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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/05/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.4461/2022 R.G.; tra
ON
(già ) , rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni De Santis - CP_1 CP_2
appellante;
e
rappresentato e difeso dagli Avvocati Paolo Antonio Tata e Sebastiano Comegna – Parte_1
appellato;
, rappresentato e difeso dagli Avvocati Fabrizio Nastri e Maria Casiello – Parte_2
appellato-appellante incidentale;
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Altamura –appellata; ONroparte_4
, non costituito – altro appellato;
ONroparte_5
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.1565/2022 del Giudice di Pace di Taranto.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 26 marzo 2025), è stata riservata la decisione con termini abbreviati per deposito memorie conclusive ex art.190 cpc vigente ratione temporis.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Le diffuse difese delle parti impongono la sintesi del fatto.
In data 14 gennaio 2020, in prossimità dell'incrocio tra via Lucania e via Medaglie d'Oro in
Taranto, si verificava un sinistro stradale che vedeva coinvolti:
-il veicolo BMW tg ER045JF di proprietà di e condotto da ONroparte_5 [...]
, assicurato;
Per_1 ONroparte_6
-il motoveicolo Honda tg DS61385 di proprietà di e condotto dallo stesso, Parte_2
assicurato ; CP_4
-il veicolo Fiat Punto tg BY193YZ, di proprietà di che si trovava in sosta in prossimità Parte_1 dell'incrocio e veniva urtato nella parte laterale sinistra dal motoveicolo Honda.
1 ha impugnato la sentenza di primo grado con cui il Giudice di Pace di Taranto ha Parte_3
accolto la domanda risarcitoria proposta da per i danni materiali al suo veicolo per Parte_1
l'importo di €600,00, già indicato dalla Compagnia del veicolo BMW, ritenendo la esclusiva responsabilità del conducente . Persona_1
La società appellante, mediante i motivi di gravame, ha essenzialmente contestato la decisione per violazione degli articoli 115-116 cpc sostenendo che il Giudice di Pace non abbia correttamente valutato il fatto e gli elementi di prova:
-omettendo di acquisire il verbale della Polizia Locale del Comune di Taranto;
-dando rilievo alla deposizione testimoniale di di cui avrebbe dovuto invece Testimone_1
dubitare per intrinseca inattendibilità;
-richiamando la dichiarazione del teste che si trovava sul balcone a fumare e non Testimone_2
aveva visto la dinamica del sinistro, ma solo il motociclista caduto sulla sede stradale e la moto
“sotto la macchina parcheggiata”.
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza con rigetto della domanda del e, in via Pt_1
subordinata, la riforma della sentenza con riparto di responsabilità tra e ex CP_5 Pt_2
art.2054 c.c. e conseguente riduzione del quantum per il risarcimento, le spese stragiudiziali, le spese giudiziali.
L'appellato ha chiesto il rigetto del gravame con conferma della sentenza di primo grado e Pt_1 condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.
L'appellato ha sostenuto la esclusiva responsabilità di ed ha proposto appello Pt_2 CP_5
incidentale al fine di ottenere la pronuncia in suo favore delle spese processuali attesa l'omessa statuizione del Giudice di Pace.
Anche ha chiesto il rigetto del gravame. CP_4
*** ** ***
L'appello principale non è fondato.
Come noto, per giurisprudenza costante, l'apprezzamento del giudice di merito in ordine alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico, e ciò anche
2 per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria.
La presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (…)” (cfr. tra tante. Cass. sez. VI 18 maggio 2021
n.13360).
La regola, di diritto, non impone di considerare uguale l'apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in un sinistro solo perchè non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma consente, invece, che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dall'altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico .
Il Giudice di Pace di Taranto ha accolto la domanda del ritenendo che la responsabilità del Pt_1
sinistro fosse da ascrivere esclusivamente al conducente del veicolo BMW tg ER045JF assicurato
. ONroparte_6
La decisione si è fondata sulle dichiarazioni testimoniali di e i quali hanno reso Tes_2 Tes_1 dichiarazioni confermative dell'accadimento storico fattuale.
Il testimone con percezione diretta dell'evento, ha anche descritto la dinamica del sinistro Tes_1
affermando che i veicoli viaggiavano in posizione parallela e che la BMW cambiava repentinamente corsia per svoltare a sinistra, travolgendo la moto condotta del (…) il Pt_2
finiva per terra e la moto sbatteva su un'auto parcheggiata (quella di proprietà del Pt_2
. Pt_1
Sul piano dell'onere della prova ex art.2697 c.c., spettava al convenuto ed alla Compagnia CP_5
fornire elementi a sostegno – anche – della responsabilità del , ad es. ONroparte_6 Pt_2
dimostrando che il veicolo BMW avesse segnalato la svolta a sinistra.
Quanto alla mancata acquisizione del verbale della Polizia Locale, è da escludere un'anomalia del modus procedendi in primo grado giacchè la società prima convenuta e poi appellante ha reiterato le istanze di acquisizione ed ha assunto le iniziative del caso, anche in pendenza del secondo grado di giudizio, dichiarando infine che non “è stato ritrovato alcun verbale di intervento”.
La conseguente istanza della stessa società appellante di disporre in secondo grado la Ctu meccanico-ricostruttiva del sinistro è – evidentemente – inammissibile attesa la mancata richiesta dinanzi al Giudice di Pace.
Sul piano del quantum debeatur non è superfluo rilevare che la pronuncia di condanna per l'importo di €600,00 è avvenuta sulla scorta di limitazione della domanda da parte del specularmente Pt_1 all'offerta formulata da . ONroparte_6
3 Per quanto esposto, alla luce della ricostruzione processuale del fatto e della mancanza di elementi probatori contrari alle dichiarazioni di , il Tribunale deve ritenere che, in primo Testimone_1 grado, non siano emersi i presupposti per l'applicazione del concorso di responsabilità ex art.2054
c.c..
D'altra parte, la mancata acquisizione del verbale della Polizia Locale (non reperito neppure dalla società che ha imputato il vizio istruttorio e decisionale al Giudice di Pace) ha reso necessaria la decisione sulla scorta dei dati fattuali e probatori resi disponibili dalle parti.
La sentenza impugnata deve essere confermata anche per le statuizioni accessorie (spese stragiudiziali di €270,00 e giudiziali); la liquidazione delle spese di lite, di poco superiore al limite dei valori tariffari massimi per lo scaglione sino ad €1.100,00, sembra giustificabile per la difesa svolta da due avvocati.
La sentenza presenta un refuso nell'ultimo capo del dispositivo, rigo n.3, nel senso che l'importo complessivo delle spese deve essere determinato tenendo conto della somma di €270,00 per stragiudiziali indicata in motivazione, escludendo quella di €300,00, erroneamente inserita.
L'appello incidentale proposto da non è ammissibile perché: Parte_2
-il giudizio è stato promosso da nei confronti di , di e delle rispettive Pt_1 Pt_2 CP_5
società di assicurazioni;
-Mirabile, convenuto in giudizio, non ha proposto domanda trasversale nei confronti di e CP_5
di , al fine di ottenere il rigetto della domanda nei suoi confronti ed il pagamento ONroparte_6
delle spese di lite;
-la mancanza di istanza trasversale in primo grado precludeva ogni possibilità di gravame.
Per queste ragioni, il Giudice di Pace ha correttamente regolato le spese di giudizio solo nel rapporto processuale (già ). ONroparte_7 CP_2
Le peculiarità del giudizio, il limitato valore economico, il coinvolgimento di più parti inducono il
Tribunale a compensare equamente le spese del secondo grado (art.92 secondo comma cpc-Corte
Cost.n.77-2018).
PQM
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.4461-2022 RG tra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-rigetta l'appello principale;
-dichiara inammissibile l'appello incidentale;
-dichiara che la sentenza n.1565-2022 presenta un refuso nell'ultimo capo del dispositivo, rigo n.3, nel senso che l'importo complessivo delle spese deve essere determinato tenendo conto della
4 somma di €270,00 per stragiudiziali indicata in motivazione, escludendo quella di €300,00, erroneamente inserita;
-dispone la integrale compensazione delle spese del secondo grado di giudizio fra tutte le parti;
-ai sensi dell'art. 13, comma 1 – quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in data 8 maggio 2025
Il Giudice annagrazia lenti
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