Art. 1.
Il presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, firmata a Montevideo il 7 novembre 1979.
Il presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, firmata a Montevideo il 7 novembre 1979.