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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/10/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3020/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 16/10/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3020/2024 R.G.A.L. e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Concetta Parisi
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Resistente
Rappresentato e difeso dal Funzionario dott.ssa Anna Rita Luciani
Oggetto: Pagamento Assegno di assistenza mensile per gli invalidi civili art. 13 L.
118/1971.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare alla ricorrente le spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 2.100,00 oltre ICA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario. pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 22.05.2024, ritualmente notificato, chiede che l' sia condannato a pagare in suo favore i ratei dell'assegno CP_1 di assistenza mensile per gli invalidi civili art. 13 L. 118/1971 stante l'avvenuto accertamento del requisito sanitario presupposto (a decorrere dalla domanda amministrativa del 4.11.2021) all'esito del procedimento di ATPO -ex art. 445 bis c.p.c.- promosso dinanzi al Tribunale di Velletri e definito con Decreto di Omologa n.
5380/2022 del 26.12.2023. Riferisce di avere notificato a mezzo PEC tramite del proprio difensore di fiducia il Decreto di Omologa alle competenti sedi dell' in CP_1 data 17.01.2024 di avere altresì trasmesso -con lo stesso mezzo e in pari data- all'Istituto la documentazione necessaria per consentire la verifica del possesso degli ulteriori requisiti di legge per accedere alle prestazioni in parola (in particolare il
Modello AP70 contenente tutte le informazioni necessarie all'adempimento).
Purtuttavia l' non ha provveduto ad erogare la prestazione nonostante il CP_1 possesso di tutti i requisiti di legge per cui si è vista costretta ad adire l'autorità giudiziaria. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e riferisce con provvedimento TE08 dell'11.03.2025 è CP_1 stata liquidata alla ricorrente la prestazione per cui è processo e che il successivo mese di aprile le somme sarebbero state accreditate con valuta 1.04.2025. Chiedeva, quindi, rinvio per addivenire alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite compensazione delle spese di lite.
Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dalle parti. All'udienza del
13.03.205 il procuratore del ricorrente preso atto di quanto dedotto dall' si CP_1 associava alla richiesta di rinvio. All'odierna udienza i procuratori chiedevano al giudicante di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Il procuratore della parte ricorrente insisteva per il riconoscimento delle spese processuali. Il procuratore dell' insisteva per la loro compensazione. All'esito della discussione CP_1 il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa appare utile precisare che l'istituto giuridico denominato
"cessazione della materia del contendere" è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia pagina 2 di 4 inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta.
E', quindi, un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia all'azione; b) rinuncia alla pretesa sostanziale;
c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione.
Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 2567/2007).
In definitiva “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150/2010).
Nel caso che ci occupa, considerato che dalla documentazione prodotta dall' in CP_1 allegato alla memoria di costituzione in giudizio e in data 15.10.2025 (Modelli TE08 e
TP/150 dell'11.03.2025; distinta di accredito dell'1.04.2024) risultano provati per tabulas la liquidazione e il pagamento della prestazione spettante alla ricorrente, così come peraltro confermato dalla difesa della stessa, per cui, in accoglimento della domanda proposta congiuntamente dai procuratori delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali va applicato il criterio della cd soccombenza virtuale in virtù del quale il Giudice procede a regolare le spese in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte attrice, fondando la propria valutazione su criteri di verosimiglianza, o su un'indagine sommaria di delibazione del merito, condotta in astratto, ipotizzando quello che avrebbe potuto essere l'esito del giudizio qualora fosse proseguito.
