Gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalita' ed ivi trattenerlo per il tempo ((strettamente necessario al solo fine dell'identificazione e comunque)) non oltre le ventiquattro ore.
La disposizione prevista nel comma precedente si applica anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsita' delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identita' personale o dei documenti d'identita' da essa esibiti.
((Dell'accompagnamento e dell'ora in cui e' stato compiuto e' data immediata notizia al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi precedenti, ordina il rilascio della persona accompagnata)) .
((Al procuratore della Repubblica e' data altresi' immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui e' avvenuto)) .