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Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/07/2024, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
Sentenza n. anno 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino – I sezione civile – in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dr. Raffaele Califano Presidente dr.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice dr.ssa Michela Palladino Giudice relatore ha emesso la seguente:
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa iscritta al N. 5758/2008-5476/2011 RG, avente ad oggetto: azione di riduzione
TRA
(CF: ) rappr.to e difeso dall'avv. Vincenzina Petrone, Parte_1 C.F._1
dom.to come in atti.
ATTORE
E
(CF: rappr.ta e difesa dall'avv. Antonio Lenzi, dom.ta come in Controparte_1 C.F._2
atti;
CONVENUTA
E
(CF: , rappr.ta e difesa dall'avv. Giulia Rachele Sandulli, dom.ta come in CP_2 C.F._3
atti;
CONVENUTA
E
(CF: ), rappr.ta e difesa dall'avv. Maddalena Carrafiello, dom.ta come Controparte_3 C.F._4
in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice, premesso che erano deceduti, entrambi ab intestato, in data 24.5.2006 la madre PE
Pa
, e in data 11.8.2006 il padre , deduceva che entrambi avevano disposto quasi
[...] Persona_2
dell'intero patrimonio in vita, in particolare:
1) con atto per notaio del 22.12.1986 n. 23489 rep., le germane e Per_3 CP_3 CP_1
avevano acquistato la nuda proprietà di due immobili, in Solofra alla via Turci, CP_3 dell'immobile in catasto fgl 6 part. 148 sub 8, 17 e 24, e fgl 6 part. 148 sub 7, 16 e CP_1 25, con riserva di usufrutto a favore dei genitori, atto dissimulante una donazione indiretta atteso che il prezzo veniva pagato interamente dalla con effetti cambiari rilasciati alla stessa a PE
titolo di liquidazione della quota di partecipazione nella società “Teresina di OL PP
e C. snc”;
2) con atto per notar del 30.9.1996 n. 544 reg., di cessione di diritti su bene in costruzione, Per_3
le germane e acquistavano dagli alienanti , e CP_3 CP_1 Controparte_4 Pt_2
la nuda proprietà degli immobili siti in Solofra alla via della Fortuna, nelle quote di CP_5
44/1000 e di 178/1000 sempre con riserva di usufrutto a favore dei CP_3 CP_1
genitori, immobile ancora indiviso tra le sorelle, trasferimento dissimulante anch'esso una donazione indiretta in quanto il padre provvedeva all'intero pagamento del prezzo;
3) con atto notaio 23.6.2004 rep.n. 186946, donava alla figlia la Per_4 Persona_5 CP_2
nuda proprietà degli immobili siti in Solofra al Viale Principe Amedeo n. 73, ovvero un locale commerciale fgl 3 part. 1179 sub 3 e appartamento fgl 3 part. 1179 sub 6, con riserva di usufrutto a favore dei genitori;
deduceva che tutte le donazioni di cui sopra, dirette e indirette, eccedono la disponibile con conseguente lesione della quota di riserva dell'attore, pari ad € 74.525,00 per la successione della madre e di € 214.558,33 per la successione del padre PE Persona_5
Aggiungeva che il padre lasciava in comunione ereditaria indivisa solo l'appartamento sito in
Solofra alla via EG RO (atto per notar 27.5.1987 rep.n. 29912, fgl 9 part. 119); Per_6
nonché un immobile compromesso in vendita dalla Sporting Residence con atto del 23.12.1986 sito alla via Turci n. 53.
Chiedeva dichiararsi la nullità/inefficacia delle dette donazioni nella parte lesiva della propria quota di legittima;
disporre la reintegra della propria quota, con condanna alla restituzione dei frutti acquisiti in violazione della legittima.
Si costituiva la quale non contestava il carattere simulato, in forma relativa, Controparte_3
degli atti di acquisto di cui sopra ai punti 1 e 2, costituenti tutti donazioni indirette;
eccepiva altresì che la MA aveva ricevuto altra donazione indiretta da parte del padre sempre CP_2
nel 2004, sub specie di contratto di cessione onerosa della attività commerciale, già esercitata dal padre, atto anch'esso simulato e dissimulante una donazione indiretta, compresa una rimanenza merci del valore di € 30.000,00.
Chiedeva accertarsi la simulazione del contratto di cessione onerosa della attività commerciale, ridurre le donazioni dirette ed indirette a favore della MA , reali e simulate, in quanto CP_2 lesive della propria quota di riserva;
e per l'effetto reintegrare la propria quota nella misura di €
166.321,00 o di quella risultante nel corso del giudizio, sempre con condanna alla restituzione dei frutti acquisiti in violazione della legittima.
Si costituiva che eccepiva la sussistenza di beni mobili in comunione ereditaria CP_2 del valore di € 80.000,00 (mobilia, quadri, porcellane e gioielli), giacenti nell'immobile abitato dai genitori ed in possesso attuale dell'attore.
Eccepiva inoltre che entrambi i genitori con atti onerosi simulati, dissimulanti anch'essi donazioni indirette, avevano ceduto all'attore il 99% delle quote di partecipazione nella società
“Marcello di de MA LE & C. snc”, in particolare: la cedeva con atto per notar (3.12.1985) rep 20830/racc 4092, il 25% della PE Per_3
propria partecipazione per il corrispettivo di £ 5.000.000, e con successivo atto per notar del 26.11.1996 rep 46376/racc n.10.000, il restante 25% per il corrispettivo di £ Per_3
67.500.000;
a sua volta il cedeva con atto per notar del 3.12.1985 rep 20830/racc Persona_5 Per_3
4092, il 25% della propria partecipazione per il corrispettivo, apparente, di £ 5.000.000, e con successivo atto per notar 26.11.1996 rep 46376/racc n.10.000, il restante 24%, per il Per_3
corrispettivo di £ 67.500.000, mantenendo per sé il restante 1%; atti di cessione, deduceva la MA , tutti simulati, in forma relativa, e dissimulanti una CP_2 donazione indiretta delle quote a favore dell'attore trattandosi di atto con corrispettivo apparente e simulato.
Evidenziava la pendenza di altro giudizio n. 1276/2003 RG, con carattere pregiudicante, relativo alla validità ed efficacia della scrittura privata intercorsa tra l'attore e la madre , datata 29.12.1996, avente ad PE
oggetto il trasferimento dell'opificio industriale e terreno pertinenziale in cui l'attore esercita l'attività imprenditoriale di conceria, con riconvenzionale per l'accertamento del carattere fiduciario dell'atto e/o per la risoluzione.
Evidenziava inoltre che la donazione del padre in proprio favore, del 23.6.2004, prevedeva espressa dispensa da collazione ed imputazione, precisando altresì che dal valore dei beni donati va sottratto il valore dell'usufrutto e dei miglioramenti eseguiti negli stessi.
Chiedeva il rigetto della domanda di riduzione svolta nei propri confronti;
in riconvenzionale accertarsi il carattere simulato degli atti di cessione delle partecipazioni societarie;
ridurre tali atti nella parte lesiva della propria quota di riserva;
dichiararsi aperta la successione di entrambi i genitori con devoluzione ex lege della eredità ai 4 figli ed ordinarsi la divisione in parti uguali con le collazioni, imputazioni e frutti come per legge.
Si costituiva la quale confermava che gli atti di cessione delle quote societarie, Controparte_1
trasferite da entrambi i genitori al TE , e teleologicamente connessi alla scrittura privata oggetto Pt_1
del giudizio n. 1276/03 RG, hanno carattere simulato, dissimulanti donazioni indirette, in quanto il TE non aveva sopportato alcun esborso per il pagamento del corrispettivo;
negava che la madre avesse sopportato l'esborso dell'appartamento da essa acquistato in via Turci, ed eccepiva di aver restituito i soldi versati dal padre per l'acquisto dell'altro appartamento in via della Fortuna, a mezzo dell'accollo dei debiti del padre verso , cosicchè gli stessi non sono assoggettabili a riduzione. CP_6
Aggiungeva, inoltre, che l'eventuale donazione indiretta di cui agli atti impugnati dall'attore, avrebbe ad oggetto il danaro fornito per l'acquisto e non i beni per cui l'acquisto sarebbe da considerarsi definitivo.
Deduceva, sempre in riconvenzionale che l'attore, trascrivendo la domanda di riduzione, avrebbe causato un danno a in quanto lesiva del diritto a disporre liberamente dei beni, con particolare Controparte_1 riferimento al compromesso già stipulato in data 30.7.2008.
Chiedeva il rigetto della domanda di riduzione e, in riconvenzionale, accertarsi la natura di donazioni indiretta degli atti di cessione delle quote sociali a favore di , rideterminandosi la quota di legittima Parte_1
del medesimo con imputazione alla sua porzione anche dei frutti maturati;
disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni immobili, compresi quelli mobili presenti nella abitazione dei de cuius, condannarsi l'attore al risarcimento dei danni per lesività della trascrizione;
con riconvenzionale subordinata, nella ipotesi di risoluzione della scrittura di cui al giudizio n. 1276/03, acquisirsi alla massa anche i beni oggetto della scrittura.
Con la memoria ex art. 183 I termine c.p.c. parte attrice eccepiva la prescrizione dell'azione di simulazione formulata in riconvenzionale nei propri confronti;
sempre con la memoria ex art. 183 I termine c.p.c.
[...]
formulava domanda di riduzione anche nei confronti di;
infine formulava CP_1 CP_2
domanda riconvenzionale di usucapione dell'immobile sito in via Turci.
In data 20.11.2009 il presente giudizio veniva sospeso in attesa della definizione del giudizio 1276/03, a carattere pregiudicante;
con la sentenza n. 459/2011, passata in giudicato in data 2.1.2019 (a seguito della sentenza di rigetto dell'appello n. 2726/2018 Corte Appello Napoli), il Tribunale di Avellino dichiarava l'avvenuto trasferimento, per effetto di compravendita, da a dell'opificio Persona_1 Parte_1
e del terreno pertinenziale e rigettava le riconvenzionali aventi ad oggetto il carattere fiduciario e/o la risoluzione della scrittura per inadempimento;
resta pertanto superata ogni questione relativa alla attrazione alla massa ereditaria dei beni oggetto della scrittura.
In data 10.7.2018 veniva depositato ricorso per la riassunzione, il giudizio proseguiva per l'istruttoria orale e veniva in decisione all'udienza del 2.5.2024 sulle dette questioni preliminari.
Sulla eccezione di prescrizione della azione di simulazione. E' infondata l'eccezione di prescrizione formulata da parte attrice, con la memoria ex art. 183 I termine c.p.c., in ordine alla azione di simulazione esperita dai convenuti avente ad oggetto il carattere simulato della cessione onerosa del 99% delle partecipazioni societarie nella società “Marcello di de MA LE & C. snc” oggetto di trasferimento da parte di e all'attore , in Persona_1 Persona_5 Parte_1
quanto dissimulante una donazione indiretta.
La Suprema Corte con orientamento consolidato e confermato in molteplici pronunce ha chiarito che il legittimario fa valere un proprio autonomo diritto, ovvero il diritto di legittima, che gli deriva dalla legge, ed agisce per accertare la simulazione al fine di stabilire la reale entità della massa e quindi della legittima spettantegli, ed agire in riduzione;
come tale esercita una azione di accertamento, imprescrittibile, e non sottosta ai limiti probatori gravanti sulle parti del contratto simulato, ma, alla stregua dei creditori e dei terzi, può dare la prova anche per testi (art. 1417 c.c.) (ex plurimis Cass. 7465/2002).
Da ultimo in senso conforme Cass. 1122/2024 “La necessità del principio di prova scritta onde ammettere quella testimoniale, ai sensi dell'art. 2722, n. 1, cod. civ., si riferisce ai soli casi di azione ordinaria di simulazione, ossia di quella fatta valere da uno dei contraenti e, analogamente, dall'erede che subentri nella medesima posizione del de cuius senza allegare la qualità di legittimario, onde ottenere l'accertamento dell'assenza di una volontà di trasferire beni che quindi solo in apparenza sono pervenuti al cessionario, rispetto ai quali la disciplina della prova della simulazione ricade appieno nella previsione di cui all'art. 1417 cod. civ., che pone specifici limiti alla prova per testimoni a carico delle parti contraenti, e ciò anche per l'ipotesi di simulazione assoluta, la quale, oltre che a mezzo di produzione della controdichiarazione, e quindi tramite atto in forma scritta, al più potrebbe essere fornita a mezzo di interrogatorio formale.
Diversamente accade, invece, quando la parte spenda la propria qualità di legittimario, interessato a tutelare la quota di riserva spettantegli, poiché egli, in quanto terzo rispetto al contratto dissimulato,
è, invece, ammesso a provare, per testimoni e presunzioni, la simulazione di una vendita fatta dal de cuius, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 cod. civ., a condizione che la relativa situazione sia fatta valere per un'esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia, senza che sia necessario anche l'esercizio dell'azione di riduzione, essendo, invece, sufficiente che l'accertamento della simulazione sia preordinato all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e alla determinazione, così, dell'eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione ab intestato, in conformità a quanto dispone l'art. 553 cod. civ.”. Né è invocabile, in senso contrario, la prescrizione decennale dell'azione di simulazione relativa in quanto riferibile alla sola ipotesi in cui la stessa è diretta a realizzare gli effetti del contratto dissimulato (ord. Cass.
122/2019), ipotesi non ricorrente, per quanto detto, nel caso di specie.
Sulla simulazione degli atti onerosi.
Nel presente giudizio è stata dedotto, sia da parte attrice che dai convenuti, al fine precipuo di ricostituire la massa ereditaria attraverso la collazione e poi al fine delle esperite azioni di riduzioni, il carattere simulato dei seguenti atti onerosi in quanto dissimulanti donazioni indirette.
1) atto per notaio del 22.12.1986 n. 23489 rep., con il quale le germane e Per_3 CP_3
avevano acquistato la nuda proprietà di due immobili, in Solofra via Turci, CP_1 dell'immobile in catasto fgl 6 part. 148 sub 8, 17 e 24, e fgl 6 part. 148 CP_3 CP_1
sub 7, 16 e 25, con riserva di usufrutto a favore in favore dei genitori;
2) atto per notar del 30.9.1996 n. 544 reg, di cessione di diritti su bene in costruzione, Per_3
con il quale le germane e acquistavano dagli alienanti CP_3 CP_1 CP_4
, e la nuda proprietà degli immobili siti in Solofra alla via della Fortuna,
[...] Pt_2 CP_5
nelle quote di 44/1000 e di 178/1000 sempre con riserva di usufrutto CP_3 CP_1
a favore dei genitori;
3) atto per notar (3.12.1985) con il quale cedeva a Per_3 Persona_1 Parte_1 il 25% della propria partecipazione nella società “Marcello di de MA LE & C. snc” per il corrispettivo di £ 5.000.000, e con successivo atto per notar del 26.11.1996 il Per_3
restante 25% per il corrispettivo di £ 67.500.000;
4) atto per notar del 3.12.1985 con il quale cedeva a Per_3 Persona_5 Parte_1 il 25% della propria partecipazione nella società “Marcello di de MA LE & C.
[...] snc” per il corrispettivo di £ 5.000.000, e con successivo atto per notar 26.11.1996 Per_3
il restante 24%, per il corrispettivo di £ 67.500.000.
Atto sub 1). Trattasi di atto pubblico con il quale le germane e acquistavano la nuda proprietà dei CP_3 CP_1
beni, come sopra descritti, siti in Solofra alla via Turci, e con riserva di usufrutto a favore di entrambi i genitori.
Con riferimento a questo atto deduce parte attrice che la previsione del prezzo e del pagamento del corrispettivo da parte delle acquirenti sarebbe simulato in quanto al pagamento avrebbe provveduto per l'intero la madre a mezzo di effetti cambiari rivenienti dalla liquidazione della propria quota sociale nella società della propria famiglia di origine “Teresina di OL PP e C. snc”.
La simulazione del pagamento del prezzo da parte delle acquirenti risulta provata sulla base dei seguenti elementi di prova:
nel rendere l'interrogatorio formale deferitole dal TE, riconosce Controparte_3 espressamente che fu la madre a pagare l'intero prezzo di acquisto dei detti beni a mezzo degli effetti cambiari ricevuti dalla liquidazione della società dei propri genitori sia per sé che per la sorella CP_1
i fratelli della sentiti come testi, hanno anch'essi confermato la circostanza.
[...] PE
Nell'atto notarile inoltre si da semplicemente atto dell'avvenuto pagamento del prezzo, saldato anticipatamente al rogito, con contestuale rilascio di quietanza dell'alienante, elemento questo che concorda con le altre risultanze denotanti la simulazione del corrispettivo, atteso che nessun corrispettivo viene pagato all'atto del rogito, né viene specificato con quale mezzo di pagamento le acquirenti abbiano saldato il prezzo anticipatamente.
parte acquirente del medesimo atto, che ha invece contestato la simulazione, Controparte_1
non ha allegato né tantomeno provato, con quali mezzi di pagamento abbia adempiuto all'obbligazione di corresponsione del corrispettivo scaturente dall'atto di acquisto.
Risulta pertanto provato che, con riferimento a tale atto, ricorre una ipotesi tipica di intestazione di immobili a nome altrui in cui la madre ha provveduto a pagare al venditore il prezzo della PE
compravendita stipulata direttamente dalle figlie, costituente come tale una donazione indiretta dissimulata sussistendone i requisiti di forma ad substantiam di cui all'art. 782 c.c.
In tali casi la giurisprudenza ha chiarito che il coerede che beneficia della donazione indiretta deve conferire per imputazione il controvalore dell'immobile e non il danaro (ex plurimis Cass.
13619/2017), diversamente dalla ipotesi in cui il donante trasferisca al donatario direttamente il denaro che poi sarà utilizzato per l'acquisto, ipotesi in cui si configura una donazione diretta del danaro, con conseguente obbligo in tal caso di conferimento del danaro ricevuto per il suo valore nominale.
Ancora sul punto del valore della collazione, ove la donazione, diretta o indiretta, abbia ad oggetto la nuda proprietà di un immobile con usufrutto a favore del de cuius, al fine della collazione bisogna tener conto del valore della piena proprietà, in quanto consolidatasi all'atto della apertura della successione (ex multis: Cass. 18211/2020).
Atto sub 2).
Trattasi di atto pubblico con il quale le germane e acquistavano la nuda CP_3 CP_1
proprietà dei beni, come sopra descritti, siti in Solofra alla via della Fortuna, e con riserva di usufrutto a favore di entrambi i genitori.
Con riferimento a questo atto deduce parte attrice che la previsione del pagamento del corrispettivo da parte delle acquirenti sarebbe simulato in quanto al pagamento avrebbe provveduto per l'intero il padre.
La simulazione del pagamento del prezzo da parte delle acquirenti risulta dai seguenti elementi di prova:
nel rendere l'interrogatorio formale deferitole dal TE, riconosce Controparte_3 espressamente che fu il padre a pagare l'intero prezzo di acquisto dei detti beni direttamente nelle mani degli alienanti sia per sé che per la sorella;
lo stesso alienante assunto CP_1 CP_4 come teste, ha confermato che l'intero prezzo fu pagato dal sono agli atti inoltre Persona_5
le copie dei bonifici eseguiti dal de al CP_1 CP_4
Anche nell'atto notarile in oggetto si da semplicemente atto dell'avvenuto pagamento del prezzo, saldato anticipatamente al rogito, con contestuale rilascio di quietanza degli alienanti, elemento questo che concorda con le dette risultanze, denotanti la simulazione del presso, atteso che nessun corrispettivo viene pagato all'atto del rogito, né viene specificato con quale mezzo di pagamento le acquirenti abbiano saldato il prezzo anticipatamente.
parte acquirente del medesimo atto, che ha contestato la simulazione, ha Controparte_1 eccepito di aver restituito al padre quanto da lui versato per effetto dell'acquisto (così riconoscendosi che il prezzo fu pagato dal proprio genitore) attraverso l'accollo di un debito del verso la CP_1
; circostanza rimasta del tutto sfornita di prova atteso che la parte ha esibito soltanto degli CP_6 effetti cambiari sottoscritti dalla stessa per avallo ma senza fornire alcuna prova che la garanzia prestata sia stata escussa e per quale somma.
Risulta pertanto provato che, anche con riferimento a tale atto, ricorre una ipotesi tipica di intestazione di immobili a nome altrui in cui il padre ha provveduto al pagamento ai venditori del prezzo della compravendita stipulata direttamente dalle figlie, costituente anch'essa una donazione indiretta dissimulata sussistendone i requisiti di forma ad substantiam di cui all'art. 782 c.c.
Anche in tale ipotesi va conferito il controvalore dell'immobile e della piena proprietà secondo quanto già detto sub 1).
Atto sub 3) e sub 4).
Trattasi degli atti di trasferimento oneroso, come sopra descritti, con i quali entrambi i de cuius e , cedevano all'attore , il 99% delle quote della Persona_1 Persona_5 Parte_1 società “Marcello di de MA LE & C. snc”.
Con riferimento a tali atti e deducevano, in riconvenzionale, che CP_2 Controparte_1 tutti sono da ritenersi simulati in quanto il TE non avrebbe mai provveduto all'esborso del prezzo,
e come tali costituirebbero una donazione indiretta dissimulata, con simulazione del prezzo e del pagamento del corrispettivo.
Il carattere simulato del prezzo di acquisto può ritenersi provato sulla base dei seguenti elementi:
l'attore non ha né allegato né provato con quali mezzi di pagamento abbia adempiuto l'obbligazione del corrispettivo;
né tali elementi sono desumibili dai rogiti in atti.
I contratti invero danno atto dell'avvenuto pagamento, antecedente ai rogiti, di £ 16.200.000 a favore del padre, e di £ 16.875.000 alla madre;
è prevista poi la rateizzazione del prezzo residuo in tre tranches;
ma ciononostante, ovvero pur convenendosi la pattuizione del pagamento rateizzato e quindi in assenza dell'integrale adempimento della controprestazione di pagamento, gli alienanti rilasciavano in atti quietanza per l'intero prezzo alla data dei rogiti, con ciò evidenziandosi ulteriore elemento di conferma della simulazione del prezzo e del pagamento del corrispettivo.
Non riveste valore probatorio la testimonianza del teste che riferisce che Tes_1 Parte_1 gli avrebbe chiesto un prestito di £ 10.000.00 da destinare all'acquisto delle quote societarie,
[...] senza alcuna precisazione sul quando e come sia stato erogato tale prestito e soprattutto senza alcuna prova sulla destinazione della somma al pagamento del prezzo della cessione.
Risulta pertanto fornita di sufficiente prova la simulazione del prezzo dei detti contratti di trasferimento oneroso di quote societarie dissimulanti tutti atti di donazione indiretta nella sussistenza dei requisiti di forma ad substantiam ex art. 782 c.c.
Va precisato al riguardo che il conferimento alla massa del valore delle partecipazioni societarie segue i criteri di cui all'art. 750 c.c. dettati per i beni mobili (cass. 2505/2022) con la conseguenza che il valore delle stesse va determinato con riferimento alla data della apertura della successione.
Sulla cessione della attività commerciale a CP_2
Nessun atto di cessione onerosa della attività commerciale e/o della azienda è stato allegato e prodotto, cosicchè la relativa riconvenzionale è da ritenersi infondata così come quella relativa alle merci in giacenza della azienda.
Sulla donazione a . CP_2
Trattasi di atto per notaio 23.6.2004 rep.n. 186946, con il quale Per_4 Persona_5
donava alla figlia la nuda proprietà degli immobili siti in Solofra al Viale Principe Amedeo CP_2
n. 73, ovvero un locale commerciale fgl 3 part. 1179 sub 3 e appartamento fgl 3 part. 1179 sub
6, con riserva di usufrutto a favore dei genitori;
siamo in presenza di una donazione diretta a titolo di legittima e per l'eccedenza sulla disponibile, con dispensa espressa da imputazione e collazione.
Va tuttavia precisato che la dispensa da collazione, ai sensi dell'art. 737 c.c., ha effetto nei limiti della disponibile, non potendo essere prevista in violazione della quota di legittima costituente norma imperativa.
Sulla formazione delle masse in successione ab intestato di e Persona_1 Persona_5 Premesso che l'azione di parte attrice e le riconvenzionali dei convenuti hanno ad oggetto la riduzione e divisione con riferimento a masse plurime ( e ) cosicchè in assenza Persona_1 Persona_5
di specifica contestazione, come precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte ( sent.
18910/2020 ex nultis) può darsi corso ad una considerazione unitaria delle masse sia al fine della determinazione delle quote di legittima sia al fine della conseguente divisione, va precisato che: quanto alla massa in successione di non essendoci beni relitti la stessa risulta Persona_1
costituita dai beni conferiti, per imputazione del controvalore, di cui ai contratti dissimulanti donazioni indirette di cui ai punti sub 1) e sub 3). nella massa in successione di invece, va compreso il bene relitto costituito Persona_5
dall'appartamento sito in Solofra alla via EG RO (atto per notar 27.5.1987 rep.n. 29912, Per_6
fgl 9 part. 119), nonché i beni conferiti, per imputazione del controvalore, di cui ai contratti dissimulanti donazioni indirette di cui ai punti sub 2) e 4) e di cui al contratto di donazione diretta a datato CP_2
23.6.2004 con le limitazioni di cui alla dispensa per imputazione e collazione come sopra specificato;
Non possono invece considerarsi compresi nelle masse né i beni mobili, del valore di € 80.000,00, dei quali non è stata fornita alcuna descrizione, né l'immobile oggetto di preliminare non seguito dal rogito ed anzi oggetto di sentenza di risoluzione, immobile pertanto mai acquisito dal de cuius (n. 774/2011 Tribunale
Avellino confermata con sentenza Corte Appello Napoli n. 4310/2013).
Vanno rigettate anche le ulteriori domande aventi ad oggetto i frutti, in quanto non adeguatamente coltivate in termini di allegazione e prova, in assenza di domanda di rendicontazione.
Infine vanno dichiarate inammissibili le domande riconvenzionali di usucapione e riduzione nei confronti di
, formulate da soltanto con la memoria di cui all'art. 183 I termine c.p.c. CP_2 Controparte_7
Si provvede con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – I sezione civile –, definitivamente pronunziando così provvede, ogni altra eccezione disattesa:
1. Accerta e dichiara la simulazione dell'atto per notaio del 22.12.1986 n. 23489 rep., Per_3
dissimulante la donazione indiretta degli immobili di cui al detto atto da parte di Persona_1
a e Controparte_3 Controparte_1
2. Accerta e dichiara la simulazione dell'atto per notar del 30.9.1996 n. 544 reg., Per_3
dissimulante la donazione indiretta degli immobili di cui al detto atto da parte di Persona_5
a e Controparte_3 Controparte_1
3. Accerta e dichiara la simulazione dell'atto per notar (3.12.1985) rep 20830/racc 4092, Per_3 dissimulante la donazione indiretta del 50% delle quote sociali della società “Marcello di de MA
LE & c. snc” da parte di e a;
Persona_5 Persona_1 Parte_1
4. Accerta e dichiara la simulazione dell'atto per notar (26.11.1996) rep 46376/racc Per_3
n.10.000, dissimulante la donazione indiretta del 49% delle quote sociali della società Pt_1 di de MA LE & c. snc” da parte di e a;
Persona_5 Persona_1 Parte_1
5. Accerta e dichiara che le masse ereditarie in successione ab intestato di e Persona_1 Per_5
sono composte come da parte motiva;
[...]
6. Dichiara inammissibili la domanda riconvenzionale di usucapione formulata da CP_1
e la domanda riconvenzionale di riduzione formulata da nei
[...] Controparte_1
confronti di;
CP_2
7. Rigetta la riconvenzionale di simulazione e riduzione formulata da nei confronti Controparte_3 di con riferimento all'atto di cessione onerosa della attività commerciale. CP_2
8. Rigetta le domande di conferimento alla massa dei frutti;
9. Dispone con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
10. Spese al definitivo.
Così deciso in Avellino, camera di consiglio del 13.6.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino – I sezione civile – in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dr. Raffaele Califano Presidente dr.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice dr.ssa Michela Palladino Giudice relatore ha emesso la seguente:
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa iscritta al N. 5758/2008-5476/2011 RG, avente ad oggetto: azione di riduzione
TRA
(CF: ) rappr.to e difeso dall'avv. Vincenzina Petrone, Parte_1 C.F._1
dom.to come in atti.
ATTORE
E
(CF: rappr.ta e difesa dall'avv. Antonio Lenzi, dom.ta come in Controparte_1 C.F._2
atti;
CONVENUTA
E
(CF: , rappr.ta e difesa dall'avv. Giulia Rachele Sandulli, dom.ta come in CP_2 C.F._3
atti;
CONVENUTA
E
(CF: ), rappr.ta e difesa dall'avv. Maddalena Carrafiello, dom.ta come Controparte_3 C.F._4
in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice, premesso che erano deceduti, entrambi ab intestato, in data 24.5.2006 la madre PE
Pa
, e in data 11.8.2006 il padre , deduceva che entrambi avevano disposto quasi
[...] Persona_2
dell'intero patrimonio in vita, in particolare:
1) con atto per notaio del 22.12.1986 n. 23489 rep., le germane e Per_3 CP_3 CP_1
avevano acquistato la nuda proprietà di due immobili, in Solofra alla via Turci, CP_3 dell'immobile in catasto fgl 6 part. 148 sub 8, 17 e 24, e fgl 6 part. 148 sub 7, 16 e CP_1 25, con riserva di usufrutto a favore dei genitori, atto dissimulante una donazione indiretta atteso che il prezzo veniva pagato interamente dalla con effetti cambiari rilasciati alla stessa a PE
titolo di liquidazione della quota di partecipazione nella società “Teresina di OL PP
e C. snc”;
2) con atto per notar del 30.9.1996 n. 544 reg., di cessione di diritti su bene in costruzione, Per_3
le germane e acquistavano dagli alienanti , e CP_3 CP_1 Controparte_4 Pt_2
la nuda proprietà degli immobili siti in Solofra alla via della Fortuna, nelle quote di CP_5
44/1000 e di 178/1000 sempre con riserva di usufrutto a favore dei CP_3 CP_1
genitori, immobile ancora indiviso tra le sorelle, trasferimento dissimulante anch'esso una donazione indiretta in quanto il padre provvedeva all'intero pagamento del prezzo;
3) con atto notaio 23.6.2004 rep.n. 186946, donava alla figlia la Per_4 Persona_5 CP_2
nuda proprietà degli immobili siti in Solofra al Viale Principe Amedeo n. 73, ovvero un locale commerciale fgl 3 part. 1179 sub 3 e appartamento fgl 3 part. 1179 sub 6, con riserva di usufrutto a favore dei genitori;
deduceva che tutte le donazioni di cui sopra, dirette e indirette, eccedono la disponibile con conseguente lesione della quota di riserva dell'attore, pari ad € 74.525,00 per la successione della madre e di € 214.558,33 per la successione del padre PE Persona_5
Aggiungeva che il padre lasciava in comunione ereditaria indivisa solo l'appartamento sito in
Solofra alla via EG RO (atto per notar 27.5.1987 rep.n. 29912, fgl 9 part. 119); Per_6
nonché un immobile compromesso in vendita dalla Sporting Residence con atto del 23.12.1986 sito alla via Turci n. 53.
Chiedeva dichiararsi la nullità/inefficacia delle dette donazioni nella parte lesiva della propria quota di legittima;
disporre la reintegra della propria quota, con condanna alla restituzione dei frutti acquisiti in violazione della legittima.
Si costituiva la quale non contestava il carattere simulato, in forma relativa, Controparte_3
degli atti di acquisto di cui sopra ai punti 1 e 2, costituenti tutti donazioni indirette;
eccepiva altresì che la MA aveva ricevuto altra donazione indiretta da parte del padre sempre CP_2
nel 2004, sub specie di contratto di cessione onerosa della attività commerciale, già esercitata dal padre, atto anch'esso simulato e dissimulante una donazione indiretta, compresa una rimanenza merci del valore di € 30.000,00.
Chiedeva accertarsi la simulazione del contratto di cessione onerosa della attività commerciale, ridurre le donazioni dirette ed indirette a favore della MA , reali e simulate, in quanto CP_2 lesive della propria quota di riserva;
e per l'effetto reintegrare la propria quota nella misura di €
166.321,00 o di quella risultante nel corso del giudizio, sempre con condanna alla restituzione dei frutti acquisiti in violazione della legittima.
Si costituiva che eccepiva la sussistenza di beni mobili in comunione ereditaria CP_2 del valore di € 80.000,00 (mobilia, quadri, porcellane e gioielli), giacenti nell'immobile abitato dai genitori ed in possesso attuale dell'attore.
Eccepiva inoltre che entrambi i genitori con atti onerosi simulati, dissimulanti anch'essi donazioni indirette, avevano ceduto all'attore il 99% delle quote di partecipazione nella società
“Marcello di de MA LE & C. snc”, in particolare: la cedeva con atto per notar (3.12.1985) rep 20830/racc 4092, il 25% della PE Per_3
propria partecipazione per il corrispettivo di £ 5.000.000, e con successivo atto per notar del 26.11.1996 rep 46376/racc n.10.000, il restante 25% per il corrispettivo di £ Per_3
67.500.000;
a sua volta il cedeva con atto per notar del 3.12.1985 rep 20830/racc Persona_5 Per_3
4092, il 25% della propria partecipazione per il corrispettivo, apparente, di £ 5.000.000, e con successivo atto per notar 26.11.1996 rep 46376/racc n.10.000, il restante 24%, per il Per_3
corrispettivo di £ 67.500.000, mantenendo per sé il restante 1%; atti di cessione, deduceva la MA , tutti simulati, in forma relativa, e dissimulanti una CP_2 donazione indiretta delle quote a favore dell'attore trattandosi di atto con corrispettivo apparente e simulato.
Evidenziava la pendenza di altro giudizio n. 1276/2003 RG, con carattere pregiudicante, relativo alla validità ed efficacia della scrittura privata intercorsa tra l'attore e la madre , datata 29.12.1996, avente ad PE
oggetto il trasferimento dell'opificio industriale e terreno pertinenziale in cui l'attore esercita l'attività imprenditoriale di conceria, con riconvenzionale per l'accertamento del carattere fiduciario dell'atto e/o per la risoluzione.
Evidenziava inoltre che la donazione del padre in proprio favore, del 23.6.2004, prevedeva espressa dispensa da collazione ed imputazione, precisando altresì che dal valore dei beni donati va sottratto il valore dell'usufrutto e dei miglioramenti eseguiti negli stessi.
Chiedeva il rigetto della domanda di riduzione svolta nei propri confronti;
in riconvenzionale accertarsi il carattere simulato degli atti di cessione delle partecipazioni societarie;
ridurre tali atti nella parte lesiva della propria quota di riserva;
dichiararsi aperta la successione di entrambi i genitori con devoluzione ex lege della eredità ai 4 figli ed ordinarsi la divisione in parti uguali con le collazioni, imputazioni e frutti come per legge.
Si costituiva la quale confermava che gli atti di cessione delle quote societarie, Controparte_1
trasferite da entrambi i genitori al TE , e teleologicamente connessi alla scrittura privata oggetto Pt_1
del giudizio n. 1276/03 RG, hanno carattere simulato, dissimulanti donazioni indirette, in quanto il TE non aveva sopportato alcun esborso per il pagamento del corrispettivo;
negava che la madre avesse sopportato l'esborso dell'appartamento da essa acquistato in via Turci, ed eccepiva di aver restituito i soldi versati dal padre per l'acquisto dell'altro appartamento in via della Fortuna, a mezzo dell'accollo dei debiti del padre verso , cosicchè gli stessi non sono assoggettabili a riduzione. CP_6
Aggiungeva, inoltre, che l'eventuale donazione indiretta di cui agli atti impugnati dall'attore, avrebbe ad oggetto il danaro fornito per l'acquisto e non i beni per cui l'acquisto sarebbe da considerarsi definitivo.
Deduceva, sempre in riconvenzionale che l'attore, trascrivendo la domanda di riduzione, avrebbe causato un danno a in quanto lesiva del diritto a disporre liberamente dei beni, con particolare Controparte_1 riferimento al compromesso già stipulato in data 30.7.2008.
Chiedeva il rigetto della domanda di riduzione e, in riconvenzionale, accertarsi la natura di donazioni indiretta degli atti di cessione delle quote sociali a favore di , rideterminandosi la quota di legittima Parte_1
del medesimo con imputazione alla sua porzione anche dei frutti maturati;
disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni immobili, compresi quelli mobili presenti nella abitazione dei de cuius, condannarsi l'attore al risarcimento dei danni per lesività della trascrizione;
con riconvenzionale subordinata, nella ipotesi di risoluzione della scrittura di cui al giudizio n. 1276/03, acquisirsi alla massa anche i beni oggetto della scrittura.
Con la memoria ex art. 183 I termine c.p.c. parte attrice eccepiva la prescrizione dell'azione di simulazione formulata in riconvenzionale nei propri confronti;
sempre con la memoria ex art. 183 I termine c.p.c.
[...]
formulava domanda di riduzione anche nei confronti di;
infine formulava CP_1 CP_2
domanda riconvenzionale di usucapione dell'immobile sito in via Turci.
In data 20.11.2009 il presente giudizio veniva sospeso in attesa della definizione del giudizio 1276/03, a carattere pregiudicante;
con la sentenza n. 459/2011, passata in giudicato in data 2.1.2019 (a seguito della sentenza di rigetto dell'appello n. 2726/2018 Corte Appello Napoli), il Tribunale di Avellino dichiarava l'avvenuto trasferimento, per effetto di compravendita, da a dell'opificio Persona_1 Parte_1
e del terreno pertinenziale e rigettava le riconvenzionali aventi ad oggetto il carattere fiduciario e/o la risoluzione della scrittura per inadempimento;
resta pertanto superata ogni questione relativa alla attrazione alla massa ereditaria dei beni oggetto della scrittura.
In data 10.7.2018 veniva depositato ricorso per la riassunzione, il giudizio proseguiva per l'istruttoria orale e veniva in decisione all'udienza del 2.5.2024 sulle dette questioni preliminari.
Sulla eccezione di prescrizione della azione di simulazione. E' infondata l'eccezione di prescrizione formulata da parte attrice, con la memoria ex art. 183 I termine c.p.c., in ordine alla azione di simulazione esperita dai convenuti avente ad oggetto il carattere simulato della cessione onerosa del 99% delle partecipazioni societarie nella società “Marcello di de MA LE & C. snc” oggetto di trasferimento da parte di e all'attore , in Persona_1 Persona_5 Parte_1
quanto dissimulante una donazione indiretta.
La Suprema Corte con orientamento consolidato e confermato in molteplici pronunce ha chiarito che il legittimario fa valere un proprio autonomo diritto, ovvero il diritto di legittima, che gli deriva dalla legge, ed agisce per accertare la simulazione al fine di stabilire la reale entità della massa e quindi della legittima spettantegli, ed agire in riduzione;
come tale esercita una azione di accertamento, imprescrittibile, e non sottosta ai limiti probatori gravanti sulle parti del contratto simulato, ma, alla stregua dei creditori e dei terzi, può dare la prova anche per testi (art. 1417 c.c.) (ex plurimis Cass. 7465/2002).
Da ultimo in senso conforme Cass. 1122/2024 “La necessità del principio di prova scritta onde ammettere quella testimoniale, ai sensi dell'art. 2722, n. 1, cod. civ., si riferisce ai soli casi di azione ordinaria di simulazione, ossia di quella fatta valere da uno dei contraenti e, analogamente, dall'erede che subentri nella medesima posizione del de cuius senza allegare la qualità di legittimario, onde ottenere l'accertamento dell'assenza di una volontà di trasferire beni che quindi solo in apparenza sono pervenuti al cessionario, rispetto ai quali la disciplina della prova della simulazione ricade appieno nella previsione di cui all'art. 1417 cod. civ., che pone specifici limiti alla prova per testimoni a carico delle parti contraenti, e ciò anche per l'ipotesi di simulazione assoluta, la quale, oltre che a mezzo di produzione della controdichiarazione, e quindi tramite atto in forma scritta, al più potrebbe essere fornita a mezzo di interrogatorio formale.
Diversamente accade, invece, quando la parte spenda la propria qualità di legittimario, interessato a tutelare la quota di riserva spettantegli, poiché egli, in quanto terzo rispetto al contratto dissimulato,
è, invece, ammesso a provare, per testimoni e presunzioni, la simulazione di una vendita fatta dal de cuius, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 cod. civ., a condizione che la relativa situazione sia fatta valere per un'esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia, senza che sia necessario anche l'esercizio dell'azione di riduzione, essendo, invece, sufficiente che l'accertamento della simulazione sia preordinato all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e alla determinazione, così, dell'eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione ab intestato, in conformità a quanto dispone l'art. 553 cod. civ.”. Né è invocabile, in senso contrario, la prescrizione decennale dell'azione di simulazione relativa in quanto riferibile alla sola ipotesi in cui la stessa è diretta a realizzare gli effetti del contratto dissimulato (ord. Cass.
122/2019), ipotesi non ricorrente, per quanto detto, nel caso di specie.
Sulla simulazione degli atti onerosi.
Nel presente giudizio è stata dedotto, sia da parte attrice che dai convenuti, al fine precipuo di ricostituire la massa ereditaria attraverso la collazione e poi al fine delle esperite azioni di riduzioni, il carattere simulato dei seguenti atti onerosi in quanto dissimulanti donazioni indirette.