Osserva al riguardo questo giudicante che l'art. 445 bis c.p.c. dispone, al comma 5, che il Decreto di Omologa, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori pagina 3 di 4 requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni entro
120 giorni dalla notifica, sempreché la domanda dell'interessato sia completa di tutti i documenti e i dati necessari all'Istituto (Cass. 16 gennaio 1996, n. 317; Cass. 22 marzo
2001, n. 4155), anche ai sensi dell'art. 16, comma 6 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, come modificato dall'art, 1, comma 783 della legge 27 dicembre 2006, n, 296, in forza del quale la domanda incompleta non comporta il diritto a interessi legali e oneri accessori. Ne discende che la legittima attività svolta dall' inerente la verifica dei CP_1 requisiti socio-economici previsti dalla legge per accedere alla prestazione medesima, di norma comunicati dall' interessato tramite invio dei Modelli predisposti dall'Ente, implica la considerazione del termine di 120 giorni come termine che deve rimanere sospeso fino all'invio di detti Modelli all'Istituto, debitamente compilati, nonché dell'ulteriore documentazione che si rendesse eventualmente necessaria.
Tale considerazione, benché non rinvenibile nel testo normativo, può desumersi dalle considerazioni che precedono, oltre che dai principi generali del codice civile in materia di obbligazioni, e in particolare dall'art. 1175 c.c. che impone la diligente collaborazione del creditore per consentire al debitore l'adempimento dell'obbligazione.
Nel caso che ci occupa vi è prova in atti che la ricorrente in data 19.01.2024 notificava tramite del proprio difensore di fiducia il Decreto di Omologa alle competenti sedi dell' nonché trasmetteva all'Istituto in pari data tutta la documentazione CP_1 necessaria ai fini della liquidazione e pagamento della prestazione;
l' ha CP_1 provveduto alla liquidazione della prestazione con Modello TE08 dell'11.03.2025 ed ha provveduto al pagamento con valuta dell'1.04.2025.
Si è, quindi, in presenza di un adempimento tardivo, in quanto intervenuto all'incirca un anno dopo la scadenza del termine di 120 giorni di cui all'art. 445 bis c.p.c.. Non sussistono, quindi, giuste ragioni per disporre la compensazione anche solo parziale delle spese di lite che vengono liquidate e distratte come in dispositivo, ai sensi degli artt. 91 e 93 c.p.c. tenuto conto del credito accertato nel corso giudizio (€ 14.048,20)
Velletri, 16 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 16/10/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3020/2024 R.G.A.L. e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Concetta Parisi
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Resistente
Rappresentato e difeso dal Funzionario dott.ssa Anna Rita Luciani
Oggetto: Pagamento Assegno di assistenza mensile per gli invalidi civili art. 13 L.
118/1971.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare alla ricorrente le spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 2.100,00 oltre ICA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario. pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 22.05.2024, ritualmente notificato, chiede che l' sia condannato a pagare in suo favore i ratei dell'assegno CP_1 di assistenza mensile per gli invalidi civili art. 13 L. 118/1971 stante l'avvenuto accertamento del requisito sanitario presupposto (a decorrere dalla domanda amministrativa del 4.11.2021) all'esito del procedimento di ATPO -ex art. 445 bis c.p.c.- promosso dinanzi al Tribunale di Velletri e definito con Decreto di Omologa n.
5380/2022 del 26.12.2023. Riferisce di avere notificato a mezzo PEC tramite del proprio difensore di fiducia il Decreto di Omologa alle competenti sedi dell' in CP_1 data 17.01.2024 di avere altresì trasmesso -con lo stesso mezzo e in pari data- all'Istituto la documentazione necessaria per consentire la verifica del possesso degli ulteriori requisiti di legge per accedere alle prestazioni in parola (in particolare il
Modello AP70 contenente tutte le informazioni necessarie all'adempimento).
Purtuttavia l' non ha provveduto ad erogare la prestazione nonostante il CP_1 possesso di tutti i requisiti di legge per cui si è vista costretta ad adire l'autorità giudiziaria. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e riferisce con provvedimento TE08 dell'11.03.2025 è CP_1 stata liquidata alla ricorrente la prestazione per cui è processo e che il successivo mese di aprile le somme sarebbero state accreditate con valuta 1.04.2025. Chiedeva, quindi, rinvio per addivenire alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite compensazione delle spese di lite.
Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dalle parti. All'udienza del
13.03.205 il procuratore del ricorrente preso atto di quanto dedotto dall' si CP_1 associava alla richiesta di rinvio. All'odierna udienza i procuratori chiedevano al giudicante di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Il procuratore della parte ricorrente insisteva per il riconoscimento delle spese processuali. Il procuratore dell' insisteva per la loro compensazione. All'esito della discussione CP_1 il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa appare utile precisare che l'istituto giuridico denominato
"cessazione della materia del contendere" è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia pagina 2 di 4 inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta.
E', quindi, un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia all'azione; b) rinuncia alla pretesa sostanziale;
c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione.
Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 2567/2007).
In definitiva “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150/2010).
Nel caso che ci occupa, considerato che dalla documentazione prodotta dall' in CP_1 allegato alla memoria di costituzione in giudizio e in data 15.10.2025 (Modelli TE08 e
TP/150 dell'11.03.2025; distinta di accredito dell'1.04.2024) risultano provati per tabulas la liquidazione e il pagamento della prestazione spettante alla ricorrente, così come peraltro confermato dalla difesa della stessa, per cui, in accoglimento della domanda proposta congiuntamente dai procuratori delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali va applicato il criterio della cd soccombenza virtuale in virtù del quale il Giudice procede a regolare le spese in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte attrice, fondando la propria valutazione su criteri di verosimiglianza, o su un'indagine sommaria di delibazione del merito, condotta in astratto, ipotizzando quello che avrebbe potuto essere l'esito del giudizio qualora fosse proseguito.
Osserva al riguardo questo giudicante che l'art. 445 bis c.p.c. dispone, al comma 5, che il Decreto di Omologa, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori pagina 3 di 4 requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni entro
120 giorni dalla notifica, sempreché la domanda dell'interessato sia completa di tutti i documenti e i dati necessari all'Istituto (Cass. 16 gennaio 1996, n. 317; Cass. 22 marzo
2001, n. 4155), anche ai sensi dell'art. 16, comma 6 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, come modificato dall'art, 1, comma 783 della legge 27 dicembre 2006, n, 296, in forza del quale la domanda incompleta non comporta il diritto a interessi legali e oneri accessori. Ne discende che la legittima attività svolta dall' inerente la verifica dei CP_1 requisiti socio-economici previsti dalla legge per accedere alla prestazione medesima, di norma comunicati dall' interessato tramite invio dei Modelli predisposti dall'Ente, implica la considerazione del termine di 120 giorni come termine che deve rimanere sospeso fino all'invio di detti Modelli all'Istituto, debitamente compilati, nonché dell'ulteriore documentazione che si rendesse eventualmente necessaria.
Tale considerazione, benché non rinvenibile nel testo normativo, può desumersi dalle considerazioni che precedono, oltre che dai principi generali del codice civile in materia di obbligazioni, e in particolare dall'art. 1175 c.c. che impone la diligente collaborazione del creditore per consentire al debitore l'adempimento dell'obbligazione.
Nel caso che ci occupa vi è prova in atti che la ricorrente in data 19.01.2024 notificava tramite del proprio difensore di fiducia il Decreto di Omologa alle competenti sedi dell' nonché trasmetteva all'Istituto in pari data tutta la documentazione CP_1 necessaria ai fini della liquidazione e pagamento della prestazione;
l' ha CP_1 provveduto alla liquidazione della prestazione con Modello TE08 dell'11.03.2025 ed ha provveduto al pagamento con valuta dell'1.04.2025.
Si è, quindi, in presenza di un adempimento tardivo, in quanto intervenuto all'incirca un anno dopo la scadenza del termine di 120 giorni di cui all'art. 445 bis c.p.c.. Non sussistono, quindi, giuste ragioni per disporre la compensazione anche solo parziale delle spese di lite che vengono liquidate e distratte come in dispositivo, ai sensi degli artt. 91 e 93 c.p.c. tenuto conto del credito accertato nel corso giudizio (€ 14.048,20)
Velletri, 16 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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