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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/11/2025, n. 2541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2541 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 756/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 46/2024 TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura apposta in Parte_1 calce all'atto di opposizione, dall'avvocato Enrico Bonelli, presso cui elettivamente domicilia in Napoli, alla via G. Melisurgo n. 23. OPPONENTE E
e , rappresentati e difesi, giusta Controparte_1 Controparte_2 procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Andrea Mariconda, presso il cui studio in Santa Maria la Carità alla via Scafati n. 11 elettivamente domiciliano. OPPOSTI
****** CONCLUSIONI: nei termini assegnati dal giudicante ex art. 189 c.p.c. le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni;
all'udienza del 21 ottobre 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione, le parti si sono riportate alle conclusioni rassegnate in atti insistendo nel loro accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di riassunzione ex art. 297 c.p.c. ritualmente notificato Parte_1
ha citato in giudizio e
[...] Controparte_1 Controparte_2 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 46/2024 notificato in data 13.2.2024, con il quale l'intestato Tribunale gli ha ingiunto il pagamento di euro 27.610,10, oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, oltre le spese della procedura. In particolare, l'opponente ha dedotto che i ricorrenti, in sede monitoria, hanno posto a fondamento della pretesa creditoria la sentenza della Corte di appello di Napoli, sez. VII, n. 3387/2022 del 20.07.2022, con cui veniva riformata la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata sez. distaccata di Castellammare n. 23/2012, che respingeva l'opposizione avverso il d.i. n. 79/T/01, chiesto ed ottenuto dall'architetto per il pagamento del compenso professionale. Parte_1
Invero, con provvedimento monitorio del 3.7.2001, n. 79/T/01, il Tribunale di Torre Annunziata, sez. distaccata Castellammare di Stabia ingiungeva agli odierni opposti di pagare, entro 40 giorni dalla notifica, in favore del la Parte_1 somma di lire 70.145.655, oltre interessi, nonché lire 1.682.000 per spese e competenze del procedimento. In mancanza di spontaneo pagamento da parte degli odierni opposti, il ricorrente dava corso all'esecuzione forzata. Difatti, in virtù della sentenza n. 23/12 del Tribunale di Torre Annunziata il
[...] otteneva dal G.E. del Tribunale di Torre Annunziata l'assegnazione della Pt_1 somma (pignorata sul c/c dei coniugi e Controparte_1 Controparte_2 presso l'Unicredit) di euro 19.595,00 (cfr. ordinanza del G.E. del Tribunale di Torre Annunziata e capo 5 di pag. 2 dell'atto di pignoramento presso terzi del
[...] ed infine l'estratto conto dell'Unicredit) addebitata ai predetti coniugi in Pt_1 data 29/11/2013, e, successivamente, l'assegnazione delle somme pignorate presso il datore di lavoro di il Comune di Casola di Napoli, Controparte_1 riscosse dal creditore pignorante nella misura di euro 8.021,10 (come da ordinanza del G.E. del Tribunale di Torre Annunziata e pedissequo provvedimento di correzione errore materiale del 04/09-02/10/2020, nota del 12/06/2019 del Comune di Casola di Napoli, buste paga di da giugno 2019 a Controparte_1 marzo 2022 e 14 quietanze da giornale di cassa del Comune di Casola di Napoli, prodotta in atti). Con atto di appello notificato il 2.4.2013, , e Controparte_2 Controparte_1
impugnavano la predetta sentenza. Controparte_3
Decidendo sul gravame proposto, la Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 3387/2022, accoglieva l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata disponeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 79/T/01); avverso la sentenza della Corte di appello veniva proposto ricorso per cassazione da
[...]
