Art. 10. (Consiglio dei direttori di laboratorio)
Il consiglio dei direttori di laboratorio e' composto dal direttore dell'Istituto che lo presiede, dai direttori di laboratorio e dal capo dei servizi amministrativi e del personale.
Il presidente del consiglio dei direttori di laboratorio puo' invitare a partecipare con parere consultivo alle adunanze, in relazione agli argomenti da trattare, i direttori dei servizi e, inoltre, su richiesta di uno o piu' membri del consiglio, esperti anche esterni.
Il consiglio dei direttori di laboratorio:
1) esamina il consuntivo dell'attivita' dell'Istituto sulla base delle relazioni presentate, con le modalita' dell'articolo 15, dai direttori di laboratorio;
2) formula proposte:
a) sul programma dell'attivita' dell'Istituto in base alle proposte dei consigli di laboratorio;
b) sulla ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico, per le carriere tecniche tra i singoli laboratori e servizi generali;
c) sul piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica;
3) esprime parere:
a) sul coordinamento dell'attivita' dei laboratori e dei servizi generali;
b) sulla nomina dei direttori di reparto proposti dal consiglio del laboratorio interessato;
4) designa ai fini della composizione del comitato amministrativo un direttore di laboratorio per ciascuno dei seguenti gruppi:
a) discipline mediche e biologiche;
b) discipline chimiche e farmaceutiche;
c) discipline fisiche e tecnologiche;
5) esprime parere e formula proposte sulle altre materie stabilite dalle leggi e dai regolamenti e in tutti quei casi in cui il presidente lo richieda.
Il consiglio dei direttori di laboratorio si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese su convocazione del proprio presidente e in via straordinaria su richiesta di almeno la meta' dei direttori di laboratorio.
L'ordine del giorno e il verbale delle sedute del consiglio dei direttori di laboratorio sono resi pubblici nell'ambito dell'Istituto.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Il consiglio dei direttori di laboratorio e' composto dal direttore dell'Istituto che lo presiede, dai direttori di laboratorio e dal capo dei servizi amministrativi e del personale.
Il presidente del consiglio dei direttori di laboratorio puo' invitare a partecipare con parere consultivo alle adunanze, in relazione agli argomenti da trattare, i direttori dei servizi e, inoltre, su richiesta di uno o piu' membri del consiglio, esperti anche esterni.
Il consiglio dei direttori di laboratorio:
1) esamina il consuntivo dell'attivita' dell'Istituto sulla base delle relazioni presentate, con le modalita' dell'articolo 15, dai direttori di laboratorio;
2) formula proposte:
a) sul programma dell'attivita' dell'Istituto in base alle proposte dei consigli di laboratorio;
b) sulla ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico, per le carriere tecniche tra i singoli laboratori e servizi generali;
c) sul piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica;
3) esprime parere:
a) sul coordinamento dell'attivita' dei laboratori e dei servizi generali;
b) sulla nomina dei direttori di reparto proposti dal consiglio del laboratorio interessato;
4) designa ai fini della composizione del comitato amministrativo un direttore di laboratorio per ciascuno dei seguenti gruppi:
a) discipline mediche e biologiche;
b) discipline chimiche e farmaceutiche;
c) discipline fisiche e tecnologiche;
5) esprime parere e formula proposte sulle altre materie stabilite dalle leggi e dai regolamenti e in tutti quei casi in cui il presidente lo richieda.
Il consiglio dei direttori di laboratorio si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese su convocazione del proprio presidente e in via straordinaria su richiesta di almeno la meta' dei direttori di laboratorio.
L'ordine del giorno e il verbale delle sedute del consiglio dei direttori di laboratorio sono resi pubblici nell'ambito dell'Istituto.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".