Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
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CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Pietro Ernesto De Felice Giudice Tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 5729/2018 R.G., avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 2.4.2025, tra:
- , nato il [...] a [...] (C.F.: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avvocato Stefano Cianci (C.F.:
C.F._2
- ricorrente -
e
- (C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del , rappresentato e difeso, giusta procura alle Controparte_2 liti allegata a nuova comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Adolfo Russo (C. F.:
) C.F._3
resistente -
1
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33 contro il
, con cui ha premesso: Controparte_1
- che, con contratto di fitto di azienda agricola dell'1/09/2013, la società agricola Mazzafarro
s.n.c. di De RO ND & C. ha concesso in affitto ad esso ricorrente, per la durata di dieci anni decorrenti dalla stipula, i fondi rustici e le strutture su di essi esistenti (fabbricati e manufatti per l'allevamento bufalino, oltre ad un fabbricato per abitazione), siti in agro del
Comune di Mondragone (CE), per la complessiva estensione di ettari 57.14.18 (cfr. all. n.
1), così censiti in catasto: -Foglio 55, particella 5004, SAT (Superficie utilizzata): 33.117; -
Foglio 55, particella 5001, SAT: 270.664; - Foglio 55, particella 5002, SAT: 1.377; - Foglio
55, particella 47, SAT: 266.260;
- che tali fondi hanno indirizzo cerealicolo- zootecnico con allevamento di bufale per la produzione del latte, da destinare alla trasformazione industriale per produrre mozzarelle di bufala a denominazione protetta;
- che l'alimentazione del bestiame presente in azienda è assicurato in prevalenza dal foraggio prodotto dai terreni aziendali;
- che i terreni che costituiscono l'azienda rientrano nel comprensorio del
[...]
responsabile della gestione e della manutenzione dei Controparte_3
canali di scolo delle acque piovane;
- che già in precedenza esso ricorrente aveva agito in giudizio dinanzi al Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli per conseguire il risarcimento dei danni subiti negli anni 2005 e 2006 a seguito di allagamenti subiti dal fondo a causa della cattiva manutenzione del canale di bonifica;
- che, in epoca successiva al detto giudizio, l'azienda agricola di esso ricorrente ha subito ulteriori danni, alcuni oggetto di diffida del 27.2.2015 ed altri subiti a seguito di esondazioni degli anni 2016-2017.
Sulla base di queste premesse il ricorrente ha, quindi, avanzato richiesta di condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in ragione Controparte_1
2 dell'omessa manutenzione dei canali di scolo delle acque piovane, quantificati in euro
142.241,60.
…
Si è costituito in giudizio il , Controparte_1
che ha contestato la propria responsabilità ed ha in particolare eccepito l'eccezionalità degli eventi meteorologici che hanno colpito la dal 14 al 20 ottobre 2015. Controparte_4
…
Con ordinanza del 7.6.2022 il giudice delegato ha ammesso la prova testi articolata dalla parte ricorrente.
Espletata la prova alle udienza del 6.6.2023 e del 7.11.2023, le conclusioni sono state precisate dinanzi al giudice delegato con le note scritte sostitutive dell'udienza del 4.6.2024
e, successivamente, il processo è stato assegnato a sentenza all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 2.4.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è parzialmente fondata.
La circostanza che il ricorrente coltivasse in qualità di affittuario i fondi rustici per cui è causa,
destinati ad attività di allevamento di bovini e bufalini, è provata dal contratto di affitto di azienda agricola del 1.9.2013, depositato agli atti, nonché dalle dichiarazioni dei testi escussi, e Testimone_1 Testimone_2
Quanto ai fatti lamentati in ricorso, il teste , dipendente Testimone_1
dell'azienda, ha riferito (all'udienza del 6.6.2023):
- che il fondo dove si trova l'azienda del è stato interessato da esondazioni dei Pt_1
canali di bonifica nell'inverno 2014/2015 e nell'inverno 2016/2017;
-che, nell'inverno 2014/2015, gli allagamenti hanno provocato danni alle colture di erba medica e mais, entrambi destinati a cibo per i bufali allevati in azienda: l'erba medica
(coltivata su 50 moggi di terreno) si è persa completamente;
il mais (coltivato su 120 moggi di terreno) per la maggior parte;
- che invece, nell'inverno 2016/2017, l'erba medica non c'era, poiché era andata distrutta nel corso dell'esondazione precedente, mentre era di nuovo presente il mais, una parte del quale è andata distrutta;
3 - che inoltre, in ambedue le occasioni, sono andate parzialmente distrutte anche le balle di fieno.
Ha aggiunto il teste che i canali di bonifica sono presenti uno all'ingresso dell'azienda, uno al centro dell'azienda e l'altro alla fine dell'azienda: essi hanno una funzione di raccolta delle acque dei terreni, ma sono pieni di vegetazione, non vengono mai puliti e quindi l'acqua non defluisce.
L'altro teste escusso (alla udienza del 7.11.2023), ex dipendente Testimone_2
dell'azienda, ha invece riferito esclusivamente dell'esondazione dell'autunno 2016, che ha riguardato il canale di bonifica denominato “Vena Grande”: egli ha dichiarato che in tale occasione è andato perso il raccolto di mais nonché le balle di fieno;
ha precisato, in particolare, che è andata persa l'intera produzione del mais presente su di un campo di 25 ettari, mentre invece è andata persa solo parte della produzione presente su di un altro campo, di circa 10 ettari.
Anch'egli ha riferito che il canale di bonifica si presentava all'epoca, e si presenta tuttora, ostruito da una fitta vegetazione di canne nonché da materiali di risulta, come plastica e gomma, ed anche da carcasse di animali.
…
Così ricostruite le dichiarazioni testimoniali, va subito detto che, sebbene il teste Tes_1
faccia riferimento anche ad eventi esondativi, ed ai conseguenti danni, verificatisi nell'inverno 2014/2015 (ed a danni verificatisi nell'anno 2015 fa riferimento anche il ricorso), nella consulenza tecnica di parte, a firma dell'GR dottor , si quantificano solo i Per_1
danni verificatisi a seguito delle piogge e delle conseguenti esondazioni del settembre-
ottobre 2016 (che sono le uniche di cui ha parlato anche il teste ). Pt_1
E nella stessa comparsa conclusionale si precisa che il danno di cui si chiede il risarcimento
“riguarda esclusivamente quello subito dall'azienda nell'autunno-inverno del 2016”.
Si deve pertanto ritenere che la domanda sia stata alla fine limitata esclusivamente ai danni verificatisi a seguito delle esondazioni dell'autunno 2016 (le uniche di cui hanno parlato entrambi i testi escussi e le uniche i cui danni sono stati quantificati in consulenza), ed in tale limite, alla luce delle concordi (sul punto) dichiarazioni di entrambi i testi escussi (nonché
alla luce delle foto allegate alla consulenza di parte), si può ritenere provato che effettivamente, nell'autunno 2016, a seguito delle esondazioni dei canali consortili che
4 attraversano l'azienda del ricorrente (ed in particolare di quello denominato “Vena Grande”),
è andata distrutta parte della coltivazione di mais presenta sui terreni dell'azienda, nonché sono andate distrutte balle di fieno.
Entrambi i testi hanno invece precisato che, in tale occasione, non era presente erba medica.
Riguardo a quest'ultima, mentre il teste ha dichiarato che l'erba medica era presente Tes_1
ed era andata distrutta in occasione dell'esondazione dell'inverno 2014/2015, il teste
[...]
ha invece riferito che essa era presente ed era andata distrutta in occasione di una Pt_1
esondazione dell'aprile 2016: fatto sta che, al di là di tali discordanze di date, la richiesta risarcitoria (come si è detto) è stata in fine limitata ai danni subiti dall'azienda nell'autunno- inverno del 2016 ed in tale frangente temporale ambedue i testi hanno concordemente dichiarato che non vi erano in loco coltivazioni di erba medica.
…
Ente tenuto alla manutenzione ed alla custodia dei canali che attraversano l'azienda del ricorrente, ed in particolare di quello denominato “Vena Grande”, è il convenuto
[...]
. CP_1
Ed invero, l'art. 54 del R.D. n° 215 del 1933 stabilisce che “i consorzi provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse”.
Anche la legge n° 4/2003 attribuisce ai consorzi l'esecuzione e la Controparte_4
manutenzione delle opere pubbliche di bonifica.
Ed i canali in esame sono opere di bonifica con funzione scolante (in proposito, al di là delle dichiarazioni rese sul punto dai testi escussi, va aggiunto che nemmeno il CP_1
convenuto ha contestato che l'azienda del ricorrente è attraversata da canali aventi funzioni di bonifica, appartenenti ad esso ). CP_1
In definitiva, in quanto custode dei canali de quibus, il è responsabile, ai sensi CP_1
dell'art. 2051 c.c., per i danni subiti dall'azienda agricola di parte ricorrente, in ragione della omessa manutenzione dei canali stessi.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza
5 di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass., sez. 3, n° 11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3, n°
8811 del 12/05/2020).
Il che, nel caso di specie, non è avvenuto: è anzi emersa una specifica responsabilità
omissiva del nella manutenzione dei canali, avendo entrambi i testi escussi CP_1
concordemente riferito che i canali di bonifica che attraversano l'azienda del ricorrente erano pieni di vegetazione, che ostruiva il normale deflusso delle acque;
a ciò va aggiunto che il ha genericamente eccepito l'eccezionalità degli eventi meteorologici che hanno CP_1
colpito la dal 14 al 20 ottobre 2015, ma non si tratta di eventi oggetto Controparte_4
del ricorso, quanto meno a seguito delle precisazioni contenute in conclusionale.
…
Restano quindi da quantificare i danni patrimoniali subiti dal ricorrente in ragione dell'evento di cui si discute.
Sul punto va evidenziato che, in considerazione del tempo trascorso, è apparso inutile disporre una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei danni;
per cui per l'individuazione e per la quantificazione di essi non ci si potrà che rifare, nei limiti del consentito, a quanto emerso dalla prova testimoniale, dalla documentazione in atti e dalla consulenza di parte.