. Parte_1
A sostegno dell'adottata pronuncia, la Corte di appello di Napoli rilevava la nullità della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado, evocando il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite – con sentenza n. 3086/2022 secondo cui “in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio”. Inoltre, “l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice, viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c.” (in tal senso anche Cass. 12/05/2022, n.15140). Nel presente giudizio, parte opponente ha chiesto l'accertamento del rapporto di pregiudizialità tra la presente causa e il giudizio proposto dinanzi alla s.c. di Cassazione;
in particolare, ha avanzato istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. e la sospensione del processo ex art. 337 c.p.c. Infine, ha contestato la fondatezza della pretesa restitutoria, asserendo di essere sfornito di legittimazione passiva, poiché la somma di euro 5.176,00, riconosciuta per compensi ed onorari, è stata liquidata in favore del procuratore antistatario Avvocato Petricciuolo e non in favore dell'opponente . Parte_1
Si sono costituiti gli opposti che hanno resistito alla spiegata opposizione e, deducendone la infondatezza in fatto e in diritto, e hanno chiesto il rigetto. All'udienza del 10.9.2024, il giudicante, pronunciandosi sulle questioni preliminari sollevate da parte opponente, ha rigettato ambedue le istanze richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello, non può essere sospeso ex art. 337, comma 2, c.p.c., in attesa della decisione sul ricorso per Cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma, atteso che tra i due procedimenti non ricorre un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tale da giustificare la sospensione dell'opposizione suddetta, e costituente presupposto comune alle ipotesi di sospensione sia necessaria, ex art. 295 c.p.c., che facoltativa, ai sensi del richiamato art. 337, comma 2, c.p.c., in quest'ultima occorrendo, peraltro, anche una valutazione del giudice della causa dipendente sulla controvertibilità effettiva della decisione impugnata” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 29302 del 07/10/2022).
2. L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito chiariti. Ai fini dell'inquadramento giuridico della presente fattispecie, è espediente sottolineare che “l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti (art. 2033 c.c.), sia perché si ricollega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell'accipiens non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi della suddetta norma di legge non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti. Ne consegue che gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non dal giorno della domanda”. (vedi Cassazione civile sez. II, 04/11/2022, п.32539; Cassazione civile sez. II, 01/10/2019, n.24475; cfr. Corte di appello di Firenze - seconda sezione civile - Imprese, sentenza n. 2089/2023). Sulla scorta dell'indirizzo ermeneutico appena richiamato, è pacifico che grava su parte opposta – che nel presente giudizio è creditore in senso sostanziale – l'onere di dimostrare il fondamento della pretesa azionata. A tal proposito, parte opposta ha depositato ordinanza del G.E. del Tribunale di Torre Annunziata, atto di pignoramento presso terzi del l'estratto Parte_1 conto dell'Unicredit, nota del 12.6.2019 del Comune di Casola di Napoli, buste paga di da giugno 2019 a marzo 2022 e 14 quietanze da Controparte_1 giornale di cassa del Comune di Casola di Napoli, ordini di pagamento in favore dell'avvocato AN Cava: del 27.10.2014 num. 1548 dal quale risulta la riscossione della somma di euro 975,90; del 27.10.2014 num. 1550 ove risulta che veniva riscossa la somma di euro 2.602,40; num. 926 del 30.09.2015 ove veniva riscossa la somma di euro 2.216,90; del 27.10.2014 num. 1549 ove veniva riscossa la somma di euro 3.903,60. L'effettiva riscossione delle suindicate somme risulta anche prospetto sinottico Comune di Casola presente agli atti di causa. Risulta, pertanto, documentalmente provato che con nota prot. 4032 il Comune di Casola di Napoli, in esecuzione dell'atto di pignoramento notificato in data 7.6.2019 dall'avvocato disponeva la ritenuta mensile di euro 317,44 CP_4 fino alla concorrenza del debito complessivo di euro 47.850,00. Parte opposta ha, come detto, anche depositato l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c. del 2019, con il quale il pignorava le somme nonché Parte_1
i beni appartenenti alle odierne parti opposte per effetto del decreto ingiuntivo n. 79/T/01 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata. Risulta altresì provato il pignoramento delle somme pari ad euro 10.792,96 (317,44 x 34 mesi) mediante il deposito delle buste paga (da giugno 2019 a marzo 2022), facilmente visibile dalla voce “pign. 1/5 stip.”, nonché l'effettiva riscossione delle somme estrapolabile dal documento denominato “quietanza da giornale di cassa”. Sempre dal medesimo documento si evincono i seguenti mandati di pagamento: n. 547 per un importo pari ad euro 1.269,76; n. 549 per un importo pari ad euro 1.037,42; n. 550 per un importo pari ad euro 2.222,08. Dall'estratto conto risulta nella voce “addebiti diversi” la somma di euro 19.753,21. Ne deriva che gli opposti hanno dimostrato di avere effettivamente eseguito il pagamento delle somme oggi chieste in restituzione.
2.1. Ora, sulla scorta della allegata sentenza della Corte di appello di Napoli che ha revocato il decreto ingiuntivo n. 79/T/01, tali importi vanno indubbiamente restituiti, avendo il giudice di secondo grado, caducato il titolo in virtù del quale erano stati versati.
2.2. Destituita di fondamento è, poi, l'eccezione sollevata dall'opponente circa la non debenza dell'intera somma dovendosi sottrarre l'importo di euro 5.176,00 rispetto alla quale lo stesso sarebbe carente di legittimazione passiva trattandosi di una somma che la sentenza n. 23/2012 aveva liquidato a titolo di compensi ed onorari in favore del procuratore antistatario, avvocato Petricciuolo, e non in favore del , allegando che detto importo sarebbe transitato sul proprio Parte_1 conto. Invero, se per un verso l'opponente non ha affatto dimostrato che tale somma sia transitata sul proprio contro corrente, per altro verso gli opposti hanno documentato che la predetta cifra è stata precettata direttamente dall'avvocato Petricciuolo con atto notificato il 15.6.2012, per il pagamento della complessiva somma di euro 8.257,27 (cfr. l'atto di pignoramento presso terzi da parte dell'avvocato Ciro Petricciuolo, nella qualità di procuratore di sé stesso) e successivamente pignorata dall'erede di questi, nelle more deceduto, avvocato Cava (cfr. mandati di pagamento in favore di Cava AN). Per le ragioni esposte l'opposizione è infondata e va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della controversia prossimo allo scaglione inferiore, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 46/2024; B. condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
e delle spese processuali liquidate in euro 259,00 per spese Controparte_2 vive ed euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.a., se dovute. Così deciso in Torre Annunziata, il 13 novembre 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
, rappresentato e difeso, giusta procura apposta in Parte_1 calce all'atto di opposizione, dall'avvocato Enrico Bonelli, presso cui elettivamente domicilia in Napoli, alla via G. Melisurgo n. 23. OPPONENTE E
e , rappresentati e difesi, giusta Controparte_1 Controparte_2 procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Andrea Mariconda, presso il cui studio in Santa Maria la Carità alla via Scafati n. 11 elettivamente domiciliano. OPPOSTI
****** CONCLUSIONI: nei termini assegnati dal giudicante ex art. 189 c.p.c. le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni;
all'udienza del 21 ottobre 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione, le parti si sono riportate alle conclusioni rassegnate in atti insistendo nel loro accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di riassunzione ex art. 297 c.p.c. ritualmente notificato Parte_1
ha citato in giudizio e
[...] Controparte_1 Controparte_2 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 46/2024 notificato in data 13.2.2024, con il quale l'intestato Tribunale gli ha ingiunto il pagamento di euro 27.610,10, oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, oltre le spese della procedura. In particolare, l'opponente ha dedotto che i ricorrenti, in sede monitoria, hanno posto a fondamento della pretesa creditoria la sentenza della Corte di appello di Napoli, sez. VII, n. 3387/2022 del 20.07.2022, con cui veniva riformata la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata sez. distaccata di Castellammare n. 23/2012, che respingeva l'opposizione avverso il d.i. n. 79/T/01, chiesto ed ottenuto dall'architetto per il pagamento del compenso professionale. Parte_1
Invero, con provvedimento monitorio del 3.7.2001, n. 79/T/01, il Tribunale di Torre Annunziata, sez. distaccata Castellammare di Stabia ingiungeva agli odierni opposti di pagare, entro 40 giorni dalla notifica, in favore del la Parte_1 somma di lire 70.145.655, oltre interessi, nonché lire 1.682.000 per spese e competenze del procedimento. In mancanza di spontaneo pagamento da parte degli odierni opposti, il ricorrente dava corso all'esecuzione forzata. Difatti, in virtù della sentenza n. 23/12 del Tribunale di Torre Annunziata il
[...] otteneva dal G.E. del Tribunale di Torre Annunziata l'assegnazione della Pt_1 somma (pignorata sul c/c dei coniugi e Controparte_1 Controparte_2 presso l'Unicredit) di euro 19.595,00 (cfr. ordinanza del G.E. del Tribunale di Torre Annunziata e capo 5 di pag. 2 dell'atto di pignoramento presso terzi del
[...] ed infine l'estratto conto dell'Unicredit) addebitata ai predetti coniugi in Pt_1 data 29/11/2013, e, successivamente, l'assegnazione delle somme pignorate presso il datore di lavoro di il Comune di Casola di Napoli, Controparte_1 riscosse dal creditore pignorante nella misura di euro 8.021,10 (come da ordinanza del G.E. del Tribunale di Torre Annunziata e pedissequo provvedimento di correzione errore materiale del 04/09-02/10/2020, nota del 12/06/2019 del Comune di Casola di Napoli, buste paga di da giugno 2019 a Controparte_1 marzo 2022 e 14 quietanze da giornale di cassa del Comune di Casola di Napoli, prodotta in atti). Con atto di appello notificato il 2.4.2013, , e Controparte_2 Controparte_1
impugnavano la predetta sentenza. Controparte_3
Decidendo sul gravame proposto, la Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 3387/2022, accoglieva l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata disponeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 79/T/01); avverso la sentenza della Corte di appello veniva proposto ricorso per cassazione da
[...]
. Parte_1
A sostegno dell'adottata pronuncia, la Corte di appello di Napoli rilevava la nullità della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado, evocando il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite – con sentenza n. 3086/2022 secondo cui “in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio”. Inoltre, “l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice, viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c.” (in tal senso anche Cass. 12/05/2022, n.15140). Nel presente giudizio, parte opponente ha chiesto l'accertamento del rapporto di pregiudizialità tra la presente causa e il giudizio proposto dinanzi alla s.c. di Cassazione;
in particolare, ha avanzato istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. e la sospensione del processo ex art. 337 c.p.c. Infine, ha contestato la fondatezza della pretesa restitutoria, asserendo di essere sfornito di legittimazione passiva, poiché la somma di euro 5.176,00, riconosciuta per compensi ed onorari, è stata liquidata in favore del procuratore antistatario Avvocato Petricciuolo e non in favore dell'opponente . Parte_1
Si sono costituiti gli opposti che hanno resistito alla spiegata opposizione e, deducendone la infondatezza in fatto e in diritto, e hanno chiesto il rigetto. All'udienza del 10.9.2024, il giudicante, pronunciandosi sulle questioni preliminari sollevate da parte opponente, ha rigettato ambedue le istanze richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello, non può essere sospeso ex art. 337, comma 2, c.p.c., in attesa della decisione sul ricorso per Cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma, atteso che tra i due procedimenti non ricorre un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tale da giustificare la sospensione dell'opposizione suddetta, e costituente presupposto comune alle ipotesi di sospensione sia necessaria, ex art. 295 c.p.c., che facoltativa, ai sensi del richiamato art. 337, comma 2, c.p.c., in quest'ultima occorrendo, peraltro, anche una valutazione del giudice della causa dipendente sulla controvertibilità effettiva della decisione impugnata” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 29302 del 07/10/2022).
