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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/07/2025, n. 2719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2719 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7387/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19/06/2025 da 1) sig. Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino italiano residente in [...] C.F. C.F._1 con l'Avv. Alessandra Loveri presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) sig.ra Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina italiana residente in [...] C.F. C.F._2 con l'Avv. Eliana Antonella Capizzi presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 28/09/2013 nel comune di Truccazzano (MI) (Anno 2013 - Atto n. 18 – parte II – serie A) adottando il regime della comunione dei beni.
Con i seguenti figli: , nato a [...], il [...] e , Persona_1 Persona_2 nato a [...], il [...], cittadini italiani, ancora minorenni. FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19/06/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: CONCLUSIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Truccazzano (MI), nonché al Comune di LZ, dove il matrimonio risulta parimenti trascritto, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1) I figli e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 pertanto ne eserciteranno la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter c.c. e ad entrambi competeranno la cura e l'educazione dei figli, la cui residenza anagrafica viene stabilita presso casa familiare, assegnata alla madre, dove risulteranno prevalentemente collocati. Le decisioni di maggiore importanza circa l'educazione e/o la cura dei figli minori saranno sempre assunte congiuntamente, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori concordano che eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, tenuto conto delle loro specifiche attitudini e capacità, del loro grado di collaborazione, nonché delle abitudini consolidate nel periodo di convivenza con i figli NEI PERIODI SCOLASTICI Il padre potrà tenere con sé entrambi i figli a week end alternati con la madre, e più in particolare dal venerdì pomeriggio, in cui andrà a prenderli all'uscita della scuola, sino alla domenica dopo cena (ore 21.00). Ove i venerdì di cui al precedente punto non siano giornate scolastiche, ai fini delle visite del padre sono mantenuti gli stessi orari. Nella settimana che precede il week end paterno, il padre potrà tenere con sé i figli il mercoledì dall'uscita della scuola sino al giovedì mattina in cui li accompagnerà a scuola. Ove il week end successivo sia di competenza della madre, il padre potrà tenere con sé i figli il mercoledì dall'uscita della scuola sino al giovedì mattina in cui li accompagnerà a scuola e il venerdì dall'uscita da scuola sino al sabato, prima di pranzo. Resta inteso che nei rispettivi giorni di gestione, i genitori si faranno carico di accompagnare e alla attività extrascolastiche previste. Per_1 Per_2
In ogni caso, il padre avrà sempre cura di riaccompagnare i figli presso la residenza materna al termine della permanenza degli stessi presso di lui.
attualmente frequenta la scuola pubblica secondaria di primo grado a Per_1 Persona_3
Pozzuolo Martesana (MI) e nel tempo libero svolge un corso di calcio il lunedì e giovedì tardo pomeriggio. attualmente frequenta la scuola pubblica primaria AN ZO a Pozzuolo Martesana Per_2
e nel tempo libero svolge un corso di basket il sabato mattina. NEI PERIODI DI VACANZA SCOLASTICA Le festività Natalizie saranno trascorse da e secondo il criterio dell'alternanza tra Per_1 Per_2 genitori, così come le feste e ricorrenze Nazionali, secondo il seguente schema:
- dall'uscita dall'ultimo giorno di scuola a dicembre al giorno 25, dopo cena ore 21.00 con un genitore. Dalle ore 21.00 del 25 dicembre alle ore 21.00 del giorno 1° gennaio con l'altro genitore. Ove il 6 gennaio sia giornata di competenza del padre, questi verranno riportati a casa della madre per le ore 21.00. Si inizierà l'alternanza di anno in anno con giornate di competenza della madre dall'ultimo giorno di scuola a dicembre al giorno 25, ore 21.00 per l'anno 2025. Ad anni alterni e trascorreranno con un genitore la Pasqua e con l'altro genitore la Per_1 Per_2
