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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 05/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CARUSO GIUSEPPE DOMENICO, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4683/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1348/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
14 e pubblicata il 20/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293201890034923000 IVA-ALTRO 2002 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello, con parziale declaratoria di CMC e conferma per il resto dell'importo di cui alla cartella n. 293 2003 0086450722
Appellato: #
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate presenta appello avverso la sentenza della CGT di I grado di Catania n. 1348/14/2024, depositata il 20 febbraio 2024, di accoglimento del ricorso proposto dal sig. Resistente_1 contro l'intimazione di pagamento n. 293201890034923000, limitatamente all'iscrizione a ruolo di cui alla cartella di pagamento n. 293 2003 0086450722, presuntivamente notificata il 5.11.2003, con cui è stato iscritto a ruolo l'importo complessivo di € 10.791,72, di cui €. 662,61 a titolo di IRAP, € 2.398,43 a titolo di IRPEF, €.60,43 a titolo di
Add.le Regionale, € 4.342,37 a titolo IVA, oltre € 985,80 a titolo di interessi, €. 2.341,88 a titolo di sanzioni per omesso/ritardato versamento per la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1999.
Né il contribuente, né l'Agenzia delle Entrate - OS si sono costituiti in appello.
La causa è stata assunta in decisione nell'udienza del 12 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
I giudici di prime cure hanno accolto il ricorso rilevando che "nella specie la cartella in esame non è mai stata regolarmente notificata al ricorrente: nella relata prodotta dal concessionario datata 23.10.2003 si legge che il destinatario non è iscritto all'anagrafe del Comune di Catania (ove era stata tentata la notifica). Nessuna ulteriore prova di una valida notifica è mai stata depositata. Del tutto irrilevante è quindi la regolare o meno notifica del preavviso di fermo del 29.9.2009, atteso che l'atto a monte della procedura di riscossione non è mai stato notificato".
L'appellante Agenzia, innanzi tutto, "evidenzia che la cartella di pagamento 29320030086450722, contenente n. 2 ruoli per esiti 36 bis D.P.R. 600/1973 è, in parte annullata ai sensi dell'art. 4 D.L. 41-2021 s.m.i. (legislazione emergenza COVID). Infatti, il ruolo n. 100052, dell'importo complessivo di Euro 4.446,34 e trasmesso nell'anno 2003 all'Agente della OS, rientra tra i ruoli con importi inferiori o pari ad Euro 5.000,00 e riguardanti il periodo di consegna 2000-2010 che la normativa suindicata ha annullato, come risulta dai dati di Anagrafe Tributaria. Pertanto, il presente atto di appello ha ad oggetto l'avviso di intimazione, limitatamente al residuo ammontare di Euro 6.345,38, oltre successivi interessi, contenuti nel ruolo 200011". Ciò posto l'appellante deduce che "a fronte dell'asserita mancata conoscenza dell'atto prodromico, cartella di pagamento a fronte dell'asserita mancata conoscenza dell'atto prodromico, cartella di pagamento 29320030086450722, l'ADER SPA aveva opposto e documentato che il contribuente, rappresentato e difeso dalla medesima Avvocata Nominativo_1, aveva impugnato, quali estratti ruoli, la suddetta cartella di pagamento (oltre ad altri ruoli) e tale ricorso era stato valutato come inammissibile con sentenza CTP CT 144-06-2018". Rileva, inoltre, che "nelle more del presente giudizio, il ricorrente, così come risulta da Anagrafe Tributaria, ha presentato istanza di definizione agevolata dei ruoli, in data 29/06/2023- prot. n. W-2023062908347771. A fronte di tale istanza risulta che il contribuente ha versato l'ammontare di Euro
902,84, e che l'importo da pagare al fine di considerare chiuso il pagamento rateale è di Euro 4.365,37". L'Agenzia prosegue facendo presente che non avendo il ricorrente "depositato l'istanza di definizione agevolata che risulta in Anagrafe Tributaria (stampa informatizzata prospetto e protocollo) ... l'Ufficio si vede, comunque, costretto a proseguire nell'ulteriore grado di giudizio, oltre che per l'erroneità della sentenza, alla luce di quanto sin qui esposto, anche per accertare la definitività del ruolo medesimo".
