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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/03/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Patti
Sezione 8 bis
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Artino Innaria all'esito della discussione orale mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter contenenti le conclusioni delle parti, presenti virtualmente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Di cui deve considerarsi data lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ex novellato art. 127 ter, ultimo comma c.p.c. nella causa iscritta al n. 1052 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
27.8.1947, elettivamente domiciliato in S.Stefano di Camastra alla Via Manzoni n.51, presso lo studio dell'avv. Antonino Gerbino;
- Attore –
CONTRO
, in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, C.F. e P.IVA , società che ha incorporato (fusione per P.IVA_1 incorporazione) la in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, con Controparte_2 sede legale in Milano alla Via Gaetano Negri n.1, elettivamente domiciliata in Caltanissetta via Piave 14/B presso lo studio legale dell'Avv. Cristiano Curatolo che la rappresenta e difende;
- Convenuta –
Conclusioni: come da atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida il ricorrente conveniva in giudizio la per sentir convalidare la licenza per CP_1 finita locazione per la scadenza del 30 aprile 2026, relativamente all'immobile ubicato in Castel di TU (ME) alla Via Castello n.1, in catasto al foglio di mappa 5 particella 9, concesso in locazione con contratto del 14 aprile 2008, originariamente stipulato con successivamente divenuta Controparte_3 Controparte_2 e poi , al fine di allocare le apparecchiature necessarie al funzionamento
[...] CP_1 dell'impianto di cui all'art.5 del medesimo contratto, nonché la possibilità di collegare le suddette apparecchiature con le antenne collocate sulla terrazza del medesimo immobile per la durata di nove anni con decorrenza 1 maggio 2008.
Si costituiva la conduttrice la quale non si opponeva al rilascio dell'immobile alla scadenza naturale del 30.4.2026, ma contestava e rilevava l'assenza della preventiva disdetta del contratto di locazione da parte dell'odierno intimante e comunque l'esistenza di eventuale soccombenza in ordine all'onere delle spese processuali.
Veniva emessa ordinanza di rilascio, con termine per l'esecuzione al 2.5.2026 e disposto il mutamento del rito. Veniva esperito il tentativo di mediazione, con esito negativo, come da verbale in atti.
Con memorie integrative, parte attrice, insisteva nella richiesta di risoluzione del contratto per finita locazione alla data della naturale scadenza e per la conferma del termine per l'esecuzione.
Parte convenuta, del pari, riconosceva la scadenza naturale del contratto ed insisteva per l'insussistenza della soccombenza ai fini della regolazione delle spese di lite.
La disdetta, alla stregua di qualsivoglia altro atto unilaterale recettizio, produce effetto dal momento in cui "perviene a conoscenza della persona alla quale è destinata" e si presume conosciuta dal momento in cui è recapitata al suo indirizzo (v. Cass. n.
8006/2009), come nel caso di specie. La disdetta del contratto di locazione, infatti, è comunemente qualificata come negozio unilaterale recettizio, con cui il locatore manifesta la sua volontà di non consentire la prosecuzione del rapporto, oltre la scadenza naturale del contratto (v. Cass. n. 27526/.2013: "in tema di locazione di immobile urbano la disdetta del contratto ha lo scopo di impedire la prosecuzione del rapporto e costituisce un atto negoziale e recettizio, disciplinato dagli artt. 1334 e 1335, cod. civ., che si presume conosciuto dal destinatario nel momento in cui è recapitato al suo indirizzo"; Cass. n°409/.2006: "la disdetta relativa al contratto di locazione costituisce atto negoziale unilaterale e recettizio, espressione di diritto potestativo attribuito "ex lege", concretantesi in una manifestazione di volontà diretta ad impedire la prosecuzione o la rinnovazione tacita del rapporto locativo"). Sulla questione, “la disdetta, vigendo al riguardo il principio della libertà della forma, può essere contenuta anche in un atto processuale che presupponga la volontà del locatore di non rinnovare il contratto alla scadenza o che, comunque, esprima anche tale volontà, quale l'intimazione di licenza o sfratto per finita locazione o la citazione in giudizio” (v. Cass. n. 26526/2009; Cass. n. 14486/2008: “né rileva .. che l'atto processuale si riferisca ad una scadenza già verificatasi, applicandosi, altresì, il principio secondo cui la disdetta e l'intimazione, in esso contenute, inidonee, per inosservanza del termine, a produrre la cessazione della locazione per la scadenza indicata, hanno l'efficacia di produrla per la scadenza successiva). E' quindi pacifico il principio dell'idoneità della disdetta a produrre la cessazione del rapporto anche ad una data diversa a quella in essa indicata: sotto questo profilo si vedano, Cass. n.7981/1997: “la disdetta intimata dal conducente di un fondo condotto in affitto non a coltivatore diretto anche se sull'erroneo presupposto che il rapporto fosse destinato a scadere in un momento anteriore a quello dell'effettiva scadenza contrattuale, deve ritenersi efficace esprimendo il diniego di rinnovazione del rapporto”; Cass. n.11365/1996: “la circostanza che il locatore nell'intimare la disdetta abbia indicato una data di cessazione del rapporto erronea, non esclude la volontà del locatore medesimo di impedire la rinnovazione tacita del contratto e di riottenere la disponibilità dell'immobile e, pertanto, non impedisce che la disdetta produca i suoi effetti per l'esatta scadenza”; (v. Cass. n.1318/1996; Cass. n.
2076/1989; Cass. n. 4411/1986; Cass. n.5541/1979).
Parte convenuta, contesta la ritualità della disdetta avvenuta direttamente con l'intimazione di licenza per finita locazione.
Ebbene l'intimazione di licenza per finita locazione ben può valere come disdetta del contratto di locazione.
In proposito la Suprema Corte ha statuito che l'intimazione di licenza per finita locazione può valere come disdetta relativa al contratto di locazione, che costituisce atto negoziale unilaterale e recettizio, espressione di diritto potestativo attribuito ex lege, concretantesi in una manifestazione di volontà diretta ad impedire la prosecuzione o la rinnovazione tacita del rapporto locativo. La disdetta, infatti, come sopra rilevato può essere comunicata in qualsiasi modo, purché idoneo a portare a conoscenza del conduttore l'inequivoca volontà del locatore di non rinnovare il rapporto alla scadenza e, pertanto, è possibile che essa sia contenuta in un atto processuale come l'intimazione di sfratto per finita locazione (v. Cass. 29 maggio 2013, Sez. III, n. 13449, Cass. 12 gennaio 2006, n. 409; conforme Cass. 19 dicembre 2002, n. 27931; Cass. 21 settembre
2000, n. 12496; Cass. 2 agosto 1995, n. 8443).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il contratto va dichiarato cessato alla data del 30.4.2026 e la conduttrice del pari è tenuta al rilascio, in favore della parte ricorrente, dell'immobile locato.
Va, per l'effetto, confermata l'ordinanza di rilascio del 12.7.2022, ivi compreso il termine di esecuzione fissato nel 2.5.2026.
Considerato che l'unico atto con il quale è stata manifestata la volontà di non rinnovo contrattuale è l'intimazione di licenza per finita locazione alla quale parte conduttrice non ha opposto e/o contestato il rilascio non si ritiene doversi condannare la stessa alle spese di lite, non sussistendo soccombenza alla luce del principio di causalità (cfr Cass.