2. L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito chiariti. Ai fini dell'inquadramento giuridico della presente fattispecie, è espediente sottolineare che “l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti (art. 2033 c.c.), sia perché si ricollega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell'accipiens non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi della suddetta norma di legge non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti. Ne consegue che gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non dal giorno della domanda”. (vedi Cassazione civile sez. II, 04/11/2022, п.32539; Cassazione civile sez. II, 01/10/2019, n.24475; cfr. Corte di appello di Firenze - seconda sezione civile - Imprese, sentenza n. 2089/2023). Sulla scorta dell'indirizzo ermeneutico appena richiamato, è pacifico che grava su parte opposta – che nel presente giudizio è creditore in senso sostanziale – l'onere di dimostrare il fondamento della pretesa azionata. A tal proposito, parte opposta ha depositato ordinanza del G.E. del Tribunale di Torre Annunziata, atto di pignoramento presso terzi del l'estratto Parte_1 conto dell'Unicredit, nota del 12.6.2019 del Comune di Casola di Napoli, buste paga di da giugno 2019 a marzo 2022 e 14 quietanze da Controparte_1 giornale di cassa del Comune di Casola di Napoli, ordini di pagamento in favore dell'avvocato AN Cava: del 27.10.2014 num. 1548 dal quale risulta la riscossione della somma di euro 975,90; del 27.10.2014 num. 1550 ove risulta che veniva riscossa la somma di euro 2.602,40; num. 926 del 30.09.2015 ove veniva riscossa la somma di euro 2.216,90; del 27.10.2014 num. 1549 ove veniva riscossa la somma di euro 3.903,60. L'effettiva riscossione delle suindicate somme risulta anche prospetto sinottico Comune di Casola presente agli atti di causa. Risulta, pertanto, documentalmente provato che con nota prot. 4032 il Comune di Casola di Napoli, in esecuzione dell'atto di pignoramento notificato in data 7.6.2019 dall'avvocato disponeva la ritenuta mensile di euro 317,44 CP_4 fino alla concorrenza del debito complessivo di euro 47.850,00. Parte opposta ha, come detto, anche depositato l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c. del 2019, con il quale il pignorava le somme nonché Parte_1
i beni appartenenti alle odierne parti opposte per effetto del decreto ingiuntivo n. 79/T/01 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata. Risulta altresì provato il pignoramento delle somme pari ad euro 10.792,96 (317,44 x 34 mesi) mediante il deposito delle buste paga (da giugno 2019 a marzo 2022), facilmente visibile dalla voce “pign. 1/5 stip.”, nonché l'effettiva riscossione delle somme estrapolabile dal documento denominato “quietanza da giornale di cassa”. Sempre dal medesimo documento si evincono i seguenti mandati di pagamento: n. 547 per un importo pari ad euro 1.269,76; n. 549 per un importo pari ad euro 1.037,42; n. 550 per un importo pari ad euro 2.222,08. Dall'estratto conto risulta nella voce “addebiti diversi” la somma di euro 19.753,21. Ne deriva che gli opposti hanno dimostrato di avere effettivamente eseguito il pagamento delle somme oggi chieste in restituzione.
2.1. Ora, sulla scorta della allegata sentenza della Corte di appello di Napoli che ha revocato il decreto ingiuntivo n. 79/T/01, tali importi vanno indubbiamente restituiti, avendo il giudice di secondo grado, caducato il titolo in virtù del quale erano stati versati.
2.2. Destituita di fondamento è, poi, l'eccezione sollevata dall'opponente circa la non debenza dell'intera somma dovendosi sottrarre l'importo di euro 5.176,00 rispetto alla quale lo stesso sarebbe carente di legittimazione passiva trattandosi di una somma che la sentenza n. 23/2012 aveva liquidato a titolo di compensi ed onorari in favore del procuratore antistatario, avvocato Petricciuolo, e non in favore del , allegando che detto importo sarebbe transitato sul proprio Parte_1 conto. Invero, se per un verso l'opponente non ha affatto dimostrato che tale somma sia transitata sul proprio contro corrente, per altro verso gli opposti hanno documentato che la predetta cifra è stata precettata direttamente dall'avvocato Petricciuolo con atto notificato il 15.6.2012, per il pagamento della complessiva somma di euro 8.257,27 (cfr. l'atto di pignoramento presso terzi da parte dell'avvocato Ciro Petricciuolo, nella qualità di procuratore di sé stesso) e successivamente pignorata dall'erede di questi, nelle more deceduto, avvocato Cava (cfr. mandati di pagamento in favore di Cava AN). Per le ragioni esposte l'opposizione è infondata e va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della controversia prossimo allo scaglione inferiore, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 46/2024; B. condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
e delle spese processuali liquidate in euro 259,00 per spese Controparte_2 vive ed euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.a., se dovute. Così deciso in Torre Annunziata, il 13 novembre 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo