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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 969/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 969 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
TRA
(nata a [...] il [...] C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(nato a [...] il [...] C.F. ) entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MELLONE TIZIANA presso la quale elettivamente domiciliano in OL (NA) , alla Via Campi Flegrei n.72
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.01.2025 e , Parte_1 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio a OL (NA) il 31.05.2006, che dalla loro unione era nato un figlio, (23.11.2006), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_1 rappresentavano di essersi separati in forza di decreto di omologa n. 7025/2022 reso dall'intestato
Tribunale in data 11.10.2022 e che da quando furono autorizzati dal Presidente del Tribunale di pag. 1 di 4 Napoli a vivere separatamente, la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita.
Ciò premesso, chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza dell'8.04.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare confermando le condizioni riportate nel ricorso.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdu- rato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1 Il Sig. corrisponderà alla moglie , la somma mensile di € Parte_2 Parte_1
200.00 (duecento/00) euro a titolo di contributo economico per il figlio maggiorenne ma Per_1
non economicamente autosufficiente, con previsione di automatica annuale rivalutazione secondo gli indici ISTAT di aumento dei prezzi al consumo, mediante versamento sul conto corrente bancario acceso intestato alla Sig.ra IBAN [...] da Parte_1
effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
2 il Sig. si impegna ad autorizzare Parte_2
la sig.ra a percepire interamente gli assegni familiari e/o assegno unico, ove non Parte_1 fosse possibile l'accredito diretto in favore di quest'ultima il padre si impegna a corrisponderle
l'intero importo;
3 I genitori si obbligano a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese di natura straordinaria (scolastiche, per attività ludiche e mediche non coperte dal S.S.N.) da concordarsi preventivamente e fermo restando l'obbligo esclusivo e preventivo da parte di entrambi
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 i genitori di darsi loro reciproco avviso, previa esibizione di idonea ricevuta o atto equipollente.
Ciascuna parte sarà tenuta a rimborsare il 50% delle spese extra ordinem sopportate dall'altro genitore come previsto dal protocollo del Tribunale di Napoli, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare;
4 i ricorrenti provvederanno personalmente al proprio mantenimento dichiarando di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro non avendo beni in comune che possano formare oggetto di pretese;
5. La casa familiare sita in OL (NA) alla Via Montenuovo Licola Patria 75 di proprietà del nonno paterno,
, viene assegnata al padre considerato che la madre e il figlio si sono già da Persona_2
tempo allontanati;
6. Le parti reciprocamente prestano il consenso al rilascio del passaporto e di qualunque altro documento valido per l'espatrio;
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso dai coniugi e Parte_1
, così provvede: Parte_2
• dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a OL (NA) il 31.05.2006 (atto n. 36,parte I, reg. Parte_2
Atti Matrimonio anno 2006 );
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio l'11.04.2025
Il giudice estensore Il Presidente
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 969 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
TRA
(nata a [...] il [...] C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(nato a [...] il [...] C.F. ) entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MELLONE TIZIANA presso la quale elettivamente domiciliano in OL (NA) , alla Via Campi Flegrei n.72
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.01.2025 e , Parte_1 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio a OL (NA) il 31.05.2006, che dalla loro unione era nato un figlio, (23.11.2006), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_1 rappresentavano di essersi separati in forza di decreto di omologa n. 7025/2022 reso dall'intestato
Tribunale in data 11.10.2022 e che da quando furono autorizzati dal Presidente del Tribunale di pag. 1 di 4 Napoli a vivere separatamente, la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita.
Ciò premesso, chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza dell'8.04.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare confermando le condizioni riportate nel ricorso.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdu- rato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1 Il Sig. corrisponderà alla moglie , la somma mensile di € Parte_2 Parte_1
200.00 (duecento/00) euro a titolo di contributo economico per il figlio maggiorenne ma Per_1
non economicamente autosufficiente, con previsione di automatica annuale rivalutazione secondo gli indici ISTAT di aumento dei prezzi al consumo, mediante versamento sul conto corrente bancario acceso intestato alla Sig.ra IBAN [...] da Parte_1
effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
2 il Sig. si impegna ad autorizzare Parte_2
la sig.ra a percepire interamente gli assegni familiari e/o assegno unico, ove non Parte_1 fosse possibile l'accredito diretto in favore di quest'ultima il padre si impegna a corrisponderle
l'intero importo;
3 I genitori si obbligano a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese di natura straordinaria (scolastiche, per attività ludiche e mediche non coperte dal S.S.N.) da concordarsi preventivamente e fermo restando l'obbligo esclusivo e preventivo da parte di entrambi
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 i genitori di darsi loro reciproco avviso, previa esibizione di idonea ricevuta o atto equipollente.
Ciascuna parte sarà tenuta a rimborsare il 50% delle spese extra ordinem sopportate dall'altro genitore come previsto dal protocollo del Tribunale di Napoli, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare;
4 i ricorrenti provvederanno personalmente al proprio mantenimento dichiarando di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro non avendo beni in comune che possano formare oggetto di pretese;
5. La casa familiare sita in OL (NA) alla Via Montenuovo Licola Patria 75 di proprietà del nonno paterno,
, viene assegnata al padre considerato che la madre e il figlio si sono già da Persona_2
tempo allontanati;
6. Le parti reciprocamente prestano il consenso al rilascio del passaporto e di qualunque altro documento valido per l'espatrio;
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso dai coniugi e Parte_1
, così provvede: Parte_2
• dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a OL (NA) il 31.05.2006 (atto n. 36,parte I, reg. Parte_2
Atti Matrimonio anno 2006 );
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio l'11.04.2025
Il giudice estensore Il Presidente
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4