3969/07). Ne consegue che le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della così provvede: Parte_1 CP_1
accoglie la domanda e per l'effetto dichiara cessato il contratto di locazione inter partes relativo all'immobile sito in Castel di TU (ME) alla Via Castello n.1, in catasto al foglio di mappa 5 particella 9, per la data del 30.4.2026; conferma l'ordinanza di rilascio del 12.7.2022, compreso il termine del fissato per l'esecuzione; dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Patti, 19/3/2025
Il giudice
(Elisabetta Artino Innaria)
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Patti
Sezione 8 bis
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Artino Innaria all'esito della discussione orale mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter contenenti le conclusioni delle parti, presenti virtualmente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Di cui deve considerarsi data lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ex novellato art. 127 ter, ultimo comma c.p.c. nella causa iscritta al n. 1052 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
27.8.1947, elettivamente domiciliato in S.Stefano di Camastra alla Via Manzoni n.51, presso lo studio dell'avv. Antonino Gerbino;
- Attore –
CONTRO
, in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, C.F. e P.IVA , società che ha incorporato (fusione per P.IVA_1 incorporazione) la in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, con Controparte_2 sede legale in Milano alla Via Gaetano Negri n.1, elettivamente domiciliata in Caltanissetta via Piave 14/B presso lo studio legale dell'Avv. Cristiano Curatolo che la rappresenta e difende;
- Convenuta –
Conclusioni: come da atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida il ricorrente conveniva in giudizio la per sentir convalidare la licenza per CP_1 finita locazione per la scadenza del 30 aprile 2026, relativamente all'immobile ubicato in Castel di TU (ME) alla Via Castello n.1, in catasto al foglio di mappa 5 particella 9, concesso in locazione con contratto del 14 aprile 2008, originariamente stipulato con successivamente divenuta Controparte_3 Controparte_2 e poi , al fine di allocare le apparecchiature necessarie al funzionamento
[...] CP_1 dell'impianto di cui all'art.5 del medesimo contratto, nonché la possibilità di collegare le suddette apparecchiature con le antenne collocate sulla terrazza del medesimo immobile per la durata di nove anni con decorrenza 1 maggio 2008.
Si costituiva la conduttrice la quale non si opponeva al rilascio dell'immobile alla scadenza naturale del 30.4.2026, ma contestava e rilevava l'assenza della preventiva disdetta del contratto di locazione da parte dell'odierno intimante e comunque l'esistenza di eventuale soccombenza in ordine all'onere delle spese processuali.
Veniva emessa ordinanza di rilascio, con termine per l'esecuzione al 2.5.2026 e disposto il mutamento del rito. Veniva esperito il tentativo di mediazione, con esito negativo, come da verbale in atti.
Con memorie integrative, parte attrice, insisteva nella richiesta di risoluzione del contratto per finita locazione alla data della naturale scadenza e per la conferma del termine per l'esecuzione.
Parte convenuta, del pari, riconosceva la scadenza naturale del contratto ed insisteva per l'insussistenza della soccombenza ai fini della regolazione delle spese di lite.
La disdetta, alla stregua di qualsivoglia altro atto unilaterale recettizio, produce effetto dal momento in cui "perviene a conoscenza della persona alla quale è destinata" e si presume conosciuta dal momento in cui è recapitata al suo indirizzo (v. Cass. n.
8006/2009), come nel caso di specie. La disdetta del contratto di locazione, infatti, è comunemente qualificata come negozio unilaterale recettizio, con cui il locatore manifesta la sua volontà di non consentire la prosecuzione del rapporto, oltre la scadenza naturale del contratto (v. Cass. n. 27526/.2013: "in tema di locazione di immobile urbano la disdetta del contratto ha lo scopo di impedire la prosecuzione del rapporto e costituisce un atto negoziale e recettizio, disciplinato dagli artt. 1334 e 1335, cod. civ., che si presume conosciuto dal destinatario nel momento in cui è recapitato al suo indirizzo"; Cass. n°409/.2006: "la disdetta relativa al contratto di locazione costituisce atto negoziale unilaterale e recettizio, espressione di diritto potestativo attribuito "ex lege", concretantesi in una manifestazione di volontà diretta ad impedire la prosecuzione o la rinnovazione tacita del rapporto locativo"). Sulla questione, “la disdetta, vigendo al riguardo il principio della libertà della forma, può essere contenuta anche in un atto processuale che presupponga la volontà del locatore di non rinnovare il contratto alla scadenza o che, comunque, esprima anche tale volontà, quale l'intimazione di licenza o sfratto per finita locazione o la citazione in giudizio” (v. Cass. n. 26526/2009; Cass. n. 14486/2008: “né rileva .. che l'atto processuale si riferisca ad una scadenza già verificatasi, applicandosi, altresì, il principio secondo cui la disdetta e l'intimazione, in esso contenute, inidonee, per inosservanza del termine, a produrre la cessazione della locazione per la scadenza indicata, hanno l'efficacia di produrla per la scadenza successiva). E' quindi pacifico il principio dell'idoneità della disdetta a produrre la cessazione del rapporto anche ad una data diversa a quella in essa indicata: sotto questo profilo si vedano, Cass. n.7981/1997: “la disdetta intimata dal conducente di un fondo condotto in affitto non a coltivatore diretto anche se sull'erroneo presupposto che il rapporto fosse destinato a scadere in un momento anteriore a quello dell'effettiva scadenza contrattuale, deve ritenersi efficace esprimendo il diniego di rinnovazione del rapporto”; Cass. n.11365/1996: “la circostanza che il locatore nell'intimare la disdetta abbia indicato una data di cessazione del rapporto erronea, non esclude la volontà del locatore medesimo di impedire la rinnovazione tacita del contratto e di riottenere la disponibilità dell'immobile e, pertanto, non impedisce che la disdetta produca i suoi effetti per l'esatta scadenza”; (v. Cass. n.1318/1996; Cass. n.
2076/1989; Cass. n. 4411/1986; Cass. n.5541/1979).
Parte convenuta, contesta la ritualità della disdetta avvenuta direttamente con l'intimazione di licenza per finita locazione.
Ebbene l'intimazione di licenza per finita locazione ben può valere come disdetta del contratto di locazione.
In proposito la Suprema Corte ha statuito che l'intimazione di licenza per finita locazione può valere come disdetta relativa al contratto di locazione, che costituisce atto negoziale unilaterale e recettizio, espressione di diritto potestativo attribuito ex lege, concretantesi in una manifestazione di volontà diretta ad impedire la prosecuzione o la rinnovazione tacita del rapporto locativo. La disdetta, infatti, come sopra rilevato può essere comunicata in qualsiasi modo, purché idoneo a portare a conoscenza del conduttore l'inequivoca volontà del locatore di non rinnovare il rapporto alla scadenza e, pertanto, è possibile che essa sia contenuta in un atto processuale come l'intimazione di sfratto per finita locazione (v. Cass. 29 maggio 2013, Sez. III, n. 13449, Cass. 12 gennaio 2006, n. 409; conforme Cass. 19 dicembre 2002, n. 27931; Cass. 21 settembre
2000, n. 12496; Cass. 2 agosto 1995, n. 8443).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il contratto va dichiarato cessato alla data del 30.4.2026 e la conduttrice del pari è tenuta al rilascio, in favore della parte ricorrente, dell'immobile locato.
Va, per l'effetto, confermata l'ordinanza di rilascio del 12.7.2022, ivi compreso il termine di esecuzione fissato nel 2.5.2026.
Considerato che l'unico atto con il quale è stata manifestata la volontà di non rinnovo contrattuale è l'intimazione di licenza per finita locazione alla quale parte conduttrice non ha opposto e/o contestato il rilascio non si ritiene doversi condannare la stessa alle spese di lite, non sussistendo soccombenza alla luce del principio di causalità (cfr Cass.
3969/07). Ne consegue che le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della così provvede: Parte_1 CP_1
accoglie la domanda e per l'effetto dichiara cessato il contratto di locazione inter partes relativo all'immobile sito in Castel di TU (ME) alla Via Castello n.1, in catasto al foglio di mappa 5 particella 9, per la data del 30.4.2026; conferma l'ordinanza di rilascio del 12.7.2022, compreso il termine del fissato per l'esecuzione; dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Patti, 19/3/2025
Il giudice
(Elisabetta Artino Innaria)