Articolo 11 del Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59
Articolo 10Articolo 11 bis
Versione
23 marzo 1978
>
Versione
20 maggio 1978
>
Versione
13 luglio 2011
Art. 11.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalita' ed ivi trattenerlo per il tempo ((strettamente necessario al solo fine dell'identificazione e comunque)) non oltre le ventiquattro ore.
La disposizione prevista nel comma precedente si applica anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsita' delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identita' personale o dei documenti d'identita' da essa esibiti.
((Dell'accompagnamento e dell'ora in cui e' stato compiuto e' data immediata notizia al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi precedenti, ordina il rilascio della persona accompagnata)) .
((Al procuratore della Repubblica e' data altresi' immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui e' avvenuto)) .
Entrata in vigore il 13 luglio 2011
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente