Versione
29 marzo 1981
29 marzo 1981
Art. 10. Rappresentanza della minoranza nel consiglio della comunita' montana
All' articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , nel secondo comma e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza nel consiglio della comunita' montana i rappresentanti dei comuni sono eletti con sistema di votazione a voto limitato".
All' articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , nel secondo comma e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza nel consiglio della comunita' montana i rappresentanti dei comuni sono eletti con sistema di votazione a voto limitato".
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 06/05/2010, n. 611Provvedimento: […] Sia la norma regionale sopra citata che la disposizione di legge statale, di cui all'art. 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1702, nel periodo aggiunto dall'art. 10 della legge 93/1981, applicabile ratione temporis alla vicenda in esame, laddove prevede che, al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza nel consiglio della comunità montana, i rappresentanti dei comuni sono eletti con sistema di votazione a voto limitato, impongono di leggere la disciplina regionale in modo da garantire la finalità sopra indicata.Leggi di più...
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