Il collegio rileva l'erroneità della sentenza impugnata, non potendo il sig. Resistente_1 rimettere in discussione, in occasione della notificazione dell'intimazione di pagamento conseguente, l'avvenuta comunicazione di una cartella presupposta (n. 293 2003 0086450722), che Egli ha a suo tempo impugnato in giudizio (peraltro con esito negativo).
Inoltre, come correttamente dedotto dall'appellante Agenzia, con l'avvenuta presentazione dell'istanza di definizione agevolata il contribuente ha manifestato la volontà - non revocabile - di chiudere il “contenzioso”, con conseguente necessità di considerare “definitivi” i ruoli e riaperti i termini per la prosecuzione delle azioni di riscossione, nell'ipotesi in cui il pagamento rateale non risultasse completato.
In relazione a quanto precede, occorre dunque, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la parziale cessata materia del contendere (per il ruolo n.100052, dell'importo complessivo di Euro 4.446,34, annullato ai sensi dell'art.4, comma 4, D.L. 41-2021 s.m.i.) e dichiarare la definitività del ruolo 200011, con importo complessivo di Euro 6.345,38, oltre interessi e mora.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia - Sezione staccata di Catania 17 - accoglie l'appello in epigrafe e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, in parte dichiara cessata la materia del contendere (per il ruolo n.100052, dell'importo complessivo di Euro 4.446,34, annullato ai sensi dell'art. 4, comma 4, D.L. 41-2021 s.m.i.) e, nella restante parte conferma l'intimazione di pagamento in contestazione
(con definitività del ruolo 200011, di importo complessivo di Euro 6.345,38, oltre interessi e mora).
Condanna il contribuente appellato sig. Resistente_1 al pagamento delle spese di causa a favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania, il 12 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE – ESTENSORE
IU CO SO
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CARUSO GIUSEPPE DOMENICO, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4683/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1348/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
14 e pubblicata il 20/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293201890034923000 IVA-ALTRO 2002 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello, con parziale declaratoria di CMC e conferma per il resto dell'importo di cui alla cartella n. 293 2003 0086450722
Appellato: #
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate presenta appello avverso la sentenza della CGT di I grado di Catania n. 1348/14/2024, depositata il 20 febbraio 2024, di accoglimento del ricorso proposto dal sig. Resistente_1 contro l'intimazione di pagamento n. 293201890034923000, limitatamente all'iscrizione a ruolo di cui alla cartella di pagamento n. 293 2003 0086450722, presuntivamente notificata il 5.11.2003, con cui è stato iscritto a ruolo l'importo complessivo di € 10.791,72, di cui €. 662,61 a titolo di IRAP, € 2.398,43 a titolo di IRPEF, €.60,43 a titolo di
Add.le Regionale, € 4.342,37 a titolo IVA, oltre € 985,80 a titolo di interessi, €. 2.341,88 a titolo di sanzioni per omesso/ritardato versamento per la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1999.
Né il contribuente, né l'Agenzia delle Entrate - OS si sono costituiti in appello.
La causa è stata assunta in decisione nell'udienza del 12 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
I giudici di prime cure hanno accolto il ricorso rilevando che "nella specie la cartella in esame non è mai stata regolarmente notificata al ricorrente: nella relata prodotta dal concessionario datata 23.10.2003 si legge che il destinatario non è iscritto all'anagrafe del Comune di Catania (ove era stata tentata la notifica). Nessuna ulteriore prova di una valida notifica è mai stata depositata. Del tutto irrilevante è quindi la regolare o meno notifica del preavviso di fermo del 29.9.2009, atteso che l'atto a monte della procedura di riscossione non è mai stato notificato".
