Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 2189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2189 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 19/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 3505/2024 R.G. promossa da:
Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GILIBERTI FRANCESCO, con elezione di domicilio in VIA SEGGIO DEL POPOLO 22, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv.MARIA PIA TEDESCHI, con CP_1 elezione di domicilio in VIA A. DE GASPERI 55, NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: IVALIDITA' CIVILE
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13-2-2024, parte ricorrente, premesso che, con decorrenza dall'1-8-1999, era titolare di pensione di invalidità civile ed indennità di accompagnamento, che le erano state regolarmente erogate per il periodo dall'1-4-2000 all'1-10-2014, allorchè le prestazioni erano state sospese pendendo procedimento penale a suo carico, nell'ambito dell'indagine denominata “Falsi Invalidi”, in merito alla falsità di verbali della Commissione medica Asl, esponeva che il procedimento penale si era concluso con sentenza n. 11444/2019 di assoluzione;
che, nonostante il verbale di riconoscimento dei requisiti sanitari ed il possesso dei requisiti socioeconomici, nulla le era stato erogato a decorrere dal
2014.
Tanto premesso adiva il giudice del lavoro del tribunale di Napoli, chiedendo la condanna dell' al pagamento dei ratei arretrati a titolo di CP_1
*****
La domanda risulta infondata e, pertanto, va integralmente rigettata.
Secondo la confusa e contraddittoria esposizione dei fatti costitutivi della domanda contenuta in ricorso (v. argomentazioni riferite ad altra invalida), l'istante lamenta l'illegittimità della sospensione dell'erogazione delle prestazioni della pensione e dell'indennità di accompagnamento che assume esserle state corrisposte dal 2000 al 2014, allorquando è stata imputata nel procedimento penale per falsità di numerosi verbali delle commissioni mediche Asl di accertamento dell'invalidità civile. Intervenuta la sentenza di assoluzione, l'istate lamenta, quindi, che le prestazioni non le sono state comunque erogate.
Il presupposto della domanda è che la fosse titolare delle Parte_1 prestazioni oggetto di giudizio, tant'è che avrebbe ricevuto il pagamento dei ratei dovuti fino al 2014.
Gli è, però, che la titolarità delle suddette prestazioni non è documentata nè è in alcun modo desumibile dalla sentenza penale di assoluzione nella quale si parla unicamente dei verbali degli accertamenti sanitari delle commissioni sanitarie.
In via successiva, laddove la domanda dovesse essere intesa al riconoscimento del diritto alle predette prestazioni, nell'atto introduttivo che delimita i confini del thema decidendum e del thema probandum l'istante non ha allegato in alcun modo le patologie di cui l'istante sarebbe affetta che costituiscono tutti elementi costitutivi della domanda per le prestazioni richieste (cfr. ex plurimis: Cass.16 marzo 1988 n. 2467; Cass.
10 gennaio 1992 n. 203; Cass. 5 maggio 1994 n. 2159; Cass. 6 ottobre
1996 n. 8787; Cass. 1 agosto 1996 n. 7560; Cass. 10 aprile 1999 n. 3556).
Né possono soccorrere gli eventuali documenti prodotti che hanno solo funzione probatoria e non certo integrativa delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo. In proposito non appare inopportuno rammentare taluni insegnamenti dei giudici di legittimità.
Gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle domande e richieste – anche probatorie – delle parti devono essere specificati nei rispettivi atti iniziali della controversia (Cass. SS.UU. n. 11353 del 2004) e costituisce
2 oramai ius receptum che nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che postula che gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali, con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non tempestivamente e ritualmente allegate al ricorso (Cass. SS.UU. n. 11353 del 2004; Cass.
SS. UU. n. 8202 del 2005; Cass. SS.UU. n. 761 del 2002). Ne deriva che “il mero deposito di documenti, anche se avvenuto contestualmente al ricorso introduttivo della lite non può supplire alla carenza della causa petendi e del petitum, risultando la loro completa formulazione in ricorso un passaggio obbligato per la definizione del thema decidendum e per l'individuazione dei fatti da accertare ed eventualmente da provare”; sicchè “non è consentito supplire alle carenze del ricorso riguardanti l'oggetto della domanda ed i suoi elementi costitutivi tramite una integrazione del ricorso stesso ad opera dei documenti allegati, cui deve assegnarsi solo la funzione probatoria di attestare la veridicità degli assunti riportati nell'atto introduttivo della lite e di mostrarne la fondatezza” (negli esatti termini, autorevolmente, Cass. n. 13825 del 2008).
Peraltro, anche ove sussistente il requisito sanitario, la domanda di pensione ed indennità di accompagnamento non potrebbe trovare comunque accoglimento in quanto i fatti allegati, pur consentendo di identificare una causa petendi, non sono sufficienti ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto azionato.
Neppure, infatti, risulta provata la sussistenza del requisito reddituale che costituisce ulteriore elemento costitutivo della prestazione della pensione, alla quale è preordinato l'accertamento del requisito sanitario (cfr. ex plurimis: Cass.16 marzo 1988 n. 2467; Cass. 10 gennaio 1992 n.
203; Cass. 5 maggio 1994 n. 2159; Cass. 6 ottobre 1996 n. 8787; Cass. 1 agosto 1996 n. 7560; Cass. 10 aprile 1999 n. 3556; nello specifico, per l'indennità di frequenza, Cass. n. 7847 del 04/04/2006) E' appena il caso di aggiungere che è preclusa alla parte la possibilità di integrazione della documentazione in epoca successiva al deposito del ricorso (cfr. Cass. SS.UU. del 3-3-2005, n. 8202 e da ultimo, ex multis, Cass. Sez. Lav. n. 10102 del 18/05/2015), né sussistono i presupposti per l'attivazione dei poteri officiosi, ex art. 421 cod. proc. civ., per la presenza in atti della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riferita ai requisiti socio economici, poiché essa ha, in
3 difetto di diversa, specifica previsione di legge, mero valore indiziario, che consentirebbe di ammettere ulteriore documentazione reddituale aggiornata, se successivamente prodotta dall'istante, come non è nel caso di specie (v. Cass. n. 5471 del 22/02/2023).
Dunque il ricorso va respinto.
Nulla per le spese.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: ù
1) rigetta la domanda;
2) nulla per le spese;
Così deciso in data 19/03/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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