Pasquetta. Resta inteso che, qualora un genitore abbia intenzione di trascorrere un periodo di vacanza con i figli minori durante le vacanze natalizie o pasquali dovrà darne comunicazione all'altro genitore con adeguato preavviso (almeno 30gg) per consentire anche all'altro genitore di programmare la gestione dei minori durante le festività secondo le sue disponibilità. I due figli trascorreranno insieme tra loro e con ciascun genitore almeno quindici giorni durante le vacanze estive, in un periodo da concordare, tenendo conto delle rispettive esigenze da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, in relazione alle proprie esigenze lavorative o personali ed anche in considerazione dell'età dei figli minori, nonché delle loro esigenze scolastiche o personali, purché concordati per iscritto almeno 48 ore prima;
Qualora un genitore avesse un impegno e non riuscisse ad occuparsi dei figli nel periodo concordato, prima di trovare una collocazione alternativa, s'impegna ad informare l'altro genitore per verificare la sua disponibilità di intervenire a supporto. In ogni caso, i genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente sulle condizioni di salute e psicofisiche dei figli, nonché a condividere le eventuali informazioni relative all'andamento o alla frequenza scolastica durante il periodo di competenza di ciascuno, collaborando per mantenere il più possibile lo stile di vita e le attuali abitudini degli stessi. Entrambi i genitori si impegnano a non lasciare mai soli i figli alla presenza dei Signori CP_1
e , rispettivamente fratello della madre e del padre.
[...] Controparte_2
2) Il padre corrisponderà alla Signora a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 per i figli un assegno perequativo dell'importo mensile di euro 400,00 (euro quattrocento//00), che lo stesso verserà alla madre in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente che la stessa provvederà ad indicare, come già dal mese di dicembre 2024. Detta somma verrà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT sul costo della vita a partire dall'anno successivo. L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita dei figli e devono ritenersi in esso incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
3) In ogni caso, ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento per i figli nella misura del 50% delle spese mediche, scolastiche e ludiche-ricreative, previa esibizione della documentazione giustificativa. L'indicazione delle spese straordinarie e la natura delle stesse vengono a titolo esemplificativo ma non esaustivo così determinata secondo il Protocollo del Tribunale di Milano: A1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista, f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
A2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
B1) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico. B2) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria. C1) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tempo prolungato, pre-scuola e post-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali). C2) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy – scout); e) baby sitter;
f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo raccomandata o e-mail, con prova dell'avvenuta ricezione, all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. In caso di dissenso espresso dell'altro genitore, il genitore che insista per sostenere la spese straordinaria richiesta, potrà provvedervi anche senza il consenso dell'altro ma la spesa rimarrà integralmente a suo carico. In ogni caso, i genitori s'impegnano altresì a sopportare in eguale misura tutte le spese allo stato non prevedibili, che non rientrano nella consuetudine e nelle normali esigenze di vita dei figli, ma che si rendano ugualmente necessarie per soddisfare particolari bisogni che possono inaspettatamente presentarsi nel corso della vita degli stessi e che necessitano di interventi economici straordinari. 4) I genitori concordano che l'eventuale assegno unico universale per i figli venga percepito al 50% tra i genitori e le eventuali detrazioni fiscali saranno a beneficio di entrambi;
5) Si dà atto che il sig. ha già lasciato la casa familiare dal settembre 2024 e che Parte_1 lo stesso ha già trasferito altrove la propria residenza, impegnandosi altresì ad asportare i propri effetti personali che i coniugi hanno già definito con separato accordo.
6) La casa familiare sita in Pozzuolo Martesana (MI), via Pieregrosso n. 10, in comproprietà dei coniugi al 50% rimane assegnata alla sig.ra con quanto l'arreda per soddisfare le esigenze Pt_2 abitative proprie e dei figli minori;
i coniugi concordano che provvederanno al pagamento della rata del mutuo ipotecario cointestato al 50% ciascuno e che la sig.ra si faccia carico del Pt_2 pagamento delle spese ordinarie e delle utenze, mentre le eventuali spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi proprietari nella misura del 50% ciascuno.
7) i coniugi danno atto che non vi è luogo per la corresponsione di un assegno di mantenimento, potendo ognuno di loro provvedere da solo al proprio sostentamento;
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
8) i coniugi danno atto di non avere alcuna rivendicazione reciproca ai fini di un'eventuale divisione delle somme presenti sui conti correnti dei quali gli stessi sono intestati personalmente e di non avere ulteriori rivendicazioni sulle somme che sono già state oggetto di divisione concordata da medesimi;
9) le parti concordano di mantenere il conto corrente cointestato presso MPS sul quale viene addebitata la rata di mutuo e che provvederanno ad alimentare in pari misura per consentire il pagamento mensile puntuale della rata di mutuo;
10) ciascun coniuge manterrà nella propria esclusiva disponibilità l'autovettura intestata ed acquistata in regime di comunione dei beni e ciascuno si assume ogni connessa e conseguente responsabilità e onere al riguardo, manlevandone espressamente l'altro coniuge;
I proventi di una futura eventuale vendita andranno a esclusivo beneficio dell'intestatario dell'autovettura alienata;
11) i coniugi dichiarano di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altra e di avere definito ogni aspetto patrimoniale legato al loro matrimonio ad eccezione di quanto previsto dagli accordi di cui alla presente separazione;
12) i coniugi prestano il proprio consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei figli e escludendo che gli stessi possano espatriare per scopi diversi da quelli Per_1 Per_2 turistici o scolastici, in ogni caso previo consenso anche dell'altro genitore”.
*** *** Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 28/09/2013 nel comune di Truccazzano (MI) (Anno 2013 - Atto n. 18 – parte II – serie A);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Spese di procedura al definitivo.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Truccazzano (MI) e LZ (MI), dove il matrimonio risulta parimenti trascritto, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr. Chiara Del Monte. Così deciso in Milano, il 16.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19/06/2025 da 1) sig. Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino italiano residente in [...] C.F. C.F._1 con l'Avv. Alessandra Loveri presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) sig.ra Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina italiana residente in [...] C.F. C.F._2 con l'Avv. Eliana Antonella Capizzi presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 28/09/2013 nel comune di Truccazzano (MI) (Anno 2013 - Atto n. 18 – parte II – serie A) adottando il regime della comunione dei beni.
Con i seguenti figli: , nato a [...], il [...] e , Persona_1 Persona_2 nato a [...], il [...], cittadini italiani, ancora minorenni. FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19/06/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: CONCLUSIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Truccazzano (MI), nonché al Comune di LZ, dove il matrimonio risulta parimenti trascritto, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1) I figli e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 pertanto ne eserciteranno la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter c.c. e ad entrambi competeranno la cura e l'educazione dei figli, la cui residenza anagrafica viene stabilita presso casa familiare, assegnata alla madre, dove risulteranno prevalentemente collocati. Le decisioni di maggiore importanza circa l'educazione e/o la cura dei figli minori saranno sempre assunte congiuntamente, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori concordano che eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, tenuto conto delle loro specifiche attitudini e capacità, del loro grado di collaborazione, nonché delle abitudini consolidate nel periodo di convivenza con i figli NEI PERIODI SCOLASTICI Il padre potrà tenere con sé entrambi i figli a week end alternati con la madre, e più in particolare dal venerdì pomeriggio, in cui andrà a prenderli all'uscita della scuola, sino alla domenica dopo cena (ore 21.00). Ove i venerdì di cui al precedente punto non siano giornate scolastiche, ai fini delle visite del padre sono mantenuti gli stessi orari. Nella settimana che precede il week end paterno, il padre potrà tenere con sé i figli il mercoledì dall'uscita della scuola sino al giovedì mattina in cui li accompagnerà a scuola. Ove il week end successivo sia di competenza della madre, il padre potrà tenere con sé i figli il mercoledì dall'uscita della scuola sino al giovedì mattina in cui li accompagnerà a scuola e il venerdì dall'uscita da scuola sino al sabato, prima di pranzo. Resta inteso che nei rispettivi giorni di gestione, i genitori si faranno carico di accompagnare e alla attività extrascolastiche previste. Per_1 Per_2
In ogni caso, il padre avrà sempre cura di riaccompagnare i figli presso la residenza materna al termine della permanenza degli stessi presso di lui.