L'appellante Agenzia, innanzi tutto, "evidenzia che la cartella di pagamento 29320030086450722, contenente n. 2 ruoli per esiti 36 bis D.P.R. 600/1973 è, in parte annullata ai sensi dell'art. 4 D.L. 41-2021 s.m.i. (legislazione emergenza COVID). Infatti, il ruolo n. 100052, dell'importo complessivo di Euro 4.446,34 e trasmesso nell'anno 2003 all'Agente della OS, rientra tra i ruoli con importi inferiori o pari ad Euro 5.000,00 e riguardanti il periodo di consegna 2000-2010 che la normativa suindicata ha annullato, come risulta dai dati di Anagrafe Tributaria. Pertanto, il presente atto di appello ha ad oggetto l'avviso di intimazione, limitatamente al residuo ammontare di Euro 6.345,38, oltre successivi interessi, contenuti nel ruolo 200011". Ciò posto l'appellante deduce che "a fronte dell'asserita mancata conoscenza dell'atto prodromico, cartella di pagamento a fronte dell'asserita mancata conoscenza dell'atto prodromico, cartella di pagamento 29320030086450722, l'ADER SPA aveva opposto e documentato che il contribuente, rappresentato e difeso dalla medesima Avvocata Nominativo_1, aveva impugnato, quali estratti ruoli, la suddetta cartella di pagamento (oltre ad altri ruoli) e tale ricorso era stato valutato come inammissibile con sentenza CTP CT 144-06-2018". Rileva, inoltre, che "nelle more del presente giudizio, il ricorrente, così come risulta da Anagrafe Tributaria, ha presentato istanza di definizione agevolata dei ruoli, in data 29/06/2023- prot. n. W-2023062908347771. A fronte di tale istanza risulta che il contribuente ha versato l'ammontare di Euro
902,84, e che l'importo da pagare al fine di considerare chiuso il pagamento rateale è di Euro 4.365,37". L'Agenzia prosegue facendo presente che non avendo il ricorrente "depositato l'istanza di definizione agevolata che risulta in Anagrafe Tributaria (stampa informatizzata prospetto e protocollo) ... l'Ufficio si vede, comunque, costretto a proseguire nell'ulteriore grado di giudizio, oltre che per l'erroneità della sentenza, alla luce di quanto sin qui esposto, anche per accertare la definitività del ruolo medesimo".
Il collegio rileva l'erroneità della sentenza impugnata, non potendo il sig. Resistente_1 rimettere in discussione, in occasione della notificazione dell'intimazione di pagamento conseguente, l'avvenuta comunicazione di una cartella presupposta (n. 293 2003 0086450722), che Egli ha a suo tempo impugnato in giudizio (peraltro con esito negativo).
Inoltre, come correttamente dedotto dall'appellante Agenzia, con l'avvenuta presentazione dell'istanza di definizione agevolata il contribuente ha manifestato la volontà - non revocabile - di chiudere il “contenzioso”, con conseguente necessità di considerare “definitivi” i ruoli e riaperti i termini per la prosecuzione delle azioni di riscossione, nell'ipotesi in cui il pagamento rateale non risultasse completato.
In relazione a quanto precede, occorre dunque, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la parziale cessata materia del contendere (per il ruolo n.100052, dell'importo complessivo di Euro 4.446,34, annullato ai sensi dell'art.4, comma 4, D.L. 41-2021 s.m.i.) e dichiarare la definitività del ruolo 200011, con importo complessivo di Euro 6.345,38, oltre interessi e mora.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia - Sezione staccata di Catania 17 - accoglie l'appello in epigrafe e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, in parte dichiara cessata la materia del contendere (per il ruolo n.100052, dell'importo complessivo di Euro 4.446,34, annullato ai sensi dell'art. 4, comma 4, D.L. 41-2021 s.m.i.) e, nella restante parte conferma l'intimazione di pagamento in contestazione
(con definitività del ruolo 200011, di importo complessivo di Euro 6.345,38, oltre interessi e mora).
Condanna il contribuente appellato sig. Resistente_1 al pagamento delle spese di causa a favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania, il 12 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE – ESTENSORE
IU CO SO