Rispetto a tale ultimo aspetto va, infatti, sottolineato che, come già anticipato, vi è agli atti una consulenza a firma dell'GR , che ha quantificato i danni subiti dal Persona_2
ricorrente a seguito delle esondazioni del settembre-ottobre 2016.
Il detto consulente ha innanzitutto quantificato in euro 105.840 il danno subito per la perdita della produzione di mais, sostenendo che:
- il mais non raccolto occupava una superficie di 35 ettari;
- la produzione media è di 720 quintali ad ettaro;
- la quantità di prodotto perduto è quindi pari a 25.200 quintali ed il danno subito è pari ad euro 105.840,00, tenuto conto di un prezzo unitario di vendita di euro 4,20 per quintale.
Ritiene questa Corte di ridurre in via equitativa tale quantificazione del danno a circa la metà,
e cioè ad euro 50.000,00, sia tenuto conto dell'opinabilità delle valutazioni operate dal
6 consulente circa la produttività media per ettaro ed il prezzo unitario di vendita (ambedue le affermazioni non sono state in alcun modo documentate) sia tenuto conto che, in realtà,
ambedue i testi escussi sono stati concordi nel riferire che la produzione di mais fu perduta solo in parte (in particolare, il teste ha riferito che se su 25 ettari di terreno venne Pt_1
persa l'intera produzione, su altri 10 ettari la perdita fu solo parziale;
ed anche il teste Tes_1
ha parlato di perdita solo parziale).
Stesso discorso vale per le balle di fieno, per le quali il consulente ha stimato un danno di euro 21.300,00, calcolando la perdita di 284 rotoballe ed un prezzo di mercato di 75 euro per rotoballa: orbene, è sì vero che entrambi i testi escussi hanno riferito che andarono perdute anche le balle di fieno presenti in azienda, ma nessuno di essi ne ha indicato il numero e non è chiaro come il consulente (che peraltro non è stato nemmeno sentito come teste) abbia quantificato in 284 le balle andate distrutte;
né è stato documentato il dato del prezzo di mercato di 75 euro per rotoballa.
In questo caso quindi, essendovi dati oggettivi finanche inferiori rispetto a quelli esistenti per i danni alla produzione di mais, ritiene questo Tribunale di ridurre in via equitativa il danno da riconoscere a circa 1/3 di quello quantificato dal consulente, ed in particolare ad euro
7.500,00.
Il consulente ha, infine, quantificato danni all'abitazione ed alla perdita di raccolto di erba medica: ma nulla può essere invece riconosciuto in proposito, trattandosi di danni a cui non hanno fatto alcun riferimento i testi escussi (quanto all'erba medica va ribadito che la richiesta risarcitoria è stata limitata ai danni subiti dall'azienda nell'autunno-inverno dell'anno 2016 ed in tale frangente temporale ambedue i testi hanno concordemente dichiarato che non vi erano in atto coltivazioni di erba medica).
…
In definitiva, l'entità del risarcimento complessivamente spettante al ricorrente è pari ad euro
57.500,00.
Trattandosi di debito di valore, la detta somma deve essere sottoposta a rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (31 ottobre 2016) fino alla data della presente sentenza,
ed inoltre su di essa vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi compensativi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti dalla
7 data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza (cfr., tra le tante, Cass., sez. 1,
n° 12961 del 24/05/2018).
E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivantegli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che,
pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi,
il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Solo a seguito della sentenza che provvede alla liquidazione del danno il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta: per cui da tale momento, da un lato, a norma dell'art. 1282 c.c., andranno applicati gli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, mentre, dall'altro lato, nulla più dovrà essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria.
...
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, il convenuto va condannato al CP_1
pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 786,00 per spese vive (euro 759,00 per contributo, euro 27,00 per marca da bollo) e di euro 7.158,50 per onorari (fase di studio: euro 1.488,50; fase introduttiva: euro 955,50; fase istruttoria: euro
2.163,00; fase decisionale: euro 2.551,50), così determinata attenendosi ai valori minimi
(attesa la limitata complessità del processo) previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n°
147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo
8 scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000 (valore così individuato tenendo conto dell'entità del risarcimento riconosciuto in sentenza).
Il tutto oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
In assenza di richiesta in tal senso, non può essere ordinata, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del p.t., al Controparte_1 Controparte_2
pagamento in favore di della somma di euro 57.500,00, oltre a Parte_1
rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi) dal 31 ottobre 2016 fino alla data del deposito della presente decisione, ed oltre ad interessi nella misura legale sulla sorta capitale per il primo anno, a partire dal 31 ottobre 2016, e poi sulla detta somma così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data del deposito della presente sentenza;
ed oltre, ancora, agli interessi nella misura legale sulla somma così
come definitivamente rivalutata, a partire dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
- condanna, altresì, il , in persona del Controparte_1
commissario straordinario regionale p.t., al pagamento a favore di di Parte_1
spese ed onorari di giudizio, che liquida in euro 786,00 per spese vive ed in euro 7.158,50
per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 2.4.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
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