attualmente frequenta la scuola pubblica secondaria di primo grado a Per_1 Persona_3
Pozzuolo Martesana (MI) e nel tempo libero svolge un corso di calcio il lunedì e giovedì tardo pomeriggio. attualmente frequenta la scuola pubblica primaria AN ZO a Pozzuolo Martesana Per_2
e nel tempo libero svolge un corso di basket il sabato mattina. NEI PERIODI DI VACANZA SCOLASTICA Le festività Natalizie saranno trascorse da e secondo il criterio dell'alternanza tra Per_1 Per_2 genitori, così come le feste e ricorrenze Nazionali, secondo il seguente schema:
- dall'uscita dall'ultimo giorno di scuola a dicembre al giorno 25, dopo cena ore 21.00 con un genitore. Dalle ore 21.00 del 25 dicembre alle ore 21.00 del giorno 1° gennaio con l'altro genitore. Ove il 6 gennaio sia giornata di competenza del padre, questi verranno riportati a casa della madre per le ore 21.00. Si inizierà l'alternanza di anno in anno con giornate di competenza della madre dall'ultimo giorno di scuola a dicembre al giorno 25, ore 21.00 per l'anno 2025. Ad anni alterni e trascorreranno con un genitore la Pasqua e con l'altro genitore la Per_1 Per_2
Pasquetta. Resta inteso che, qualora un genitore abbia intenzione di trascorrere un periodo di vacanza con i figli minori durante le vacanze natalizie o pasquali dovrà darne comunicazione all'altro genitore con adeguato preavviso (almeno 30gg) per consentire anche all'altro genitore di programmare la gestione dei minori durante le festività secondo le sue disponibilità. I due figli trascorreranno insieme tra loro e con ciascun genitore almeno quindici giorni durante le vacanze estive, in un periodo da concordare, tenendo conto delle rispettive esigenze da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, in relazione alle proprie esigenze lavorative o personali ed anche in considerazione dell'età dei figli minori, nonché delle loro esigenze scolastiche o personali, purché concordati per iscritto almeno 48 ore prima;
Qualora un genitore avesse un impegno e non riuscisse ad occuparsi dei figli nel periodo concordato, prima di trovare una collocazione alternativa, s'impegna ad informare l'altro genitore per verificare la sua disponibilità di intervenire a supporto. In ogni caso, i genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente sulle condizioni di salute e psicofisiche dei figli, nonché a condividere le eventuali informazioni relative all'andamento o alla frequenza scolastica durante il periodo di competenza di ciascuno, collaborando per mantenere il più possibile lo stile di vita e le attuali abitudini degli stessi. Entrambi i genitori si impegnano a non lasciare mai soli i figli alla presenza dei Signori CP_1
e , rispettivamente fratello della madre e del padre.
[...] Controparte_2
2) Il padre corrisponderà alla Signora a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 per i figli un assegno perequativo dell'importo mensile di euro 400,00 (euro quattrocento//00), che lo stesso verserà alla madre in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente che la stessa provvederà ad indicare, come già dal mese di dicembre 2024. Detta somma verrà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT sul costo della vita a partire dall'anno successivo. L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita dei figli e devono ritenersi in esso incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
3) In ogni caso, ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento per i figli nella misura del 50% delle spese mediche, scolastiche e ludiche-ricreative, previa esibizione della documentazione giustificativa. L'indicazione delle spese straordinarie e la natura delle stesse vengono a titolo esemplificativo ma non esaustivo così determinata secondo il Protocollo del Tribunale di Milano: A1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista, f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
A2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
B1) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico. B2) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria. C1) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tempo prolungato, pre-scuola e post-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali). C2) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy – scout); e) baby sitter;
f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo raccomandata o e-mail, con prova dell'avvenuta ricezione, all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. In caso di dissenso espresso dell'altro genitore, il genitore che insista per sostenere la spese straordinaria richiesta, potrà provvedervi anche senza il consenso dell'altro ma la spesa rimarrà integralmente a suo carico. In ogni caso, i genitori s'impegnano altresì a sopportare in eguale misura tutte le spese allo stato non prevedibili, che non rientrano nella consuetudine e nelle normali esigenze di vita dei figli, ma che si rendano ugualmente necessarie per soddisfare particolari bisogni che possono inaspettatamente presentarsi nel corso della vita degli stessi e che necessitano di interventi economici straordinari. 4) I genitori concordano che l'eventuale assegno unico universale per i figli venga percepito al 50% tra i genitori e le eventuali detrazioni fiscali saranno a beneficio di entrambi;
5) Si dà atto che il sig. ha già lasciato la casa familiare dal settembre 2024 e che Parte_1 lo stesso ha già trasferito altrove la propria residenza, impegnandosi altresì ad asportare i propri effetti personali che i coniugi hanno già definito con separato accordo.
6) La casa familiare sita in Pozzuolo Martesana (MI), via Pieregrosso n. 10, in comproprietà dei coniugi al 50% rimane assegnata alla sig.ra con quanto l'arreda per soddisfare le esigenze Pt_2 abitative proprie e dei figli minori;
i coniugi concordano che provvederanno al pagamento della rata del mutuo ipotecario cointestato al 50% ciascuno e che la sig.ra si faccia carico del Pt_2 pagamento delle spese ordinarie e delle utenze, mentre le eventuali spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi proprietari nella misura del 50% ciascuno.
7) i coniugi danno atto che non vi è luogo per la corresponsione di un assegno di mantenimento, potendo ognuno di loro provvedere da solo al proprio sostentamento;
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
8) i coniugi danno atto di non avere alcuna rivendicazione reciproca ai fini di un'eventuale divisione delle somme presenti sui conti correnti dei quali gli stessi sono intestati personalmente e di non avere ulteriori rivendicazioni sulle somme che sono già state oggetto di divisione concordata da medesimi;
9) le parti concordano di mantenere il conto corrente cointestato presso MPS sul quale viene addebitata la rata di mutuo e che provvederanno ad alimentare in pari misura per consentire il pagamento mensile puntuale della rata di mutuo;
10) ciascun coniuge manterrà nella propria esclusiva disponibilità l'autovettura intestata ed acquistata in regime di comunione dei beni e ciascuno si assume ogni connessa e conseguente responsabilità e onere al riguardo, manlevandone espressamente l'altro coniuge;
I proventi di una futura eventuale vendita andranno a esclusivo beneficio dell'intestatario dell'autovettura alienata;
11) i coniugi dichiarano di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altra e di avere definito ogni aspetto patrimoniale legato al loro matrimonio ad eccezione di quanto previsto dagli accordi di cui alla presente separazione;
12) i coniugi prestano il proprio consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei figli e escludendo che gli stessi possano espatriare per scopi diversi da quelli Per_1 Per_2 turistici o scolastici, in ogni caso previo consenso anche dell'altro genitore”.
*** *** Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 28/09/2013 nel comune di Truccazzano (MI) (Anno 2013 - Atto n. 18 – parte II – serie A);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Spese di procedura al definitivo.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Truccazzano (MI) e LZ (MI), dove il matrimonio risulta parimenti trascritto, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr. Chiara Del Monte. Così deciso in Milano, il 16.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG