Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01057/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01357/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1357 del 2025, proposto da
- Intervol Società Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Rea e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
contro
- il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Lodovica Bognetti, Antonello Mandarano ed Elena Maria Ferradini ed elettivamente domiciliato in Milano, Via della Guastalla n. 6, presso la sede dell’Avvocatura comunale;
per l’annullamento
- del provvedimento emesso dal Comune di Milano in data 19 febbraio 2025, pratica atti P.G. 476984 del 14 settembre 2022, n. JPE/24074/2022, con il quale la ricorrente è stata invitata al pagamento della somma di € 52.080,00, per monetizzazione di dotazione arborea a seguito di presentazione della s.c.i.a. finalizzata all’installazione di una tettoia in ferro con pannelli coibentati per autorimessa per ambulanze all’interno del cortile privato per ricovero ambulanze sito in Milano, Via Pompeo Marchesi n. 18, piano terra.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere NT De VI;
Uditi, all’udienza pubblica del 26 febbraio 2026, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 16 aprile 2025 e depositato il 18 aprile successivo, la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dal Comune di Milano in data 19 febbraio 2025, pratica atti P.G. 476984 del 14 settembre 2022, n. JPE/24074/2022, con il quale essa ricorrente è stata invitata al pagamento della somma di € 52.080,00, per monetizzazione di dotazione arborea a seguito di presentazione della s.c.i.a. finalizzata all’installazione di una tettoia in ferro con pannelli coibentati per autorimessa per ambulanze all’interno del cortile privato per ricovero ambulanze sito in Milano, Via Pompeo Marchesi n. 18, piano terra.
La ricorrente, società cooperativa sociale onlus, opera nel campo dei servizi sociosanitari e assistenziali e, tra l’altro, si occupa del trasporto sanitario pubblico e privato verso strutture sanitarie, ospedali e simili di anziani, infermi e feriti. Al fine di adeguarsi alle disposizioni regionali in materia di trasporto sanitario, la ricorrente in data 14 settembre 2022 ha presentato presso gli Uffici del Comune di Milano una s.c.i.a. “ per l’installazione di tettoia in ferro con pannelli coibentati per autorimessa per ambulanze all’interno di cortile privato per ricovero ambulanze in Milano alla via Pompeo Marchesi n. 18 piano terra, identificato al catasto al fg 332 part. 107 sub. 5 ”. In data 23 febbraio 2023, gli Uffici comunali hanno comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, attraverso il quale sono state segnalate delle carenze istruttorie e di carattere documentale ed è stato altresì specificato che, “ vista la realizzazione di nuovi parcheggi nel cortile interno, è richiesta la piantumazione di n. 2 alberi per ogni posto auto reperito ai sensi dell’art. 12 delle N.A. del PdR … ”. Con memoria partecipativa datata 21 marzo 2023, la parte istante, per il tramite del proprio tecnico, ha chiarito che la s.c.i.a. non aveva a oggetto la realizzazione di nuovi parcheggi e quindi non era dovuta la piantumazione di alberi, dovendo considerarsi l’area de qua non “ come zona a parcheggio ma come area tecnica per la manutenzione operativa a rotazione dei mezzi di soccorso ”. Con nota del 26 maggio 2023, gli Uffici comunali hanno ribadito che “ lo stazionamento dei mezzi in cortile, indipendentemente dalla manutenzione o meno dei mezzi, richieda la piantumazione di n. 2 alberi ogni posto auto per mitigare il riscaldamento creato dagli stessi mezzi ”; quindi, con memoria del 27 giugno 2023, il tecnico incaricato dalla ricorrente dopo aver evidenziato che il cortile privato interno, oggetto di intervento, è interamente in cls (calcestruzzo) e senza nessuno spazio a verde/filtrante dove poter piantumare gli alberi richiesti, ha tuttavia segnalato la disponibilità della sua committente all’acquisto di n. 6 (sei) piante e relativo invaso di adeguate dimensioni, impegnandosi alla relativa manutenzione, oppure a donare al Comune n. 6 piante per la piantumazione su area a verde pubblico individuata discrezionalmente da predetto Ente. In data 29 novembre 2023, gli Uffici comunali hanno comunicato alla parte ricorrente la favorevole conclusione del procedimento, ad eccezione della questione relativa alla monetizzazione della dotazione arborea per la quale sarebbe stato avviato, a cura dell’Ufficio Oneri, un nuovo procedimento volto alla sua quantificazione. Quindi, in data 19 febbraio 2025, il Comune di Milano ha ingiunto alla ricorrente il pagamento della somma di € 52.080,00 (cinquantaduemilaottanta/00) per monetizzazione dotazione arborea, pari a 6 (sei) alberi; il successivo 27 marzo 2025, la parte ricorrente ha chiesto al Comune di Milano di annullare in autotutela l’ordine di pagamento, senza però ottenere alcun riscontro in merito dagli Uffici dell’Ente.
Assumendo l’illegittimità della richiesta di pagamento formulata dal Comune, la parte ricorrente ne ha chiesto l’annullamento, in primo luogo, per eccesso di potere per violazione di legge e dell’art. 12 delle Norme di attuazione del P.d.R. del P.G.T., per carenza o insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione e per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
Sono stati poi dedotti l’eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e la contraddittorietà delle motivazioni espresse dall’Ente comunale rispetto alla normativa regionale di competenza.
Infine, sono stati dedotti, sotto un ulteriore profilo, nuovamente l’eccesso di potere per violazione di legge e dell’art. 12 delle Norme di attuazione del P.d.R. del P.G.T., la carenza o insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione e la violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza del 26 febbraio 2026, il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto in decisione la controversia.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Con la prima e la seconda doglianza, da trattare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, si assume l’illegittimità del provvedimento comunale impugnato poiché risulterebbero insussistenti i presupposti per la imposta monetizzazione in quanto la ricorrente non avrebbe realizzato una superficie a parcheggio per una nuova costruzione, ma avrebbe semplicemente provveduto alla realizzazione di tettoie in ferro coibentate per fornire una copertura a protezione dell’autorimessa per ambulanze posta all’interno di un cortile privato, ossia avrebbe dato corso a un intervento di ristrutturazione (leggera) non ricompreso nello spettro applicativo dell’art. 12 delle Norme di attuazione del P.d.R. del P.G.T., peraltro in adempimento di una disposizione regionale in materia di trasporto sanitario.
2.1. Le censure sono infondate.
La parte ricorrente ha presentato in data 14 settembre 2022 presso gli Uffici comunali una s.c.i.a., ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 380 del 2001, riguardante un intervento di ristrutturazione edilizia da effettuarsi nel cortile privato situato in Milano, Via Pompeo Marchesi n. 18 (piano terra, foglio 332, part. 107, sub. 5) finalizzato alla “ installazione di una tettoia in ferro verniciato color grigio scuro, dimensioni mt. 7,50x6,00, avente le seguenti caratteristiche: piantane e traverse in tubolare cm. 8x8 complete di piastre per il tassellamento a terra su pavimentazione esistente, n. 4 file di tubi cm. 8x4 per tutta la lunghezza, copertura in pannelli coibentati spess. cm. 4 circa. La copertura sarà monofalda con altezza minima mt. 2,90 verso l’interno della proprietà e mt. 3,00 nella parte più alta, così facendo vengono rispettate le norme vigenti (r.e. art. 87) per le costruzioni di autorimesse e/o tettoie a confine ”; l’installazione della tettoia si è resa necessaria per ottemperare alle prescrizioni regionali che impongono agli operatori del trasporto sanitario di dotarsi all’interno delle proprie strutture di aree di stazionamento dei mezzi con presenza di idonei spazi/strutture adeguatamente protetti dalle intemperie per il ricovero, la pulizia e la sanificazione dei mezzi (all. 2 al ricorso).
Gli Uffici comunali hanno ritenuto di assoggettare il predetto intervento al disposto di cui all’art. 12.1, terzo e quarto comma, delle Norme di attuazione del P.d.R. del P.G.T. di Milano, secondo il quale “ in caso di realizzazione di un parcheggio a raso e in caso di manutenzione straordinaria di un parcheggio a raso esistente l’area destinata a parcheggi dovrà essere opportunamente piantumata seguendo il parametro di due alberi ogni posto auto realizzato al fine di garantire servizi eco sistemici. È data facoltà di monetizzare gli interventi di dotazione arborea di cui sopra ” (all. 8 al ricorso). Stante la mancata assunzione dell’impegno alla piantumazione da parte della ricorrente delle indicate essenze arboree, ossia di due alberi per ognuno dei tre posteggi da coprire con la tettoia, gli Uffici comunali hanno proceduto alla quantificazione dell’importo corrispondente alla monetizzazione della suddetta dotazione (pari a € 52.080,00), come espressamente previsto dalla richiamata disposizione delle Norme di attuazione del P.d.R.
2.2. Preliminarmente, si ritiene di prescindere da un possibile profilo di (parziale) inammissibilità del ricorso oggetto di scrutinio, in ragione della mancata impugnazione del provvedimento comunale del 29 novembre 2023, attraverso il quale si era già stabilito di procedere, per il tramite dell’Ufficio Oneri, alla quantificazione della monetizzazione per la dotazione di n. 6 (sei) alberi mancanti (all. 8 del Comune), con la conseguenza che l’atto impugnato attraverso il presente giudizio, sotto tale profilo, potrebbe ritenersi alla stregua di un atto meramente consequenziale e attuativo del precedente e quindi privo di autonoma lesività.
2.3. Esaminando comunque il merito della vicenda contenziosa, deve rilevarsi come la contestata determinazione comunale, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non si presenta affetta da alcuno dei vizi dedotti avverso la medesima.
Nella fattispecie de qua, difatti, ci si trova al cospetto di un’ipotesi di ristrutturazione di aree a parcheggio che deve essere accompagnata dalla piantumazione di alberature, come stabilito dalle norme di P.G.T.
La prospettazione attorea secondo la quale si tratterebbe di un’area di stazionamento dei mezzi di cui le imprese di trasporto sanitario, ai sensi della disciplina regionale, dovrebbero obbligatoriamente dotarsi, e che per tale ragione sarebbe sottratta alla disciplina pianificatoria comunale, non considera il differente spettro applicativo delle regole afferenti all’ambito urbanistico-edilizio rispetto a quelle del settore sanitario, le quali sono espressione di autonomi e differenti interessi, non recessivi gli uni rispetto agli altri e viceversa. È noto che le regole e i principi afferenti a uno specifico settore dell’ordinamento non possono essere trasposti sic et simpliciter in altri comparti, ciò potendo avvenire soltanto previa adozione degli adattamenti imposti dalle peculiarità degli ambiti coinvolti e laddove non emerga una assoluta inconciliabilità in relazione alla predetta estensione. Nella specie, non potendosi ammettere una prevalenza della normativa sanitaria rispetto a quella urbanistica, essendo posta anche quest’ultima a tutela di interessi di natura primaria e indisponibile, deve rilevarsi che l’area individuata quale “ postazioni/stazionamento per manutenzione/sanificazione di mezzi di soccorso, come da normativa regionale ATS ”, ove situata all’esterno di un edificio, non può che essere qualificata a livello urbanistico come posteggio (rectius, parcheggio) per automezzi e come tale risultare assoggettata alla pertinente disciplina pianificatoria: la predisposizione di appositi stalli destinati a essere occupati da autoveicoli, a prescindere dalle ragioni di un tale utilizzo e dalla durata temporale della sosta, anche se di minima entità – fatta eccezione solo per le zone di mero passaggio e senza possibilità di fermata, neppure momentanea –, è correlata alla sussistenza della pertinente previsione urbanistica (riferibile ai servizi per la mobilità veicolare), che oltre a doversi rapportare con le altre destinazioni d’uso (residenziale, commerciale, industriale, agricola, ecc.) deve rispettare le preminenti esigenze di sicurezza della circolazione stradale, come peraltro imposto pure dalla disciplina regionale in materia di trasporto sanitario (con riguardo all’area di stazionamento dei mezzi di trasporto sanitario “ devono inoltre essere ben individuati percorso di manovra in sicurezza [dei predetti mezzi]”: parte finale punto 3 dell’allegato A1 della Deliberazione di Giunta Regionale 16 maggio 2016, n. X/5165, all. 7 al ricorso). La possibilità di utilizzare il parcheggio nel cortile privato nella disponibilità della ricorrente trova conferma nella comunicazione comunale del 26 maggio 2023, dove si afferma che la “ foto estratta da Google Maps (…) mostra lo stazionamento sia di auto, sia di mezzi di soccorso, nonostante la Parte abbia dichiarato che il cortile non è utilizzato come parcheggio ” (all. 6 del Comune).
Peraltro, la medesima ricorrente attraverso il proprio comportamento, ovvero tramite la presentazione della s.c.i.a. nel mese di settembre 2022, ha inequivocabilmente dimostrato che, pur in presenza di obblighi discendenti dalla disciplina regionale in materia di trasporto sanitario, non si è ritenuta esonerata dalla previa acquisizione del pertinente titolo edilizio per realizzare la tettoia a copertura delle postazioni per lo stazionamento dei mezzi utilizzati per lo svolgimento di tale attività.
Pertanto, nessun difetto di competenza del Comune può sussistere in merito all’intervento oggetto della s.c.i.a. presentata nel mese di settembre 2022.
2.4. Quanto poi alla dedotta assenza dei presupposti per ordinare la piantumazione e, in via subordinata, la monetizzazione delle predetta dotazione, in quanto si tratterebbe di un intervento non rientrante né nella nuova costruzione né nella ristrutturazione edilizia con totale demolizione e ricostruzione di un edificio cui dovrebbero necessariamente accedere i parcheggi da realizzare, deve richiamarsi in senso contrario la previsione contenuta nel citato art. 12.1, terzo comma, delle Norme di attuazione del P.d.R. del P.G.T. di Milano, secondo il quale “ in caso di realizzazione di un parcheggio a raso e in caso di manutenzione straordinaria di un parcheggio a raso esistente l’area destinata a parcheggi dovrà essere opportunamente piantumata … ”: avendo la ricorrente posto in essere un intervento di “ ristrutturazione edilizia (leggera) ” di un parcheggio, come testualmente riportato nella suddetta s.c.i.a. (all. 2 al ricorso), è doveroso per il Comune pretendere la piantumazione delle alberature (o la monetizzazione sostitutiva). Attraverso la segnalata disposizione pianificatoria si persegue l’obiettivo pienamente legittimo (anzi, doveroso) di tutela dell’ambiente e, nello specifico, si vuole impedire il riscaldamento ambientale, considerato che gli alberi collocati in prossimità dei parcheggi mitigano la c.d. “ isola di calore ” prodotta dai veicoli in sosta. Quindi nel caso di creazione di un nuovo parcheggio a raso – a nulla rilevando che lo stesso non acceda a un manufatto di nuova costruzione oppure assoggettato a un intervento di ristrutturazione edilizia con totale demolizione e ricostruzione – deve procedersi ad attuare una siffatta compensazione ambientale, che lo strumento pianificatorio impone legittimamente anche in presenza di interventi di manutenzione straordinaria (o superiori, come la ristrutturazione edilizia) di parcheggi esistenti. In tal modo si estende l’obbligo di compensazione ambientale anche ai parcheggi preesistenti e già realizzati, allorquando ciò risulti avvenuto senza l’osservanza dell’obbligo de quo. Per tale ragione, un parcheggio a raso esistente, costruito a suo tempo in carenza della contestuale piantumazione delle essenze arboree, nel caso debba essere sottoposto a un intervento di una certa rilevanza, deve essere assoggettato all’applicazione dell’art. 12 delle Norme di attuazione del P.d.R., non essendo determinante la sua già intervenuta realizzazione al fine di dispensare l’autore dalla necessità di procedere alla compensazione ambientale, essendo quest’ultima una contropartita dovuta anche in relazione alle migliorie che vengono apportate, visto che in tal modo il predetto parcheggio potrà essere oggetto di un più proficuo godimento e beneficiare di un aumento di valore. Naturalmente nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità la previsione pianificatoria non potrà applicarsi laddove si tratti di parcheggi realizzati a suo tempo con la contestuale piantumazione delle alberature e gli interventi previsti non ne alterino la consistenza, essendo da escludersi l’obbligo di una (ulteriore) compensazione per un’opera già “ neutra ” sotto il profilo dell’impatto ambientale e della sostenibilità.
2.5. Dalle suesposte considerazioni discende il rigetto delle scrutinate censure.
3. Con la terza doglianza si assume l’illegittimità del provvedimento coattivo di imposizione del pagamento di una somma, peraltro di rilevante entità, poiché non sarebbe stato affatto considerato che la scelta tra la piantumazione e la monetizzazione sarebbe una facoltà del cittadino, come pure non sarebbe stata adeguatamente valutata la disponibilità della ricorrente a fornire la dotazione arborea richiesta attraverso modalità alternative a quelle stabilite dalla disciplina urbanistica.
3.1. La censura è infondata.
Con la comunicazione di avvio del procedimento del 23 febbraio 2023, gli Uffici comunali hanno segnalato alla ricorrente la necessità di procedere alla piantumazione di n. 2 (due) alberi per ogni posto auto reperito, sul presupposto della prevista realizzazione di 3 (tre) nuovi parcheggi nel cortile interno (all. 3 al ricorso). A seguito della memoria partecipativa trasmessa in data 21 marzo 2023, attraverso la quale il tecnico incaricato dalla ricorrente ha contestato la sussistenza dell’obbligo di piantumazione degli alberi (all. 4 al ricorso), con la nota del 25 maggio 2023, gli Uffici comunali hanno comunicato alla ricorrente il preavviso di diniego nel quale è stato ribadito che “ si ritiene che lo stazionamento dei mezzi in cortile, indipendentemente dalla manutenzione o meno dei mezzi, richieda la piantumazione di n. 2 alberi ogni posto auto per mitigare il riscaldamento creato dagli stessi mezzi ” (all. 6 del Comune). In conseguenza di ciò, il tecnico della ricorrente, con le integrazioni trasmesse il 27 giugno 2023, ha comunicato che “ volendo adempiere a quanto da Voi richiesto, ai sensi dell’art.12 delle NA del P.G.T. vigente, con la presente proponiamo le seguenti soluzioni: 1. Acquisto di n. 6 piante e relativo invaso di adeguate dimensioni, che verranno posizionate all’interno del cortile a noi locato avente pavimentazione in cls, dove si provvederà alla relativa innaffiatura e manutenzione delle stesse 2. Donazione al comune di n. 6 piante (grandezza 4°) per la piantumazione delle stesse su area verde pubblica da Voi proposta (tipologia da concordare e definire con il ns. agronomo, oltre alla definizione delle modalità e iter amministrativo), come da art. 31 del Regolamento d’uso e tutela del verde pubblico e privato ” (all. 5 al ricorso).
All’esito della richiamata fase istruttoria, il Comune con il già citato provvedimento del 29 novembre 2023 ha comunicato la favorevole conclusione del procedimento avviato a seguito della presentazione della s.c.i.a., precisando tuttavia che, “ in ordine alla dotazione arborea, verrà avviato un nuovo procedimento volto alla quantificazione – a cura dell’ufficio Oneri – della monetizzazione per la dotazione arborea di nn. 6 alberi mancanti, che verrà, con successiva comunicazione, notiziato alla parte ” (all. 8 del Comune).
Quindi la parte ricorrente avrebbe dovuto censurare siffatto provvedimento che stabiliva l’obbligo di monetizzazione, visto che è stata rinviata a un momento successivo soltanto la sua quantificazione e non anche la sua debenza; nondimeno nessuna contestazione è intervenuta in merito.
Del resto, la facoltà di scelta tra la piantumazione degli alberi e la loro monetizzazione prevista dall’art. 12 delle Norme di attuazione del P.d.R. non può essere esercitata senza limiti temporali, ma deve essere effettuata (almeno) entro la data di perfezionamento del titolo edilizio; diversamente si creerebbe una situazione di incertezza in ordine alla validità ed efficacia del predetto titolo e si esporrebbe l’attività amministrativa all’alea legata a un possibile adempimento tardivo dell’obbligato, incerto sia nell’an che nel quando; peraltro, lo stesso soggetto privato potrebbe risultarne danneggiato ove la monetizzazione fosse rinviata sine die, perché potrebbe subire un pregiudizio nel caso gli fossero applicate tariffe più elevate entrate in vigore in un momento successivo rispetto alla effettiva data in cui doveva essere calcolato quanto dallo stesso dovuto.
3.2. Con riguardo poi alla mancata valutazione da parte degli Uffici comunali delle modalità alternative proposte dalla ricorrente per la fornitura della dotazione arborea rispetto alle prescrizioni del P.G.T., la stessa non assume rilievo poiché non può essere consentito al privato di individuare soluzioni alternative e qualitativamente differenti rispetto a quanto stabilito nello strumento pianificatorio del Comune di Milano.
Quindi, in applicazione della Determinazione dirigenziale n. 4876/2020 adottata dalla Direzione dell’Area Pianificazione Urbanistica Generale del Comune di Milano in data 17 luglio 2020, è stato individuato il valore – pari a € 52.080,00 (cinquantaduemilaottanta/00) – della monetizzazione corrispondente ai 6 (sei) alberi che la ricorrente avrebbe dovuto piantumare in concomitanza con la realizzazione della tettoia a copertura dei tre posti auto situati nel cortile privato; attraverso tale determinazione si è preso atto che “ l’Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano ha definito, al fine del computo del costo di realizzazione della dotazione arborea equivalente a quanto dovuto in base agli articoli 12 e 31 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, il costo riparametrato per albero di una aiuola/parterre in zona pavimentata che viene depavimentata, sistemata e piantumata, pari a 7.855,00 € per ciascun albero, e il costo della manutenzione per un periodo minimo pari almeno a tre anni (definito come periodo di attecchimento) pari a 825,00 € per ogni albero [e pertanto] l’importo relativo al costo di esecuzione delle opere necessarie per la posa e al costo di manutenzione per il periodo di attecchimento pertanto risulta essere pari a 8.680,00 € per ciascun albero ” (all. 14 del Comune).
Di conseguenza, risulta legittima la quantificazione della monetizzazione operata dal Comune, la cui entità è stata solo genericamente contestata dalla parte ricorrente.
3.3. Da ultimo, la peculiare e poco florida situazione patrimoniale della ricorrente non può produrre alcun impatto sull’importo della monetizzazione, discendendo quest’ultimo da una piana e doverosa applicazione dei riferiti parametri oggettivi contenuti negli atti pianificatori comunali.
3.4. Da quanto evidenziato, discende l’infondatezza dell’esaminato motivo.
4. Alla complessiva infondatezza delle scrutinate doglianze, segue il rigetto del ricorso.
5. Le peculiarità della controversia giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IE AT, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
NT De VI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT De VI | IE AT |
IL SEGRETARIO