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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/12/2025, n. 6029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6029 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
GI MA, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 8859/23 R.G.A.C., posta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 29.10.2025 promossa da
nato a [...] il [...] (C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il 17.04.1990 (C.F. ) elettivamenti domiciliati in
[...] C.F._2
Catania Via Francesco Riso n°42, presso lo studio degli avv.ti Annamaria Mascali e Roberta Arena
dalle quali sono, congiuntamente e disgiuntamente, rappresentati e difesi, giusta procura alle liti versata in atti,
attori
contro
nata a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._3 [...]
nata a [...] il 12.01.1948 (C.F. ), Controparte_2 C.F._4 CP_3
nata a [...] il [...] (C.F. , nata a
[...] C.F._5 CP_4
Catania il 19.07.1971 (C.F. ), tutti elettivamenti domiciliati in San Gregorio di C.F._6
Catania, Piazza della Repubblica n°2, presso lo studio dell'avv. Letizia Patanè dalla quale è
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti versata in atti,
pagina 1 di 13 convenuti
OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE EX ART. 2932 C.C.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio , e (queste ultime tre quali CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
eredi di deceduto in Catania il 27.02.2022) chiedendo l'accertamento Persona_1
dell'inadempimento delle parti convenute dell'obbligo di concludere il contratto definitivo di compravendita e, per l'effetto, l'emissione della sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. produttiva degli effetti del contratto non concluso, con ogni conseguenziale statuizione di legge. Chiedevano, quindi, di trasferire in favore degli stessi la piena proprietà del terreno agricolo sito in San GI La UN
c/da PP – previo pagamento del corrispettivo a saldo pari ad € 224.626,00 – così come statuito nel contratto preliminare di compravendita del 13.05.2021.
In particolare, le odierne parti attrici riferivano che, in data 13.05.2021, stipulavano con CP_1
e il de cuius un contratto preliminare di vendita, con cui quest'ultimi si
[...] Persona_1
impegnavano a trasferire, in loro favore, la piena proprietà del terreno agricolo sito in San GI La
UN c/da PP con ingresso da via Soldato Mannino di are 50 e centiare 97 (censito al foglio 11
del detto Comune, p.lle 118 agrumeto cl.1, 315 vigneto cl.2, 375 agrumeto cl.1 – di cui le particelle 118
e 315 di proprietà di e la particella 375 di proprietà di , per un importo Persona_1 CP_1
complessivo di € 295.626,00 (di cui € 21.000,00 già versati da prima della Parte_1
sottoscrizione del preliminare, a seguito di un precedente compromesso). Per l'effetto, Pt_1
e versavano in favore di e la ulteriore somma
[...] Parte_2 CP_1 Persona_1
pagina 2 di 13 di € 50.000,00 a titolo di caparra confirmatoria da imputare in conto prezzo al momento della stipula del definitivo e si impegnavano a versare la restante parte di prezzo pari ad € 224.626,00 al momento della stipula dell'atto definitivo di compravendita.
Parte attrice riferiva tuttavia, che e le altre parti convenute, quali eredi di CP_1 [...]
(deceduto nelle more in data 27.02.2022) non adempivano alle obbligazioni assunte con la Per_1
stipula del contratto preliminare entro il termine stabilito (entro il mese di ottobre 2022, con ulteriore proroga di massimo sei mesi, quindi aprile 2023, per espressa pattuizione della parti – con riserva delle parti acquirenti – previo accordo con la parte venditrice – di richiedere ulteriore proroga in ipotesi di ritardi nell'approvazione del piano regolatore del ), rendendosi così Controparte_5
inadempienti.
Si costituivano in giudizio le parti convenute contestando le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto e chiedendo, nel merito, l'accertamento della natura essenziale del termine indicato del contratto preliminare di compravendita per la stipula del contratto definitivo (aprile 2023) e, per l'effetto, la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei promissari acquirenti con conseguente diritto a trattenere la somma di € 71.000,00 versata – in loro favore dai promissari acquirenti – a titolo di caparra confirmatoria.
Ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti (interrogatorio formale e prova testi), all'udienza del
29.10.2025 la causa veniva posta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. è fondata e, per l'effetto, va accolta.
In particolare, gli attori producevano in giudizio una scrittura privata datata 13.05.2021 – rubricata preliminare di compravendita – dalla quale risulta che e (deceduto in CP_1 Persona_1
data 27.02.2022) avevano promesso in vendita agli attori un terreno agricolo sito nel Comune di San
GI La UN c/da PP (come meglio sopra identificato) al prezzo complessivo di € pagina 3 di 13 295.626,00 (di cui € 21.000,00 già versati da prima della sottoscrizione del Parte_1
preliminare a seguito di un precedente compromesso), di cui € 50.000,00 imputati a titolo di caparra confirmatoria, mentre la restante parte di prezzo pari ad € 224.626,00 sarebbe stata pagata alla stipula dell'atto pubblico che “dovrà essere rogato dal notaio di Catania, entro il mese di Persona_2
ottobre 2022, con eventuale proroga di massimo sei mesi, quindi aprile 2023, per espressa pattuizione
delle parti.”
Nel contratto veniva altresì previsto che “Le parti acquirenti si riservano di richiedere ulteriore
proroga, previo accordo con la parte venditrice, qualora sopraggiungessero ritardi nell'approvazione
definitiva del nuovo piano regolatore del Comune di San GI La UN”.
Riferivano che, avevando appreso del decesso di avvenuto il 27.2.2022, Persona_1
richiedevano alle eredi (in particolare a – così come allegato e provato in corso di causa CP_3
– la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto definitivo (relativa alla successione ereditaria, alla destinazione e regolarità urbanistica del terreno agricolo, atteso che il piano regolare del
Comune di San GI La UN era stato regolarmente approvato circostanza non contestata in giudizio).
Asseriva, in particolare, che nelle more aveva offerto a un Parte_1 CP_1
ulteriore acconto e che la stessa lo aveva rifiutato manifestando la volontà di accettare il saldo prezzo alla stipula del definitivo (circostanza più volte confermata durante l'escussione dei testi ed, in particolare, dal teste marito di che dichiarava “… preciso che il sig. Testimone_1 CP_1
mi ha chiamato per offrirmi una somma a titolo di acconto di cui non specificava l'importo Pt_1
che ho rifiutato. Preciso che tale somma non veniva offerta per ottenere una ulteriore proroga”)
Deduceva quindi l'inadempimento di parte convenuta per il mancato assolvimento delle obbligazioni assunte, non sottoscrivendo il contratto definitivo di compravendita così come statuito nel preliminare per cui è causa e precisando altresì che “…EO rimandava l'invio della chiesta CP_3
documentazione adducendo come scusa di dovere completare la successione …”. pagina 4 di 13 Riferiva poi che, a seguito di uno scambio di missive (intercorso tra i mesi di maggio e giugno
2023), parte attrice – per il tramite del proprio difensore – diffidava le parti convenute dal rilasciare la documentazione richiesta al fine di sottoscrivere il definitivo, di contro, parte convenuta comunicava la volontà di risolvere il contratto per scadenza del termine essenziale di cui al contratto preliminare
(aprile 2023), rimanendo disponibile ad una definizione bonaria a nuove condizioni.
Riferivano inoltre che – giusta pec del 21.06.2023 in atti – convocavano i promittenti venditori per la stipula del contratto definitivo di compravendita (per la data del 30.06.2023 dinanzi al notaio in Catania) e che gli stessi non si presentavano (giusto verbale di constatazione Persona_2
negativo in atti).
Deducevano di avere avviato la mediazione obbligatoria ex art. 5 del D. Lgs. 28/2010 – come da istanza e verbale negativo in atti – attesa la condizione di procedibilità normativamente disciplinata per la materia per cui è causa.
Ciò premesso, ai fini della pronuncia sulla risoluzione del contratto preliminare per inadempimento imputabile agli attori – richiesta da parte convenuta - va accertato preliminarmente se il termine indicato nel contratto preliminare – entro il quale sottoscrivere il definitivo ovvero aprile 2023 (attesa la proroga già concordata dalle parti) – sia qualificabile come termine essenziale.
In punto di diritto, è noto che ai sensi dell'art. 1457 c.c. “Se il termine fissato per la prestazione di
una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso
contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia
all'altra parte entro tre giorni. In mancanza, il contratto si intende risoluto di diritto anche se non è
stata espressamente pattuita la risoluzione”. Il termine quindi è essenziale quando la prestazione perde qualsiasi utilità per la controparte se viene eseguita oltre il termine stesso.
È principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che “In tema di
contratto preliminare di compravendita, il termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo
non costituisce normalmente un termine essenziale, il cui mancato rispetto legittima la dichiarazione di pagina 5 di 13 scioglimento del contratto. Tale termine può ritenersi essenziale, ai sensi dell'articolo 1457 del codice
civile, solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi
alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del
contratto (e, quindi, insindacabile in sede di legittimità se logicamente ed adeguatamente motivata in
relazione a siffatti criteri), come nella specie, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di
considerare ormai perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine” (Cass.
civ. sez. II n. 5360/2023; cass. civ. sez. II n. 1552/2022). E ancora “…L'accertamento dell'essenzialità
del termine per l'adempimento, ex art. 1457 cod. civ., costituisce un apprezzamento di fatto riservato al
giudice di merito – la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da una
motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici – da condurre, oltre che alla stregua delle
espressioni adoperate dai contraenti (quale, ad esempio, “entro e non oltre”), tenendo soprattutto
conto della natura e dell'oggetto del contratto” (Cass.civ. sez. II n. 28/2024) e che “…tale volontà non
può desumersi solo dall'uso dell''espressione “entro e non oltre”, riferita al tempo di esecuzione della
prestazione, se non emerga, dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste
hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissatasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre
la data considerata (Cass. Civ. sez. III, n.14426/2016; cfr. in tal senso Cass. 17.3.2005, n. 5797; altresì
Cass. 6.12.2007, n. 25549; Cass. 26.4.1983, n. 2870)”.
Il termine per la stipulazione del contratto definitivo, dunque, non è di per sé essenziale ma può
esserlo laddove tale caratteristica sia ravvisabile nell'oggetto del negozio e, quindi, risulti inequivocabilmente che a causa del ritardo nell'adempimento (stipula del definitivo) l'utilità
economica delle parti sia perduta, in coerenza con la funzione del contratto preliminare, ovvero il raggiungimento – nel più breve tempo possibile – dei reciproci interessi.
Nel caso di specie, parte convenuta non ha fornito alcuna prova circa la perdita di utilità che la stessa intendeva conseguire alla data della stipula del definitivo, né tantomeno l'essenzialità del termine, non esplicitamente indicata nella scrittura privata, può desumersi dalla natura o dall'oggetto pagina 6 di 13 della medesima.
La previsione di una proroga concordata e la riserva – delle parti acquirenti – di richiederne una ulteriore allo scadere della prima (aprile 2023) in ipotesi di ritardi legati all'approvazione del piano regolatore da parte del GI La UN, sono chiari elementi dai quali desumere la CP_5
non essenzialità del termine.
Né, è stata fornita prova contraria in tal senso.
Ne deriva che la scadenza del suddetto termine abilita i promissari acquirenti ad agire per l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, considerato che parte convenuta non ha adempiuto il proprio obbligo di stipula del definitivo, non risultando offerta alcuna giustificazione al riguardo.