1) atto per notaio del 22.12.1986 n. 23489 rep., con il quale le germane e Per_3 CP_3
avevano acquistato la nuda proprietà di due immobili, in Solofra via Turci, CP_1 dell'immobile in catasto fgl 6 part. 148 sub 8, 17 e 24, e fgl 6 part. 148 CP_3 CP_1
sub 7, 16 e 25, con riserva di usufrutto a favore in favore dei genitori;
2) atto per notar del 30.9.1996 n. 544 reg, di cessione di diritti su bene in costruzione, Per_3
con il quale le germane e acquistavano dagli alienanti CP_3 CP_1 CP_4
, e la nuda proprietà degli immobili siti in Solofra alla via della Fortuna,
[...] Pt_2 CP_5
nelle quote di 44/1000 e di 178/1000 sempre con riserva di usufrutto CP_3 CP_1
a favore dei genitori;
3) atto per notar (3.12.1985) con il quale cedeva a Per_3 Persona_1 Parte_1 il 25% della propria partecipazione nella società “Marcello di de MA LE & C. snc” per il corrispettivo di £ 5.000.000, e con successivo atto per notar del 26.11.1996 il Per_3
restante 25% per il corrispettivo di £ 67.500.000;
4) atto per notar del 3.12.1985 con il quale cedeva a Per_3 Persona_5 Parte_1 il 25% della propria partecipazione nella società “Marcello di de MA LE & C.
[...] snc” per il corrispettivo di £ 5.000.000, e con successivo atto per notar 26.11.1996 Per_3
il restante 24%, per il corrispettivo di £ 67.500.000.
Atto sub 1). Trattasi di atto pubblico con il quale le germane e acquistavano la nuda proprietà dei CP_3 CP_1
beni, come sopra descritti, siti in Solofra alla via Turci, e con riserva di usufrutto a favore di entrambi i genitori.
Con riferimento a questo atto deduce parte attrice che la previsione del prezzo e del pagamento del corrispettivo da parte delle acquirenti sarebbe simulato in quanto al pagamento avrebbe provveduto per l'intero la madre a mezzo di effetti cambiari rivenienti dalla liquidazione della propria quota sociale nella società della propria famiglia di origine “Teresina di OL PP e C. snc”.
La simulazione del pagamento del prezzo da parte delle acquirenti risulta provata sulla base dei seguenti elementi di prova:
nel rendere l'interrogatorio formale deferitole dal TE, riconosce Controparte_3 espressamente che fu la madre a pagare l'intero prezzo di acquisto dei detti beni a mezzo degli effetti cambiari ricevuti dalla liquidazione della società dei propri genitori sia per sé che per la sorella CP_1
i fratelli della sentiti come testi, hanno anch'essi confermato la circostanza.
[...] PE
Nell'atto notarile inoltre si da semplicemente atto dell'avvenuto pagamento del prezzo, saldato anticipatamente al rogito, con contestuale rilascio di quietanza dell'alienante, elemento questo che concorda con le altre risultanze denotanti la simulazione del corrispettivo, atteso che nessun corrispettivo viene pagato all'atto del rogito, né viene specificato con quale mezzo di pagamento le acquirenti abbiano saldato il prezzo anticipatamente.
parte acquirente del medesimo atto, che ha invece contestato la simulazione, Controparte_1
non ha allegato né tantomeno provato, con quali mezzi di pagamento abbia adempiuto all'obbligazione di corresponsione del corrispettivo scaturente dall'atto di acquisto.
Risulta pertanto provato che, con riferimento a tale atto, ricorre una ipotesi tipica di intestazione di immobili a nome altrui in cui la madre ha provveduto a pagare al venditore il prezzo della PE
compravendita stipulata direttamente dalle figlie, costituente come tale una donazione indiretta dissimulata sussistendone i requisiti di forma ad substantiam di cui all'art. 782 c.c.
In tali casi la giurisprudenza ha chiarito che il coerede che beneficia della donazione indiretta deve conferire per imputazione il controvalore dell'immobile e non il danaro (ex plurimis Cass.
13619/2017), diversamente dalla ipotesi in cui il donante trasferisca al donatario direttamente il denaro che poi sarà utilizzato per l'acquisto, ipotesi in cui si configura una donazione diretta del danaro, con conseguente obbligo in tal caso di conferimento del danaro ricevuto per il suo valore nominale.
Ancora sul punto del valore della collazione, ove la donazione, diretta o indiretta, abbia ad oggetto la nuda proprietà di un immobile con usufrutto a favore del de cuius, al fine della collazione bisogna tener conto del valore della piena proprietà, in quanto consolidatasi all'atto della apertura della successione (ex multis: Cass. 18211/2020).
Atto sub 2).
Trattasi di atto pubblico con il quale le germane e acquistavano la nuda CP_3 CP_1
proprietà dei beni, come sopra descritti, siti in Solofra alla via della Fortuna, e con riserva di usufrutto a favore di entrambi i genitori.
Con riferimento a questo atto deduce parte attrice che la previsione del pagamento del corrispettivo da parte delle acquirenti sarebbe simulato in quanto al pagamento avrebbe provveduto per l'intero il padre.
La simulazione del pagamento del prezzo da parte delle acquirenti risulta dai seguenti elementi di prova:
nel rendere l'interrogatorio formale deferitole dal TE, riconosce Controparte_3 espressamente che fu il padre a pagare l'intero prezzo di acquisto dei detti beni direttamente nelle mani degli alienanti sia per sé che per la sorella;
lo stesso alienante assunto CP_1 CP_4 come teste, ha confermato che l'intero prezzo fu pagato dal sono agli atti inoltre Persona_5
le copie dei bonifici eseguiti dal de al CP_1 CP_4
Anche nell'atto notarile in oggetto si da semplicemente atto dell'avvenuto pagamento del prezzo, saldato anticipatamente al rogito, con contestuale rilascio di quietanza degli alienanti, elemento questo che concorda con le dette risultanze, denotanti la simulazione del presso, atteso che nessun corrispettivo viene pagato all'atto del rogito, né viene specificato con quale mezzo di pagamento le acquirenti abbiano saldato il prezzo anticipatamente.
parte acquirente del medesimo atto, che ha contestato la simulazione, ha Controparte_1 eccepito di aver restituito al padre quanto da lui versato per effetto dell'acquisto (così riconoscendosi che il prezzo fu pagato dal proprio genitore) attraverso l'accollo di un debito del verso la CP_1
; circostanza rimasta del tutto sfornita di prova atteso che la parte ha esibito soltanto degli CP_6 effetti cambiari sottoscritti dalla stessa per avallo ma senza fornire alcuna prova che la garanzia prestata sia stata escussa e per quale somma.
Risulta pertanto provato che, anche con riferimento a tale atto, ricorre una ipotesi tipica di intestazione di immobili a nome altrui in cui il padre ha provveduto al pagamento ai venditori del prezzo della compravendita stipulata direttamente dalle figlie, costituente anch'essa una donazione indiretta dissimulata sussistendone i requisiti di forma ad substantiam di cui all'art. 782 c.c.
Anche in tale ipotesi va conferito il controvalore dell'immobile e della piena proprietà secondo quanto già detto sub 1).
Atto sub 3) e sub 4).
Trattasi degli atti di trasferimento oneroso, come sopra descritti, con i quali entrambi i de cuius e , cedevano all'attore , il 99% delle quote della Persona_1 Persona_5 Parte_1 società “Marcello di de MA LE & C. snc”.
