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Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/04/2024, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1269/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Tra
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
ATTORI e Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 10 aprile 2024 ad ore 19.15 innanzi al dott. Giacomo Rota, sono comparsi:
Per , e l'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
PANTO' CHIARA IRENE nonché le parti e Parte_1 [...]
; il legale si riporta agli atti insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate. Pt_3
Per la l'avv. TUMINO GIOVANNI, oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. Giovanna Vernuccio che si riporta agli atti instando per il rigetto delle avverse domande. Contesta la mancata iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B. in quanto l'eccezione si palesa tardiva e la società è titolare di licenza ex art. 115 T.U.B., nonché avuto riguardo alla pronuncia della Suprema Corte 18 marzo 2024 n. 7243. L'avv. Pantò rileva che l'eccezione non risulta tardiva in quanto afferisce al difetto di rappresentanza sostanziale e processuale rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Giacomo Rota
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rota, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), con il C.F._2 Parte_3 C.F._3
patrocinio dell'avv. Pantò Chiara Irene, elettivamente domiciliati in Siracusa al
Viale Santa Panagia n. 136/N
ATTORI
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Tumino Giovanni, elettivamente domiciliato in Via Ing. Migliorisi n. 16 in Ragusa
CONVENUTA
Oggetto: giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.
Conclusioni: come da atti di causa pagina 2 di 14 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti del presente giudizio possono così essere riassunti:
1) quale mandataria del Controparte_2 Org_1 CP_3
ha notificato a , e atto di
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
pignoramento immobiliare con cui il creditore procedente ha incardinato la procedura esecutiva R.G.ES. 262/2015 per il recupero della somma di Euro
77.880,59, oltre interessi e spese della fase, dovuta quale saldo del contratto di mutuo fondiario datato 23 maggio 2006 stipulato da;
Parte_3
2) , e hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_2 Parte_3
all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso il titolo esecutivo facendo leva sui seguenti due profili di doglianza: nullità per illiceità della causa del mutuo fondiario stipulato da al fine di tacitare precedenti finanziamenti e Parte_3
posizioni debitorie in essere con la banca ed inidoneità di esso a valere quale titolo esecutivo stante viepiù la sussistenza di plurime inadempienze della banca contrastanti con i principi di buona fede oggettiva e di solidarietà nei rapporti negoziali sì da inficiarne la validità quale titolo esecutivo, e difetto di titolarità attiva di nel credito oggetto della procedura esecutiva Controparte_1
immobiliare incoata stante la mancata evidenza della sussunzione del credito scaturente dal mutuo fondiario per cui è lite tra quelli oggetto di cessione in blocco avvenuta tra la cedente e la cessionaria;
Controparte_2 Controparte_1
3) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta da , Parte_1
e è stata disattesa dal giudice dell'esecuzione con Parte_2 Parte_3
ordinanza datata 27 aprile 2021 che, impugnata in sede di reclamo dagli odierni attori , e , è stata confermata con Parte_1 Parte_2 Parte_3
provvedimento collegiale del 22 gennaio 2022;
pagina 3 di 14 4) Così si esprime il provvedimento di reclamo: “Eccepiscono i reclamanti il difetto di legittimazione attiva ad agire del creditore originario
[...]
contestano la conformità all'originale del titolo Controparte_2
esecutivo ossia del contratto di mutuo sia della copia depositata telematicamente sia della copia cartacea depositata successivamente dal creditore, il difetto di rappresentanza tecnica del difensore costituito, la nullità del titolo in quanto le somme sono state destinate ad estinguere pregresse esposizioni debitorie e l'inefficacia a valere come titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. in quanto le somme non sono state immesse nella disponibilità del mutuatario, la mancata attivazione da parte del della polizza assicurativa, e la esistenza di vincoli di Org_2
destinazione urbanistica su talune particelle pignorate. Il G.E. con il provvedimento impugnato ha rigettato l'istanza di sospensione ritenendo che, quanto alla cessione del credito all'origine della presente procedura a
[...]
(e per essa alla mandataria ), della stessa è stato Controparte_1 Parte_4
dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Parte Seconda n. 93 dell'08.08.2017, e con riguardo alla prova che il credito rientrasse o meno nel pacchetto di quelli ceduti, nel caso di specie, che gli stessi non paiono così vaghi da esitare nell'indeterminatezza; con riguardo alla doglianza afferente la rispondenza del mutuo all'esclusiva finalità di estinguere una pregressa esposizione debitoria, è stata ritenuta una semplice asserzione, sfornita di supporto probatorio, considerato che il contratto di mutuo a valle sarebbe invalido solo nel caso in cui fosse provata la nullità del rapporto sottostante oppure fosse inesistente o illegittimo il presupposto su cui si fonda;
sufficiente a tal fine l'ingresso della somma nella sfera di disponibilità giuridica del mutuatario, disponibilità documentata dalla quietanza in atti ed in ogni caso dallo stesso opponente emergerebbe una differenza che in ogni caso pagina 4 di 14 giustificherebbe il finanziamento;
quanto alla dedotta esistenza di vincoli di destinazione urbanistica su alcuni dei beni pignorati, incidendo solo su taluni dei beni ricompresi nel compendio staggito e non investendo il diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata, non è comunque idoneo a determinare la sospensione integrale della procedura esecutiva. Con il reclamo gli opponenti hanno ribadito tutte le doglianze con particolare riferimento alla cessione del credito e al difetto di titolarità del credito considerate le cessioni intervenute (non tre come ritenuto dall'opponente non essendo intervenuta, nel caso di specie, la cessione intermedia di da ad Org_3 Org_4 Organizzazione_5
e da quest'ultimo a Controparte_2 [...]
e per essa quale mandataria Dalla Controparte_1 Parte_4
documentazione in atti si rileva che, di fatto, l'unico contratto di cessione che riguarda il caso di specie è quello stipulato in data 14/07/2017 da
[...]
che ha acquistato pro soluto da e Controparte_1 Controparte_2 Org_6
tutti i crediti da queste vantati derivanti da contratti di mutuo, di
[...]
apertura di credito o da finanziamenti concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e d il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate, mentre il passaggio da a Organizzazione_5 CP_2
riguarda la fusione per incorporazione intervenuta con atto del 19/10/2010
[...]
e registrato in pari data, allegato agli atti dal creditore, mentre
[...]
agisce quale mandataria del Controparte_2 Organizzazione_5
giusta procura del Notaio di Palermo del 21 novembre 2008 per la Per_1
gestione volta al recupero dei crediti anomali, mentre Controparte_1
quale cessionaria dei credit originariamente vantati da e per essa Controparte_2
quale mandataria già in forza di procura rilasciata Parte_4 CP_4
in data 20/07/2017 in atti. Della cessione tra e 2 Controparte_2 CP_1
pagina 5 di 14 è stato dato avviso mediante la pubblicazione nella Gazzetta Controparte_5
Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte seconda n. 93 dell'8.08.2017, allegata in atti dal creditore procedente. Sostengono i reclamanti che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione non appare sufficiente a dimostrare la titolarità del credito e che nessuna prova documentale risulta essere stata fornita in merito al credito in oggetto: nell'avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta la descrizione dei crediti ceduti risulta vaga e onnicomprensiva, né risulta dalla documentazione prodotta. Secondo l'orientamento consolidato della
Suprema Corte di Cassazione, cui fa riferimento il G.E. nell'ordinanza reclamata e che si condivide, “la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella
Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione “in blocco” dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti, che dispensa la banca dall'onere di procedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (Cassazione, VI sez. civ., Pres. Acierno -
Rel. Lamorgese | 29.09.2020 | n.20495). Ciò posto, la questione involge la prova che il credito odierno rientrasse o meno nel pacchetto di quelli ceduti, dal momento che “spetta al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione” (si confronti Cass. Civ n. 4116/2016 e n.
pagina 6 di 14 2215/2019). Nelle fattispecie di cessione in blocco l'individuazione dei crediti ceduti può avvenire sia attraverso il puntuale riferimento ai singoli crediti
(attraverso gli estremi della pratica e/o dei riferimenti contrattuali) sia attraverso la predeterminazione di criteri di individuazione, purché gli stessi risultino sufficientemente specifici. Nell'avviso di cessione dei crediti di cui alla GU in atti si legge che “la società …comunica che…in forza di un Controparte_1
contratto di cessione di crediti ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 14 luglio 2017 e con effetto in data 14 luglio 2017, ha acquistato pro soluto da tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, Controparte_6
accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Controparte_2
derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamento erogati in altre forme tecniche, concessi a persone fisiche e giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”.
A tale proposito si riporta la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n.
15884 del 13/06/2019 la quale ha chiarito che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”. In applicazione dei principi sopra esposti, si ritiene che l'avviso in Gazzetta
Ufficiale, allegata dall'opposto, sia idoneo al fine di consentire al debitore l'individuazione dei crediti ceduti - e, in particolare, per ritenere compreso quello odierno ceduto di cui al presente procedimento-, in quanto in esso si legge che tra i crediti ceduti sono ricompresi i mutui “concessi a persone fisiche e giuridiche pagina 7 di 14 nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”; trattasi di esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili e non vi è dubbio che la posizione di insolvenza degli odierni opponenti – reclamanti rende il credito della banca
“anomalo” e pertanto ricompreso tra quelli qualificati come attività finanziarie deteriorate. Con riguardo alla nullità insanabile del contratto di mutuo fondiario ribadita dai reclamanti atteso che lo stesso risulta essere stato erogato per estinguere un precedente finanziamento va ribadito, come già rilevato dal G.E. nel provvedimento impugnato e per le motivazioni indicate, che il contratto non menziona quale finalità esclusiva perseguita dal mutuatario e/o suggerita e/o
“imposta” dal mutuante quella di sanare la pregressa esposizione debitoria. La
Corte di Cassazione, con la recente pronuncia n. 1517 del 25/01/2021 ha affermato che il finanziamento della banca destinato ad estinguere una pregressa esposizione debitoria chirografaria in capo al proprio debitore non ha i requisiti sufficienti per essere qualificata “mutuo”, ma nel caso all'attenzione della
Suprema Corte il “ricavato” del mutuo era stato utilizzato dal mutuatario, in accordo con la banca mutuante, allo scopo specifico e programmatico di estinguere una pregressa esposizione debitoria della società mediante accredito in conto corrente. Nel caso di specie non sussiste alcuna prova che il mutuo stipulato tra le odierne parti in causa sia stato stipulato all'esclusivo scopo di estinguere la precedente esposizione debitoria ed anzi lo stesso opponente riconosce come ciò sia avvenuto parzialmente, per un importo pari a poco più di un terzo del totale mutuato. Inoltre, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso, integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a pagina 8 di 14 saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (
Cassazione Civile, Sez. III, 27 agosto 2015, n. 17194); pertanto, anche qualora il contratto di mutuo non sia accompagnato dalla materiale dazione di denaro non perde il carattere della realità, essendo sufficiente la mera disponibilità giuridica della somma mutuata: nel caso di specie, gli opponenti, con la sottoscrizione dell'atto di mutuo, hanno dichiarato di avere avuto erogata la somma, integrandosi con ciò la dazione, anche se solo giuridica e non ha dato prova della restituzione dell'importo dovuto almeno per la somma parziale riconosciuta come dovuta. Le ulteriori doglianze proposte dinanzi al G.E. e ribadite in sede di reclamo (sebbene quest'ultimo si focalizzi solo sulla validità del titolo esecutivo e sulla legittimazione del creditore), quali la conformità all'originale del titolo esecutivo depositato in copia, il difetto di rappresentanza tecnica del difensore costituito, la mancata attivazione da parte del della polizza Org_2
assicurativa e la esistenza di vincoli di destinazione urbanistica su talune particelle pignorate rimangono assorbite dai superiori rilievi ed in ogni caso sono ritenute dal collegio inidonee, anche ove in ipotesi fondate, a condurre alla sospensione della procedura esecutiva. In definitiva, il reclamo è infondato”;
5) E' seguito il presente giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. incoato da Pt_1
, e con cui sono state riproposte con difese
[...] Parte_2 Parte_3
corpose e produzione giurisprudenziale le doglianze sopra menzionate afferenti la validità del mutuo fondiario quale titolo esecutivo atto a fondare l'esecuzione forzata e la sussistenza della titolarità attiva nel rapporto di credito per cui è lite in capo alla elementi che sono stati entrambi Controparte_1
veementemente contestati dalla difesa di parte attrice;
pagina 9 di 14 6) Radicatosi il contraddittorio con la costituzione della Controparte_1
senza alcuna istruttoria la causa è giunta al naturale epilogo all'udienza del 10 aprile 2024.
Questi i fatti di causa, il Tribunale reputa di dovere disattendere le doglianze prospettate dagli attori , e facendo Parte_1 Parte_2 Parte_3
leva sulle considerazioni già espresse in seno al provvedimento di reclamo con l'aggiunta delle seguenti considerazioni.
Quanto alle doglianze concernenti il mutuo fondiario per cui è lite, la parte attrice ne ha dedotto la nullità sia per carenza del profilo causale posto che, in realtà, le somme date a mutuo erano servite non per procurare idonea provvista ma per tacitare pregressi debiti contratti dalla parte mutuataria con la banca, sia per perseguimento di finalità in frode alla legge ex art. 1344 c.c.
considerato che
, in tal modo, la banca aveva trasformato crediti chirografari in crediti ipotecari privilegiati con conseguente vanificazione della par condicio creditorum: tali critiche però ad avviso di chi scrive non possono essere condivise posto che la finalità del mutuatario di contrarre mutui fondiari al solo scopo di sanare pregressi debiti con la banca mutuante è da considerare pienamente lecita e rispondente ad un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, atteso che in tal modo il debitore mutuatario lucra la possibilità di dilazionare nel tempo il debito con le modalità temporali che più gli aggradano e che siano rispondenti ai propri obiettivi aziendali (si vedano le sentenze della Suprema Corte n. 28663 del 2013 e
19282 del 2014); il mutuo fondiario per cui è lite risulta pertanto dotato di valida causa e non persegue finalità in frode alla legge, costituendo la garanzia reale ipotecaria prevista in favore della banca la contropartita minima che spetta alla parte mutuante per avere concesso il “ripianamento della posizione debitoria” a bella posta indicato nelle premesse del testo negoziale, senza comunque sottacere come, nel caso per cui è lite, dell'importo di Euro 65.000,00 concesso a mutuo soltanto la somma di Euro 26.500,00 è servita a ripianare pregressi debiti con la banca sì da far residuare una discreta somma in capo al mutuatario. Tale ultima circostanza consente poi di ribadire la realità del mutuo pagina 10 di 14 in esame e la relativa validità di esso quale titolo esecutivo anche se la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo (Cass., sez. 3, 27/08/2015, n. 17194; Cass., sez. 1, 13/08/1999,
n. 8634). In un contesto come quello attuale di progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e loro sostituzione con annotazioni contabili, la consegna o traditio della somma è da intendersi, non esclusivamente quale trasferimento materiale e fisico di denaro nelle mani del mutuatario, ma anche quale trasmissione della disponibilità giuridica delle somme mutuate, sussistente oltre che nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio del mutuatario, ma anche quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (Cass., sez. 1, 15/07/1994,
n. 6686; Cass., sez. 3, 05/07/2001, n. 9074; Cass., sez. 1, 28/08/2004, n. 17211;
Cass., sez. 1, 03/01/2011, n. 14). Con specifico riferimento al mutuo fondiario, considerato che la legge prevede che la stipulazione del contratto e l'erogazione del danaro possano formare oggetto di atti separati (art. 39, comma 2, t.u.b.), è stato chiarito che per poter verificare se il contratto di mutuo si sia effettivamente perfezionato, esso non può essere esaminato atomisticamente, ma deve essere considerato ed interpretato congiuntamente agli altri atti accessori, che realizzano concretamente ed operativamente il conferimento ad altri della disponibilità giuridica di una somma di denaro da parte del mutuante. Con la conseguenza che pagina 11 di 14 l'accertamento demandato al giudice di merito deve estendersi alla natura ed al contenuto del contratto, integrato con l'atto di quietanza a saldo, e comprendere anche la verifica del requisito formale richiesto affinché l'atto possa assolvere alla funzione di titolo esecutivo (Cass., sez. 3, 27/08/2015, n. 17194; Cass., sez. 3,
05/03/2020, n. 6174).
Le residue doglianze alla vicenda negoziale per cui è lite e le asserite inadempienze imputabili alla banca mutuante giammai possono elidere la vis di titolo esecutivo del mutuo fondiario impugnato nella presente sede.
Se si passa al profilo della titolarità attiva della odierna convenuta con riguardo al credito scaturente dal mutuo fondiario contratto da , il Tribunale ne Parte_3
conferma la sussistenza non senza avere preso atto dell'inquietante circostanza tale per cui, come risulta dal testo della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
93 del giorno 8 agosto 2017 versata in atti, nella stessa giornata del 14 luglio 2014 la ha ceduto a tre distinti soggetti giuridici, la Controparte_2 Controparte_7
la e la un grappolo di crediti
[...] Controparte_1 Organizzazione_7
individuati nello stesso modo, ad esempio sulla base del medesimo periodo di genesi (1971 – 2016), sì da ingenerare dubbi più che legittimi circa la titolarità del soggetto cessionario che sia effettivamente subentrato nella titolarità della posizione sostanziale per cui è lite.
Tale apparente situazione opaca viene chiarita, contrariamente a quanto sostenuto dalla pregevole sentenza del Tribunale di Rovigo n. 156 del 21 febbraio 2023 prodotta agli atti dalla difesa di parte attrice che, sul punto, si esprime nel senso di disconoscere alcun valore probatorio alla dichiarazione della parte cedente che attesti che il credito oggetto di lite è stato ceduto alla parte esecutante odierna convenuta in quanto “atto predisposto unilateralmente dalla .. CP_8
documento di epoca successiva all'avvenuta cessione e che non consente di pagina 12 di 14 verificare la veridicità di quanto asserito ”, proprio dal tenore della dichiarazione rilasciata da , condirettore dirigente della Testimone_1 Controparte_2
attestante che “tra i crediti compresi nella cessione a favore di
[...]
rientrano anche i crediti vantati nei confronti di Controparte_1 Pt_3
derivanti dal contratto di mutuo del 23/05/2006 a rogito del Notaio
[...] [...]
, rep. n. 17713 - racc. n. 6467 di originari euro 65.000,00”: ad avviso di chi Per_2
scrive a tale dichiarazione deve attribuirsi estrema importanza considerato che la banca cedente, nel confermare di non essere più titolare del credito, attesta un fatto a sé sfavorevole sostenendo di essersi spogliato della posta creditoria a vantaggio di altro soggetto, nel caso in esame divenuto in sua Controparte_1
vece effettivo titolare del credito e beneficiaria della prestazione pecuniaria e dei diritti ed azioni che ne conseguono.
Tale constatazione consente di superare tutte le questioni dei numeri identificativi dei codici del credito per cui si procede, numeri che cambiano al variare della banca od istituti titolari del credito che si succedono nel coacervo delle cessioni in blocco che popolano il sistema finanziario italiano e fuga ogni dubbio al ceduto circa la soggettività del destinatario del pagamento, avuto viepiù riguardo al disposto di cui all'art. 1189 c.c. che fa comunque salvo il pagamento – ed il relativo effetto liberatorio - al creditore apparente.
E' stata da ultimo eccepita la mancata iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B. della ai fini della invalidità del mandato ad esigere il credito e Controparte_1
del difetto di rappresentanza sostanziale e processuale: l'eccezione appare infondata avuto riguardo alla pronuncia della Suprema Corte di cassazione 18 marzo 2024 n. 7243 a mente della quale “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non pagina 13 di 14 deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
In definitiva nessuna delle doglianze di parte attrice può essere accolta: segue la condanna di , e al pagamento delle Parte_1 Parte_2 Parte_3
spese di lite in applicazione della regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le domande azionate dagli attori , e Parte_1 Parte_2
; Parte_3
2. Condanna , e a rimborsare alla Parte_1 Parte_2 Parte_3
le spese di lite che si liquidano in Euro 8.000,00 Controparte_1
per compenso di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Siracusa, 10 aprile 2024 Il Giudice
dott. Giacomo Rota
pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Tra
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
ATTORI e Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 10 aprile 2024 ad ore 19.15 innanzi al dott. Giacomo Rota, sono comparsi:
Per , e l'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
PANTO' CHIARA IRENE nonché le parti e Parte_1 [...]
; il legale si riporta agli atti insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate. Pt_3
Per la l'avv. TUMINO GIOVANNI, oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. Giovanna Vernuccio che si riporta agli atti instando per il rigetto delle avverse domande. Contesta la mancata iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B. in quanto l'eccezione si palesa tardiva e la società è titolare di licenza ex art. 115 T.U.B., nonché avuto riguardo alla pronuncia della Suprema Corte 18 marzo 2024 n. 7243. L'avv. Pantò rileva che l'eccezione non risulta tardiva in quanto afferisce al difetto di rappresentanza sostanziale e processuale rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Giacomo Rota
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rota, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), con il C.F._2 Parte_3 C.F._3
patrocinio dell'avv. Pantò Chiara Irene, elettivamente domiciliati in Siracusa al
Viale Santa Panagia n. 136/N
ATTORI
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Tumino Giovanni, elettivamente domiciliato in Via Ing. Migliorisi n. 16 in Ragusa
CONVENUTA
Oggetto: giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.
Conclusioni: come da atti di causa pagina 2 di 14 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti del presente giudizio possono così essere riassunti:
1) quale mandataria del Controparte_2 Org_1 CP_3
ha notificato a , e atto di
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
pignoramento immobiliare con cui il creditore procedente ha incardinato la procedura esecutiva R.G.ES. 262/2015 per il recupero della somma di Euro
77.880,59, oltre interessi e spese della fase, dovuta quale saldo del contratto di mutuo fondiario datato 23 maggio 2006 stipulato da;
Parte_3
2) , e hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_2 Parte_3
all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso il titolo esecutivo facendo leva sui seguenti due profili di doglianza: nullità per illiceità della causa del mutuo fondiario stipulato da al fine di tacitare precedenti finanziamenti e Parte_3
posizioni debitorie in essere con la banca ed inidoneità di esso a valere quale titolo esecutivo stante viepiù la sussistenza di plurime inadempienze della banca contrastanti con i principi di buona fede oggettiva e di solidarietà nei rapporti negoziali sì da inficiarne la validità quale titolo esecutivo, e difetto di titolarità attiva di nel credito oggetto della procedura esecutiva Controparte_1
immobiliare incoata stante la mancata evidenza della sussunzione del credito scaturente dal mutuo fondiario per cui è lite tra quelli oggetto di cessione in blocco avvenuta tra la cedente e la cessionaria;
Controparte_2 Controparte_1
3) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta da , Parte_1
e è stata disattesa dal giudice dell'esecuzione con Parte_2 Parte_3
ordinanza datata 27 aprile 2021 che, impugnata in sede di reclamo dagli odierni attori , e , è stata confermata con Parte_1 Parte_2 Parte_3
provvedimento collegiale del 22 gennaio 2022;
pagina 3 di 14 4) Così si esprime il provvedimento di reclamo: “Eccepiscono i reclamanti il difetto di legittimazione attiva ad agire del creditore originario
[...]
contestano la conformità all'originale del titolo Controparte_2
esecutivo ossia del contratto di mutuo sia della copia depositata telematicamente sia della copia cartacea depositata successivamente dal creditore, il difetto di rappresentanza tecnica del difensore costituito, la nullità del titolo in quanto le somme sono state destinate ad estinguere pregresse esposizioni debitorie e l'inefficacia a valere come titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. in quanto le somme non sono state immesse nella disponibilità del mutuatario, la mancata attivazione da parte del della polizza assicurativa, e la esistenza di vincoli di Org_2
destinazione urbanistica su talune particelle pignorate. Il G.E. con il provvedimento impugnato ha rigettato l'istanza di sospensione ritenendo che, quanto alla cessione del credito all'origine della presente procedura a
[...]
(e per essa alla mandataria ), della stessa è stato Controparte_1 Parte_4
dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Parte Seconda n. 93 dell'08.08.2017, e con riguardo alla prova che il credito rientrasse o meno nel pacchetto di quelli ceduti, nel caso di specie, che gli stessi non paiono così vaghi da esitare nell'indeterminatezza; con riguardo alla doglianza afferente la rispondenza del mutuo all'esclusiva finalità di estinguere una pregressa esposizione debitoria, è stata ritenuta una semplice asserzione, sfornita di supporto probatorio, considerato che il contratto di mutuo a valle sarebbe invalido solo nel caso in cui fosse provata la nullità del rapporto sottostante oppure fosse inesistente o illegittimo il presupposto su cui si fonda;
sufficiente a tal fine l'ingresso della somma nella sfera di disponibilità giuridica del mutuatario, disponibilità documentata dalla quietanza in atti ed in ogni caso dallo stesso opponente emergerebbe una differenza che in ogni caso pagina 4 di 14 giustificherebbe il finanziamento;
quanto alla dedotta esistenza di vincoli di destinazione urbanistica su alcuni dei beni pignorati, incidendo solo su taluni dei beni ricompresi nel compendio staggito e non investendo il diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata, non è comunque idoneo a determinare la sospensione integrale della procedura esecutiva. Con il reclamo gli opponenti hanno ribadito tutte le doglianze con particolare riferimento alla cessione del credito e al difetto di titolarità del credito considerate le cessioni intervenute (non tre come ritenuto dall'opponente non essendo intervenuta, nel caso di specie, la cessione intermedia di da ad Org_3 Org_4 Organizzazione_5
e da quest'ultimo a Controparte_2 [...]
e per essa quale mandataria Dalla Controparte_1 Parte_4
documentazione in atti si rileva che, di fatto, l'unico contratto di cessione che riguarda il caso di specie è quello stipulato in data 14/07/2017 da
[...]
che ha acquistato pro soluto da e Controparte_1 Controparte_2 Org_6
tutti i crediti da queste vantati derivanti da contratti di mutuo, di
[...]
apertura di credito o da finanziamenti concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e d il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate, mentre il passaggio da a Organizzazione_5 CP_2
riguarda la fusione per incorporazione intervenuta con atto del 19/10/2010
[...]
e registrato in pari data, allegato agli atti dal creditore, mentre
[...]
agisce quale mandataria del Controparte_2 Organizzazione_5
giusta procura del Notaio di Palermo del 21 novembre 2008 per la Per_1
gestione volta al recupero dei crediti anomali, mentre Controparte_1
quale cessionaria dei credit originariamente vantati da e per essa Controparte_2
quale mandataria già in forza di procura rilasciata Parte_4 CP_4
in data 20/07/2017 in atti. Della cessione tra e 2 Controparte_2 CP_1
pagina 5 di 14 è stato dato avviso mediante la pubblicazione nella Gazzetta Controparte_5
Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte seconda n. 93 dell'8.08.2017, allegata in atti dal creditore procedente. Sostengono i reclamanti che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione non appare sufficiente a dimostrare la titolarità del credito e che nessuna prova documentale risulta essere stata fornita in merito al credito in oggetto: nell'avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta la descrizione dei crediti ceduti risulta vaga e onnicomprensiva, né risulta dalla documentazione prodotta. Secondo l'orientamento consolidato della
Suprema Corte di Cassazione, cui fa riferimento il G.E. nell'ordinanza reclamata e che si condivide, “la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella
Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione “in blocco” dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti, che dispensa la banca dall'onere di procedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (Cassazione, VI sez. civ., Pres. Acierno -
Rel. Lamorgese | 29.09.2020 | n.20495). Ciò posto, la questione involge la prova che il credito odierno rientrasse o meno nel pacchetto di quelli ceduti, dal momento che “spetta al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione” (si confronti Cass. Civ n. 4116/2016 e n.
pagina 6 di 14 2215/2019). Nelle fattispecie di cessione in blocco l'individuazione dei crediti ceduti può avvenire sia attraverso il puntuale riferimento ai singoli crediti
(attraverso gli estremi della pratica e/o dei riferimenti contrattuali) sia attraverso la predeterminazione di criteri di individuazione, purché gli stessi risultino sufficientemente specifici. Nell'avviso di cessione dei crediti di cui alla GU in atti si legge che “la società …comunica che…in forza di un Controparte_1
contratto di cessione di crediti ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 14 luglio 2017 e con effetto in data 14 luglio 2017, ha acquistato pro soluto da tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, Controparte_6
accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Controparte_2
derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamento erogati in altre forme tecniche, concessi a persone fisiche e giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”.
A tale proposito si riporta la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n.
15884 del 13/06/2019 la quale ha chiarito che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”. In applicazione dei principi sopra esposti, si ritiene che l'avviso in Gazzetta
Ufficiale, allegata dall'opposto, sia idoneo al fine di consentire al debitore l'individuazione dei crediti ceduti - e, in particolare, per ritenere compreso quello odierno ceduto di cui al presente procedimento-, in quanto in esso si legge che tra i crediti ceduti sono ricompresi i mutui “concessi a persone fisiche e giuridiche pagina 7 di 14 nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”; trattasi di esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili e non vi è dubbio che la posizione di insolvenza degli odierni opponenti – reclamanti rende il credito della banca
“anomalo” e pertanto ricompreso tra quelli qualificati come attività finanziarie deteriorate. Con riguardo alla nullità insanabile del contratto di mutuo fondiario ribadita dai reclamanti atteso che lo stesso risulta essere stato erogato per estinguere un precedente finanziamento va ribadito, come già rilevato dal G.E. nel provvedimento impugnato e per le motivazioni indicate, che il contratto non menziona quale finalità esclusiva perseguita dal mutuatario e/o suggerita e/o
“imposta” dal mutuante quella di sanare la pregressa esposizione debitoria. La
Corte di Cassazione, con la recente pronuncia n. 1517 del 25/01/2021 ha affermato che il finanziamento della banca destinato ad estinguere una pregressa esposizione debitoria chirografaria in capo al proprio debitore non ha i requisiti sufficienti per essere qualificata “mutuo”, ma nel caso all'attenzione della
Suprema Corte il “ricavato” del mutuo era stato utilizzato dal mutuatario, in accordo con la banca mutuante, allo scopo specifico e programmatico di estinguere una pregressa esposizione debitoria della società mediante accredito in conto corrente. Nel caso di specie non sussiste alcuna prova che il mutuo stipulato tra le odierne parti in causa sia stato stipulato all'esclusivo scopo di estinguere la precedente esposizione debitoria ed anzi lo stesso opponente riconosce come ciò sia avvenuto parzialmente, per un importo pari a poco più di un terzo del totale mutuato. Inoltre, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso, integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a pagina 8 di 14 saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (
Cassazione Civile, Sez. III, 27 agosto 2015, n. 17194); pertanto, anche qualora il contratto di mutuo non sia accompagnato dalla materiale dazione di denaro non perde il carattere della realità, essendo sufficiente la mera disponibilità giuridica della somma mutuata: nel caso di specie, gli opponenti, con la sottoscrizione dell'atto di mutuo, hanno dichiarato di avere avuto erogata la somma, integrandosi con ciò la dazione, anche se solo giuridica e non ha dato prova della restituzione dell'importo dovuto almeno per la somma parziale riconosciuta come dovuta. Le ulteriori doglianze proposte dinanzi al G.E. e ribadite in sede di reclamo (sebbene quest'ultimo si focalizzi solo sulla validità del titolo esecutivo e sulla legittimazione del creditore), quali la conformità all'originale del titolo esecutivo depositato in copia, il difetto di rappresentanza tecnica del difensore costituito, la mancata attivazione da parte del della polizza Org_2
assicurativa e la esistenza di vincoli di destinazione urbanistica su talune particelle pignorate rimangono assorbite dai superiori rilievi ed in ogni caso sono ritenute dal collegio inidonee, anche ove in ipotesi fondate, a condurre alla sospensione della procedura esecutiva. In definitiva, il reclamo è infondato”;
5) E' seguito il presente giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. incoato da Pt_1
, e con cui sono state riproposte con difese
[...] Parte_2 Parte_3
corpose e produzione giurisprudenziale le doglianze sopra menzionate afferenti la validità del mutuo fondiario quale titolo esecutivo atto a fondare l'esecuzione forzata e la sussistenza della titolarità attiva nel rapporto di credito per cui è lite in capo alla elementi che sono stati entrambi Controparte_1
veementemente contestati dalla difesa di parte attrice;
pagina 9 di 14 6) Radicatosi il contraddittorio con la costituzione della Controparte_1
senza alcuna istruttoria la causa è giunta al naturale epilogo all'udienza del 10 aprile 2024.
Questi i fatti di causa, il Tribunale reputa di dovere disattendere le doglianze prospettate dagli attori , e facendo Parte_1 Parte_2 Parte_3
leva sulle considerazioni già espresse in seno al provvedimento di reclamo con l'aggiunta delle seguenti considerazioni.
Quanto alle doglianze concernenti il mutuo fondiario per cui è lite, la parte attrice ne ha dedotto la nullità sia per carenza del profilo causale posto che, in realtà, le somme date a mutuo erano servite non per procurare idonea provvista ma per tacitare pregressi debiti contratti dalla parte mutuataria con la banca, sia per perseguimento di finalità in frode alla legge ex art. 1344 c.c.
considerato che
, in tal modo, la banca aveva trasformato crediti chirografari in crediti ipotecari privilegiati con conseguente vanificazione della par condicio creditorum: tali critiche però ad avviso di chi scrive non possono essere condivise posto che la finalità del mutuatario di contrarre mutui fondiari al solo scopo di sanare pregressi debiti con la banca mutuante è da considerare pienamente lecita e rispondente ad un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, atteso che in tal modo il debitore mutuatario lucra la possibilità di dilazionare nel tempo il debito con le modalità temporali che più gli aggradano e che siano rispondenti ai propri obiettivi aziendali (si vedano le sentenze della Suprema Corte n. 28663 del 2013 e
19282 del 2014); il mutuo fondiario per cui è lite risulta pertanto dotato di valida causa e non persegue finalità in frode alla legge, costituendo la garanzia reale ipotecaria prevista in favore della banca la contropartita minima che spetta alla parte mutuante per avere concesso il “ripianamento della posizione debitoria” a bella posta indicato nelle premesse del testo negoziale, senza comunque sottacere come, nel caso per cui è lite, dell'importo di Euro 65.000,00 concesso a mutuo soltanto la somma di Euro 26.500,00 è servita a ripianare pregressi debiti con la banca sì da far residuare una discreta somma in capo al mutuatario. Tale ultima circostanza consente poi di ribadire la realità del mutuo pagina 10 di 14 in esame e la relativa validità di esso quale titolo esecutivo anche se la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo (Cass., sez. 3, 27/08/2015, n. 17194; Cass., sez. 1, 13/08/1999,
n. 8634). In un contesto come quello attuale di progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e loro sostituzione con annotazioni contabili, la consegna o traditio della somma è da intendersi, non esclusivamente quale trasferimento materiale e fisico di denaro nelle mani del mutuatario, ma anche quale trasmissione della disponibilità giuridica delle somme mutuate, sussistente oltre che nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio del mutuatario, ma anche quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (Cass., sez. 1, 15/07/1994,
n. 6686; Cass., sez. 3, 05/07/2001, n. 9074; Cass., sez. 1, 28/08/2004, n. 17211;
Cass., sez. 1, 03/01/2011, n. 14). Con specifico riferimento al mutuo fondiario, considerato che la legge prevede che la stipulazione del contratto e l'erogazione del danaro possano formare oggetto di atti separati (art. 39, comma 2, t.u.b.), è stato chiarito che per poter verificare se il contratto di mutuo si sia effettivamente perfezionato, esso non può essere esaminato atomisticamente, ma deve essere considerato ed interpretato congiuntamente agli altri atti accessori, che realizzano concretamente ed operativamente il conferimento ad altri della disponibilità giuridica di una somma di denaro da parte del mutuante. Con la conseguenza che pagina 11 di 14 l'accertamento demandato al giudice di merito deve estendersi alla natura ed al contenuto del contratto, integrato con l'atto di quietanza a saldo, e comprendere anche la verifica del requisito formale richiesto affinché l'atto possa assolvere alla funzione di titolo esecutivo (Cass., sez. 3, 27/08/2015, n. 17194; Cass., sez. 3,
05/03/2020, n. 6174).
Le residue doglianze alla vicenda negoziale per cui è lite e le asserite inadempienze imputabili alla banca mutuante giammai possono elidere la vis di titolo esecutivo del mutuo fondiario impugnato nella presente sede.
Se si passa al profilo della titolarità attiva della odierna convenuta con riguardo al credito scaturente dal mutuo fondiario contratto da , il Tribunale ne Parte_3
conferma la sussistenza non senza avere preso atto dell'inquietante circostanza tale per cui, come risulta dal testo della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
93 del giorno 8 agosto 2017 versata in atti, nella stessa giornata del 14 luglio 2014 la ha ceduto a tre distinti soggetti giuridici, la Controparte_2 Controparte_7
la e la un grappolo di crediti
[...] Controparte_1 Organizzazione_7
individuati nello stesso modo, ad esempio sulla base del medesimo periodo di genesi (1971 – 2016), sì da ingenerare dubbi più che legittimi circa la titolarità del soggetto cessionario che sia effettivamente subentrato nella titolarità della posizione sostanziale per cui è lite.
Tale apparente situazione opaca viene chiarita, contrariamente a quanto sostenuto dalla pregevole sentenza del Tribunale di Rovigo n. 156 del 21 febbraio 2023 prodotta agli atti dalla difesa di parte attrice che, sul punto, si esprime nel senso di disconoscere alcun valore probatorio alla dichiarazione della parte cedente che attesti che il credito oggetto di lite è stato ceduto alla parte esecutante odierna convenuta in quanto “atto predisposto unilateralmente dalla .. CP_8
documento di epoca successiva all'avvenuta cessione e che non consente di pagina 12 di 14 verificare la veridicità di quanto asserito ”, proprio dal tenore della dichiarazione rilasciata da , condirettore dirigente della Testimone_1 Controparte_2
attestante che “tra i crediti compresi nella cessione a favore di
[...]
rientrano anche i crediti vantati nei confronti di Controparte_1 Pt_3
derivanti dal contratto di mutuo del 23/05/2006 a rogito del Notaio
[...] [...]
, rep. n. 17713 - racc. n. 6467 di originari euro 65.000,00”: ad avviso di chi Per_2
scrive a tale dichiarazione deve attribuirsi estrema importanza considerato che la banca cedente, nel confermare di non essere più titolare del credito, attesta un fatto a sé sfavorevole sostenendo di essersi spogliato della posta creditoria a vantaggio di altro soggetto, nel caso in esame divenuto in sua Controparte_1
vece effettivo titolare del credito e beneficiaria della prestazione pecuniaria e dei diritti ed azioni che ne conseguono.
Tale constatazione consente di superare tutte le questioni dei numeri identificativi dei codici del credito per cui si procede, numeri che cambiano al variare della banca od istituti titolari del credito che si succedono nel coacervo delle cessioni in blocco che popolano il sistema finanziario italiano e fuga ogni dubbio al ceduto circa la soggettività del destinatario del pagamento, avuto viepiù riguardo al disposto di cui all'art. 1189 c.c. che fa comunque salvo il pagamento – ed il relativo effetto liberatorio - al creditore apparente.
E' stata da ultimo eccepita la mancata iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B. della ai fini della invalidità del mandato ad esigere il credito e Controparte_1
del difetto di rappresentanza sostanziale e processuale: l'eccezione appare infondata avuto riguardo alla pronuncia della Suprema Corte di cassazione 18 marzo 2024 n. 7243 a mente della quale “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non pagina 13 di 14 deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
In definitiva nessuna delle doglianze di parte attrice può essere accolta: segue la condanna di , e al pagamento delle Parte_1 Parte_2 Parte_3
spese di lite in applicazione della regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le domande azionate dagli attori , e Parte_1 Parte_2
; Parte_3
2. Condanna , e a rimborsare alla Parte_1 Parte_2 Parte_3
le spese di lite che si liquidano in Euro 8.000,00 Controparte_1
per compenso di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Siracusa, 10 aprile 2024 Il Giudice
dott. Giacomo Rota
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