Ciò posto, occorre altresì ricordare che l'art. 1453 c.c., nel disciplinare l'istituto della risoluzione per inadempimento (quale rimedio volto a riequilibrare gli interessi dedotti nel contratto), legittima la parte a domandare la risoluzione ogni qualvolta il rapporto contrattuale non possa realizzarsi a causa dell'inadempimento di una delle parti contrattuali.
Nei contratti a prestazioni corrispettive (quale è il contratto preliminare per cui è causa), infatti,
ciascuna prestazione trova fondamento e giustificazione nell'altra. Conseguentemente, il venir meno di una delle prestazioni determina, a sua volta, il venire meno della causa che giustifica la controprestazione, legittimando così la parte che subisce l'inadempimento a liberarsi dall'obbligo di eseguire la propria prestazione.
Ai fini della risoluzione del contratto di cui all'art. 1453 c.c., è necessario che l'inadempimento,
ossia la mancata o inesatta esecuzione della prestazione contrattuale, sia imputabile e di non scarsa importanza (c.d. inadempimento qualificato).
L'inadempimento quindi, oltre a dover essere tale da sconvolgere l'equilibrio contrattuale (così da potersi qualificare “grave” ai sensi dell'art. 1455 c.c.), deve altresì essere imputabile alla parte, la quale cioè deve non avere adempiuto volutamente o per colpa la prestazione dovuta. pagina 7 di 13 Ne deriva, pertanto, che solo un inadempimento grave ed imputabile giustifica lo scioglimento del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Nel caso di specie, e non CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
hanno fornito adeguata prova dell'inadempimento (grave ed imputabile) di e Parte_1
, così non assolvendo all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. Parte_2
Ed invero, gli elementi probatori versati in atti non consentono di affermare, in relazione agli interessi dedotti nel contratto, l'inadempimento dei promissari acquirenti, odierni attori, la cui condotta non ha quindi determinato una grave alterazione del sinallagma contrattuale.
Parte attrice, infatti, adempiva alle obbligazioni assunte con la stipula del contratto preliminare,
provvedendo a richiedere alle parti convenute (in particolare a figlia del de cuiuis) – a CP_3
seguito del decesso di – a) la documentazione relativa alla successione ereditaria, alla Persona_1
destinazione e regolarità urbanistica del terreno agricolo – oggetto di causa – a seguito dell'approvazione del piano regolatore del Comune di San GI La UN;
b) offrendo (nel mese di aprile 2023) a un ulteriore acconto sul maggior prezzo a conferma della volontà a CP_1
sottoscrivere il contratto definitivo di compravendita (offerta rifiutata così come allegato e provato); c)
convocando le parti convenute – nonostante la manifestata volontà (lett. racc. del 18.05.2023) di risolvere il contratto per decorrenza del termine ritenuto essenziale ma anche la disponibilità a nuove trattative - dinanzi al Notaio in Catania (30.06.2023) per la stipula del contratto Persona_2
definitivo; d) confermando la volontà alla stipula del contratto definitivo dietro pagamento del corrispettivo a saldo del maggiore prezzo di € 224.626,00 (a mezzo assegni circolari) – circostanza confermata dal notaio giusto verbale di udienza del 17.02.2025). Persona_2
Viceversa, i promittenti venditori, odierne parti convenute, non hanno sufficientemente allegato e provato l'essenzialità del termine indicato nel contratto preliminare di compravendita, né le nuove condizioni a cui avebbero subordivano – nonostante la manifestata volontà di chiedere la risoluzione per inadempimento imputabile agli attori – la stipula del definitivo. Non risulta nemmeno allegata e pagina 8 di 13 provata la circostanza relativa al mancato invio della documentazione da parte della convenuta CP_3
(successione ereditaria, destinazione e regolarità urbanistica) richiesta dagli attori al fine di
[...]
fissare la data per la stipula del definitivo (circostanza confermata durante l'escussione come teste del
Notaio), mentre risulta smentita (in particolare dal teste di parte convenuta la Testimone_1
volontà di di prorogare ulteriormente la stipula del definitivo mediante l'ulteriore Parte_1
acconto offerto a nel mese di aprile 2023. CP_1
Ne consegue che, avendo e correttamente adempiuto alle Parte_1 Parte_2
obbligazioni sopra evidenziate, nessun inadempimento può essere agli stessi imputato.
Sicché, non può trovare accoglimento la domanda di risoluzione per inadempimento imputabile agli attori proposta da , e CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
Va invece accolta la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., proposta dai promissari acquirenti, odierne parti attrici.
Deve sul punto rilevarsi che l'azione di esecuzione in forma specifica di cui all'art. 2932 c.c. che è
diretta a far valere un diritto di obbligazione, nascente, nel caso di specie, da un contratto, non ha natura reale bensì personale. L'azione in esame, infatti, mirando a conseguire una pronuncia che disponga il trasferimento della proprietà di un bene, ha ad oggetto l'esecuzione in forma specifica dell'obbligazione di stipula del contratto definitivo, assunta con la sottoscrizione del contratto preliminare.
L'articolo 2932, primo comma, del codice civile, stabilisce che “Se colui che è obbligato a
concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia
escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Se si
tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la
costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che
l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la
prestazione non sia ancora esigibile “. pagina 9 di 13 Le sentenze costitutive pronunciate ex art. 2932 c.c. rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 2908 c.c. ovvero qulle sentenze con cui “l'autorità giudiziaria può costituire, modificare o
estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. Nel caso in esame,
l'accoglimento della domanda attorea farebbe luogo al contratto definitivo producendone gli stessi effetti.
Il primo comma dell'articolo 2932 c.c. specifica che l'ottenimento della sentenza sostitutiva degli effetti del contratto non concluso può essere richiesta solo se possibile e se non ne è esclusa la possibilità dal contratto preliminare. Parti del contratto preliminare di compravendita sono il promissario acquirente ed il promittente venditore e la disciplina codicistica prevede che il contratto preliminare inadempiuto sia di possibile esecuzione materiale (ad esempio, la sussitenza e l'integrità
del bene immobile oggetto dello stesso) sia giuridica, ovvero che il preliminare abbia i requisiti per formare e sostituire il contratto definitivo.
Pertanto, in tema di azione ex art. 2932 c.c. l'attore ha l'onere di provare il titolo ed il proprio adempimento alle obbligazioni dedotte in contratto, ovvero dell'offerta ad adempiere, elementi che rappresentano fatti costitutivi della pretesa di trasferimento della proprietà ope iudicis (in tal senso
Cass. Civ. 11/05/2012 n. 7409), nonché di allegare la circostanza del mancato o inesatto adempimento della controparte, a cui, invece, compete di fornire prova di un fatto estintivo o impeditivo dell'obbligazione.
Nel caso di specie, gli attori hanno adempiuto all'onere probatorio posto a loro carico, dando prova dell'inadempimento contrattuale delle parti convenute.
Deve, al riguardo, ricordarsi che la pronuncia di cui all'art. 2932 c.c. (avente ad oggetto l'esecuzione in forma specifica dell'obbligazione di stipula del contratto definitivo assunta con la sottoscrizione del preliminare) deve ritenersi preclusa al giudice quando l'immobile oggetto di vendita non risulti conforme alle prescrizioni urbanistiche vigenti, il cui rispetto è invece condizione essenziale dell'azione, non potendo tale pronuncia realizzare un effetto maggiore e/o diverso da quello possibile pagina 10 di 13 alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale.
Nel caso di specie – accertata la regolarità urbanistica dell'immobile oggetto del contratto preliminare – sussistono i presupposti di legge per adempiere alle obbligazioni nascenti da quest'ultimo.
Per l'effetto, deve disporsi ex art. 2932 c.c. il trasferimento, in favore di e Parte_1
, della piena proprietà del terreno agricolo sito in San GI La UN c/da PP Parte_2
con ingresso da via Soldato Mannino di are 50 e centiare 97 (censito al foglio 11 del detto Comune,
p.lle 118 agrumeto cl.1, 315 vigneto cl.2, 375 agrumeto cl.1 – di cui le particelle 118 e 315 di proprietà
di e la particella 375 di proprietà di . Persona_1 CP_1
Posto che parte acquirente deve procedere al pagamento del saldo, quantificato in € 224.626,00,
l'effetto traslativo deve considerarsi subordinato all'effettivo pagamento, in conformità
all'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “in tema di contratto preliminare, le sentenze ex
art. 2932 c.c. producono gli effetti del definitivo dal momento del loro passaggio in giudicato,
comportando, nel caso di vendita, il trasferimento della proprietà del bene e, correlativamente,
l'obbligo dell'acquirente di versare il prezzo (o il suo residuo) eventualmente ancora dovuto, obbligo
che viene sancito mediante una pronuncia di accertamento o di condanna o di subordinazione
dell'efficacia traslativa al pagamento” (Cassazione civile sezione II 9 maggio 2024 n.12680) e che “Se
le parti di un preliminare di vendita immobiliare hanno convenuto che il pagamento del prezzo debba
essere effettuato alla stipulazione del definitivo, il requisito dell'offerta di cui all'art. 2932, comma 2,
cod. civ. è da ritenersi soddisfatto con la proposizione della domanda di esecuzione specifica
dell'obbligo di contrarre, perché in essa necessariamente implicito;
in tale ipotesi, deve senz'altro
essere emessa la sentenza produttrice degli effetti del contratto non concluso ed il pagamento del
prezzo va imposto come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia
del giudice” (Cassazione civile sezione II 29 settembre 2025 n. 26316).
La trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II. immobiliari della presente sentenza, con efficacia pagina 11 di 13 dichiarativa, ai sensi dell'art. 2651 c.c., va fatta a cura e spese della parte interessata e non può essere posta ad oggetto di ordine giudiziale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione da e contro Parte_1 Parte_2 CP_1 [...]
, e disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: Controparte_6 CP_7 CP_4
trasferisce a titolo di compravendita la proprietà dei seguenti beni rispettivamente a favore di a)
nato a [...] il [...] (C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il 17.04.1990 (C.F. ) e contro
[...] C.F._2 CP_1
nata a [...] il [...] (C.F. ), nata a C.F._3 Controparte_2
Catania il 12.01.1948 (C.F. ), nata a [...] il [...] C.F._4 CP_3
(C.F. , nata a [...] il 19.07.1971 (C.F. C.F._5 CP_4
), del del terreno agricolo sito in San GI La UN c/da PP, con C.F._6
ingresso via Soldato Mannino di are 50 e centiare 97 (censito al foglio 11 del detto Comune, p.lle 118
agrumeto cl.1, 315 vigneto cl. 2, 375 agrumeto cl. 1 di cui le particelle 118 e 315 di proprietà di
[...]
(defunto il 27.02.2022) e la particella 375 di proprietà di;
Per_1 CP_1
condiziona l'efficacia traslativa al pagamento della somma di € 224626.00 oltre interessi legali fino al soddisfo e ciò entro il termine di mesi 2 dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
condanna e al pagamento CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
delle spese processuali in favore di e , che liquida in complessivi € Parte_1 Parte_2
7.052,00 (di cui € 1241,00 per spese vive), oltre spese generali, iva, c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania 15.12.2025 pagina 12 di 13 IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. GI MA)
pagina 13 di 13
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
GI MA, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 8859/23 R.G.A.C., posta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 29.10.2025 promossa da
nato a [...] il [...] (C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il 17.04.1990 (C.F. ) elettivamenti domiciliati in
[...] C.F._2
Catania Via Francesco Riso n°42, presso lo studio degli avv.ti Annamaria Mascali e Roberta Arena
dalle quali sono, congiuntamente e disgiuntamente, rappresentati e difesi, giusta procura alle liti versata in atti,
attori
contro
nata a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._3 [...]
nata a [...] il 12.01.1948 (C.F. ), Controparte_2 C.F._4 CP_3
nata a [...] il [...] (C.F. , nata a
[...] C.F._5 CP_4
Catania il 19.07.1971 (C.F. ), tutti elettivamenti domiciliati in San Gregorio di C.F._6
Catania, Piazza della Repubblica n°2, presso lo studio dell'avv. Letizia Patanè dalla quale è
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti versata in atti,
pagina 1 di 13 convenuti
OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE EX ART. 2932 C.C.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio , e (queste ultime tre quali CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
eredi di deceduto in Catania il 27.02.2022) chiedendo l'accertamento Persona_1
dell'inadempimento delle parti convenute dell'obbligo di concludere il contratto definitivo di compravendita e, per l'effetto, l'emissione della sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. produttiva degli effetti del contratto non concluso, con ogni conseguenziale statuizione di legge. Chiedevano, quindi, di trasferire in favore degli stessi la piena proprietà del terreno agricolo sito in San GI La UN
c/da PP – previo pagamento del corrispettivo a saldo pari ad € 224.626,00 – così come statuito nel contratto preliminare di compravendita del 13.05.2021.
In particolare, le odierne parti attrici riferivano che, in data 13.05.2021, stipulavano con CP_1
e il de cuius un contratto preliminare di vendita, con cui quest'ultimi si
[...] Persona_1
impegnavano a trasferire, in loro favore, la piena proprietà del terreno agricolo sito in San GI La
UN c/da PP con ingresso da via Soldato Mannino di are 50 e centiare 97 (censito al foglio 11
del detto Comune, p.lle 118 agrumeto cl.1, 315 vigneto cl.2, 375 agrumeto cl.1 – di cui le particelle 118
e 315 di proprietà di e la particella 375 di proprietà di , per un importo Persona_1 CP_1
complessivo di € 295.626,00 (di cui € 21.000,00 già versati da prima della Parte_1
sottoscrizione del preliminare, a seguito di un precedente compromesso). Per l'effetto, Pt_1
e versavano in favore di e la ulteriore somma
[...] Parte_2 CP_1 Persona_1
pagina 2 di 13 di € 50.000,00 a titolo di caparra confirmatoria da imputare in conto prezzo al momento della stipula del definitivo e si impegnavano a versare la restante parte di prezzo pari ad € 224.626,00 al momento della stipula dell'atto definitivo di compravendita.
Parte attrice riferiva tuttavia, che e le altre parti convenute, quali eredi di CP_1 [...]
(deceduto nelle more in data 27.02.2022) non adempivano alle obbligazioni assunte con la Per_1
stipula del contratto preliminare entro il termine stabilito (entro il mese di ottobre 2022, con ulteriore proroga di massimo sei mesi, quindi aprile 2023, per espressa pattuizione della parti – con riserva delle parti acquirenti – previo accordo con la parte venditrice – di richiedere ulteriore proroga in ipotesi di ritardi nell'approvazione del piano regolatore del ), rendendosi così Controparte_5
inadempienti.
Si costituivano in giudizio le parti convenute contestando le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto e chiedendo, nel merito, l'accertamento della natura essenziale del termine indicato del contratto preliminare di compravendita per la stipula del contratto definitivo (aprile 2023) e, per l'effetto, la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei promissari acquirenti con conseguente diritto a trattenere la somma di € 71.000,00 versata – in loro favore dai promissari acquirenti – a titolo di caparra confirmatoria.
Ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti (interrogatorio formale e prova testi), all'udienza del
29.10.2025 la causa veniva posta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. è fondata e, per l'effetto, va accolta.
In particolare, gli attori producevano in giudizio una scrittura privata datata 13.05.2021 – rubricata preliminare di compravendita – dalla quale risulta che e (deceduto in CP_1 Persona_1
data 27.02.2022) avevano promesso in vendita agli attori un terreno agricolo sito nel Comune di San
GI La UN c/da PP (come meglio sopra identificato) al prezzo complessivo di € pagina 3 di 13 295.626,00 (di cui € 21.000,00 già versati da prima della sottoscrizione del Parte_1
preliminare a seguito di un precedente compromesso), di cui € 50.000,00 imputati a titolo di caparra confirmatoria, mentre la restante parte di prezzo pari ad € 224.626,00 sarebbe stata pagata alla stipula dell'atto pubblico che “dovrà essere rogato dal notaio di Catania, entro il mese di Persona_2
ottobre 2022, con eventuale proroga di massimo sei mesi, quindi aprile 2023, per espressa pattuizione
delle parti.”
Nel contratto veniva altresì previsto che “Le parti acquirenti si riservano di richiedere ulteriore
proroga, previo accordo con la parte venditrice, qualora sopraggiungessero ritardi nell'approvazione
definitiva del nuovo piano regolatore del Comune di San GI La UN”.
Riferivano che, avevando appreso del decesso di avvenuto il 27.2.2022, Persona_1
richiedevano alle eredi (in particolare a – così come allegato e provato in corso di causa CP_3
– la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto definitivo (relativa alla successione ereditaria, alla destinazione e regolarità urbanistica del terreno agricolo, atteso che il piano regolare del
Comune di San GI La UN era stato regolarmente approvato circostanza non contestata in giudizio).
Asseriva, in particolare, che nelle more aveva offerto a un Parte_1 CP_1
ulteriore acconto e che la stessa lo aveva rifiutato manifestando la volontà di accettare il saldo prezzo alla stipula del definitivo (circostanza più volte confermata durante l'escussione dei testi ed, in particolare, dal teste marito di che dichiarava “… preciso che il sig. Testimone_1 CP_1
mi ha chiamato per offrirmi una somma a titolo di acconto di cui non specificava l'importo Pt_1
che ho rifiutato. Preciso che tale somma non veniva offerta per ottenere una ulteriore proroga”)
Deduceva quindi l'inadempimento di parte convenuta per il mancato assolvimento delle obbligazioni assunte, non sottoscrivendo il contratto definitivo di compravendita così come statuito nel preliminare per cui è causa e precisando altresì che “…EO rimandava l'invio della chiesta CP_3
documentazione adducendo come scusa di dovere completare la successione …”. pagina 4 di 13 Riferiva poi che, a seguito di uno scambio di missive (intercorso tra i mesi di maggio e giugno
2023), parte attrice – per il tramite del proprio difensore – diffidava le parti convenute dal rilasciare la documentazione richiesta al fine di sottoscrivere il definitivo, di contro, parte convenuta comunicava la volontà di risolvere il contratto per scadenza del termine essenziale di cui al contratto preliminare
(aprile 2023), rimanendo disponibile ad una definizione bonaria a nuove condizioni.
Riferivano inoltre che – giusta pec del 21.06.2023 in atti – convocavano i promittenti venditori per la stipula del contratto definitivo di compravendita (per la data del 30.06.2023 dinanzi al notaio in Catania) e che gli stessi non si presentavano (giusto verbale di constatazione Persona_2
negativo in atti).
Deducevano di avere avviato la mediazione obbligatoria ex art. 5 del D. Lgs. 28/2010 – come da istanza e verbale negativo in atti – attesa la condizione di procedibilità normativamente disciplinata per la materia per cui è causa.
Ciò premesso, ai fini della pronuncia sulla risoluzione del contratto preliminare per inadempimento imputabile agli attori – richiesta da parte convenuta - va accertato preliminarmente se il termine indicato nel contratto preliminare – entro il quale sottoscrivere il definitivo ovvero aprile 2023 (attesa la proroga già concordata dalle parti) – sia qualificabile come termine essenziale.
In punto di diritto, è noto che ai sensi dell'art. 1457 c.c. “Se il termine fissato per la prestazione di
una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso
contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia
all'altra parte entro tre giorni. In mancanza, il contratto si intende risoluto di diritto anche se non è
stata espressamente pattuita la risoluzione”. Il termine quindi è essenziale quando la prestazione perde qualsiasi utilità per la controparte se viene eseguita oltre il termine stesso.
È principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che “In tema di
contratto preliminare di compravendita, il termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo
non costituisce normalmente un termine essenziale, il cui mancato rispetto legittima la dichiarazione di pagina 5 di 13 scioglimento del contratto. Tale termine può ritenersi essenziale, ai sensi dell'articolo 1457 del codice
civile, solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi
alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del
contratto (e, quindi, insindacabile in sede di legittimità se logicamente ed adeguatamente motivata in
relazione a siffatti criteri), come nella specie, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di
considerare ormai perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine” (Cass.
civ. sez. II n. 5360/2023; cass. civ. sez. II n. 1552/2022). E ancora “…L'accertamento dell'essenzialità
del termine per l'adempimento, ex art. 1457 cod. civ., costituisce un apprezzamento di fatto riservato al
giudice di merito – la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da una
motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici – da condurre, oltre che alla stregua delle
espressioni adoperate dai contraenti (quale, ad esempio, “entro e non oltre”), tenendo soprattutto
conto della natura e dell'oggetto del contratto” (Cass.civ. sez. II n. 28/2024) e che “…tale volontà non
può desumersi solo dall'uso dell''espressione “entro e non oltre”, riferita al tempo di esecuzione della
prestazione, se non emerga, dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste
hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissatasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre
la data considerata (Cass. Civ. sez. III, n.14426/2016; cfr. in tal senso Cass. 17.3.2005, n. 5797; altresì
Cass. 6.12.2007, n. 25549; Cass. 26.4.1983, n. 2870)”.
Il termine per la stipulazione del contratto definitivo, dunque, non è di per sé essenziale ma può
esserlo laddove tale caratteristica sia ravvisabile nell'oggetto del negozio e, quindi, risulti inequivocabilmente che a causa del ritardo nell'adempimento (stipula del definitivo) l'utilità
economica delle parti sia perduta, in coerenza con la funzione del contratto preliminare, ovvero il raggiungimento – nel più breve tempo possibile – dei reciproci interessi.
Nel caso di specie, parte convenuta non ha fornito alcuna prova circa la perdita di utilità che la stessa intendeva conseguire alla data della stipula del definitivo, né tantomeno l'essenzialità del termine, non esplicitamente indicata nella scrittura privata, può desumersi dalla natura o dall'oggetto pagina 6 di 13 della medesima.
La previsione di una proroga concordata e la riserva – delle parti acquirenti – di richiederne una ulteriore allo scadere della prima (aprile 2023) in ipotesi di ritardi legati all'approvazione del piano regolatore da parte del GI La UN, sono chiari elementi dai quali desumere la CP_5
non essenzialità del termine.
Né, è stata fornita prova contraria in tal senso.
Ne deriva che la scadenza del suddetto termine abilita i promissari acquirenti ad agire per l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, considerato che parte convenuta non ha adempiuto il proprio obbligo di stipula del definitivo, non risultando offerta alcuna giustificazione al riguardo.
Ciò posto, occorre altresì ricordare che l'art. 1453 c.c., nel disciplinare l'istituto della risoluzione per inadempimento (quale rimedio volto a riequilibrare gli interessi dedotti nel contratto), legittima la parte a domandare la risoluzione ogni qualvolta il rapporto contrattuale non possa realizzarsi a causa dell'inadempimento di una delle parti contrattuali.
Nei contratti a prestazioni corrispettive (quale è il contratto preliminare per cui è causa), infatti,
ciascuna prestazione trova fondamento e giustificazione nell'altra. Conseguentemente, il venir meno di una delle prestazioni determina, a sua volta, il venire meno della causa che giustifica la controprestazione, legittimando così la parte che subisce l'inadempimento a liberarsi dall'obbligo di eseguire la propria prestazione.
Ai fini della risoluzione del contratto di cui all'art. 1453 c.c., è necessario che l'inadempimento,
ossia la mancata o inesatta esecuzione della prestazione contrattuale, sia imputabile e di non scarsa importanza (c.d. inadempimento qualificato).
L'inadempimento quindi, oltre a dover essere tale da sconvolgere l'equilibrio contrattuale (così da potersi qualificare “grave” ai sensi dell'art. 1455 c.c.), deve altresì essere imputabile alla parte, la quale cioè deve non avere adempiuto volutamente o per colpa la prestazione dovuta. pagina 7 di 13 Ne deriva, pertanto, che solo un inadempimento grave ed imputabile giustifica lo scioglimento del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Nel caso di specie, e non CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
hanno fornito adeguata prova dell'inadempimento (grave ed imputabile) di e Parte_1
, così non assolvendo all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. Parte_2
Ed invero, gli elementi probatori versati in atti non consentono di affermare, in relazione agli interessi dedotti nel contratto, l'inadempimento dei promissari acquirenti, odierni attori, la cui condotta non ha quindi determinato una grave alterazione del sinallagma contrattuale.
Parte attrice, infatti, adempiva alle obbligazioni assunte con la stipula del contratto preliminare,
provvedendo a richiedere alle parti convenute (in particolare a figlia del de cuiuis) – a CP_3
seguito del decesso di – a) la documentazione relativa alla successione ereditaria, alla Persona_1
destinazione e regolarità urbanistica del terreno agricolo – oggetto di causa – a seguito dell'approvazione del piano regolatore del Comune di San GI La UN;
b) offrendo (nel mese di aprile 2023) a un ulteriore acconto sul maggior prezzo a conferma della volontà a CP_1
sottoscrivere il contratto definitivo di compravendita (offerta rifiutata così come allegato e provato); c)
convocando le parti convenute – nonostante la manifestata volontà (lett. racc. del 18.05.2023) di risolvere il contratto per decorrenza del termine ritenuto essenziale ma anche la disponibilità a nuove trattative - dinanzi al Notaio in Catania (30.06.2023) per la stipula del contratto Persona_2
definitivo; d) confermando la volontà alla stipula del contratto definitivo dietro pagamento del corrispettivo a saldo del maggiore prezzo di € 224.626,00 (a mezzo assegni circolari) – circostanza confermata dal notaio giusto verbale di udienza del 17.02.2025). Persona_2
Viceversa, i promittenti venditori, odierne parti convenute, non hanno sufficientemente allegato e provato l'essenzialità del termine indicato nel contratto preliminare di compravendita, né le nuove condizioni a cui avebbero subordivano – nonostante la manifestata volontà di chiedere la risoluzione per inadempimento imputabile agli attori – la stipula del definitivo. Non risulta nemmeno allegata e pagina 8 di 13 provata la circostanza relativa al mancato invio della documentazione da parte della convenuta CP_3
(successione ereditaria, destinazione e regolarità urbanistica) richiesta dagli attori al fine di
[...]
fissare la data per la stipula del definitivo (circostanza confermata durante l'escussione come teste del
Notaio), mentre risulta smentita (in particolare dal teste di parte convenuta la Testimone_1
volontà di di prorogare ulteriormente la stipula del definitivo mediante l'ulteriore Parte_1
acconto offerto a nel mese di aprile 2023. CP_1
Ne consegue che, avendo e correttamente adempiuto alle Parte_1 Parte_2
obbligazioni sopra evidenziate, nessun inadempimento può essere agli stessi imputato.
Sicché, non può trovare accoglimento la domanda di risoluzione per inadempimento imputabile agli attori proposta da , e CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
Va invece accolta la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., proposta dai promissari acquirenti, odierne parti attrici.
Deve sul punto rilevarsi che l'azione di esecuzione in forma specifica di cui all'art. 2932 c.c. che è
diretta a far valere un diritto di obbligazione, nascente, nel caso di specie, da un contratto, non ha natura reale bensì personale. L'azione in esame, infatti, mirando a conseguire una pronuncia che disponga il trasferimento della proprietà di un bene, ha ad oggetto l'esecuzione in forma specifica dell'obbligazione di stipula del contratto definitivo, assunta con la sottoscrizione del contratto preliminare.
L'articolo 2932, primo comma, del codice civile, stabilisce che “Se colui che è obbligato a
concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia
escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Se si
tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la
costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che
l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la
prestazione non sia ancora esigibile “. pagina 9 di 13 Le sentenze costitutive pronunciate ex art. 2932 c.c. rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 2908 c.c. ovvero qulle sentenze con cui “l'autorità giudiziaria può costituire, modificare o
estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. Nel caso in esame,
l'accoglimento della domanda attorea farebbe luogo al contratto definitivo producendone gli stessi effetti.
Il primo comma dell'articolo 2932 c.c. specifica che l'ottenimento della sentenza sostitutiva degli effetti del contratto non concluso può essere richiesta solo se possibile e se non ne è esclusa la possibilità dal contratto preliminare. Parti del contratto preliminare di compravendita sono il promissario acquirente ed il promittente venditore e la disciplina codicistica prevede che il contratto preliminare inadempiuto sia di possibile esecuzione materiale (ad esempio, la sussitenza e l'integrità
del bene immobile oggetto dello stesso) sia giuridica, ovvero che il preliminare abbia i requisiti per formare e sostituire il contratto definitivo.
Pertanto, in tema di azione ex art. 2932 c.c. l'attore ha l'onere di provare il titolo ed il proprio adempimento alle obbligazioni dedotte in contratto, ovvero dell'offerta ad adempiere, elementi che rappresentano fatti costitutivi della pretesa di trasferimento della proprietà ope iudicis (in tal senso
Cass. Civ. 11/05/2012 n. 7409), nonché di allegare la circostanza del mancato o inesatto adempimento della controparte, a cui, invece, compete di fornire prova di un fatto estintivo o impeditivo dell'obbligazione.
Nel caso di specie, gli attori hanno adempiuto all'onere probatorio posto a loro carico, dando prova dell'inadempimento contrattuale delle parti convenute.
Deve, al riguardo, ricordarsi che la pronuncia di cui all'art. 2932 c.c. (avente ad oggetto l'esecuzione in forma specifica dell'obbligazione di stipula del contratto definitivo assunta con la sottoscrizione del preliminare) deve ritenersi preclusa al giudice quando l'immobile oggetto di vendita non risulti conforme alle prescrizioni urbanistiche vigenti, il cui rispetto è invece condizione essenziale dell'azione, non potendo tale pronuncia realizzare un effetto maggiore e/o diverso da quello possibile pagina 10 di 13 alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale.
Nel caso di specie – accertata la regolarità urbanistica dell'immobile oggetto del contratto preliminare – sussistono i presupposti di legge per adempiere alle obbligazioni nascenti da quest'ultimo.
Per l'effetto, deve disporsi ex art. 2932 c.c. il trasferimento, in favore di e Parte_1
, della piena proprietà del terreno agricolo sito in San GI La UN c/da PP Parte_2
con ingresso da via Soldato Mannino di are 50 e centiare 97 (censito al foglio 11 del detto Comune,
p.lle 118 agrumeto cl.1, 315 vigneto cl.2, 375 agrumeto cl.1 – di cui le particelle 118 e 315 di proprietà
di e la particella 375 di proprietà di . Persona_1 CP_1
Posto che parte acquirente deve procedere al pagamento del saldo, quantificato in € 224.626,00,
l'effetto traslativo deve considerarsi subordinato all'effettivo pagamento, in conformità
all'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “in tema di contratto preliminare, le sentenze ex
art. 2932 c.c. producono gli effetti del definitivo dal momento del loro passaggio in giudicato,
comportando, nel caso di vendita, il trasferimento della proprietà del bene e, correlativamente,
l'obbligo dell'acquirente di versare il prezzo (o il suo residuo) eventualmente ancora dovuto, obbligo
che viene sancito mediante una pronuncia di accertamento o di condanna o di subordinazione
dell'efficacia traslativa al pagamento” (Cassazione civile sezione II 9 maggio 2024 n.12680) e che “Se
le parti di un preliminare di vendita immobiliare hanno convenuto che il pagamento del prezzo debba
essere effettuato alla stipulazione del definitivo, il requisito dell'offerta di cui all'art. 2932, comma 2,
cod. civ. è da ritenersi soddisfatto con la proposizione della domanda di esecuzione specifica
dell'obbligo di contrarre, perché in essa necessariamente implicito;
in tale ipotesi, deve senz'altro
essere emessa la sentenza produttrice degli effetti del contratto non concluso ed il pagamento del
prezzo va imposto come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia
del giudice” (Cassazione civile sezione II 29 settembre 2025 n. 26316).
La trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II. immobiliari della presente sentenza, con efficacia pagina 11 di 13 dichiarativa, ai sensi dell'art. 2651 c.c., va fatta a cura e spese della parte interessata e non può essere posta ad oggetto di ordine giudiziale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione da e contro Parte_1 Parte_2 CP_1 [...]
, e disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: Controparte_6 CP_7 CP_4
trasferisce a titolo di compravendita la proprietà dei seguenti beni rispettivamente a favore di a)
nato a [...] il [...] (C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il 17.04.1990 (C.F. ) e contro
[...] C.F._2 CP_1
nata a [...] il [...] (C.F. ), nata a C.F._3 Controparte_2
Catania il 12.01.1948 (C.F. ), nata a [...] il [...] C.F._4 CP_3
(C.F. , nata a [...] il 19.07.1971 (C.F. C.F._5 CP_4
), del del terreno agricolo sito in San GI La UN c/da PP, con C.F._6
ingresso via Soldato Mannino di are 50 e centiare 97 (censito al foglio 11 del detto Comune, p.lle 118
agrumeto cl.1, 315 vigneto cl. 2, 375 agrumeto cl. 1 di cui le particelle 118 e 315 di proprietà di
[...]
(defunto il 27.02.2022) e la particella 375 di proprietà di;
Per_1 CP_1
condiziona l'efficacia traslativa al pagamento della somma di € 224626.00 oltre interessi legali fino al soddisfo e ciò entro il termine di mesi 2 dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
condanna e al pagamento CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
delle spese processuali in favore di e , che liquida in complessivi € Parte_1 Parte_2
7.052,00 (di cui € 1241,00 per spese vive), oltre spese generali, iva, c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania 15.12.2025 pagina 12 di 13 IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. GI MA)
pagina 13 di 13