorso ordinario a cattedre per la classe di concorso A046 - scienze giuridiche ed economiche indetto con D.M. del 23 marzo 1990, sia i titoli di servizio scolastico di insegnamento prestato negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, in relazione ai quali la Tabella di Valutazione dei Titoli per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e per il personale educativo, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti (Approvata con D.M. n. 11 del 12 febbraio 2002 e modificata dall'art.1, comma 3, del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito dalla legge 143 del 4 giugno 2004), di cui all'allegato 1 al D.M. n. 37 del 29 febbraio 2024, contempla rispettivamente l'assegnazione di n. 3 e n. 22 punti (v. all. fascicolo di parte ricorrente).
Tali titoli non sono stati considerati dall'amministrazione scolastica convenuta, che ha riconosciuto in favore della parte ricorrente l'inferiore punteggio di 12.
Ne discende il diritto del ricorrente al riconoscimento di ulteriori n. 25 punti e, conseguentemente, del punteggio complessivo di 37 punti nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valide per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, con ordine all'amministrazione resistente di provvedere alla conseguente riformulazione della cennata graduatoria.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1
, in persona del Controparte_1 Controparte_6 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il Controparte_3
27.09.2024, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento di ulteriori n. 25 punti e, conseguentemente, del punteggio complessivo di 37 punti nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valide per gli anni scolastici
2024/2025 e 2025/2026, con ordine all'amministrazione resistente di provvedere alla conseguente riformulazione della predetta graduatoria;
6 - condanna il al pagamento in favore della parte Controparte_1 ricorrente delle spese processuali liquidate in € 2.500,00, oltre a € 259,00 per esborsi, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15% nonché IVA e c.p.a. come per legge.
Bari, lì 27.05.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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