Con riferimento a tali atti e deducevano, in riconvenzionale, che CP_2 Controparte_1 tutti sono da ritenersi simulati in quanto il TE non avrebbe mai provveduto all'esborso del prezzo,
e come tali costituirebbero una donazione indiretta dissimulata, con simulazione del prezzo e del pagamento del corrispettivo.
Il carattere simulato del prezzo di acquisto può ritenersi provato sulla base dei seguenti elementi:
l'attore non ha né allegato né provato con quali mezzi di pagamento abbia adempiuto l'obbligazione del corrispettivo;
né tali elementi sono desumibili dai rogiti in atti.
I contratti invero danno atto dell'avvenuto pagamento, antecedente ai rogiti, di £ 16.200.000 a favore del padre, e di £ 16.875.000 alla madre;
è prevista poi la rateizzazione del prezzo residuo in tre tranches;
ma ciononostante, ovvero pur convenendosi la pattuizione del pagamento rateizzato e quindi in assenza dell'integrale adempimento della controprestazione di pagamento, gli alienanti rilasciavano in atti quietanza per l'intero prezzo alla data dei rogiti, con ciò evidenziandosi ulteriore elemento di conferma della simulazione del prezzo e del pagamento del corrispettivo.
Non riveste valore probatorio la testimonianza del teste che riferisce che Tes_1 Parte_1 gli avrebbe chiesto un prestito di £ 10.000.00 da destinare all'acquisto delle quote societarie,
[...] senza alcuna precisazione sul quando e come sia stato erogato tale prestito e soprattutto senza alcuna prova sulla destinazione della somma al pagamento del prezzo della cessione.
Risulta pertanto fornita di sufficiente prova la simulazione del prezzo dei detti contratti di trasferimento oneroso di quote societarie dissimulanti tutti atti di donazione indiretta nella sussistenza dei requisiti di forma ad substantiam ex art. 782 c.c.
Va precisato al riguardo che il conferimento alla massa del valore delle partecipazioni societarie segue i criteri di cui all'art. 750 c.c. dettati per i beni mobili (cass. 2505/2022) con la conseguenza che il valore delle stesse va determinato con riferimento alla data della apertura della successione.
Sulla cessione della attività commerciale a CP_2
Nessun atto di cessione onerosa della attività commerciale e/o della azienda è stato allegato e prodotto, cosicchè la relativa riconvenzionale è da ritenersi infondata così come quella relativa alle merci in giacenza della azienda.
Sulla donazione a . CP_2
Trattasi di atto per notaio 23.6.2004 rep.n. 186946, con il quale Per_4 Persona_5
donava alla figlia la nuda proprietà degli immobili siti in Solofra al Viale Principe Amedeo CP_2
n. 73, ovvero un locale commerciale fgl 3 part. 1179 sub 3 e appartamento fgl 3 part. 1179 sub
6, con riserva di usufrutto a favore dei genitori;
siamo in presenza di una donazione diretta a titolo di legittima e per l'eccedenza sulla disponibile, con dispensa espressa da imputazione e collazione.
Va tuttavia precisato che la dispensa da collazione, ai sensi dell'art. 737 c.c., ha effetto nei limiti della disponibile, non potendo essere prevista in violazione della quota di legittima costituente norma imperativa.
Sulla formazione delle masse in successione ab intestato di e Persona_1 Persona_5 Premesso che l'azione di parte attrice e le riconvenzionali dei convenuti hanno ad oggetto la riduzione e divisione con riferimento a masse plurime ( e ) cosicchè in assenza Persona_1 Persona_5
di specifica contestazione, come precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte ( sent.
18910/2020 ex nultis) può darsi corso ad una considerazione unitaria delle masse sia al fine della determinazione delle quote di legittima sia al fine della conseguente divisione, va precisato che: quanto alla massa in successione di non essendoci beni relitti la stessa risulta Persona_1
costituita dai beni conferiti, per imputazione del controvalore, di cui ai contratti dissimulanti donazioni indirette di cui ai punti sub 1) e sub 3). nella massa in successione di invece, va compreso il bene relitto costituito Persona_5
dall'appartamento sito in Solofra alla via EG RO (atto per notar 27.5.1987 rep.n. 29912, Per_6
fgl 9 part. 119), nonché i beni conferiti, per imputazione del controvalore, di cui ai contratti dissimulanti donazioni indirette di cui ai punti sub 2) e 4) e di cui al contratto di donazione diretta a datato CP_2
23.6.2004 con le limitazioni di cui alla dispensa per imputazione e collazione come sopra specificato;
Non possono invece considerarsi compresi nelle masse né i beni mobili, del valore di € 80.000,00, dei quali non è stata fornita alcuna descrizione, né l'immobile oggetto di preliminare non seguito dal rogito ed anzi oggetto di sentenza di risoluzione, immobile pertanto mai acquisito dal de cuius (n. 774/2011 Tribunale
Avellino confermata con sentenza Corte Appello Napoli n. 4310/2013).
Vanno rigettate anche le ulteriori domande aventi ad oggetto i frutti, in quanto non adeguatamente coltivate in termini di allegazione e prova, in assenza di domanda di rendicontazione.
Infine vanno dichiarate inammissibili le domande riconvenzionali di usucapione e riduzione nei confronti di
, formulate da soltanto con la memoria di cui all'art. 183 I termine c.p.c. CP_2 Controparte_7
Si provvede con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – I sezione civile –, definitivamente pronunziando così provvede, ogni altra eccezione disattesa:
1. Accerta e dichiara la simulazione dell'atto per notaio del 22.12.1986 n. 23489 rep., Per_3
dissimulante la donazione indiretta degli immobili di cui al detto atto da parte di Persona_1
a e Controparte_3 Controparte_1
2. Accerta e dichiara la simulazione dell'atto per notar del 30.9.1996 n. 544 reg., Per_3
dissimulante la donazione indiretta degli immobili di cui al detto atto da parte di Persona_5
a e Controparte_3 Controparte_1
3. Accerta e dichiara la simulazione dell'atto per notar (3.12.1985) rep 20830/racc 4092, Per_3 dissimulante la donazione indiretta del 50% delle quote sociali della società “Marcello di de MA
LE & c. snc” da parte di e a;
Persona_5 Persona_1 Parte_1
4. Accerta e dichiara la simulazione dell'atto per notar (26.11.1996) rep 46376/racc Per_3
n.10.000, dissimulante la donazione indiretta del 49% delle quote sociali della società Pt_1 di de MA LE & c. snc” da parte di e a;
Persona_5 Persona_1 Parte_1
5. Accerta e dichiara che le masse ereditarie in successione ab intestato di e Persona_1 Per_5
sono composte come da parte motiva;
[...]
6. Dichiara inammissibili la domanda riconvenzionale di usucapione formulata da CP_1
e la domanda riconvenzionale di riduzione formulata da nei
[...] Controparte_1
confronti di;
CP_2
7. Rigetta la riconvenzionale di simulazione e riduzione formulata da nei confronti Controparte_3 di con riferimento all'atto di cessione onerosa della attività commerciale. CP_2
8. Rigetta le domande di conferimento alla massa dei frutti;
9. Dispone con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
10. Spese al definitivo.
Così deciso in Avellino, camera di consiglio del 13.6.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano